Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3284
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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Massime1

Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse.

Commentario1

  • 1Risarcimento del danno patrimoniale: si estende la nozione di “casalinga”Accesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 9 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3284
Data del deposito : 5 marzo 2003

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