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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7719 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12331/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILICO Parte_1 P.IVA_1
GIANLUCA
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANETTI MAURIZIO CP_1 C.F._1
OPPOSTO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMENDOLAGINE MICOL CP_2 P.IVA_2
CF , con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA Controparte_3 P.IVA_3
ZI MA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n.557/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore dell'ing. CP_1 della somma di € 5.344,00, oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali per l'attività di consulente svolta in relazione alla operazione immobiliare da effettuarsi sulla proprietà dell'opponente, sita in Milano via
Privata San Basilio n. 13.
La società opponente ha dedotto:
-che l'incarico conferito all'ing. riguardava lo svolgimento e il coordinamento di tutte le prestazioni CP_1 relative alla realizzazione ed alla ultimazione dell'operazione immobiliare commissionata da Parte_1
pagina 1 di 18 dell'area sita in via Privata San Basilio, comprensive della progettazione e Parte_2 direzione lavori architettonica, delle opere strutturali, degli impianti, del collaudo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
-che tale incarico era stato revocato dalla committente con comunicazione del 19 novembre 2021, nella quale erano stati contestati all'ing. una serie di ritardi, mancanze e omissioni, attinenti alla mancata CP_1 collaborazione con l'impresa incaricata della prosecuzione dei lavori, determinanti ingenti ritardi nell'esecuzione delle opere ed un conseguente grave pregiudizio economico per la committente;
-che dopo la revoca dell'incarico erano emerse ulteriori condotte inadempienti del convenuto;
-che in primo luogo si era accertata la presenza di vizi nelle opere eseguite, costituite in particolare dalla presenza di irregolarità nelle superfici murarie interne e di quelle esterne di uno dei due stabili, la cd. “casa gialla”, richiedenti la necessità di interventi di ripristino per uniformare le superfici ai fini della successiva rasatura;
-che si era poi rilevato che nel corso della realizzazione a grezzo dei due stabili, non erano state impermeabilizzate le fondamenta di entrambi, con conseguente necessità di eseguire tali opere con aggravio di costi e dilatazione dei tempi di lavorazione;
-che era riconducibile alla condotta inadempiente e negligente dell'opposto anche la riscontrata presenza di macerie nell'area Via Privata San Basilio;
-che in secondo luogo erano stati riscontrati errori nell'attività di progettazione svolta dal professionista;
-che in particolare gli elaborati progettuali erano risultati incompleti e discordanti rispetto ai grafici di progetto tanto che la società GI.Mi soc. coop, originaria appaltatrice delle opere, aveva rilevato la carenza di varie lavorazioni nel computo metrico predisposto dal professionista, richiedendo l'inserimento di nuovi lavori con maggiore impegno di spesa per € 51.150,00;
-che la negligenza e la incompletezza delle attività di project managing svolte dall'ing. era quindi stata CP_1 causa di un ritardo nell'inizio dei lavori e della successiva situazione di stallo derivata dal rifiuto della appaltatrice di sottoscrivere l'integrazione del contratto di appalto;
-che dopo la conclusione del nuovo contratto di appalto con la società l'ing. si era reso CP_2 CP_1 responsabile di ritardi nell'elaborazione della variante necessaria ad adeguare il progetto alle richieste di alcuni clienti interessati all'acquisto delle unità immobiliari in corso di realizzazione;
-che l'ing. aveva inoltre omesso di verificare il preventivo redatto dalla società nel settembre CP_1 CP_2
2020, che era risultato superiore di € 280.000,00 rispetto a quello originariamente trasmesso da tale società nel
2018, e che riportava lavori aggiuntivi che non erano presenti nei computi del progetto originario, a dimostrazione della sua negligente predisposizione;
-che l'opposto si era reso responsabile di ritardi anche in relazione all'individuazione dell'appaltatore da incaricare per la successiva fase di ultimazione dei lavori, non avendo trasmesso tempestivamente all'impresa
[...] il computo metrico delle lavorazioni necessario ai fini della indicazione dei costi;
Parte_3
pagina 2 di 18 -che ulteriori negligenze erano state riscontrate sia nella predisposizione della pratica di variante per le Per_ modifiche chieste dai promissari acquirenti sigg. e sig.ra , sia nella elaborazione dei Parte_4 capitolati allegati ai preliminari stipulati con tali soggetti, essendo emerso che tali capitolati contenevano la realizzazione di una lavorazione ineseguibile, costituita dalla realizzazione e fornitura di oscuranti per serramenti impacchettabili, non compatibili con lo spessore delle pareti del fabbricato casa gialla;
-che con riferimento all'altro stabile, cd. casa rossa, dopo la revoca dell'incarico era emersa l'impossibilità di realizzare la copertura in lamiera grecata sulla struttura così come progettata dall'ing il che aveva CP_1 comportato un ulteriore ritardo per la risoluzione della problematica ed un incremento dei costi nella misura di
€28.500,00.
La società opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, previo accertamento della risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato con l'ing. per inadempimento di quest'ultimo, di dichiarare la CP_1 non debenza di alcun compenso nei suoi confronti, con condanna dell'opposto alla restituzione delle somme versate di € 7.038,84 ed al rimborso della somma di € 2.162,00 relativa alla variante progettuale del maggio
2021
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'ing. al pagamento, a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento danni, della somma di € 77.500,00 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa.
Si è costituito l'ing che ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
Il convenuto ha in particolare dedotto:
-che la domanda di risoluzione era inammissibile, avendo antecedentemente la opponente comunicato il recesso unilaterale dall'incarico, con conseguente venire meno con efficacia ex nunc di ogni effetto del contratto ed obbligo per il committente di corrispondere il dovuto al professionista ai sensi dell'art. 2237 cod.civ.;
-che l'atto di citazione era nullo per indeterminatezza e genericità del petitum e delle ragioni giuridiche poste a base della domanda;
-che, con riferimento all'incarico professionale, non era riferibile all'opposto la gestione dell'intera operazione per conto della committente quale project manager, non essendovi alcun riferimento a tali prestazioni nella lettera di incarico professionale di;
Parte_1
-che l'ing. aveva svolto l'incarico e le prestazioni oggetto del contratto con diligenza e perizia;
CP_1
-che nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'opposto per i vizi delle lavorazioni svolte da sulle CP_2 pareti della casa gialla, trattandosi di un vizio imputabile all'appaltatore e che comunque non aveva comportato alcun pregiudizio alla committente, atteso che nella seconda fase di lavorazione si sarebbe dovuto in ogni caso procedere alla rasatura delle superfici ed alla stesura dell'intonaco;
-che anche il problema della mancata impermeabilizzazione delle fondamenta dei fabbricati non era ascrivibile ad una condotta colposa dell'ing. che aveva segnalato tale aspetto, ma era semmai riconducibile all'inerzia CP_1 della committente;
pagina 3 di 18 -che con riferimento al deposito di macerie nell'area, non era configurabile alcuna violazione di sicurezza del cantiere, tant'è che non era stata irrogata alcuna sanzione, né si erano verificati infortuni, né vi era prova del danno lamentato;
-che non erano configurabili i lamentati errori nella progettazione, ma la gestione complicata dei rapporti di appalto era conseguenza della scelta della committente di iniziare la progettazione e la computazione dei costi per il reperimento degli appaltatori quando gli immobili non erano ancora praticabili a causa dell'occupazione da parte di abusivi;
-che in ogni caso a tali doglianze non era correlata alcuna domanda risarcitoria;
-che i ritardi lamentati non erano imputabili all'opposto;
-che con riferimento ai dedotti inadempimenti relativi alla non realizzabilità dei serramenti oscuranti impacchettabili, non era neppure configurabile alcun danno, dal momento che la società non aveva iniziato a costruire l'immobile, essendo stata realizzata ancora la parte a grezzo;
-che la richiesta risarcitoria relativa all'asserito vizio di progettazione del tetto era generica ed infondata, in quanto l'aumento dei costi allegato era correlato all'aumento dei prezzi delle materie prime.
Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda di risoluzione e di restituzione dei compensi svolta, nonché della domanda risarcitoria
In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto, in primo luogo, la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese vive sostenute e della maggiorazione del 25% sul compenso pattuito nell'incarico ai sensi degli artt. 10 e 18 della L. 143/49, nonché al riconoscimento del mancato utile sulle prestazioni non svolte. In secondo luogo, il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata di quale appaltatrice delle CP_2 opere, per sentire dichiarare la sua responsabilità esclusiva per i danni lamentati dal committente e per condannarla a risarcire il danno derivante dalla sua responsabilità, manlevando e tenendo indenne l'ing. da CP_1 qualsiasi richiesta avanzata nei suoi confronti, nonché alla chiamata di per essere Parte_5 tenuto indenne in forza della polizza assicurativa stipulata tra le parti dalle eventuali conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita la terza chiamata che ha dedotto: CP_2
-che le contestazioni svolte relative ai vizi erano pretestuose ed inammissibili, dato che il 12 agosto 2021 era stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal direttore lavori, ed approvato anche dalla committente che attestava la regolare esecuzione delle opere;
-che l'opera era quindi stata accettata senza riserve ai sensi dell'art. 1665 cod.civ., così come previsto dall'art. 22 del contratto di appalto;
-che poiché i vizi relativi alle murature della casa gialla erano vizi palesi e non occulti, l'accettazione dell'opera faceva venire meno il diritto alla garanzia;
-che in ogni caso tali doglianze erano infondate in quanto l'incarico ricevuto da riguardava le sole opere CP_2 al grezzo, con esclusione della rasatura e della intonacatura;
pagina 4 di 18 -che peraltro il danneggiamento di alcuni pannelli ed il degrado subito nel tempo dalle murature derivava dalla esposizione prolungata agli agenti atmosferici e dal ritardo di di fare eseguire le opere di Parte_1 completamento;
-che con riferimento all'omessa rimozione delle macerie, non aveva potuto provvedervi a causa CP_2 dell'omessa collaborazione di , che aveva rifiutato di fare accedere l'impresa nel cantiere;
Parte_1
-che in relazione alla mancanza di impermeabilizzazione, aveva provveduto a posare la guaina CP_2 impermeabilizzante nei punti previsti dal progetto ed aveva segnalato, per le altre parti degli stabili per cui tale soluzione non era stata prevista, il rischio di infiltrazioni e la necessità di trovare una più adeguata soluzione tecnica;
-che era a conoscenza dei problemi di umidità dell'immobile e non aveva accettato i Parte_1 preventivi proposti da per la posa della guaina impermeabilizzante;
CP_2
-che la committente si era resa inadempiente all'obbligo di corrispondere ad il saldo delle opere e il CP_2 corrispettivo dei lavori extra contratto;
-che in particolare la appaltatrice aveva diritto a ricevere la somma di € 18.155,42 Iva inclusa a titolo di svincolo delle ritenute di garanzia;
-che inoltre aveva eseguito gli allacci elettrici ed idrici del cantiere che non erano previsti nel contratto, CP_2 maturando il diritto all'ulteriore compenso di €3520,00 nonché opere aggiuntive di impermeabilizzazione relative alla casa rossa, del valore di 2200,00 oltre Iva.
La terza chiamata ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte dall'ing. nei suoi confronti e ha svolto CP_1 domanda riconvenzionale nei confronti di avente ad oggetto il pagamento dei citati Parte_1 crediti.
Si è costituita la terza chiamata che si è associata alle eccezioni ed alle Controparte_3 difese di merito svolte dall'assicurato.
Con riferimento al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha dedotto l'inapplicabilità della garanzia ai crediti restitutori fatti valere dal committente ed ha richiamato le condizioni previste in polizza sul massimale e la franchigia.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di una consulenza tecnica, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere verte sulla verifica dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria da parte dell'ing. dell'esistenza degli inadempimenti dedotti da nello svolgimento CP_1 Parte_1 delle prestazioni professionali affidate al convenuto, della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto d'opera professionale, nonché sulla configurabilità di un danno risarcibile conseguente all'operato della convenuta e sulla sua quantificazione. pagina 5 di 18 Inoltre, a seguito dell'estensione del contraddittorio nei confronti di , chiamata in giudizio da parte CP_2 dell'ing. quale esclusivo responsabile dei danni relativi ai vizi contestati dalla committente, si dovrà CP_1 valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale svolta da nei confronti della committente, relativa CP_2 al pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto e del compenso per le opere extra contratto svolte, nonché la fondatezza della domanda risarcitoria svolta da nei confronti della terza Parte_1 chiamata.
Per comodità espositiva la trattazione delle questioni verrà suddivisa in capi separati.
