Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 2
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione, e ciò allorquando quest'ultima, pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la "ratio decidendi" (ad es., a causa di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione stessa).
Il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10568 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VO UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMONE DE SAINT BON 42, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, difeso dagli avvocati GIUSEPPE MURINO e FRANCO MIGLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VE OM;
- intimato -
avverso la sentenza n.153/99 del Giudice di pace di AGROPOLI, emessa e depositata il 21/07/99; RG.187/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.3.99, RE DO conveniva in giudizio VI UI premettendo - che aveva contratto matrimonio in Agropoli, l'08.10.1994, dando incarico allo studio fotografico VI IT, con sede in Agropoli, alla Via Piave, N^. 28, di riprendere i momenti importanti e salienti della cerimonia;
- che lo studio fotografico VI IT non gli aveva, ancora, al momento, consegnato alcuna ripresa e foto del citato matrimonio;
- che lo studio fotografico di VI IT, per le dette riprese e fotografie, aveva preteso ed ottenuto (nel 1997) la sottoscrizione di 6 cambiali dall'attore (per un totale di lire 1.800.000); ed aveva effettuato pignoramento di beni in danno dell'attore, nonché chiesto ed ottenuto la vendita di detti beni pignorati;
- che egli esponente, anche dopo la prima vendita dei menzionati beni, aveva chiesto venire in possesso del servizio fotografico realizzato, ma senza esito. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto a consegnare le riprese e le fotografie effettuate.
Si costituiva anche il convenuto, che, preliminarmente eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza emessa e depositata il 21.7.99 il Giudice di Pace di Agropoli accoglieva la domanda, dichiarando il convenuto tenuto alla consegna immediata del materiale fotografico ed altro, oggetto di causa;
per l'effetto ordinava al convenuto di mettere a disposizione - immediatamente e senza dilazione - l'album fotografico e quant'altro realizzato, per conto dell'ordinante in occasione del matrimonio;
condannava inoltre UI VI alla rifusione delle spese di giustizia.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione UI VI.
La controparte non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente UI VI denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 163 n.4, 164 n.4 e 183 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. L'attore dopo aver esposto di aver commissionato un servizio fotografico per il giorno delle nozze allo studio fotografico IT VI, ed aver esposto le modalità di tale rapporto intervenuto con il VI IT, citava in giudizio VI UI, soggetto del tutto estraneo. Questi si costituiva solo per far valere la nullità della citazione, sottolineando che il vizio dell'atto atteneva all'esercizio dell'azione (cosiddetta editio actionis) (la parte ricorrente cita Cass. 1286/1980, 6517/1982, 2034/1986, 11763/1990;
successivamente cita anche Cass. 12156/1992). Poiché l'attore ha completamente mutato i fatti e la causa petendi posti a base della citazione, tanto da evidenziare un altro rapporto (quello tra esso attore ed il VI UI) diverso ed autonomo da quello prospettato originariamente (quello tra esso attore e VI IT titolare di altro studio fotografico), risulta chiaro l'errore in cui è incorso il primo giudice quando parla di emendatio libelli. Erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'attore abbia provveduto ad una pura e semplice precisazione in ordine ad un mero errore. Senza voler considerare che la "precisazione" non è affatto puntuale in quanto l'attore non ha ancora chiarito se l'incarico di compiere il servizio fotografico venne attribuito solo al VI UI o se alla cerimonia parteciparono anche altri fotografi, rimane la considerazione che prima ancora di discutere della legittimazione di un rapporto giuridico, è necessario identificare il rapporto giuridico stesso.
Il motivo è privo di pregio.
Infatti il Giudice di Pace rileva che all'udienza in cui "... Si costituiva anche il convenuto, che, preliminarmente eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva ... il RE provvedeva a chiarire che il soggetto passivo della chiamata in giudizio era da intendersi il VI UI regolarmente citato e ritualmente costituitosi - e non VI IT, il cui nome andava sostituito con UI, in una al suo indirizzo di Via De Gasperi, N^. 22, Agropoli, ma solo relativamente alla prima parte dell'atto, dove vi era stato l'errore materiale....".
