Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1610
CASS
Sentenza 4 febbraio 2003

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Il giudice di pace, nel pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., è tenuto al rispetto delle sole norme costituzionali e di quelle comunitarie, oltre alle norme regolatrici del processo, la cui violazione è sempre denunciabile. Al di fuori di tali limiti, il giudizio equitativo del giudice di pace è insindacabile, salva l'applicabilità degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 360, n. 4, cod. proc. civ., nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione, in quanto la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da consentire di seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Il vizio di motivazione, pertanto, rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono quindi deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1610
    Data del deposito : 4 febbraio 2003

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