1. Il contenuto dell'incarico professionale conferito all' ing. CP_1
La lettera di incarico sottoscritta da (doc. 3 fascicolo attoreo), ha ad oggetto Parte_1
l'affidamento al professionista dell'incarico di consulente tecnico per tutti gli oneri professionali necessari allo sviluppo dell'operazione immobiliare nel Comune di Milano, in via San Basilio 3, con la specificazione della gestione diretta delle seguenti prestazioni: a) project manager, comprendente la redazione di una perizia iniziale di valutazione dei costi e di individuazione dell'obiettivo economico, la redazione dei capitolati insieme al progettista, ed il coordinamento dei progettisti fino alla fine dei lavori;
b) progettazione e direzione lavori delle opere strutturali;
c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
d) progettazione e direzione lavori degli impianti;
e) valutazione dell'impatto acustico;
f) rilievi strumentali;
g) rilievi geognostici e geologici;
h) pratiche catastali;
i) certificazioni energetiche.
Quanto alla attività di progettazione e direzione lavori architettonica e per il collaudo statico delle opere strutturali, in relazione alle quali risultano indicati i nominativi, rispettivamente dell'arch. e Persona_2 dell'ing. i compiti dell'ing. riguardano il coordinamento dell'attività di tali Persona_3 CP_1 professionisti, come specificato al punto 3 della lettera di incarico.
2. La consulenza tecnica d'ufficio
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica al fine di verificare la sussistenza dei vizi allegati dalla committente, la ascrivibilità degli stessi a errori esecutivi dell'opera e/o a carenze progettuali o omissioni di sorveglianza da parte della direzione lavori, nonché al fine della verifica della sussistenza delle incompletezze e degli errori progettuali lamentati da e dei danni allegati relativi ai costi di Parte_1 ripristino.
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico nominato, ing. emergono i seguenti Persona_4 dati:
a) l'intervento edilizio di via privata San Basilio 13 prevedeva la realizzazione di un nuovo fabbricato di due piani fuori terra e piano sottotetto, denominato casa gialla e la ristrutturazione di un edificio esistente in muratura, denominato casa rossa;
b) all'atto del sopralluogo, effettuato in data 17 gennaio 2024, si è riscontrato che la casa gialla è un edificio nuovo in fase di completamento e che le pareti non sono più visibili data la ultimazione CP_4 degli intonaci, rasature e tinteggiature, così come non sono visibili le fondazioni di tale edificio.
Non sono state riscontrate tracce di umidità da risalita alla base delle pareti, né perimetrali né interne;
pagina 6 di 18 c) la casa rossa è un edificio esistente in muratura di mattoni pieni, che al momento è ancora al rustico. Si
è rilevato che la copertura piana non è impermeabilizzata e la presenza di copiose infiltrazioni all'interno del fabbricato;
d) con riferimento ai vizi lamentati dalla attrice relativi alle pareti in blocchi , il consulente si è CP_4 espresso esclusivamente sulla base delle fotografie prodotte dalla attrice (doc. 17 e 18 di ), Parte_1 evidenzianti sigillature tra i blocchi ancora da effettuare e alcune sbeccature. Si è rilevato che si tratta di situazioni frequenti quando si usano blocchi rettificati, come i blocchi Ytong, tant'è che non ne viene mai previsto l'impiego a vista, dovendo essere sempre intonacati.
Inoltre, il contratto di appalto con prevedeva l'esecuzione delle sole opere strutturali e delle CP_2 murature in blocchi Ytong, compresi i rivestimenti delle strutture in pannelli Multipor, senza intonaci, rasature o altre opere di completamente delle pareti.
Si è quindi esclusa la presenza di vizi esecutivi nelle pareti in Ytong, dovendo essere tali pareti semplicemente da completare con i cicli di lavoro, attività questa esulante dall'appalto con e CP_2 rientrante nella seconda fase di completamento. Per tale motivo il CTU non ha quindi rilevato lavorazioni e costi aggiuntivi per la seconda fase, né l'incidenza di quanto lamentato dal committente sul prolungamento dei lavori;
e) in relazione al distacco dei pannelli Multipor dalle pareti -ovvero gli elementi funzionali al rivestimento delle parti in cemento armato della struttura portante degli edifici, come travi, pilastri, setti e solai - si è rilevato che le foto che mostrano tale distacco risalgono al mese di gennaio 2022, a distanza di 5 mesi dall'ultimazione delle opere da parte di . Secondo il consulente, non è possibile stabilire se tali CP_2 pannelli fossero stati posati male o se siano stati danneggiati da eventi esterni. Si è poi rilevato che nel verbale di ultimazione dei lavori del 12 agosto 2021 il direttore lavori arch. non aveva Pt_6 rilevato la presenza di distacchi;
f) i costi per la sistemazione dei pannelli rotti sono stati stimati in € 300,00 e si è rilevato che la richiesta della committente della somma di € 38.800,00 non è sorretta da documenti, quali preventivi, fatture e capitolati svolti da altre imprese;
g) con riferimento all'omessa impermeabilizzazione delle fondazioni dei fabbricati, si è rilevato che non risultano prodotte dall'attrice fotografie a sostegno di tale doglianza e che, da alcune fotografie prodotte da , si vede il telo impermeabile sotto platea per la casa gialla e l'impermeabilizzazione delle CP_2 murature interrate verso via Pollini della casa rossa (doc. 51 e 52 di ). CP_2
Il sopralluogo non ha consentito di verificare la sussistenza di tale doglianza in relazione alla casa gialla e non ha messo neppure in evidenza la presenza di tracce di umidità di risalita, il che fa presumere che il telo posato da sia idoneo ad assolvere alla funzione prevista;
CP_2
Rispetto alle opere previste nel capitolato con la appaltatrice, dalle foto esaminate si ricava che la guaina
(per cui era previsto il compenso di € 2.016,00) è assente, mentre solo il telo (per cui era previsto il corrispettivo di € 630,00) è stato posato;
pagina 7 di 18 h) quanto alla casa rossa, si è riscontrato che le pareti perimetrali impermeabilizzate all'esterno sono quelle verso la via Pollini, dove risulta ancora visibile il manto impermeabile in corrispondenza della parte superiore delle pareti. Il progetto prevedeva l'impermeabilizzazione dall'esterno solo della parete interrata lato via Pollini, e che, pertanto, come effettivamente realizzato, l'appalto di non CP_2 prevedeva anche la impermeabilizzazione delle murature interrate esistenti del fabbricato casa rossa, se non per il lato verso via Pollini;
i) l'impermeabilizzazione del piano interrato costituisce un'opera da ritenersi necessaria per eseguire l'intervento di ristrutturazione a regola d'arte e dovrà essere eseguita dall'esterno o dall'interno nella seconda fase dei lavori. Si è poi evidenziato che dalla corrispondenza prodotta risulta che l'ing. CP_1 aveva trasmesso alla committente un preventivo di ricevuto il 6 ottobre 2020, (doc. 2 di CP_2 CP_1 per eseguire l'impermeabilizzazione dei muri interrati dall'esterno e che tale offerta non era stata accettata perché la committente aveva ritenuto troppo oneroso il costo dell'intervento;
j) l'esecuzione nella fase di completamento di tale opera non rende prospettabile né un aumento di costo né un prolungamento dei tempi. Non risultano documentate spese da parte della committente e la richiesta di € 6.000,00 oltre Iva non è corredata da descrizioni di opere né da preventivi;
k) in merito alle doglianze dell'attrice sugli errori dell'ing. nella predisposizione della variante CP_1 relativa alle modifiche della distribuzione degli appartamenti della casa gialla per andare incontro alle Per_ esigenze dei promissari acquirenti sig.ra e sig.ri , il consulente ha evidenziato Persona_5 che la variante in Comune è stata depositata a cura del convenuto nel maggio 2021;
l) si è poi rilevato che non è chiaro dai documenti in atti se l'ing abbia redatto un computo di opere CP_1 in variante anche se il contenuto della e-mail allegata al doc. 41 di e al doc. 25 di farebbe Parte_1 CP_1 propendere per la risposta positiva. Non vi è invece evidenza del fatto che l'ing. abbia proceduto CP_1 ad aggiornare il progetto delle strutture per la nuova soluzione con una unica scala. In ogni caso il consulente ha evidenziato che, in base alla previsione di cui all'art. 4 del contratto, l'attività di richiesta della variante, sia quella distributiva che strutturale, era da ritenersi compresa nel contratto;
m) con riferimento al lamentato errore di inserimento nel progetto e del capitolato di oscuranti impacchettabili a tre ante, il CTU ha rilevato che è possibile installare tale tipo di componenti anche sulla base dello spessore delle pareti dello stabile;
n) in merito al dedotto errore di progettazione del tetto della casa rossa, si è osservato che non risultano errori o omissioni nell'attività progettuale dell'ing. posto che progetto e specifiche tecniche della CP_1 copertura sono state sviluppate direttamente dalla fornitrice e che comunque non vi è Parte_7 evidenza documentale del fatto che la committente abbia dovuto sostenere maggiori costi;
o) anche le modifiche chieste dagli acquirenti dell'appartamento al piano terra ed al primo piano non sono state ritenute riconducibili ad errore nell'attività progettuale dell'ing. CP_1
p) in relazione alla doglianza sulla presenza delle macerie nell'area di via Privata San Basilio n. 15, il CTU, non avendo potuto accedere a quella parte di cantiere, ha riscontrato la presenza di macerie sulla base pagina 8 di 18 delle fotografie prodotte e delle immagini satellitari aggiornate al 18 giugno 2023, data successiva alla riconsegna delle chiavi del cantiere da parte dell'appaltatrice . Il costo di ripristino è stato stimato CP_2 considerando un quantitativo approssimativo di 20 mc, per un totale di € 1520,00 oltre Iva;
q) i costi aggiuntivi esposti da riguardano un'opera di collegamento dai punti di fornitura al cantiere CP_2 che non era prevista nel contratto ed il cui costo è stato stimato tenendo conto delle fatture dei fornitori che avevano eseguito gli interventi, oltre alla quota di spese ed utili dell'impresa, in € 3335,55 oltre iva.
All'esito della trasmissione delle osservazioni dei consulenti di parte, il consulente tecnico ha confermato quanto già esposto nella bozza della relazione.
3. La valutazione delle singole condotte inadempienti dedotte e dei danni richiesti
3.1. I vizi nell'esecuzione delle opere
In base alle risultanze della consulenza tecnica, che si condividono integralmente in quanto frutto dell'applicazione di criteri tecnici esenti da censure, fondate sull'esame di quanto rilevabile dallo stato dei luoghi e di tutta la documentazione prodotta, sorrette da logica e congrua motivazione-, non si ravvisa la prova del fatto che le doglianze del committente sui vizi dell'opera siano ascrivibili ad una condotta inadempiente dell'ing. come progettista e come direttore lavori e, in ogni caso, dell'esistenza dei danni allegati dalla committente. CP_1
Invero, in primo luogo, in adesione ai rilievi del CTU, le irregolarità lamentate nelle pareti in Ytong non configurano vizi esecutivi, ma derivanti solo dal fatto dalla mancata esecuzione dei successivi cicli di lavoro, rientranti nelle attività non affidate all'appaltatrice ma rimesse alla successiva fase di completamento.
In secondo luogo, non sono stati ravvisati elementi certi per ascrivere il danneggiamento di alcuni pannelli in
Multipor, visibile nelle foto prodotto ed allegate alla relazione peritale, ad una condotta di omessa sorveglianza dell'ing. nella fase di posa. CP_1
Da un lato, non è possibile affermare se il vizio derivi da errori di posa o se i pannelli siano stati danneggiati da eventi esterni, considerato che le fotografie sono state scattate a distanza di cinque mesi dalla ultimazione dei lavori da parte di e che, come evidenziato dal CTU, non erano stati evidenziati distacchi nella verifica CP_2 finale eseguita dalla direzione lavori, né tali distacchi erano rilevabili nelle fotografie scattate due mesi dopo l'ultimazione delle opere.
Dall'altro lato, occorre rilevare che, anche qualora fosse possibile ascrivere il vizio ad un errore di posa, verrebbe in rilievo una condotta inadempiente del direttore lavori in caso di omessa segnalazione del problema all'atto del rilievo al committente.
