Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 2
Il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, deve contenere a pena di inammissibilità - in ossequio al principio di autosufficienza - l'indicazione del capitolato di prova.
Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10493 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Giovanni B. PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE RL, elettivamente domiciliato in Roma, via Cornelio Tacito n. 50, presso l'avv. OL Fava, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL OL, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pisanelli n. 4, presso l'avv. Giuseppe Gigli, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. OL Rosa, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 259/99 del 13 luglio - 15 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Michele Costa per delega dell'avv. P. Fava per il ricorrente e l'avv. P. Rosa per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3 marzo 1999 il tribunale di Trento, sezione specializzata agraria, dichiarava inammissibile, perché non preceduto dal tentativo di conciliazione innanzi al competente ispettorato provinciale della agricoltura, il ricorso proposto da NE RL
contro
EL OL per sentire accertare che tra le parti era in corso non un rapporto di locazione urbana, ma di affitto agrario.
Gravata tale pronunzia dal soccombente NE la corte di appello di Trento, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con EL OL, con sentenza 13 luglio - 15 settembre 1999 rigettava il gravame.
Osservavano quei giudici, in particolare, che oggetto della vertenza era, nella specie, l'accertamento della esistenza tra le parti di un rapporto agrario e, pertanto, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, anteriormente alla proposizione del giudizio, non era necessario (per cui erroneamente in prime cure era stata dichiarata la inammissibilità della domanda attrice), ma che la domanda dello NE doveva, comunque, rigettarsi nel merito, atteso che il contratto inter partes doveva qualificarsi di locazione di immobile urbano e non di affitto agrario.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sul punto i giudici del merito hanno evidenziato che deponevano nel senso della natura non agraria del rapporto tra le parti molteplici elementi, analiticamente indicati in motivazione.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso NE RL, affidato a tre motivi.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, EL OL. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come riferito in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda proposta da NE RL
contro
EL OL per sentir dichiarare la esistenza, tra le parti, di un contratto agrario avente ad oggetto un fondo (e relativa casa di abitazione) di proprietà del EL.
I giudici del merito hanno ritenuto che il contratto inter partes integrava una locazione urbana (soggetta alla disciplina di cui alla l. 27 luglio 1978, n. 392) e non un affitto agrario sulla base delle seguenti considerazioni:
- il contratto stipulato tra le parti il 31 gennaio 1978 prevedeva, quale proprio oggetto, la "locazione del piano terra della casa di Villazzano, via Molini 7/1", con la precisazione che l'immobile doveva essere destinato esclusivamente ad abitazione e che, comunque, il canone dovuto sarebbe stato aggiornato secondo le previsioni della legge dell'equo canone, allora in corso di approvazione;
- nessun cenno era contenuto nel contratto di locazione alla possibilità di utilizzare a scopi agricoli il terreno circostante l'abitazione ne', ancora, era obbligo dello NE di coltivarlo;
- l'accertamento che la volontà delle parti fosse diretta alla sola stipula di un contratto di locazione trova riscontro sia nella circostanza, obiettiva e non contestata, che l'area che circonda la casa di abitazione è di mq. 645, di cui quella destinata ad orto, di mq. 335, sia nell'ulteriore circostanza che lo NE ha espressamente dichiarato, in causa, di non svolgere professionalmente l'attività di coltivatore diretto.
2. Pacifico quanto sopra il ricorrente denunzia, con il primo motivo, "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.)avendo omesso il giudice di merito di pronunciare ex art. 112 c.p.c. su tutta la domanda".
Si osserva, infatti:
- che nel ricorso introduttivo era stato chiesto, in primo grado come in appello, l'accertamento dell'esistenza di un contratto agrario stipulato tra le parti nel 1971, e che i giudici del merito hanno omesso la decisione sul punto, basandosi su una erronea e insufficiente valutazione dei fatti che il ricorrente aveva posto come costitutivi del diritto fatto valere e che intendeva provare ai sensi dell'art. 2697 c.c.;
- la motivazione della sentenza gravata è "contraddittoria" nella parte in cui ha dichiarato di poter desumere la volontà delle parti con elementi di valutazione sulla idoneità del fondo ad assicurare una produzione non esauribile in autoconsumo, le qualità professionali del conduttore e il tempo dedicato complessivamente alla coltivazione;
- la realtà non accertata dal giudice è un'altra: esso NE coltiva più di mq. 1000 di terreno con coltivazione di prodotti vari.
3. La censura è inammissibile.
Sotto tutti i profili in cui si articola.
3. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che parte ricorrente omette di indicare quali siano i "vizi di motivazione" rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., posti in essere dai giudici del merito, limitandosi a censurare la sentenza per non avere esaminato alcuni aspetti della propria domanda, così prospettando non un vizio rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n.5., ma sotto quello di cui all'art. 360 n.3 (violazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art. 112 c.p.c., per non avere pronunziato su tutta la domanda).
3. 2. Anche sotto tale profilo, violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che i giudici del merito non avrebbero considerato, in particolare, la circostanza che esso concludente si era offerto di provare che il rapporto inter partes sarebbe sorto non nel 1978 (data del contratto scritto in atti), ma nel 1971, con un diverso oggetto, la censura non può trovare accoglimento.
Almeno sotto due profili.
3. 2. 1. In primo luogo non può non ribadirsi che ricorre il vizio di ultra o extrapetizione soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. 18 aprile 1996 n. 3670). Certo quanto sopra si osserva che nella specie (cfr. conclusioni di parte appellante come riportate nella intestazione della sentenza gravata) lo NE aveva chiesto fosse accertata e dichiarata l'esistenza, tra le parti, di un contratto agrario e che la corte di appello di Trento ha puntualmente pronunziato su una tale richiesta senza in alcun modo interferire sul potere dispositivo delle parti. 3. 2. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che i giudici del merito hanno pronunziato anche sulle istanza istruttorie sollecitate dall'appellante (con statuizione in alcun modo sindacate in questa sede) precisando, da un lato, che la richiesta consulenza tecnica si palesava del tutto inutile non potendo la stessa portare elementi diversi da quelli acquisiti in ordine alla reale volontà delle parti, dall'altro, che "le altre prove domandate in primo grado" non potevano trovare ingresso in causa poiché tendevano "alla dimostrazione di circostanze che, seppure vere non porterebbero a dare del contratto delle parti delle parti una qualificazione diversa visto il tenore letterale del contratto e gli altri elementi estrinseci considerati". Vi è stata, pertanto, una espressa pronunzia pure sulle difese svolte dall'attuale ricorrente al fine di dedurre l'esistenza di un rapporto agrario non sulla base del contratto scritto del 1978 ma sulla scorta di un pregresso accordo inter partes del 1971. 3. 3. Perché si abbia una motivazione "contraddittoria" della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è indispensabile, come si è osservato sopra, che sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass., 25 febbraio 1998, n. 2033, Cass., 13 gennaio 1999, n. 287, specie in motivazione).
Nella specie pur affermandosi che la motivazione della sentenza sarebbe "contraddittoria", per avere ritenuto quei giudici che alla luce dei dati acquisiti (irrisoria superficie coltivabile, e carenza, in capo allo NE della qualità di coltivatore diretto) facevano difetto le condizioni perché il contratto inter partes potesse qualificarsi di affitto agrario a conduttore coltivatore diretto, non viene denunziata alcun vizio logico della stessa. Limitandosi il ricorrente a dedurre esclusivamente che le risultanze di causa (planimetrie dei luoghi, fotografie del preteso fondo, ammissioni fatte dallo stesso NE in corso di causa) sono state interpretate dai giudici del merito in senso non coincidente con le aspettative di esso ricorrente è palese che la deduzione, come anticipato è inammissibile.
Con la stessa, infatti, si sollecita - in ultima analisi - esclusivamente una valutazione delle risultanze diversa da quella compiuta dai giudici del merito, nuova valutazione preclusa in sede di legittimità, attesi i limiti del giudizio di cassazione. 3. 4. Quanto, da ultimo, alla deduzione che in realtà, in contrasto con la planimetria in atti, l'area scoperta, oggetto di coltivazione da parte dello NE avrebbe non la superficie accertata dai giudici di merito (mq. 335), ma una superiore (mq. 1000) la censura è inammissibile alla luce delle considerazioni che seguono. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa si "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa". "Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame. Nella specie, infatti, il ricorrente denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione la circostanza che l'area da lui coltivata è estesa circa mq.335, mentre in realtà la stessa è superiore a mq. 1000, imputa a costoro un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235 e, recentemente, Cass. 2 marzo 2001 n. 3023, specie in motivazione).
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia "falsa applicazione delle norme diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.), avendo omesso il giudice a quo di valutare l'esistenza di affitto di fondo particellare (art. 3, legge 11 febbraio 1971 n. 11) e limitandosi a condividere l'opinione del giudice di primo grado senza acconsentire l'assunzione delle prove decisive in violazione dell'art. 115 c.p.c." 5. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
5. 1. Quanto al primo (esistenza tra le parti di un affitto particellare ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11) la deduzione è infondata, alla luce dei rilievi che seguono.
