Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10667
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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Le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità)sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n.5 dell'art.360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione e cioè solo allorquando quest'ultima, pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la "ratio decidendi" (ad esempio a causa di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione), mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10667
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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