Nel caso in esame, va considerato che i vizi si sono manifestati successivamente al rilascio del cantiere da parte dell'appaltatrice e che in ogni caso il sopralluogo di verifica non è stato neppure svolto dal convenuto ma dal direttore dei lavori architettonici arch. tramite un suo incaricato. Per_2
Per quanto riguarda il problema dell'impermeabilizzazione, in tal caso, si è rilevato che per il fabbricato denominato casa rossa, un'opera necessaria ai fini della esecuzione a regola d'arte dei lavori, non prevista nel progetto e nel contratto, era quella di impermeabilizzazione dei muri interrati diversi da quelli del lato via
Pollini, per il quale tale lavorazione era già prevista nel progetto e nel capitolato allegato al contratto con . CP_2
pagina 9 di 18 Sotto tale profilo, il non avere contemplato tale opera in fase di progetto costituisce una negligenza del convenuto.
Tuttavia, come evidenziato in sede di consulenza tecnica, nel corso dei lavori, l'ing. aveva trasmesso alla CP_1 committente un preventivo di Ingeco relativo all'esecuzione di tale intervento che non ha Parte_1 accettato, ritenendo preferibile optare per un intervento meno oneroso ed effettuare una valutazione successiva sulla realizzazione di una controparete.
A fronte, quindi, della segnalazione da parte dell'appaltatore della necessità di eseguire tale intervento ai fini della corretta realizzazione dell'opera, è quindi imputabile alla stessa committente la decisione di non avere fatto realizzare tale lavorazione.
Ciò porta ad escludere il nesso causale tra gli asseriti danni derivanti dalla mancanza dell'impermeabilizzazione di tali pareti al convenuto, posto che la committente, che comunque avrebbe dovuto fare realizzare e pagare un'opera aggiuntiva rispetto a quella oggetto dell'originario contratto di appalto, avrebbe potuto prevenire ogni danno prima dell'ultimazione delle opere.
Peraltro, alla luce dei chiari e condivisibili rilievi del CTU, non vi è neppure evidenza di alcun danno risarcibile, non essendo stata data la prova di maggiori esborsi, né risulta configurabile un concreto pregiudizio per il prolungamento dei lavori, considerato che tale lavorazione avrebbe dovuto essere eseguita.
3.2. Gli errori progettuali e nella predisposizione dei capitolati
La puntuale disamina svolta dal CTU non consente di ritenere fondate le doglianze di . Parte_1
In particolare, si è rilevata la realizzabilità della soluzione contenuta nel progetto di prevedere oscuranti impacchettabili a tre ante;
la non imputabilità all'operato dell'ing. dei dedotti errori di progettazione del CP_1 tetto, data la riconducibilità dell'attività di redazione degli elaborati tecnici e delle specifiche tecniche alla impresa incaricata dalla fornitura;
la non ascrivibilità delle modifiche richieste dai promissari acquirenti di due appartamenti a carenze o errori nei progetti predisposti dai convenuti, in quanto rispondenti a diverse scelte distributive degli stessi.
Inoltre, per tutte le citate contestazioni non è neppure emersa la prova del fatto che la committente abbia patito un concreto pregiudizio economico in rapporto causale con l'operato del convenuto.
3.3. L'abbandono di macerie nell'area di via Privata San Basilio n. 15
ha allegato l'inadempimento del convenuto per avere consentito all'appaltatrice Parte_1
di utilizzare un'area estranea a quella oggetto del contratto di appalto e per le violazioni di sicurezza CP_2 derivanti dall'abbandono delle macerie in tale sito.
Sul punto, come rilevato da , vi sono una serie di elementi indicativi del fatto che la committente avesse CP_2 espressamente acconsentito all'uso di tale area da parte dell'appaltatrice, costituiti dal fatto che nel verbale di consegna all'atto dell'ultimazione dei lavori venivano elencate anche le chiavi dei cancelli di accesso a tale civico e dal fatto che nel maggio 2021 era stato richiesto alla appaltatrice di rimuovere le piante infestanti cresciute in quell'area (cfr. doc. 33 fascicolo della terza chiamata).
pagina 10 di 18 Va poi considerato che nel certificato di ultimazione dei lavori era stata segnalata dalla direzione lavori la presenza delle macerie, sicchè sotto tale profilo nulla può essere rimproverato all'ing. essendo stato CP_5 svolto tale rilievo dal direttore lavori architettonico.
3.4. Le contestazioni sui ritardi e sulla mancanza di collaborazione da parte del convenuto
ha allegato l'inadempimento dell'ing. ai compiti di gestione dell'operazione Parte_1 CP_1 immobiliare sia quanto alla gestione del primo contratto di appalto con l'impresa Gi.Mi soc. coop, sia del successivo contratto di appalto stipulato con . CP_2
In relazione alla prima vicenda, secondo la prospettazione attorea, l'ing. si sarebbe reso responsabile di CP_1 omissioni nella redazione del progetto che avevano portato la appaltatrice a rilevarne la inadeguatezza e la mancanza di varie necessarie lavorazioni;
ciò avrebbe comportato la necessità di rinegoziare il contratto di appalto con l'impresa e l'insorgere di contrasti con l'appaltatrice, che non aveva sottoscritto l'accordo integrativo, fonte di notevoli ritardi nell'inizio dei lavori.
Al riguardo, anche in tal caso i dati emergenti dalle risultanze istruttorie non consentono di attribuire ad una condotta negligente o imperita del convenuto i problemi insorti con l'originaria appaltatrice.
Innanzitutto, l'allegazione dell'ing. secondo cui per volontà della committente l'attività progettuale era CP_1 iniziata quando l'area immobiliare non era libera, trova conferma nella e-mail di cui al doc. 1 di parte convenuta, da cui si evince che al momento dell'inizio dei lavori affidati in appalto alla società l'immobile doveva CP_6 essere ancora sgomberato dai soggetti che l'avevano abusivamente occupato.
In secondo luogo, occorre considerare che dalla stessa bozza della relazione peritale prodotta da Parte_1
, redatta nel giudizio promosso dalla società attrice nei confronti della società Gi.Mi, emerge che i
[...] problemi relativi alla necessità di eseguire lavori alle sottofondazioni erano emersi quando tutti gli ambienti erano stati liberati da materiali e dall'immondizia (cfr. pag. 23 del doc. 49 di parte attrice)
Inoltre, in tale elaborato – che non è stato redatto nel contraddittorio con l'odierno convenuto - lo stesso consulente ha evidenziato come alla luce delle fotografie dell'epoca disponibili e di quanto emerso, non si possa escludere la sussistenza di problemi oggettivi a svolgere misurazioni accurate per le fondazioni, essendo i locali ingombrati da ogni sorta di immondizia ed occupati e problemi nell'accesso e nella verifica dei solai esistenti
(cfr. pag. 30).
In base a tale quadro, la necessità di prevedere lavorazioni diverse e aggiuntive non contemplate nel progetto appare quindi connessa alla scelta di avviare la fase di progettazione e di inizio dei lavori quando l'immobile era ancora occupato e quando quindi non vi era la possibilità di effettuare rilievi e approfondimenti relativi a parti strutturali come solai e sottofondazioni.
Va poi rilevato che, per quel che risulta nel presente giudizio e secondo quanto allegato dalla stessa Parte_1
, l'ing. ha proceduto ad effettuare le integrazioni progettuali e relative al computo dei lavori da
[...] CP_5 eseguire, concordando con il tecnico della controparte la integrazione del corrispettivo, ed è stata la stessa appaltatrice a rifiutare di sottoscrivere l'addendum al contratto di appalto prodotto (cfr. doc. 27-28 fascicolo attoreo). pagina 11 di 18 Quanto alla seconda vicenda, la attrice ha ascritto alla negligenza dell'ing. il fatto che CP_5 CP_2 avesse formulato una seconda offerta nel 2020 per le lavorazioni da eseguire di importo superiore a quella inviata nel 2018.
Tuttavia, da un lato, come emerge dalla e-mail del 7 gennaio 2021 inviata da , indicante le opere mancanti CP_2 negli originari computi (doc.38 fascicolo attoreo), la prima offerta della appaltatrice era stata formulata sulla base degli elaborati e computi del 2017 e, come tale, non poteva tenere conto di quelle lavorazioni oggetto dei computi integrativi redatti dopo la liberazione dell'immobile.
Dall'altro lato, non è neppure chiaro a quale offerta si riferisca nella e-mail, se si considera che, mentre CP_2 nel testo della missiva si fa riferimento ad una quotazione dei computi metrici risalente al 22 dicembre 2020, dalla documentazione prodotta emerge che IL AL e avevano stipulato un contratto di CP_2 appalto a marzo 2020, al corrispettivo a corpo di € 395.000,00 oltre Iva, sulla base di un'offerta del 14 febbraio
2020.
La attrice ha poi lamentato il ritardo del convenuto nell'eseguire il computo delle lavorazioni al fine di consentire alla impresa di quotare i costi delle lavorazioni necessarie per il completamento degli Parte_3 immobili, allegando che tali ritardi avevano portato anche alla rinuncia all'acquisto di una unità immobiliare da parte di un terzo interessato, sig. Per_6
Sul punto, dalla documentazione prodotta dall'attrice emerge che il preventivo di spesa era stato formulato da
[...] nel mese di marzo 2021 e che a maggio 2021 aveva sollecitato l'ing. a Parte_3 Parte_1 CP_5 redigere il computo delle lavorazioni (doc. 40 e 41 fascicolo attoreo); a fronte di tale sollecito, l'ing. con CP_1 mail del 12 maggio, ha segnalato di essere in procinto di inviare le valutazioni economiche alla committenza e di Pa avere già inviato ad la variante impianti.
Tuttavia, occorre considerare che, in base al report della riunione di coordinamento del 23 aprile 2021 (doc. 26 fascicolo convenuto), a quella data, la stessa committenza aveva dato indicazioni ai fini di una ulteriore Pa ottimizzazione del preventivo di tant'è che il direttore lavori architettonico arch. aveva richiesto di Per_7 avere indicazioni sull'entità del taglio e si era messo a disposizione per rivedere i materiali (cfr. punto 6 del documento).
Il fatto che, ancora alla fine del mese di aprile, vi fossero ancora aspetti da chiarire involgenti la parte economica, oltre che tecnica dell'intervento, presupponenti la revisione anche da parte del DL architettonico di parte dei materiali per contenere i costi, non consente quindi di ritenere configurabile un ritardo colpevole del convenuto, considerato che tale compito sembrerebbe evaso a metà maggio 2021, non essendovi evidenza di ulteriori solleciti dopo tale data.
Quanto alla rinuncia all'acquisto da parte del cliente dalla corrispondenza prodotta emerge che le parti Per_8 avevano raggiunto il 5 giugno un accordo di massima sul prezzo dell'acquisto, pari ad € 800.000,00 e che il sig. ha fatto pervenire il successivo 27 giugno la comunicazione di rinuncia all'acquisto (cfr. doc. 60-64 Per_8 fascicolo attoreo).
pagina 12 di 18 In questo lasso di tempo vi è una e-mail del direttore lavori arch. di commento rispetto ad ulteriori Per_7 richieste del futuro acquirente, nella quale tale professionista segnala, peraltro, l'opportunità di un allineamento tra la direzione lavori e la committenza nella gestione del tema dei sottotetti e delle predisposizioni.
Ciò fa quindi ritenere che i professionisti tecnici incaricati si fossero di volta in volta attivati per valutare la fattibilità delle modifiche tecniche richieste e che la successiva scelta del di non andare avanti con la Per_6 trattativa per non avere ricevuto risposte definitive alle sue richieste e per avere appreso di ulteriori novità valutate come negative, non sia in relazione con condotte negligenti del convenuto, tanto più che la valutazione di tali aspetti tecnici era demandata anche alle altre figure professionali che collaboravano nell'operazione immobiliare.
La committente ha poi lamentato l'inadempimento del convenuto anche in relazione alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori senza la presenza del committente.
Sul punto si osserva che il verbale risulta redatto da un delegato del direttore lavori architettonico arch. Per_7
e che, in ogni caso, in base alla clausola contrattuale n. 22 del contratto di appalto con , la verifica finale CP_2 dei lavori doveva avvenire “in contraddittorio tra il direttore dei lavori e/o il committente e l'appaltatore”, il che porta a ritenere che il direttore lavori, quale rappresentante tecnico del committente, fosse legittimato a svolgere tale verifica.
Infine, si rileva che, dopo la revoca dell'incarico del 19 novembre 2021, l'ing. risulta avere CP_1 trasmesso tutti i documenti in suo possesso in data 1 dicembre, il che esclude la configurabilità di una condotta inadempiente.
4. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
Va premesso che, differentemente da quanto prospettato dal convenuto, tale domanda non è inammissibile atteso che, in base al contenuto della comunicazione del 19 novembre 2021, la società committente non ha manifestato la volontà di recedere dall'incarico professionale, bensì di revocare tale incarico sulla base delle condotte inadempienti elencate in tale missiva.
In ogni caso, l'esercizio del recesso non priva la parte della possibilità di agire per ottenere la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni conseguenti a condotte di inadempimento verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto (cfr. nel caso dell'appalto Cass.civ., sez. 2, 8 gennaio 2024 n.421).
Ciò posto, i rilievi fin qui formulati portano a ritenere non sussistenti gran parte delle condotte inadempienti allegate da e, comunque, ad escludere la gravità ai sensi degli artt. 1455 cod.civ., Parte_1 considerata l'ampiezza e la complessità delle prestazioni svolte, l'incidenza sulle lacune progettuali delle obiettive difficoltà nei rilievi dello stato dei luoghi dovute all'occupazione dell'immobile.
Pertanto, va respinta la domanda di accertamento negativo dei compensi richiesti dall'ing. in sede CP_5 monitoria.
5. La domanda risarcitoria e la domanda di rimborso dei compensi per la variante
pagina 13 di 18 In relazione alla domanda di risarcimento del danno, oltre a quanto osservato nel paragrafo 3 in tema di valutazione della condotta del convenuto e del nesso causale, si rileva che non è emersa la prova dell'esistenza dei danni allegati.
Invero, non è stato provato che abbia dovuto sostenere esborsi per l'eliminazione dei vizi Parte_1 lamentati, né di maggiori oneri economici per gli asseriti ritardi nell'affidamento in appalto delle opere di completamento.
Neppure vi è evidenza del pagamento di penali in favore dei promissari acquirenti in dipendenza dei dedotti ritardi nella predisposizione delle pratiche di variante.
Pertanto, tale domanda va respinta.
Va invece accolta la domanda relativa ai compensi per la variante.
Al riguardo, in condivisione con le risultanze della consulenza tecnica e tenuto conto dell'oggetto del contratto, il costo di tale variante rientrava nell'ambito del compenso a forfait dedotto nel contratto.
Il fatto che tale compenso sia stato corrisposto ad un terzo per la progettazione delle opere impiantistiche non incide sulla sussistenza del diritto della committente ad ottenere il rimborso dall'ing. CP_1
Invero, l'incarico professionale comprendeva le prestazioni di progettazione e direzione lavori degli impianti e il costo di due varianti concordate, sicchè i costi esposti dal convenuto riguardavano attività di sua pertinenza.
La clausola 4 dell'incarico specifica che nei compensi sono ricompresi anche i costi per prestazioni di collaboratori scelti a discrezione dal convenuto.
Poiché nella fattispecie è stato il convenuto a scegliere di avvalersi della collaborazione dell'ing. per CP_7 lo svolgimento delle prestazioni affidategli, il pagamento dei costi esposti da tale professionista va computato nell'ambito del complessivo compenso professionale concordato nell'incarico con il convenuto.
Ne deriva che il convenuto va condannato alla rifusione in favore di parte attrice della complessiva somma di €
2162,00 (doc. 37).
6. La domanda riconvenzionale svolta dall'ing. CP_1
Si ritiene accoglibile la domanda di pagamento della somma di € 1.042,58 a titolo di spese.
La clausola 4 della scrittura di conferimento di incarico professionale esclude dal compenso concordato le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici e privati ed i diritti di autenticazione di copie e relazioni.
Come risulta dal doc. 18 di parte convenuta, le spese ivi esposte rientrano nell'ambito delle spese escluse dal compenso a forfait.
I documenti prodotti comprovano tutti gli esborsi e non risultano neppure specifiche contestazioni della committente su tale credito.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alle altre pretese.
Il compenso è stato pattuito dalle parti nella misura di € 90.000,00 comprensiva di tutti gli onorari e le spese ad eccezione di quelle indicate nel secondo capoverso della clausola 4 e degli oneri accessori costituiti da Iva e
CNPAIA.
pagina 14 di 18 Non si ritiene, quindi, che possa essere riconosciuta la maggiorazione richiesta, essendo il diritto al compenso regolato dall'accordo raggiunto dalle parti.
Per quanto riguarda il mancato utile, si rileva la genericità delle allegazioni dell'opposto, che non ha indicato quale sia il valore delle prestazioni non eseguite a seguito della revoca dell'incarico e non ha fornito alcun elemento per individuare l'utile che avrebbe conseguito, al netto dei costi per l'adempimento (essendo i compensi comprensivi anche di eventuali spese inerenti al coinvolgimento di collaboratori ed ausiliari del professionista).
7. I reciproci rapporti di dare avere
In base a quanto fin qui accertato, il convenuto è creditore della somma di € 6686,58 (€5644,00 per il saldo dei compensi richiesti e la residua somma per le spese vive)
è a sua volta creditrice della somma di € 2162,00. Parte_1
Operata la compensazione tra i reciproci crediti – da intendersi come compensazione “atecnica”, riguardando posizioni di debito e credito nascenti dallo stesso rapporto – va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attrice al pagamento in favore del convenuto della residua somma di € 4.524,58 oltre interessi moratori ex art. Dlgs 231/2002 sulla somma di €3482,00 dalla scadenza della fattura e con decorrenza dalla domanda sul credito di € 1.042,58.
8. Le domande svolte dall'attrice nei confronti di
[...]
ha esteso le domanda di risarcimento dei danni per i vizi dell'opera e l'omessa Controparte_8 rimozione delle macerie nei confronti dell'appaltatrice CP_2
Con riferimento ai vizi, come evidenziato nel paragrafo 3, non risulta sussistente il vizio relativo alle murature e non è riconducibile a colpa dell'appaltatrice quello relativo all'omessa impermeabilizzazione di parte CP_4 delle murature della casa rossa, avendo documentato di avere segnalato la opportunità di svolgere tale CP_2 lavorazione ed essendo emersa la volontà del committente di non sostenere in quella fase i maggiori oneri occorrenti per tale opera.
Quanto al distacco dei pannelli, non è emersa la prova della ascrivibilità del problema ad errori nella posa, dato il mutamento dello stato dei luoghi e l'impossibilità di esprimersi tecnicamente sul punto sulla base della sola documentazione fotografica.
Inoltre, non risulta neppure provato quali siano i costi di ripristino sostenuti dalla committente.
Poiché grava sul danneggiato l'onere della prova del danno e del nesso causale con la condotta di inadempimento ascritta all'appaltatore, tali lacune non consentono di ritenere fondata tale pretesa.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alla presenza di macerie sul cantiere.
Da un lato, il consulente non ha potuto accertare la attuale presenza dei materiali sul cantiere, non avendo avuto accesso a tale area di proprietà della attrice.
Dall'altro lato, non vi è evidenza degli esborsi sostenuti dalla committente per lo smaltimento dei materiali.
Ne deriva che non risulta quindi provato l'esistenza di un danno risarcibile.
9. Le domande svolte da CP_2
pagina 15 di 18 Le risultanze istruttorie consentono di ritenere fondata la domanda di pagamento del corrispettivo di € 18.155,42
Iva inclusa, di cui alla fattura 172/2021, emessa a titolo di svincolo delle ritenute di garanzia.
Non è contestato il fatto che la appaltatrice abbia ultimato le opere oggetto del contratto di appalto, che sono state oggetto di verifica e di accettazione.
Non sono emersi vizi successivi imputabili all'appaltatrice, né è stata provata l'esistenza di danni connessi all'operato dell'impresa.
E' parimenti fondata la pretesa ad ottenere il compenso per gli allacci elettrici ed idrici del cantiere, essendosi accertato in sede di consulenza che ha eseguito le opere collegamento dai punti di fornitura al cantiere, CP_2 non comprese nel contratto di appalto, prevedente a carico della committente l'onere di garantire dei punti di fornitura all'interno del cantiere.
Il costo esposto dall'impresa va ritenuto congruo, alla luce della stima eseguita dal CTU.
Risulta inoltre dovuto anche il rimborso degli oneri di occupazione del suolo pubblico, pari a €555,32, essendo tali oneri esclusi dal corrispettivo concordato nel contratto di appalto (cfr. clausola 3) ed essendosi resi necessari per lo svolgimento delle lavorazioni commissionate (cfr. e-mail del direttore lavori di cui al doc. 66 della terza chiamata.
Con riferimento alle opere aggiuntive relative alle impermeabilizzazioni della casa rossa, di cui alla fattura n.
157/2021, di € 2.200,00 la domanda di va accolta atteso che non si riferisce all'impermeabilizzazione CP_2 delle fondazioni, ma a quelle del solaio del secondo piano, risulta verificata in corso d'opera (cfr. doc. 11 e 39) e non è oggetto di specifica contestazione da parte del committente.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla committente, non vi è prova del fatto che il corrispettivo dei lavori extra sia stato già pagato alla appaltatrice.
Invero, per quanto riguarda il costo degli allacci e dell'occupazione del suolo pubblico, tali compensi, pur se Par richiesti in occasione del primo non risultano contabilizzati in tale stato di avanzamento, che ha riguardato il pagamento solo delle opere dedotte in contratto (cfr. doc. 62 e 63 della terza chiamata).
Neppure vi è evidenza del pagamento del compenso per il lavoro di impermeabilizzazione del solaio, essendo stato richiesto il conteggio di tale opera extra contratto nel mese di agosto 2021 ( doc. 35 fascicolo ). CP_2
Il credito di ammonta quindi a complessivi € 24.430,74, Iva compresa, oltre ad interessi moratori ex Dlgs CP_2
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo e, sulla somma di € 555,32 dalla data della domanda al saldo.
10. La domanda di garanzia svolta dall'ing. CP_1
Il rigetto delle domande risarcitorie svolte nei confronti del convenuto esonera dalla pronuncia sulla domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa.
11. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede una soccombenza parziale reciproca dell'attrice, dato il rigetto della domanda risarcitoria, e del convenuto, considerato l'accertamento della sussistenza di alcune condotte inadempienti e la riduzione del credito azionato, va disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU. pagina 16 di 18 Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili, data la revoca del decreto.
La stessa statuizione va adottata in relazione alle spese di , considerato l'esito del Controparte_3 giudizio.
Dato il pagamento da parte dell'attrice della somma di € 7038,34 a seguito della notifica del precetto, il convenuto è tenuto a restituire ad la differenza tra quanto pagato e la somma di € 4.524,58 Parte_1 cu vanno aggiunti gli interessi moratori ex art. Dlgs 231/2002 da calcolarsi sulla somma di €3482,00 dalla scadenza della fattura emessa sino alla data del pagamento (essendo gli interessi dovuti sul residuo credito di €
1.042,58 con decorrenza successiva al pagamento già effettuato dalla parte), nonché le spese di precetto esposte nell'atto di precetto prodotto.
Data la soccombenza dell'attrice, la stessa va condannata alla rifusione delle spese in favore di CP_2 liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i valori medi, tenuto conto del valore dell'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta il diritto di ad Parte_1 ottenere da il rimborso della somma di € 2162,00; CP_1
B) accerta il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di della CP_1 Parte_1 somma di € 5644,00;
C) operata la compensazione tra i reciproci crediti, revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2022 emesso dal
Tribunale di Milano in data 10 gennaio 2022 ed accerta il diritto di a percepire dalla CP_1 opponente la somma di € 3482,00 oltre ad interessi moratori su tale somma con decorrenza dalla scadenza della fattura;
D) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , accerta il diritto del CP_1 convenuto a percepire da l'ulteriore somma di € 1.042,58; Parte_1
E) rigetta nel resto le domande svolte dall'attrice e dal convenuto;
F) accertato il pagamento da parte dell'opponente della somma di € 7048,34, condanna a CP_1 restituire in favore dell'opponente la differenza tra tale somma e l'importo di € 4.524,58, che va maggiorato di interessi moratori ex art. Dlgs 231/2002 sulla somma di €3482,00 dalla scadenza della fattura sino al pagamento e delle spese di precetto;
G) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU, dichiarando irripetibili le spese del monitorio;
H) rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_2
I) condanna al pagamento in favore di della somma di € 24.430,74, Parte_1 CP_2
Iva compresa, oltre ad interessi moratori con decorrenza dalla domanda sulla minore somma di € 555,32
e con decorrenza dalla scadenza delle fatture sulla restante somma;
pagina 17 di 18 J) condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2 giudizio che liquida in € 237,00 per spese vive, € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU;
K) compensa le spese del giudizio tra , l'opponente e il convenuto Controparte_3 [...]
