Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità)sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n.5 dell'art.360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione e cioè solo allorquando quest'ultima, pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la "ratio decidendi" (ad esempio a causa di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione), mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10667 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. GI Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI PP MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato DEMETRIO ZEMA, che lo difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato ENRICO PALMI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOCARROZZERIA "LA NAZIONALE", in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. GI RE, corrente in Taranto, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GOZZADINI 42, presso la Sig.ra SA NO IN TURI, difesa dall'avvocato CARLO NO con studio in 74100 TARANTO VIA DE CESARE 18, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 552/99 del Giudice di pace di TARANTO, emessa e depositata il 19/04/99 (R.G. 1242/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29/01/98 l'autocarrozzeria La Nazionale, conveniva in giudizio Di PP AS, narrando che quest'ultimo, a seguito di sinistro avvenuto in data 14/11/97, aveva commissionato alla ricorrente la riparazione dei danni subiti dalla sua autovettura, Autobianchi "Y 10 Fire"; che contestualmente, oltre ai lavori di cui al sinistro il Di PP aveva commissionato altri lavori;
che l'importo dovuto per i primi lavori era di £. 420.000 come da RF 160/97; nonché di £.
1.620.000 per gli altri lavori come da RF 169/97 che le parti avevano convenuto che l'autocarrozzeria avrebbe gestito il ristoro del danno che la compagnia assicuratrice del sinistro avrebbe liquidato, imputandolo al maggior costo delle riparazioni, e avrebbe quindi il Di PP saldato la differenza;
che, ottenuto l'importo di £. 420.000, essa attrice aveva rivolto richiesta del saldo dovuto al Di PP, il quale nulla aveva fatto conoscere. Chiedeva pertanto la condanna del Di PP al pagamento della somma di £ 1.620.000 oltre interessi dal dì del dovuto.
Resisteva in giudizio la parte convenuta.
Con sentenza decisa e depositata il 19.4. 99 il Giudice di Pace di Taranto, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento della somma di £ 1.620.000 oltre gli interessi legali dalla scadenza;
ed al pagamento delle spese di causa liquidate in £ 2.262.500 complessivamente.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Di PP.
Ha resistito con controricorso l'autocarrozzeria La Nazionale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Di PP AS denuncia "...arbitraria, insufficiente e falsa valutazione delle prove;
contraddittoria motivazione;
arbitraria e falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale (art. 360 n. 5 cpc;
art. 106 cpc;
artt. 1703 e segg. c.c.; 2697 c.c.)...". Le doglianze del ricorrente sono inammissibili. Infatti esse concernono (o comunque presuppongono) una diversa ricostruzione dei fatti in questione sulla base di una diversa valutazione ed interpretazione delle risultanze di causa.
Occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata pronunciata secondo equità (come risulta dal valore della causa) e che, come questa Corte ha già rilevato più volte (v. in particolare Cass. SEZ. U. n. 00 716 del 15/10/1999) "A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.". Nel solco di tale filone interpretativo, meglio precisando tali affermazioni, va affermato il seguente principio di diritto: le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione e cioè solo allorquando quando quest'ultima, pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi (ad es. a causa di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione), mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie).
Sulla base di quanto sopra esposto non può essere accolta alcuna delle doglianze della ricorrente, dato che queste non rientrano tra quelle che possono essere oggetto di ricorso per cassazione contro sentenze del Giudice di Pace.
L'unico rilievo che a prima vista sembrerebbe rientrarvi è quello concernente l'asserita violazione dell'art. 106 c.p.c. ; ma anche tale rilievo, pur se formalmente riguardante una asserita violazione di norma processuale, in realtà trova la sua unica base su una diversa valutazione ed interpretazione delle risultanze di causa, come si evince anche dalla sua collocazione materiale e logica:
nell'ambito delle considerazioni della parte ricorrente circa detta valutazione ed interpretazione;
e quindi presuppone necessariamente il previo accoglimento di queste considerazioni.
Ulteriori ed autonome ragioni di inammissibilità (ciascuna delle quali decisiva già da sola) sono le seguenti: - A) il mancato rispetto del principio di autosufficienza (v. Tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: " Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere , in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"); -B) per la parte delle doglianze concernenti le prove e fondate sull'assunto che il Giudice di Pace le avrebbe "travisate" il mancato rispetto del seguente principio di diritto (v. tra le altre Cass. n. 4310 del 15/05/1997) " Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4 , cod. proc. civ."; - C) per la parte concernente il predetto art. 106, il fatto che la parte ricorrente assume che "...A tutto voler concedere il Giudice di Pace avrebbe dovuto evocare in giudizio il TT ex art. 106 c.p.c. come ritualmente richiesto dal Di PP, o quanto meno lo avrebbe dovuto ascoltare come testimone de relato..." (oltre che sulla base di considerazioni concernenti il fatto ovvero questioni di diritto sostanziale) senza provvedere ad esporre un rituale e specifico supporto argomentativo in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'applicabilità di detta norma e per l'espletamento di detta prova (manca tra l'altro, come già esposto, una citazione delle deposizioni testimoniali rispettosa del predetto principio di autosufficienza); ne' può ritenersi valido un rinvio ad atti difensivi precedenti.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £.40.000 oltre £. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) per onorario.
Così deciso a Roma il 27.4.2001.
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2001.