Premesso che alla base delle doglianze in esame vi è in realtà un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) si osserva: - A) che l'atto di citazione presenta l'indicazione erronea in questione solo nei punti 1, 2, e 3 delle premesse, mentre dopo la parola "cita" e nella relata di notifica viene indicato VI UI (e come indirizzo: via A. De Gasperi n. 22 Agropoli); è dunque palese che si è trattato di un mero lapsus calami;
e per di più del tutto palese e quindi assolutamente ed immediatamente riconoscibile (specie da chi aveva richiesto ed ottenuto nei confronti del RE un decreto ingiuntivo assumendo di aver ricevuto da quest'ultimo l'incarico di realizzare un servizio fotografico nel giorno del suo matrimonio ed aveva allegato sei cambiali di L. 300.000 ciascuna - v. il ricorso ed il decreto nel fascicolo di VI UI -; ed aveva cioè fatto riferimento in sostanza - evidentemente - agli stessi precedenti di fatto che erano stati oggetto dell'atto di citazione in questione;
v. del resto sul punto anche quanto si afferma al quarto motivo di ricorso in esame); - B) che un chiarimento in ordine all'esatta identificazione del soggetto chiamato in giudizio non implica certamente modifica della causa petendi e/o del petitum;
- C) che indubbiamente nella specie non è stato in concreto leso alcun diritto difensivo di VI UI.
Il motivo va dunque respinto.
Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione degli artt. 114, 115, 116 e 117 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c. n.3;
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" esponendo le seguenti doglianze. Sostiene il primo Giudice che "dalle risultanze processuali e dalle stesse ammissioni delle parti, è emerso che esse si accordarono sul tipo di contratto e sulle modalità di pagamento". Non si riesce a capire a quali risultanze processuali intende riferirsi il Giudice se nel corso del giudizio è stato espletato solo l'interrogatorio libero delle parti. Circa i mezzi di prova richiesti dalle parti nessuna motivazione è stata fornita sull'ammissibilità o sulla rilevanza degli stessi. Orbene è pacifico, nella giurisprudenza della S.C., sul punto granitica da oltre un ventennio, che: "Il libero interrogatorio delle parti serve a chiarire e precisare i fatti di causa e le risposte date in tale sede non hanno efficacia probatoria in se e per se, in mancanza di altre risultanze processuali". Nè i documenti depositati (decreto ingiuntivo e cambiali) possono integrare tale prova in quanto si limitano a fornire la prova inconfutabile che a tutt'oggi il pagamento non è avvenuto.
Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione del RD. 14 dicembre 1933, n. 1669, degli artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 48 stessa legge, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" esponendo le seguenti doglianze. Afferma solennemente il Giudice di Pace che "la cambiale (propria o diretta) nella specie è una forma di pagamento che estingue il debito ed è satisfattiva dell'obbligazione" e, contraddicendo il suo dire, continua "e segnatamente rappresenta una promessa incondizionata di pagare una determinata somma ad una certa data". Poiché l'attore consegnava al convenuto delle cambiali (vaglia cambiario o pagherò) di cui vi è prova in giudizio stante il deposito delle stesse, è evidente che non ha estinto la propria obbligazione, promettendo solo il futuro pagamento. Pagamento che non è avvenuto.