. CP_1
Milano, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12331/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILICO Parte_1 P.IVA_1
GIANLUCA
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANETTI MAURIZIO CP_1 C.F._1
OPPOSTO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMENDOLAGINE MICOL CP_2 P.IVA_2
CF , con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA Controparte_3 P.IVA_3
ZI MA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n.557/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore dell'ing. CP_1 della somma di € 5.344,00, oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali per l'attività di consulente svolta in relazione alla operazione immobiliare da effettuarsi sulla proprietà dell'opponente, sita in Milano via
Privata San Basilio n. 13.
La società opponente ha dedotto:
-che l'incarico conferito all'ing. riguardava lo svolgimento e il coordinamento di tutte le prestazioni CP_1 relative alla realizzazione ed alla ultimazione dell'operazione immobiliare commissionata da Parte_1
pagina 1 di 18 dell'area sita in via Privata San Basilio, comprensive della progettazione e Parte_2 direzione lavori architettonica, delle opere strutturali, degli impianti, del collaudo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
-che tale incarico era stato revocato dalla committente con comunicazione del 19 novembre 2021, nella quale erano stati contestati all'ing. una serie di ritardi, mancanze e omissioni, attinenti alla mancata CP_1 collaborazione con l'impresa incaricata della prosecuzione dei lavori, determinanti ingenti ritardi nell'esecuzione delle opere ed un conseguente grave pregiudizio economico per la committente;
-che dopo la revoca dell'incarico erano emerse ulteriori condotte inadempienti del convenuto;
-che in primo luogo si era accertata la presenza di vizi nelle opere eseguite, costituite in particolare dalla presenza di irregolarità nelle superfici murarie interne e di quelle esterne di uno dei due stabili, la cd. “casa gialla”, richiedenti la necessità di interventi di ripristino per uniformare le superfici ai fini della successiva rasatura;
-che si era poi rilevato che nel corso della realizzazione a grezzo dei due stabili, non erano state impermeabilizzate le fondamenta di entrambi, con conseguente necessità di eseguire tali opere con aggravio di costi e dilatazione dei tempi di lavorazione;
-che era riconducibile alla condotta inadempiente e negligente dell'opposto anche la riscontrata presenza di macerie nell'area Via Privata San Basilio;
-che in secondo luogo erano stati riscontrati errori nell'attività di progettazione svolta dal professionista;
-che in particolare gli elaborati progettuali erano risultati incompleti e discordanti rispetto ai grafici di progetto tanto che la società GI.Mi soc. coop, originaria appaltatrice delle opere, aveva rilevato la carenza di varie lavorazioni nel computo metrico predisposto dal professionista, richiedendo l'inserimento di nuovi lavori con maggiore impegno di spesa per € 51.150,00;
-che la negligenza e la incompletezza delle attività di project managing svolte dall'ing. era quindi stata CP_1 causa di un ritardo nell'inizio dei lavori e della successiva situazione di stallo derivata dal rifiuto della appaltatrice di sottoscrivere l'integrazione del contratto di appalto;
-che dopo la conclusione del nuovo contratto di appalto con la società l'ing. si era reso CP_2 CP_1 responsabile di ritardi nell'elaborazione della variante necessaria ad adeguare il progetto alle richieste di alcuni clienti interessati all'acquisto delle unità immobiliari in corso di realizzazione;
-che l'ing. aveva inoltre omesso di verificare il preventivo redatto dalla società nel settembre CP_1 CP_2
2020, che era risultato superiore di € 280.000,00 rispetto a quello originariamente trasmesso da tale società nel
2018, e che riportava lavori aggiuntivi che non erano presenti nei computi del progetto originario, a dimostrazione della sua negligente predisposizione;
-che l'opposto si era reso responsabile di ritardi anche in relazione all'individuazione dell'appaltatore da incaricare per la successiva fase di ultimazione dei lavori, non avendo trasmesso tempestivamente all'impresa
[...] il computo metrico delle lavorazioni necessario ai fini della indicazione dei costi;
Parte_3
pagina 2 di 18 -che ulteriori negligenze erano state riscontrate sia nella predisposizione della pratica di variante per le Per_ modifiche chieste dai promissari acquirenti sigg. e sig.ra , sia nella elaborazione dei Parte_4 capitolati allegati ai preliminari stipulati con tali soggetti, essendo emerso che tali capitolati contenevano la realizzazione di una lavorazione ineseguibile, costituita dalla realizzazione e fornitura di oscuranti per serramenti impacchettabili, non compatibili con lo spessore delle pareti del fabbricato casa gialla;
-che con riferimento all'altro stabile, cd. casa rossa, dopo la revoca dell'incarico era emersa l'impossibilità di realizzare la copertura in lamiera grecata sulla struttura così come progettata dall'ing il che aveva CP_1 comportato un ulteriore ritardo per la risoluzione della problematica ed un incremento dei costi nella misura di
€28.500,00.
La società opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, previo accertamento della risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato con l'ing. per inadempimento di quest'ultimo, di dichiarare la CP_1 non debenza di alcun compenso nei suoi confronti, con condanna dell'opposto alla restituzione delle somme versate di € 7.038,84 ed al rimborso della somma di € 2.162,00 relativa alla variante progettuale del maggio
2021
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'ing. al pagamento, a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento danni, della somma di € 77.500,00 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa.
Si è costituito l'ing che ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
Il convenuto ha in particolare dedotto:
-che la domanda di risoluzione era inammissibile, avendo antecedentemente la opponente comunicato il recesso unilaterale dall'incarico, con conseguente venire meno con efficacia ex nunc di ogni effetto del contratto ed obbligo per il committente di corrispondere il dovuto al professionista ai sensi dell'art. 2237 cod.civ.;
-che l'atto di citazione era nullo per indeterminatezza e genericità del petitum e delle ragioni giuridiche poste a base della domanda;
-che, con riferimento all'incarico professionale, non era riferibile all'opposto la gestione dell'intera operazione per conto della committente quale project manager, non essendovi alcun riferimento a tali prestazioni nella lettera di incarico professionale di;
Parte_1
-che l'ing. aveva svolto l'incarico e le prestazioni oggetto del contratto con diligenza e perizia;
CP_1
-che nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'opposto per i vizi delle lavorazioni svolte da sulle CP_2 pareti della casa gialla, trattandosi di un vizio imputabile all'appaltatore e che comunque non aveva comportato alcun pregiudizio alla committente, atteso che nella seconda fase di lavorazione si sarebbe dovuto in ogni caso procedere alla rasatura delle superfici ed alla stesura dell'intonaco;
-che anche il problema della mancata impermeabilizzazione delle fondamenta dei fabbricati non era ascrivibile ad una condotta colposa dell'ing. che aveva segnalato tale aspetto, ma era semmai riconducibile all'inerzia CP_1 della committente;
pagina 3 di 18 -che con riferimento al deposito di macerie nell'area, non era configurabile alcuna violazione di sicurezza del cantiere, tant'è che non era stata irrogata alcuna sanzione, né si erano verificati infortuni, né vi era prova del danno lamentato;
-che non erano configurabili i lamentati errori nella progettazione, ma la gestione complicata dei rapporti di appalto era conseguenza della scelta della committente di iniziare la progettazione e la computazione dei costi per il reperimento degli appaltatori quando gli immobili non erano ancora praticabili a causa dell'occupazione da parte di abusivi;
-che in ogni caso a tali doglianze non era correlata alcuna domanda risarcitoria;
-che i ritardi lamentati non erano imputabili all'opposto;
-che con riferimento ai dedotti inadempimenti relativi alla non realizzabilità dei serramenti oscuranti impacchettabili, non era neppure configurabile alcun danno, dal momento che la società non aveva iniziato a costruire l'immobile, essendo stata realizzata ancora la parte a grezzo;
-che la richiesta risarcitoria relativa all'asserito vizio di progettazione del tetto era generica ed infondata, in quanto l'aumento dei costi allegato era correlato all'aumento dei prezzi delle materie prime.
Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda di risoluzione e di restituzione dei compensi svolta, nonché della domanda risarcitoria
In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto, in primo luogo, la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese vive sostenute e della maggiorazione del 25% sul compenso pattuito nell'incarico ai sensi degli artt. 10 e 18 della L. 143/49, nonché al riconoscimento del mancato utile sulle prestazioni non svolte. In secondo luogo, il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata di quale appaltatrice delle CP_2 opere, per sentire dichiarare la sua responsabilità esclusiva per i danni lamentati dal committente e per condannarla a risarcire il danno derivante dalla sua responsabilità, manlevando e tenendo indenne l'ing. da CP_1 qualsiasi richiesta avanzata nei suoi confronti, nonché alla chiamata di per essere Parte_5 tenuto indenne in forza della polizza assicurativa stipulata tra le parti dalle eventuali conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita la terza chiamata che ha dedotto: CP_2
-che le contestazioni svolte relative ai vizi erano pretestuose ed inammissibili, dato che il 12 agosto 2021 era stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal direttore lavori, ed approvato anche dalla committente che attestava la regolare esecuzione delle opere;
-che l'opera era quindi stata accettata senza riserve ai sensi dell'art. 1665 cod.civ., così come previsto dall'art. 22 del contratto di appalto;
-che poiché i vizi relativi alle murature della casa gialla erano vizi palesi e non occulti, l'accettazione dell'opera faceva venire meno il diritto alla garanzia;
-che in ogni caso tali doglianze erano infondate in quanto l'incarico ricevuto da riguardava le sole opere CP_2 al grezzo, con esclusione della rasatura e della intonacatura;
pagina 4 di 18 -che peraltro il danneggiamento di alcuni pannelli ed il degrado subito nel tempo dalle murature derivava dalla esposizione prolungata agli agenti atmosferici e dal ritardo di di fare eseguire le opere di Parte_1 completamento;
-che con riferimento all'omessa rimozione delle macerie, non aveva potuto provvedervi a causa CP_2 dell'omessa collaborazione di , che aveva rifiutato di fare accedere l'impresa nel cantiere;
Parte_1
-che in relazione alla mancanza di impermeabilizzazione, aveva provveduto a posare la guaina CP_2 impermeabilizzante nei punti previsti dal progetto ed aveva segnalato, per le altre parti degli stabili per cui tale soluzione non era stata prevista, il rischio di infiltrazioni e la necessità di trovare una più adeguata soluzione tecnica;
-che era a conoscenza dei problemi di umidità dell'immobile e non aveva accettato i Parte_1 preventivi proposti da per la posa della guaina impermeabilizzante;
CP_2
-che la committente si era resa inadempiente all'obbligo di corrispondere ad il saldo delle opere e il CP_2 corrispettivo dei lavori extra contratto;
-che in particolare la appaltatrice aveva diritto a ricevere la somma di € 18.155,42 Iva inclusa a titolo di svincolo delle ritenute di garanzia;
-che inoltre aveva eseguito gli allacci elettrici ed idrici del cantiere che non erano previsti nel contratto, CP_2 maturando il diritto all'ulteriore compenso di €3520,00 nonché opere aggiuntive di impermeabilizzazione relative alla casa rossa, del valore di 2200,00 oltre Iva.
La terza chiamata ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte dall'ing. nei suoi confronti e ha svolto CP_1 domanda riconvenzionale nei confronti di avente ad oggetto il pagamento dei citati Parte_1 crediti.
Si è costituita la terza chiamata che si è associata alle eccezioni ed alle Controparte_3 difese di merito svolte dall'assicurato.
Con riferimento al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha dedotto l'inapplicabilità della garanzia ai crediti restitutori fatti valere dal committente ed ha richiamato le condizioni previste in polizza sul massimale e la franchigia.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di una consulenza tecnica, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere verte sulla verifica dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria da parte dell'ing. dell'esistenza degli inadempimenti dedotti da nello svolgimento CP_1 Parte_1 delle prestazioni professionali affidate al convenuto, della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto d'opera professionale, nonché sulla configurabilità di un danno risarcibile conseguente all'operato della convenuta e sulla sua quantificazione. pagina 5 di 18 Inoltre, a seguito dell'estensione del contraddittorio nei confronti di , chiamata in giudizio da parte CP_2 dell'ing. quale esclusivo responsabile dei danni relativi ai vizi contestati dalla committente, si dovrà CP_1 valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale svolta da nei confronti della committente, relativa CP_2 al pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto e del compenso per le opere extra contratto svolte, nonché la fondatezza della domanda risarcitoria svolta da nei confronti della terza Parte_1 chiamata.
Per comodità espositiva la trattazione delle questioni verrà suddivisa in capi separati.
