Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2004, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del Presidente sig. Rocco Greco, elettivamente domiciliato in Roma, via Leonardo Pisano 16, presso l'avv. Giovanni Compagno, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
EL BE e ZZ PA;
- intimati -
avverso la sentenza non definitiva n. 81/1998 del 9 luglio 1998, depositata il 21 settembre 1998 e la sentenza definitiva n. 79/1999 del 16 luglio 1999, depositata il 17 gennaio 2000, entrambi emesse dal Giudice di pace di Tricase, non notificate.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 marzo 1998 i sig.ri BE EL e PA ZZ conveniva innanzi al Giudice di Pace di Tricase il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, per ivi sentir dichiarare l'insussistenza del potere impositivo del convenuto Consorzio e quindi loro dovuta la restituzione dei contributi consortili loro imposti e indebitamente riscossi nella misura annua di L. 102.000 in relazione al fondo di proprietà degli attori sito in agro di Diso, località Franzoso, facente parte del comprensorio destinatario degli interventi di bonifica e miglioramento fondiario affidati al Consorzio convenuto.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Consorzio non aveva mai effettuato ne' aveva, per quanto era a conoscenza dell'attrice medesima, in previsione di effettuare interventi di bonifica dei quali il fondo di cui essi erano proprietari potesse trarre vantaggio: di qui l'illegittimità della richiesta dei contributi che rappresentano la ripartizione delle spese delle opere di bonifica tra i proprietari in ragione del vantaggio diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal fondo per la esecuzione delle opere in questione. Il Consorzio si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza del Giudice di pace a favore del Tribunale, ai sensi degli artt. "7, 8 e 9 c.p.c. stante la natura tributaria dei contributi consortili e concernendo la controversia beni immobili e non beni mobili: nel merito affermava la legittimità del potere impositivo del Consorzio e dei contributi richiesti. Il Giudice adito con sentenza non definitiva n. 81/98 del 9 luglio 1998, depositata il 21 settembre 1998, dichiarava la propria competenza, rigettando l'eccezione preliminare svolta dal Consorzio e disponendo la prosecuzione del giudizio per il merito: con sentenza definitiva n. 7 9/99 del 16 luglio 1999, depositata il 17 gennaio 2000, confermata la dichiarazione di competenza, accoglieva la domanda attrice condannando il Consorzio alla restituzione di contributi riscossi con gli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese del giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, con atto notificato il 31 gennaio 2001, propone ricorso per SS sia avverso la sentenza non definitiva (rispetto alla quale dichiara di aver formulato espressa riserva di impugnazione differita) sia avverso la sentenza definitiva con due articolati motivi. I sig.ri BE EL e PA ZZ non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, che investe direttamente la sentenza non definitiva, il Consorzio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, c.p.c. (difetto di competenza per materia), 862 e 864 c.c., 11, 21 e 59, R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni, 5, D.L. n. 953/1982 (convertito con modificazioni con L. n. 53/1983) e 8, comma 1^-bis, D.L. n. 90/1990 (convertito con L. n. 165/1990) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La complessa censura concerne la violazione di legge compiuta al Giudice di Pace nel dichiarare la propria competenza nonostante la natura tributaria dei contributi consortili, nonché il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorso lo stesso Giudice non spiegando perché, a fronte della natura tributaria dei contributi, fosse, comunque, da escludersi la competenza del Tribunale. Preliminarmente va rilevato che la riserva d'impugnazione differita di sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza (artt. 340 e 361, c.p.c.) è eccezionalmente ammessa nei confronti di sentenza pronunziata dal giudice di pace, non soggetta a regolamento di competenza (art. 46 c.p.c.), ma ricorribile in SS se pronunziata entro il limite di valore di Lire due milioni. Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, infatti, "in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, e alla stregua art. 46 c.p.c. (norma che non può ritenersi implicitamente abrogata in seguito alla nuova disciplina introdotta dalla L. n. 374/1991), le sentenze del giudice di pace non sono impugnabili con regolamento di competenza, tuttavia, qualora si tratti di controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, il proposto regolamento può essere convertito in ricorso ordinario per SS (ove ricorrano tutti i requisiti formali e sostanziali e sempre che il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre soltanto l'istanza di regolamento), a nulla rilevando che la sentenza sulla competenza sia una sentenza pronunciata secondo diritto, giacché, in base al combinato disposto dagli artt. 339, comma 3, e 113, comma 2, c.p.c., sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per SS) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, dovendosi a tal fine considerare, appunto, solo il valore della controversia e non il contenuto della decisione" (Cass. S.U. n. 803/1999; nello stesso senso, più di recente Cass. n. 12425/2002). Tanto premesso, va rilevato che il Consorzio nel caso di specie, nonostante quanto dichiarato nel ricorso per SS, non fece in realtà riserva d'impugnazione avverso la sentenza non definitiva, nel corso della prima udienza (22 ottobre 1998) successiva alla comunicazione (30 settembre 1998) della sentenza stessa (art. 361, comma 1, c.p.c.). Nè, al momento della notifica del ricorso (31
gennaio 2001) avverso la sentenza definitiva, era ancora pendente - ai fini dell'impugnazione immediata - il termine annuale decorrente dalla pubblicazione (21 settembre 1998) di detta sentenza non definitiva, termine che era scaduto il 6 novembre 1999, considerato anche il periodo feriale intermedio. Orbene se certamente è ammissibile, secondo quanto già osservato, il ricorso per SS avverso la sentenza non definitiva, con la quale il Giudice di Pace abbia pronunciato esclusivamente sulla competenza, tale ricorso è comunque ammissibile solo a condizione che ne "sussistano tutti i requisiti formali e sostanziali" (Cass. n. 12425/2002; n. 1333/2000):
poiché tali requisiti devono ritenersi assenti nel caso di specie, in ragione dell'omessa riserva e della tardività dell'impugnazione, il primo motivo di ricorso si deve ritenere inammissibile, restando preclusa la relativa questione dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva (cfr. Cass. n. 12425/2002; n. 11875/1992, 10775/1991;
n. 4525/1990).
Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 59 e 111, R.D. n. 215/1933 e 860 c.c., violazione dei principi relativi all'onere della prova, omesso esame dei punti decisivi prospettati dalle parti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, motivazione apparente, ed infine omessa pronuncia. Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata avrebbe ingiustamente condannato il Consorzio, affermando immotivatamente l'inesistenza nella specie di specifici interventi di bonifica idonei a rivelare la presenza del richiesto beneficio di tipo fondiario a vantaggio dei contribuenti: e tale decisione sarebbe frutto di una acritica condivisione delle conclusioni della CTU, ancor più censurabile perché assunta senza ammettere la prova testimoniale dedotta dal Consorzio e senza esaminare la documentazione che quest'ultimo aveva prodotto in giudizio.
Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, la sentenza del giudice di pace, resa in una controversia di valore inferiore ai due milioni di lire (come nel caso di specie), quindi, decisa secondo equità (art. 113, c.p.c.), è ricorribile in SS per violazione delle norme processuali, ovvero per violazione di norme costituzionali e comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), oppure in caso di inesistenza della motivazione (Cass. n. 3282/2003; n. 10568/2002; n. 8074/2002;
n. 10667/2001; n. 7515/2001; n. 13269/2000): in particolare il vizio di motivazione "rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono deducibili, nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità, le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione" (Cass. n. 1610/2003; n. 4223/2001). Nel caso di specie la censura svolta dal ricorrente non è ammissibile:
a) nella parte in cui denuncia una pretesa violazione e falsa applicazione di norme di diritto, poiché riguarda la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali, diverse dalla costituzione e dalle norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie;
b) nella parte in cui denuncia - peraltro, genericamente e senza lo svolgimento di un apparato critico adeguato - il vizio di motivazione, dato che la sentenza appare congruamente motivata circa la ritenuta inesistenza nella specie di un beneficio diretto a favore del fondo dei contribuenti, perché mancavano "nelle immediate vicinanze o a distanze ragionevoli opere di bonifica o miglioramenti fondiari realizzati dal Consorzio di Bonifica al punto da poter conseguire una qualunque utilitas": il giudice di pace sembra aver seguito sul punto l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale "l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10, R.D. n. 215/1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una 'qualita'' del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. S.U. n. 8960/1996);
c) nella parte in cui lamenta l'esclusione della prova testimoniale e l'omesso esame della documentazione prodotta dal Consorzio - peraltro, ancora una volta, genericamente e senza alcuna indicazione in ordine ne' alla documentazione della quale sarebbe stato omesso l'esame (cfr., sull'onere di indicare il contenuto del documento di cui si lamenti l'omesso esame, cfr. cass. n. 9554/2001), ne' alle specifiche circostanze oggetto della richiesta prova per testi (cfr., sull'onere di indicare il capitolato di prova di cui si lamenti la mancata ammissione, Cass. n. 10493/2001; n. 13483/2000; n. 6115/2000), ne' alla decisività della documentazione e della prova per testi in questione, con palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 3284/2003) -, poiché il giudice di pace ha adeguatamente motivato il suo convincimento sulla base della consulenza tecnica espletata, le cui conclusioni egli mostra di condividere in modo tutt'altro che acritico, ritenendo implicitamente superflui ed ininfluenti gli elementi di prova esclusi: e ciò egli ha fatto sviluppando un ragionamento al quale non possono imputarsi i gravissimi vizi che rendono ammissibile il ricorso in un caso come quello di specie.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato, sotto più profili, inammissibile. In ragione della mancata costituzione dei sig. EL e ZZ non occorre provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004