Il secondo ed il terzo motivo debbono ritenersi inammissibili. Infatti le affermazioni sul punto del Giudice di Pace vanno interpretate nel senso che, in base all'accordo delle parti, alla consegna delle cambiali doveva contestualmente avvenire la consegna al RE del lavoro del VI;
in altri termini il punto dell'accordo stesso ritenuto in concreto rilevante dal Giudice di Pace per sostenere la sua tesi è quello relativo a tale contestualità; e quindi l'assunto di detto Giudice in ordine alla natura "satisfattiva" della cambiale non consiste nell'affermazione di un principio giuridico di carattere generale ma nell'interpretazione del negozio giuridico in questione (nel senso predetto). Il Giudice di Pace è pervenuto a tale ricostruzione del contenuto dell'accordo sulla base delle "risultanze processuali" e delle "stesse ammissioni delle parti" e cioè, evidentemente, sulla base oltre che del contenuto dell'interrogatorio libero, anche del contenuto degli atti difensivi (in evidente, anche se implicita applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 193 del 5/1/1995), secondo cui il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento (ex art. 116 c.p.c.), e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo). Va rilevato a questo punto che le doglianze in esame, nella misura in cui censurano la motivazione dell'impugnata decisione sulla base di una interpretazione non esatta della medesima, debbono ritenersi inammissibili in quanto hanno ad oggetto tesi che in realtà detto Giudice non ha mai sostenuto. Quanto poi alla lamentata mancata ammissione di prove basta rilevare che si tratta di doglianze inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stati ritualmente trascritti i capitoli di prova (infatti il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali o di interrogatorio formale da parte del giudice di merito, deve contenere a pena di inammissibilità - in ossequio al principio di autosufficienza - la trascrizione dei capitoli di prova;
cfr. tra le altre Cass. n. 10493 del giorno 118/2001 e Cass n. 7852 dell'11/6/2001). È opportuno aggiungere che le doglianze della parte ricorrente, nella misura in cui non si denunciano asserite violazioni o false applicazioni di norme processuali, debbono ritenersi comunque inammissibili (anche) per la seguente ragione. Questa Corte (Cass. SEZ. U. n. 00 716 del 15/10/1999) ha già rilevato quanto segue: "A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' e tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di una cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.". Nel solco di tale filone interpretativo, meglio precisando parte di tali affermazioni, va affermato il seguente principio di diritto: le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché, ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione e cioè allorquando quest'ultima pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente, apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi (ad es. a causa di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione), mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie).
Nella specie trattasi chiaramente di controversia di valore non superiore ai due milioni (in caso contrario il ricorso sarebbe integralmente inammissibile); la motivazione sussiste e non è meramente apparente, non viene ritualmente lamentata la violazione della costituzione o di norme comunitarie, e quindi ogni doglianza ex art. 360 nn. 3 (per violazione di norma sostanziale) o 5 deve ritenersi inammissibile.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "Violazione degli artt. 647 c.p.c., dell'art.66 RD. 14 dicembre 1933, n. 1669, in riferimento all'art.360 c.p.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" esponendo le seguenti doglianze. Il convenuto precisando in corso di causa, di aver richiesto un decreto ingiuntivo per le medesime causali e depositando i titoli cambiari, ha dichiarato, ancor prima che l'attore si avventurasse nella citazione, di aver già proposto l'azione causale. Cioè prima dell'attore, VI UI ha proposto in giudizio l'azione fondata sul rapporto sottostante l'emissione del titolo, richiedendo il pagamento del compenso maturato a seguito dell'opera svolta. Ovviamente le questioni agitate dall'attore nel presente giudizio dovevano necessariamente porsi nella sede dell'opposizione e, non avendolo fatto, l'azione proposta si configura inammissibile. Il silenzio del giudicante sull'argomento integra il vizio dell'omessa motivazione. Ne vale obiettare che per proporre l'azione causale occorrerebbe offrire i titoli cambiari al debitore. Nonostante il convenuto avesse sollevato anche questa questione, fondamentale per l'economia del giudizio, il Giudicante l'ha ammantata nel suo velo di assoluto silenzio.
Il motivo, non può essere accolto. Infatti, secondo quanto risulta dalla stessa ricostruzione degli eventi processuali della parte ricorrente (e comunque dagli atti di causa) la causa iniziata con l'ottenimento del decreto ingiuntivo aveva per oggetto il pagamento richiesto dal VI per la prestazione sopra indicata effettuata in occasione del matrimonio della controparte - mentre la presente causa ha un oggetto distinto e cioè la consegna al RE del frutto di tale prestazione;
in altri termini un processo ha ad oggetto l'adempimento da parte del cliente mentre l'altro (quello presente) ha per oggetto l'adempimento da parte del fotografo. Poiché non risulta che nel processo iniziato dal VI il RE abbia comunque collegato le sue difese all'adempimento da parte del VI (nè questi lo sostiene) deve concludersi che la domanda svolta nel presente processo è pienamente ammissibile e rituale. La tesi della parte ricorrente, per quanto concerne asserite violazioni di norme processuali, deve dunque ritenersi non fondata. Nella misura poi in cui concernono asseriti vizi di motivazione ovvero asserite violazioni o false applicazioni di norme non processuali, ma sostanziali, le doglianze in esame debbono ritenersi inammissibili per le ragioni esposte in precedenza (inoltre va ricordato che "In materia di vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto"; v. Cass. n. 7620 del 5/06/2001). Il ricorso va dunque respinto.
Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002