Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
Il giudice di pace, nel pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., è tenuto al rispetto delle sole norme costituzionali e di quelle comunitarie, oltre alle norme regolatrici del processo, la cui violazione è sempre denunciabile. Al di fuori di tali limiti, il giudizio equitativo del giudice di pace è insindacabile, salva l'applicabilità degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 360, n. 4, cod. proc. civ., nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione, in quanto la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da consentire di seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Il vizio di motivazione, pertanto, rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono quindi deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, difesa dall'avvocato GIOVANNI BOTTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA ANDREA COSTA 8 CATANIA, in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1137/99 del Giudice di pace di CATANIA, depositata il 15/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per inammissibilità del ricorso e manifesta infodatezza della questioni di legittimità sollevata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AM RI proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Catania il 23/9/1997 con il quale le era stato intimato di pagare al condominio di via A. Costa 8 la somma di L. 819.500 in attuazione di quanto previsto nel piano di riparto - approvato dall'assemblea condominiale - della spesa di L. 110.000.000 da corrispondere all'ex portiere AR LE AL in esecuzione della sentenza 2/7/1996 resa dal pretore del lavoro di Catania. L'opponente sosteneva di non essere tenuta a partecipare alla spesa in questione avendo acquisito la qualità di condomina solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra il condominio ed il precedente portiere delle cui prestazioni lavorative essa opponente non aveva mai usufruito.
Il condominio, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendone l'infondatezza.
Il giudice di pace di Catania, con sentenza 15/12/1999, rigettava l'opposizione osservando: che l'obbligazione della AM di pagare la somma in questione trovava il suo fondamento giuridico nella qualità di condomina assunta dalla opponente;
che la sentenza del pretore di Catania, posta a base della richiesta del condominio, doveva essere ritenuta efficace, ex articolo 2909 c.c., anche nei confronti della AM quale avente causa dalle precedenti condomine, proprietarie e venditrici dell'appartamento acquistato dalla opponente;
che nella specie si trattava di un'obbligazione reale o propter rem con possibilità, quindi, di cambiamento della persona del debitore in seguito al mutamento del titolare del diritto di proprietà del bene.
La cassazione della sentenza del giudice di pace di Catania è stata chiesta da AM RI con ricorso affidato ad un solo motivo. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la AM denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1104, 3 comma, c.c. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c. La ricorrente deduce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questi al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed all'anno precedente: nella specie la somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto è relativa a prestazioni rese dal precedente portiere il cui rapporto di lavoro con il condominio è cessato oltre due anni prima dell'acquisto da parte di essa AM di un appartamento ubicato nell'edificio condominiale.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure relative ad una pronuncia di equità del giudice di pace.
Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'articolo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia".
Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo rispettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme regolatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giudice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Pertanto il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato (sentenze 12/7/2000 n. 9268;
6/4/2000 n. 4326; 24/2/2000 n. 2105, tutte conformi alla decisione (a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui al modificato articolo 113 c.p.c. è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescinde dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso concreto (l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel momento applicativo, la norma positiva) - e non "suppletiva" o "integrativa" ravvisabile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non definiti.
Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità è quindi limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la regola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole ritenute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame non è censurabile (in quanto non viola norme costituzionali nè si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svolgimento del processo) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da AM RI. La motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa - con puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali - e consente agevolmente di identificare con chiarezza la "ratio decidendi".
Di conseguenza è inammissibile la censura relativa all'asserita violazione degli articoli 1104, 3 comma, c.c. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c. trattandosi di norme di carattere sostanziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto allorché pronuncia - come appunto nella specie - in controversie di valore inferiore a due milioni.
È appena il caso di rilevare poi la manifesta infondatezza della richiesta, formulata in ricorso in via preliminare, volta ad ottenere la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per risolvere la questione della legittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 63 disp. att. c.c. con riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione. Ad avviso della ricorrente la norma citata si verrebbe a collocare al di fuori dell'ambito di applicazione della regola fissata dall'articolo 642 c.p.c. - in tema di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo - "esplicitamente dettata dal legislatore per legittimare la mancanza di un preventivo contraddittorio a base del provvedimento del giudice stesso, costituendo, così, deroga al principio di cui sopra". Peraltro, secondo la AM, la norma in questione si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza tra i cittadini riservando ai condomini inadempienti un trattamento deteriore rispetto ad altre categorie di debitori inadempienti e consentendo all'amministratore di avvalersi discrezionalmente della facoltà di chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con possibilità di creare situazione di disparità tra condomini inadempienti appartenenti allo stesso condominio.
In proposito è sufficiente osservare che tutti gli argomenti posti dalla ricorrente a sostegno della suddetta richiesta sono stati già esaminati e ritenuti infondati dalla Corte Costituzionale la quale al riguardo ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63 disp. att. c.c. che prevede che l'amministratore del condominio può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi dovuti dai singoli condomini in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea. (ordinanze 11/3/1992 n. 111;
19/1/1988 n. 40).
In particolare la Corte Costituzionale ha affermato:
che la norma in questione offre a tutti gli amministratori condominiali "la medesima facoltà, utilizzabile con identiche caratteristiche nei confronti della generalità dei condomini";
che - in relazione alle eventuali diverse fattispecie che possono derivare dalla mutevole condotta degli amministratori ("con esercizio della facoltà di cui all'articolo 63 disp. att. c.c. solo nei confronti di alcuni condomini inadempienti e non di altri") - ogni singolo condomino dispone dei rimedi offerti dalla legislazione ordinaria ove la detta condotta "assuma i caratteri della colpevole negligenza";
che "la previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed incisivo per le spese comuni dei condomini rappresenta una risposta razionale rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione condominiale, nella quale è necessario che l'amministratore possa tempestivamente disporre dei fondi destinati alle spese comuni";
che dalla norma in questione non deriva una negazione o un indebito condizionamento del diritto del singolo condomino inadempiente di agire in giudizio e di proporre opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per contestare l'an ed il quantum delle spese condominiali richieste.
Non essendo state prospettate in questa sede argomentazioni idonee a giustificare una diversa soluzione del problema, il richiamo al precedente giurisprudenziale della Corte Costituzionale è sufficiente a dimostrare l'infondatezza della tesi della ricorrente. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nessun provvedimento deve essere emesso in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità nel quale l'intimato condominio non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2003