Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10493
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, deve contenere a pena di inammissibilità - in ossequio al principio di autosufficienza - l'indicazione del capitolato di prova.

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10493
    Data del deposito : 1 agosto 2001

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