In primis, si osserva che l'art. 3 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, sia nel testo originario sia nella formulazione assunta per effetto dell'art. 3, l. 10 dicembre 1973, n. 814, riguarda tutt'altro argomento.
In secondo luogo, e in via assorbente, si evidenzia che la deduzione svolta con il motivo in esame, allorché si invoca che il rapporto inter partes configura un "affitto particellare" integra una questione nuova inammissibilmente introdotta per la prima volta in questo giudizio di legittimità.
Tale profilo della controversia, che richiede una serie di accertamenti in fatto mai compiuti in sede di merito (cfr. art. 3, l. 3 maggio 1982, n. 203), infatti, non risulta affrontato espressamente nella sentenza gravata e il ricorrente ha omesso di indicare in quale occasione aveva dedotto la circostanza de qua innanzi al giudice di primo e di secondo grado (cfr., da ultimo, su tale onere della parte ricorrente, ad esempio, Cass. 9 aprile 2001 n. 5255, specie in motivazione). Da ultimo, e concludendo sul punto, si osserva che allorché i giudici del merito hanno escluso la natura agraria del rapporto (alla luce delle considerazioni riferite prima e, cioè atteso il tenore testuale della convenzione inter partes e tenuta presente, altresì, l'assenza, in capo allo NE, della qualità di coltivatore diretto) gli stessi hanno escluso, ancorché per implicito, che il rapporto in questione potesse qualificarsi affitto particellare, certo essendo che anche questo rientra nella più ampia categoria dei rapporti di affitto agrario.
5. 2. Quanto al secondo profilo di censura, e con il quale, in particolare, si denunzia la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere i giudici di secondo grado dato ingresso alle prove decisive dedotte da esso concludente, la deduzione è inammissibile. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che quando, col ricorso per cassazione, si lamenti l'omessa ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice del merito il ricorrente ha l'onere di indicare nel ricorso i capitoli non ammessi, dovendosi in difetto ritenere il ricorso inammissibile (Cass., 12 maggio 2000, n. 6115). Il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, infatti, deve contenere a pena di inammissibilità - in ossequio al principio di autosufficienza - l'indicazione del capitolato di prova (Cass., 9 maggio 2000, n. 5876). Il ricorrente che in sede di ricorso per cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale - in particolare - ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti (Cass., 12 maggio 1999, n. 4684). Atteso, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere posta in grado di compiere la propria valutazione, circa la rilevanza e decisività delle prove non ammesse dal giudice del merito, solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1988). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur dolendosi della mancata ammissione da parte dei giudici di merito delle prove dedotte ha omesso di trascrivere, in ricorso, il contenuto delle dette prove.
Il ricorrente, pertanto, è incorso nella rilevata violazione dell'art. 366, n. 3 c.p.c., non ponendo l'adita Corte nelle condizioni di valutare se in effetti sussisteva (o meno) la decisività delle prove non ammesse.
6. Con il terzo, e ultimo motivo, il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo il giudice di merito interpretato il contratto di locazione come comprensivo dell'uso del fondo limitrofo", omettendo di valutare la comune intenzione delle parti, ma deducendo dal tenore letterale dello stesso la volontà di fare rientrare al suo interno la coltivazione dei fondi limitrofi alla abitazione", atteso che "tale fatto non rappresenta le reale intenzione delle parti".
7. Al pari dei precedenti l'assunto è infondato, alla luce delle osservazioni che seguono.
Giusta quanto assolutamente pacifico in argomento - e non sono svolte, in ricorso, considerazioni di sorta in qualche modo volte a censurare tale orientamento o a sottoporlo a critica - in tema di interpretazione dei contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario.
Ove tali espressioni - pertanto - siano chiare e di univoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, sempre che l'interpretazione letterale consenta di cogliere la comune intenzione delle parti (Cass., 16 dicembre 1999, n. 14135). In altri termini, nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (Cass., 29 novembre 1999, n. 13351). In particolare - in termini opposti rispetto a quanto invocato dalla difesa del ricorrente - si osserva che in tema di interpretazione dei contratti la scelta da parte del giudice di merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo.
Secondo quest'ultimo - come noto - deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa (Cass., 28 aprile 1999, n. 4241). Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie - giusta gli accertamenti compiuti dai giudici del merito, non sindacabili in questa sede - il significato di delle parole e delle espressioni utilizzate dalle parti era chiaro e non equivoco, nonché rivelatore della volontà comune, è palese che esattamente i detti giudici hanno la ricerca può ritenersi correttamente ed utilmente conclusa, rendendo inutile il criterio logico letterale ogni altro criterio ermeneutico.
8. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in lire 17.000 oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 maggio 2001. Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001