Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10568
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

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Le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione, e ciò allorquando quest'ultima, pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la "ratio decidendi" (ad es., a causa di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione stessa).

Il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10568
Data del deposito : 19 luglio 2002

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