1. Il contenuto dell'incarico professionale conferito all' ing. CP_1
La lettera di incarico sottoscritta da (doc. 3 fascicolo attoreo), ha ad oggetto Parte_1
l'affidamento al professionista dell'incarico di consulente tecnico per tutti gli oneri professionali necessari allo sviluppo dell'operazione immobiliare nel Comune di Milano, in via San Basilio 3, con la specificazione della gestione diretta delle seguenti prestazioni: a) project manager, comprendente la redazione di una perizia iniziale di valutazione dei costi e di individuazione dell'obiettivo economico, la redazione dei capitolati insieme al progettista, ed il coordinamento dei progettisti fino alla fine dei lavori;
b) progettazione e direzione lavori delle opere strutturali;
c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
d) progettazione e direzione lavori degli impianti;
e) valutazione dell'impatto acustico;
f) rilievi strumentali;
g) rilievi geognostici e geologici;
h) pratiche catastali;
i) certificazioni energetiche.
Quanto alla attività di progettazione e direzione lavori architettonica e per il collaudo statico delle opere strutturali, in relazione alle quali risultano indicati i nominativi, rispettivamente dell'arch. e Persona_2 dell'ing. i compiti dell'ing. riguardano il coordinamento dell'attività di tali Persona_3 CP_1 professionisti, come specificato al punto 3 della lettera di incarico.
2. La consulenza tecnica d'ufficio
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica al fine di verificare la sussistenza dei vizi allegati dalla committente, la ascrivibilità degli stessi a errori esecutivi dell'opera e/o a carenze progettuali o omissioni di sorveglianza da parte della direzione lavori, nonché al fine della verifica della sussistenza delle incompletezze e degli errori progettuali lamentati da e dei danni allegati relativi ai costi di Parte_1 ripristino.
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico nominato, ing. emergono i seguenti Persona_4 dati:
a) l'intervento edilizio di via privata San Basilio 13 prevedeva la realizzazione di un nuovo fabbricato di due piani fuori terra e piano sottotetto, denominato casa gialla e la ristrutturazione di un edificio esistente in muratura, denominato casa rossa;
b) all'atto del sopralluogo, effettuato in data 17 gennaio 2024, si è riscontrato che la casa gialla è un edificio nuovo in fase di completamento e che le pareti non sono più visibili data la ultimazione CP_4 degli intonaci, rasature e tinteggiature, così come non sono visibili le fondazioni di tale edificio.
Non sono state riscontrate tracce di umidità da risalita alla base delle pareti, né perimetrali né interne;
pagina 6 di 18 c) la casa rossa è un edificio esistente in muratura di mattoni pieni, che al momento è ancora al rustico. Si
è rilevato che la copertura piana non è impermeabilizzata e la presenza di copiose infiltrazioni all'interno del fabbricato;
d) con riferimento ai vizi lamentati dalla attrice relativi alle pareti in blocchi , il consulente si è CP_4 espresso esclusivamente sulla base delle fotografie prodotte dalla attrice (doc. 17 e 18 di ), Parte_1 evidenzianti sigillature tra i blocchi ancora da effettuare e alcune sbeccature. Si è rilevato che si tratta di situazioni frequenti quando si usano blocchi rettificati, come i blocchi Ytong, tant'è che non ne viene mai previsto l'impiego a vista, dovendo essere sempre intonacati.
Inoltre, il contratto di appalto con prevedeva l'esecuzione delle sole opere strutturali e delle CP_2 murature in blocchi Ytong, compresi i rivestimenti delle strutture in pannelli Multipor, senza intonaci, rasature o altre opere di completamente delle pareti.
Si è quindi esclusa la presenza di vizi esecutivi nelle pareti in Ytong, dovendo essere tali pareti semplicemente da completare con i cicli di lavoro, attività questa esulante dall'appalto con e CP_2 rientrante nella seconda fase di completamento. Per tale motivo il CTU non ha quindi rilevato lavorazioni e costi aggiuntivi per la seconda fase, né l'incidenza di quanto lamentato dal committente sul prolungamento dei lavori;
e) in relazione al distacco dei pannelli Multipor dalle pareti -ovvero gli elementi funzionali al rivestimento delle parti in cemento armato della struttura portante degli edifici, come travi, pilastri, setti e solai - si è rilevato che le foto che mostrano tale distacco risalgono al mese di gennaio 2022, a distanza di 5 mesi dall'ultimazione delle opere da parte di . Secondo il consulente, non è possibile stabilire se tali CP_2 pannelli fossero stati posati male o se siano stati danneggiati da eventi esterni. Si è poi rilevato che nel verbale di ultimazione dei lavori del 12 agosto 2021 il direttore lavori arch. non aveva Pt_6 rilevato la presenza di distacchi;
f) i costi per la sistemazione dei pannelli rotti sono stati stimati in € 300,00 e si è rilevato che la richiesta della committente della somma di € 38.800,00 non è sorretta da documenti, quali preventivi, fatture e capitolati svolti da altre imprese;
g) con riferimento all'omessa impermeabilizzazione delle fondazioni dei fabbricati, si è rilevato che non risultano prodotte dall'attrice fotografie a sostegno di tale doglianza e che, da alcune fotografie prodotte da , si vede il telo impermeabile sotto platea per la casa gialla e l'impermeabilizzazione delle CP_2 murature interrate verso via Pollini della casa rossa (doc. 51 e 52 di ). CP_2
Il sopralluogo non ha consentito di verificare la sussistenza di tale doglianza in relazione alla casa gialla e non ha messo neppure in evidenza la presenza di tracce di umidità di risalita, il che fa presumere che il telo posato da sia idoneo ad assolvere alla funzione prevista;
CP_2
Rispetto alle opere previste nel capitolato con la appaltatrice, dalle foto esaminate si ricava che la guaina
(per cui era previsto il compenso di € 2.016,00) è assente, mentre solo il telo (per cui era previsto il corrispettivo di € 630,00) è stato posato;
pagina 7 di 18 h) quanto alla casa rossa, si è riscontrato che le pareti perimetrali impermeabilizzate all'esterno sono quelle verso la via Pollini, dove risulta ancora visibile il manto impermeabile in corrispondenza della parte superiore delle pareti. Il progetto prevedeva l'impermeabilizzazione dall'esterno solo della parete interrata lato via Pollini, e che, pertanto, come effettivamente realizzato, l'appalto di non CP_2 prevedeva anche la impermeabilizzazione delle murature interrate esistenti del fabbricato casa rossa, se non per il lato verso via Pollini;
i) l'impermeabilizzazione del piano interrato costituisce un'opera da ritenersi necessaria per eseguire l'intervento di ristrutturazione a regola d'arte e dovrà essere eseguita dall'esterno o dall'interno nella seconda fase dei lavori. Si è poi evidenziato che dalla corrispondenza prodotta risulta che l'ing. CP_1 aveva trasmesso alla committente un preventivo di ricevuto il 6 ottobre 2020, (doc. 2 di CP_2 CP_1 per eseguire l'impermeabilizzazione dei muri interrati dall'esterno e che tale offerta non era stata accettata perché la committente aveva ritenuto troppo oneroso il costo dell'intervento;
j) l'esecuzione nella fase di completamento di tale opera non rende prospettabile né un aumento di costo né un prolungamento dei tempi. Non risultano documentate spese da parte della committente e la richiesta di € 6.000,00 oltre Iva non è corredata da descrizioni di opere né da preventivi;
k) in merito alle doglianze dell'attrice sugli errori dell'ing. nella predisposizione della variante CP_1 relativa alle modifiche della distribuzione degli appartamenti della casa gialla per andare incontro alle Per_ esigenze dei promissari acquirenti sig.ra e sig.ri , il consulente ha evidenziato Persona_5 che la variante in Comune è stata depositata a cura del convenuto nel maggio 2021;
l) si è poi rilevato che non è chiaro dai documenti in atti se l'ing abbia redatto un computo di opere CP_1 in variante anche se il contenuto della e-mail allegata al doc. 41 di e al doc. 25 di farebbe Parte_1 CP_1 propendere per la risposta positiva. Non vi è invece evidenza del fatto che l'ing. abbia proceduto CP_1 ad aggiornare il progetto delle strutture per la nuova soluzione con una unica scala. In ogni caso il consulente ha evidenziato che, in base alla previsione di cui all'art. 4 del contratto, l'attività di richiesta della variante, sia quella distributiva che strutturale, era da ritenersi compresa nel contratto;
m) con riferimento al lamentato errore di inserimento nel progetto e del capitolato di oscuranti impacchettabili a tre ante, il CTU ha rilevato che è possibile installare tale tipo di componenti anche sulla base dello spessore delle pareti dello stabile;
n) in merito al dedotto errore di progettazione del tetto della casa rossa, si è osservato che non risultano errori o omissioni nell'attività progettuale dell'ing. posto che progetto e specifiche tecniche della CP_1 copertura sono state sviluppate direttamente dalla fornitrice e che comunque non vi è Parte_7 evidenza documentale del fatto che la committente abbia dovuto sostenere maggiori costi;
o) anche le modifiche chieste dagli acquirenti dell'appartamento al piano terra ed al primo piano non sono state ritenute riconducibili ad errore nell'attività progettuale dell'ing. CP_1
p) in relazione alla doglianza sulla presenza delle macerie nell'area di via Privata San Basilio n. 15, il CTU, non avendo potuto accedere a quella parte di cantiere, ha riscontrato la presenza di macerie sulla base pagina 8 di 18 delle fotografie prodotte e delle immagini satellitari aggiornate al 18 giugno 2023, data successiva alla riconsegna delle chiavi del cantiere da parte dell'appaltatrice . Il costo di ripristino è stato stimato CP_2 considerando un quantitativo approssimativo di 20 mc, per un totale di € 1520,00 oltre Iva;
q) i costi aggiuntivi esposti da riguardano un'opera di collegamento dai punti di fornitura al cantiere CP_2 che non era prevista nel contratto ed il cui costo è stato stimato tenendo conto delle fatture dei fornitori che avevano eseguito gli interventi, oltre alla quota di spese ed utili dell'impresa, in € 3335,55 oltre iva.
All'esito della trasmissione delle osservazioni dei consulenti di parte, il consulente tecnico ha confermato quanto già esposto nella bozza della relazione.
3. La valutazione delle singole condotte inadempienti dedotte e dei danni richiesti
3.1. I vizi nell'esecuzione delle opere
In base alle risultanze della consulenza tecnica, che si condividono integralmente in quanto frutto dell'applicazione di criteri tecnici esenti da censure, fondate sull'esame di quanto rilevabile dallo stato dei luoghi e di tutta la documentazione prodotta, sorrette da logica e congrua motivazione-, non si ravvisa la prova del fatto che le doglianze del committente sui vizi dell'opera siano ascrivibili ad una condotta inadempiente dell'ing. come progettista e come direttore lavori e, in ogni caso, dell'esistenza dei danni allegati dalla committente. CP_1
Invero, in primo luogo, in adesione ai rilievi del CTU, le irregolarità lamentate nelle pareti in Ytong non configurano vizi esecutivi, ma derivanti solo dal fatto dalla mancata esecuzione dei successivi cicli di lavoro, rientranti nelle attività non affidate all'appaltatrice ma rimesse alla successiva fase di completamento.
In secondo luogo, non sono stati ravvisati elementi certi per ascrivere il danneggiamento di alcuni pannelli in
Multipor, visibile nelle foto prodotto ed allegate alla relazione peritale, ad una condotta di omessa sorveglianza dell'ing. nella fase di posa. CP_1
Da un lato, non è possibile affermare se il vizio derivi da errori di posa o se i pannelli siano stati danneggiati da eventi esterni, considerato che le fotografie sono state scattate a distanza di cinque mesi dalla ultimazione dei lavori da parte di e che, come evidenziato dal CTU, non erano stati evidenziati distacchi nella verifica CP_2 finale eseguita dalla direzione lavori, né tali distacchi erano rilevabili nelle fotografie scattate due mesi dopo l'ultimazione delle opere.
Dall'altro lato, occorre rilevare che, anche qualora fosse possibile ascrivere il vizio ad un errore di posa, verrebbe in rilievo una condotta inadempiente del direttore lavori in caso di omessa segnalazione del problema all'atto del rilievo al committente.
Nel caso in esame, va considerato che i vizi si sono manifestati successivamente al rilascio del cantiere da parte dell'appaltatrice e che in ogni caso il sopralluogo di verifica non è stato neppure svolto dal convenuto ma dal direttore dei lavori architettonici arch. tramite un suo incaricato. Per_2
Per quanto riguarda il problema dell'impermeabilizzazione, in tal caso, si è rilevato che per il fabbricato denominato casa rossa, un'opera necessaria ai fini della esecuzione a regola d'arte dei lavori, non prevista nel progetto e nel contratto, era quella di impermeabilizzazione dei muri interrati diversi da quelli del lato via
Pollini, per il quale tale lavorazione era già prevista nel progetto e nel capitolato allegato al contratto con . CP_2
pagina 9 di 18 Sotto tale profilo, il non avere contemplato tale opera in fase di progetto costituisce una negligenza del convenuto.
Tuttavia, come evidenziato in sede di consulenza tecnica, nel corso dei lavori, l'ing. aveva trasmesso alla CP_1 committente un preventivo di Ingeco relativo all'esecuzione di tale intervento che non ha Parte_1 accettato, ritenendo preferibile optare per un intervento meno oneroso ed effettuare una valutazione successiva sulla realizzazione di una controparete.
A fronte, quindi, della segnalazione da parte dell'appaltatore della necessità di eseguire tale intervento ai fini della corretta realizzazione dell'opera, è quindi imputabile alla stessa committente la decisione di non avere fatto realizzare tale lavorazione.
Ciò porta ad escludere il nesso causale tra gli asseriti danni derivanti dalla mancanza dell'impermeabilizzazione di tali pareti al convenuto, posto che la committente, che comunque avrebbe dovuto fare realizzare e pagare un'opera aggiuntiva rispetto a quella oggetto dell'originario contratto di appalto, avrebbe potuto prevenire ogni danno prima dell'ultimazione delle opere.
Peraltro, alla luce dei chiari e condivisibili rilievi del CTU, non vi è neppure evidenza di alcun danno risarcibile, non essendo stata data la prova di maggiori esborsi, né risulta configurabile un concreto pregiudizio per il prolungamento dei lavori, considerato che tale lavorazione avrebbe dovuto essere eseguita.
3.2. Gli errori progettuali e nella predisposizione dei capitolati
La puntuale disamina svolta dal CTU non consente di ritenere fondate le doglianze di . Parte_1
In particolare, si è rilevata la realizzabilità della soluzione contenuta nel progetto di prevedere oscuranti impacchettabili a tre ante;
la non imputabilità all'operato dell'ing. dei dedotti errori di progettazione del CP_1 tetto, data la riconducibilità dell'attività di redazione degli elaborati tecnici e delle specifiche tecniche alla impresa incaricata dalla fornitura;
la non ascrivibilità delle modifiche richieste dai promissari acquirenti di due appartamenti a carenze o errori nei progetti predisposti dai convenuti, in quanto rispondenti a diverse scelte distributive degli stessi.
Inoltre, per tutte le citate contestazioni non è neppure emersa la prova del fatto che la committente abbia patito un concreto pregiudizio economico in rapporto causale con l'operato del convenuto.
3.3. L'abbandono di macerie nell'area di via Privata San Basilio n. 15
ha allegato l'inadempimento del convenuto per avere consentito all'appaltatrice Parte_1
di utilizzare un'area estranea a quella oggetto del contratto di appalto e per le violazioni di sicurezza CP_2 derivanti dall'abbandono delle macerie in tale sito.
Sul punto, come rilevato da , vi sono una serie di elementi indicativi del fatto che la committente avesse CP_2 espressamente acconsentito all'uso di tale area da parte dell'appaltatrice, costituiti dal fatto che nel verbale di consegna all'atto dell'ultimazione dei lavori venivano elencate anche le chiavi dei cancelli di accesso a tale civico e dal fatto che nel maggio 2021 era stato richiesto alla appaltatrice di rimuovere le piante infestanti cresciute in quell'area (cfr. doc. 33 fascicolo della terza chiamata).
pagina 10 di 18 Va poi considerato che nel certificato di ultimazione dei lavori era stata segnalata dalla direzione lavori la presenza delle macerie, sicchè sotto tale profilo nulla può essere rimproverato all'ing. essendo stato CP_5 svolto tale rilievo dal direttore lavori architettonico.
3.4. Le contestazioni sui ritardi e sulla mancanza di collaborazione da parte del convenuto
ha allegato l'inadempimento dell'ing. ai compiti di gestione dell'operazione Parte_1 CP_1 immobiliare sia quanto alla gestione del primo contratto di appalto con l'impresa Gi.Mi soc. coop, sia del successivo contratto di appalto stipulato con . CP_2
In relazione alla prima vicenda, secondo la prospettazione attorea, l'ing. si sarebbe reso responsabile di CP_1 omissioni nella redazione del progetto che avevano portato la appaltatrice a rilevarne la inadeguatezza e la mancanza di varie necessarie lavorazioni;
ciò avrebbe comportato la necessità di rinegoziare il contratto di appalto con l'impresa e l'insorgere di contrasti con l'appaltatrice, che non aveva sottoscritto l'accordo integrativo, fonte di notevoli ritardi nell'inizio dei lavori.
Al riguardo, anche in tal caso i dati emergenti dalle risultanze istruttorie non consentono di attribuire ad una condotta negligente o imperita del convenuto i problemi insorti con l'originaria appaltatrice.
Innanzitutto, l'allegazione dell'ing. secondo cui per volontà della committente l'attività progettuale era CP_1 iniziata quando l'area immobiliare non era libera, trova conferma nella e-mail di cui al doc. 1 di parte convenuta, da cui si evince che al momento dell'inizio dei lavori affidati in appalto alla società l'immobile doveva CP_6 essere ancora sgomberato dai soggetti che l'avevano abusivamente occupato.
In secondo luogo, occorre considerare che dalla stessa bozza della relazione peritale prodotta da Parte_1
, redatta nel giudizio promosso dalla società attrice nei confronti della società Gi.Mi, emerge che i
[...] problemi relativi alla necessità di eseguire lavori alle sottofondazioni erano emersi quando tutti gli ambienti erano stati liberati da materiali e dall'immondizia (cfr. pag. 23 del doc. 49 di parte attrice)
Inoltre, in tale elaborato – che non è stato redatto nel contraddittorio con l'odierno convenuto - lo stesso consulente ha evidenziato come alla luce delle fotografie dell'epoca disponibili e di quanto emerso, non si possa escludere la sussistenza di problemi oggettivi a svolgere misurazioni accurate per le fondazioni, essendo i locali ingombrati da ogni sorta di immondizia ed occupati e problemi nell'accesso e nella verifica dei solai esistenti
(cfr. pag. 30).
In base a tale quadro, la necessità di prevedere lavorazioni diverse e aggiuntive non contemplate nel progetto appare quindi connessa alla scelta di avviare la fase di progettazione e di inizio dei lavori quando l'immobile era ancora occupato e quando quindi non vi era la possibilità di effettuare rilievi e approfondimenti relativi a parti strutturali come solai e sottofondazioni.
Va poi rilevato che, per quel che risulta nel presente giudizio e secondo quanto allegato dalla stessa Parte_1
, l'ing. ha proceduto ad effettuare le integrazioni progettuali e relative al computo dei lavori da
[...] CP_5 eseguire, concordando con il tecnico della controparte la integrazione del corrispettivo, ed è stata la stessa appaltatrice a rifiutare di sottoscrivere l'addendum al contratto di appalto prodotto (cfr. doc. 27-28 fascicolo attoreo). pagina 11 di 18 Quanto alla seconda vicenda, la attrice ha ascritto alla negligenza dell'ing. il fatto che CP_5 CP_2 avesse formulato una seconda offerta nel 2020 per le lavorazioni da eseguire di importo superiore a quella inviata nel 2018.
Tuttavia, da un lato, come emerge dalla e-mail del 7 gennaio 2021 inviata da , indicante le opere mancanti CP_2 negli originari computi (doc.38 fascicolo attoreo), la prima offerta della appaltatrice era stata formulata sulla base degli elaborati e computi del 2017 e, come tale, non poteva tenere conto di quelle lavorazioni oggetto dei computi integrativi redatti dopo la liberazione dell'immobile.
Dall'altro lato, non è neppure chiaro a quale offerta si riferisca nella e-mail, se si considera che, mentre CP_2 nel testo della missiva si fa riferimento ad una quotazione dei computi metrici risalente al 22 dicembre 2020, dalla documentazione prodotta emerge che IL AL e avevano stipulato un contratto di CP_2 appalto a marzo 2020, al corrispettivo a corpo di € 395.000,00 oltre Iva, sulla base di un'offerta del 14 febbraio
2020.
La attrice ha poi lamentato il ritardo del convenuto nell'eseguire il computo delle lavorazioni al fine di consentire alla impresa di quotare i costi delle lavorazioni necessarie per il completamento degli Parte_3 immobili, allegando che tali ritardi avevano portato anche alla rinuncia all'acquisto di una unità immobiliare da parte di un terzo interessato, sig. Per_6
Sul punto, dalla documentazione prodotta dall'attrice emerge che il preventivo di spesa era stato formulato da
[...] nel mese di marzo 2021 e che a maggio 2021 aveva sollecitato l'ing. a Parte_3 Parte_1 CP_5 redigere il computo delle lavorazioni (doc. 40 e 41 fascicolo attoreo); a fronte di tale sollecito, l'ing. con CP_1 mail del 12 maggio, ha segnalato di essere in procinto di inviare le valutazioni economiche alla committenza e di Pa avere già inviato ad la variante impianti.
Tuttavia, occorre considerare che, in base al report della riunione di coordinamento del 23 aprile 2021 (doc. 26 fascicolo convenuto), a quella data, la stessa committenza aveva dato indicazioni ai fini di una ulteriore Pa ottimizzazione del preventivo di tant'è che il direttore lavori architettonico arch. aveva richiesto di Per_7 avere indicazioni sull'entità del taglio e si era messo a disposizione per rivedere i materiali (cfr. punto 6 del documento).
Il fatto che, ancora alla fine del mese di aprile, vi fossero ancora aspetti da chiarire involgenti la parte economica, oltre che tecnica dell'intervento, presupponenti la revisione anche da parte del DL architettonico di parte dei materiali per contenere i costi, non consente quindi di ritenere configurabile un ritardo colpevole del convenuto, considerato che tale compito sembrerebbe evaso a metà maggio 2021, non essendovi evidenza di ulteriori solleciti dopo tale data.
Quanto alla rinuncia all'acquisto da parte del cliente dalla corrispondenza prodotta emerge che le parti Per_8 avevano raggiunto il 5 giugno un accordo di massima sul prezzo dell'acquisto, pari ad € 800.000,00 e che il sig. ha fatto pervenire il successivo 27 giugno la comunicazione di rinuncia all'acquisto (cfr. doc. 60-64 Per_8 fascicolo attoreo).
pagina 12 di 18 In questo lasso di tempo vi è una e-mail del direttore lavori arch. di commento rispetto ad ulteriori Per_7 richieste del futuro acquirente, nella quale tale professionista segnala, peraltro, l'opportunità di un allineamento tra la direzione lavori e la committenza nella gestione del tema dei sottotetti e delle predisposizioni.
Ciò fa quindi ritenere che i professionisti tecnici incaricati si fossero di volta in volta attivati per valutare la fattibilità delle modifiche tecniche richieste e che la successiva scelta del di non andare avanti con la Per_6 trattativa per non avere ricevuto risposte definitive alle sue richieste e per avere appreso di ulteriori novità valutate come negative, non sia in relazione con condotte negligenti del convenuto, tanto più che la valutazione di tali aspetti tecnici era demandata anche alle altre figure professionali che collaboravano nell'operazione immobiliare.
La committente ha poi lamentato l'inadempimento del convenuto anche in relazione alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori senza la presenza del committente.
Sul punto si osserva che il verbale risulta redatto da un delegato del direttore lavori architettonico arch. Per_7
e che, in ogni caso, in base alla clausola contrattuale n. 22 del contratto di appalto con , la verifica finale CP_2 dei lavori doveva avvenire “in contraddittorio tra il direttore dei lavori e/o il committente e l'appaltatore”, il che porta a ritenere che il direttore lavori, quale rappresentante tecnico del committente, fosse legittimato a svolgere tale verifica.
Infine, si rileva che, dopo la revoca dell'incarico del 19 novembre 2021, l'ing. risulta avere CP_1 trasmesso tutti i documenti in suo possesso in data 1 dicembre, il che esclude la configurabilità di una condotta inadempiente.
4. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
Va premesso che, differentemente da quanto prospettato dal convenuto, tale domanda non è inammissibile atteso che, in base al contenuto della comunicazione del 19 novembre 2021, la società committente non ha manifestato la volontà di recedere dall'incarico professionale, bensì di revocare tale incarico sulla base delle condotte inadempienti elencate in tale missiva.
In ogni caso, l'esercizio del recesso non priva la parte della possibilità di agire per ottenere la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni conseguenti a condotte di inadempimento verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto (cfr. nel caso dell'appalto Cass.civ., sez. 2, 8 gennaio 2024 n.421).
Ciò posto, i rilievi fin qui formulati portano a ritenere non sussistenti gran parte delle condotte inadempienti allegate da e, comunque, ad escludere la gravità ai sensi degli artt. 1455 cod.civ., Parte_1 considerata l'ampiezza e la complessità delle prestazioni svolte, l'incidenza sulle lacune progettuali delle obiettive difficoltà nei rilievi dello stato dei luoghi dovute all'occupazione dell'immobile.
Pertanto, va respinta la domanda di accertamento negativo dei compensi richiesti dall'ing. in sede CP_5 monitoria.
5. La domanda risarcitoria e la domanda di rimborso dei compensi per la variante
pagina 13 di 18 In relazione alla domanda di risarcimento del danno, oltre a quanto osservato nel paragrafo 3 in tema di valutazione della condotta del convenuto e del nesso causale, si rileva che non è emersa la prova dell'esistenza dei danni allegati.
Invero, non è stato provato che abbia dovuto sostenere esborsi per l'eliminazione dei vizi Parte_1 lamentati, né di maggiori oneri economici per gli asseriti ritardi nell'affidamento in appalto delle opere di completamento.
Neppure vi è evidenza del pagamento di penali in favore dei promissari acquirenti in dipendenza dei dedotti ritardi nella predisposizione delle pratiche di variante.
Pertanto, tale domanda va respinta.
Va invece accolta la domanda relativa ai compensi per la variante.
Al riguardo, in condivisione con le risultanze della consulenza tecnica e tenuto conto dell'oggetto del contratto, il costo di tale variante rientrava nell'ambito del compenso a forfait dedotto nel contratto.
Il fatto che tale compenso sia stato corrisposto ad un terzo per la progettazione delle opere impiantistiche non incide sulla sussistenza del diritto della committente ad ottenere il rimborso dall'ing. CP_1
Invero, l'incarico professionale comprendeva le prestazioni di progettazione e direzione lavori degli impianti e il costo di due varianti concordate, sicchè i costi esposti dal convenuto riguardavano attività di sua pertinenza.
La clausola 4 dell'incarico specifica che nei compensi sono ricompresi anche i costi per prestazioni di collaboratori scelti a discrezione dal convenuto.
Poiché nella fattispecie è stato il convenuto a scegliere di avvalersi della collaborazione dell'ing. per CP_7 lo svolgimento delle prestazioni affidategli, il pagamento dei costi esposti da tale professionista va computato nell'ambito del complessivo compenso professionale concordato nell'incarico con il convenuto.
Ne deriva che il convenuto va condannato alla rifusione in favore di parte attrice della complessiva somma di €
2162,00 (doc. 37).
6. La domanda riconvenzionale svolta dall'ing. CP_1
Si ritiene accoglibile la domanda di pagamento della somma di € 1.042,58 a titolo di spese.
La clausola 4 della scrittura di conferimento di incarico professionale esclude dal compenso concordato le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici e privati ed i diritti di autenticazione di copie e relazioni.
Come risulta dal doc. 18 di parte convenuta, le spese ivi esposte rientrano nell'ambito delle spese escluse dal compenso a forfait.
I documenti prodotti comprovano tutti gli esborsi e non risultano neppure specifiche contestazioni della committente su tale credito.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alle altre pretese.
Il compenso è stato pattuito dalle parti nella misura di € 90.000,00 comprensiva di tutti gli onorari e le spese ad eccezione di quelle indicate nel secondo capoverso della clausola 4 e degli oneri accessori costituiti da Iva e
CNPAIA.
pagina 14 di 18 Non si ritiene, quindi, che possa essere riconosciuta la maggiorazione richiesta, essendo il diritto al compenso regolato dall'accordo raggiunto dalle parti.
Per quanto riguarda il mancato utile, si rileva la genericità delle allegazioni dell'opposto, che non ha indicato quale sia il valore delle prestazioni non eseguite a seguito della revoca dell'incarico e non ha fornito alcun elemento per individuare l'utile che avrebbe conseguito, al netto dei costi per l'adempimento (essendo i compensi comprensivi anche di eventuali spese inerenti al coinvolgimento di collaboratori ed ausiliari del professionista).
7. I reciproci rapporti di dare avere
In base a quanto fin qui accertato, il convenuto è creditore della somma di € 6686,58 (€5644,00 per il saldo dei compensi richiesti e la residua somma per le spese vive)
è a sua volta creditrice della somma di € 2162,00. Parte_1
Operata la compensazione tra i reciproci crediti – da intendersi come compensazione “atecnica”, riguardando posizioni di debito e credito nascenti dallo stesso rapporto – va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attrice al pagamento in favore del convenuto della residua somma di € 4.524,58 oltre interessi moratori ex art. Dlgs 231/2002 sulla somma di €3482,00 dalla scadenza della fattura e con decorrenza dalla domanda sul credito di € 1.042,58.
8. Le domande svolte dall'attrice nei confronti di
[...]
ha esteso le domanda di risarcimento dei danni per i vizi dell'opera e l'omessa Controparte_8 rimozione delle macerie nei confronti dell'appaltatrice CP_2
Con riferimento ai vizi, come evidenziato nel paragrafo 3, non risulta sussistente il vizio relativo alle murature e non è riconducibile a colpa dell'appaltatrice quello relativo all'omessa impermeabilizzazione di parte CP_4 delle murature della casa rossa, avendo documentato di avere segnalato la opportunità di svolgere tale CP_2 lavorazione ed essendo emersa la volontà del committente di non sostenere in quella fase i maggiori oneri occorrenti per tale opera.
Quanto al distacco dei pannelli, non è emersa la prova della ascrivibilità del problema ad errori nella posa, dato il mutamento dello stato dei luoghi e l'impossibilità di esprimersi tecnicamente sul punto sulla base della sola documentazione fotografica.
Inoltre, non risulta neppure provato quali siano i costi di ripristino sostenuti dalla committente.
Poiché grava sul danneggiato l'onere della prova del danno e del nesso causale con la condotta di inadempimento ascritta all'appaltatore, tali lacune non consentono di ritenere fondata tale pretesa.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alla presenza di macerie sul cantiere.
Da un lato, il consulente non ha potuto accertare la attuale presenza dei materiali sul cantiere, non avendo avuto accesso a tale area di proprietà della attrice.
Dall'altro lato, non vi è evidenza degli esborsi sostenuti dalla committente per lo smaltimento dei materiali.
Ne deriva che non risulta quindi provato l'esistenza di un danno risarcibile.
9. Le domande svolte da CP_2
pagina 15 di 18 Le risultanze istruttorie consentono di ritenere fondata la domanda di pagamento del corrispettivo di € 18.155,42
Iva inclusa, di cui alla fattura 172/2021, emessa a titolo di svincolo delle ritenute di garanzia.
Non è contestato il fatto che la appaltatrice abbia ultimato le opere oggetto del contratto di appalto, che sono state oggetto di verifica e di accettazione.
Non sono emersi vizi successivi imputabili all'appaltatrice, né è stata provata l'esistenza di danni connessi all'operato dell'impresa.
E' parimenti fondata la pretesa ad ottenere il compenso per gli allacci elettrici ed idrici del cantiere, essendosi accertato in sede di consulenza che ha eseguito le opere collegamento dai punti di fornitura al cantiere, CP_2 non comprese nel contratto di appalto, prevedente a carico della committente l'onere di garantire dei punti di fornitura all'interno del cantiere.
Il costo esposto dall'impresa va ritenuto congruo, alla luce della stima eseguita dal CTU.
Risulta inoltre dovuto anche il rimborso degli oneri di occupazione del suolo pubblico, pari a €555,32, essendo tali oneri esclusi dal corrispettivo concordato nel contratto di appalto (cfr. clausola 3) ed essendosi resi necessari per lo svolgimento delle lavorazioni commissionate (cfr. e-mail del direttore lavori di cui al doc. 66 della terza chiamata.
Con riferimento alle opere aggiuntive relative alle impermeabilizzazioni della casa rossa, di cui alla fattura n.
157/2021, di € 2.200,00 la domanda di va accolta atteso che non si riferisce all'impermeabilizzazione CP_2 delle fondazioni, ma a quelle del solaio del secondo piano, risulta verificata in corso d'opera (cfr. doc. 11 e 39) e non è oggetto di specifica contestazione da parte del committente.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla committente, non vi è prova del fatto che il corrispettivo dei lavori extra sia stato già pagato alla appaltatrice.
Invero, per quanto riguarda il costo degli allacci e dell'occupazione del suolo pubblico, tali compensi, pur se Par richiesti in occasione del primo non risultano contabilizzati in tale stato di avanzamento, che ha riguardato il pagamento solo delle opere dedotte in contratto (cfr. doc. 62 e 63 della terza chiamata).
Neppure vi è evidenza del pagamento del compenso per il lavoro di impermeabilizzazione del solaio, essendo stato richiesto il conteggio di tale opera extra contratto nel mese di agosto 2021 ( doc. 35 fascicolo ). CP_2
Il credito di ammonta quindi a complessivi € 24.430,74, Iva compresa, oltre ad interessi moratori ex Dlgs CP_2
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo e, sulla somma di € 555,32 dalla data della domanda al saldo.
10. La domanda di garanzia svolta dall'ing. CP_1
Il rigetto delle domande risarcitorie svolte nei confronti del convenuto esonera dalla pronuncia sulla domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa.
11. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede una soccombenza parziale reciproca dell'attrice, dato il rigetto della domanda risarcitoria, e del convenuto, considerato l'accertamento della sussistenza di alcune condotte inadempienti e la riduzione del credito azionato, va disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU. pagina 16 di 18 Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili, data la revoca del decreto.
La stessa statuizione va adottata in relazione alle spese di , considerato l'esito del Controparte_3 giudizio.
Dato il pagamento da parte dell'attrice della somma di € 7038,34 a seguito della notifica del precetto, il convenuto è tenuto a restituire ad la differenza tra quanto pagato e la somma di € 4.524,58 Parte_1 cu vanno aggiunti gli interessi moratori ex art. Dlgs 231/2002 da calcolarsi sulla somma di €3482,00 dalla scadenza della fattura emessa sino alla data del pagamento (essendo gli interessi dovuti sul residuo credito di €
1.042,58 con decorrenza successiva al pagamento già effettuato dalla parte), nonché le spese di precetto esposte nell'atto di precetto prodotto.
Data la soccombenza dell'attrice, la stessa va condannata alla rifusione delle spese in favore di CP_2 liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i valori medi, tenuto conto del valore dell'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta il diritto di ad Parte_1 ottenere da il rimborso della somma di € 2162,00; CP_1
B) accerta il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di della CP_1 Parte_1 somma di € 5644,00;
C) operata la compensazione tra i reciproci crediti, revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2022 emesso dal
Tribunale di Milano in data 10 gennaio 2022 ed accerta il diritto di a percepire dalla CP_1 opponente la somma di € 3482,00 oltre ad interessi moratori su tale somma con decorrenza dalla scadenza della fattura;
D) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , accerta il diritto del CP_1 convenuto a percepire da l'ulteriore somma di € 1.042,58; Parte_1
E) rigetta nel resto le domande svolte dall'attrice e dal convenuto;
F) accertato il pagamento da parte dell'opponente della somma di € 7048,34, condanna a CP_1 restituire in favore dell'opponente la differenza tra tale somma e l'importo di € 4.524,58, che va maggiorato di interessi moratori ex art. Dlgs 231/2002 sulla somma di €3482,00 dalla scadenza della fattura sino al pagamento e delle spese di precetto;
G) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU, dichiarando irripetibili le spese del monitorio;
H) rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_2
I) condanna al pagamento in favore di della somma di € 24.430,74, Parte_1 CP_2
Iva compresa, oltre ad interessi moratori con decorrenza dalla domanda sulla minore somma di € 555,32
e con decorrenza dalla scadenza delle fatture sulla restante somma;
pagina 17 di 18 J) condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2 giudizio che liquida in € 237,00 per spese vive, € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU;
K) compensa le spese del giudizio tra , l'opponente e il convenuto Controparte_3 [...]
. CP_1
Milano, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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