Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento del danno patrimoniale: si estende la nozione di “casalinga”Accesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 9 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo difende unitamente all'avvocato PETER LEITER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA NR & CO RI NC CA NR;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01911/00 proposto da:
CA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO 11,442, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BONANNI, che lo difende unitamente all'avvocato FRIEDRICH P. MAIR DI BRUNICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA GI;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n 01912/00 proposto da:
CA RA & CO RI NC, in persona del legale rappresentante CA AD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 442, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BONANNI, che la difende unitamente all'avvocato FRIEDRICH P. MAIR, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA GI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 110/99 della CORTE DI APPELLO DI TRENTO Sezione distaccata di BOLZANO, emessa il 21/1/1999, depositata il giorno 08/09/99; RG. 38/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato BONANNI BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto di tutti i ricorsi principale ed incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 110/99 lo svolgimento del processo è esposto come segue:
"Con atto di citazione dd. 29.10.1987 la società CA ON & ES ER NC. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano il signor RA GI. Premetteva di avere fornito e posto in opera nell'anno 1986 per conto ed incarico di RA GI i mobili e rivestimenti in legno dettagliatamente descritti nel preventivo che dimetteva e di vantare nei confronti di quest'ultimo un credito per l'importo complessivo di lire 114.349.080, come da fatture n. 6/86 dd. 2.4.1986; n. 19/86 dd. 7.8.1986, n. 22/86 dd. 10.10.86 che dimetteva. Domandava, quindi, che il signor RA GI venisse condannato al pagamento in favore proprio dell'importo sopra quantificato, con gli interessi bancali dalle diverse scadenze al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva resistendo il signor RA GI, sostenendo che per i predetti lavori era stato pattuito il corrispettivo di lire 40.000.000. Aggiungeva di avere, a sua volta, per conto e incarico della ditta attrice, eseguito lavori di muratura di ingrandimento nella sede della predetta e di costruzioni interne nelle abitazioni al piano superiore, nell'anno 1980, al prezzo di lire 149.475.125. Sosteneva che in seguito al pagamento di un acconto nell'importo di lire 40.000.000.- era residuato un credito di lire 111.598.880.- alla data del 31.12.1981. Assumeva che in base agli accordi intervenuti tra le parti, la ditta CA ON & ES ER NC aveva rilasciato cambiali nell'ammontare del predetto importo, con scadenza semestrale, le quali erano state depositate presso la banca. I tassi di sconto nonché le spese cambiarie, venivano posti a carico di esso RA GI. Di comune accordo, le predette cambiali erano state rinnovate fino al 10.05.1985. Successivamente erano state emesse altre cambiali, con scadenza fino al 1992, per le quali esso RA GI otteneva l'importo di lire 78.456.697.- "im Diskontweg", come da documento n. 3 che dimetteva. Aggiungeva che per gli interessi maturati dal 10.11.1985 al 10.5.1987 gli era stata pagata la somma di lire 21.656.253 - nonché un acconto sugli ulteriori interessi delle nuove cambiali emesse nell'importo di lire 11.543.303.- e che in data 20.8.1987 era stata infine, messa all'incasso la prima delle cambiali per lire 5.000.000.-.
Assumeva che pertanto il suo credito ammontava a lire 407.762.954.- di cui lire 109.000.000.- corrispondenti alle cambiali emesse, lire 117.033.964.- per rimborso delle trattenute di sconto delle cambiali dal 1980 al 1987, lire 91.419.375. - per interessi maturati, lire 42.598.880.- di credito residuo per i lavori di muratura eseguiti e per i quali non erano state rilasciate cambiali nonché lire 47.710.745.- per interessi maturati sul predetto importo. Replicava la società CA ON & ES ER NC che il pagamento domandato riconvenzionalmente dal convenuto riguardava esclusivamente il signor CA ON di persona, avendo la società sede nell'immobile di proprietà esclusiva di quest'ultimo. Eccepiva, quindi, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda riconvenzionalmente svolta. Contestava che tra le parti venisse concordata la compensazione, seppure parziale, dei rispettivi crediti. Aggiungeva che il preventivo di lire 114.349.080.- era noto al signor RA GI ancora prima della commissione dell'opera, perché era stato elaborato con l'intesa del signor RA GI stesso, ed in ordine al quale erano poi state apportate delle modifiche su espresse richieste del RA GI. A tutela del suo credito la CA ON & ES ER NC chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo fino alla concorrenza di lire 140.000.000-, previa prestazione di cauzione sotto forma di fideiussione bancaria. Prestata garanzia nella forma della fideiussione bancaria, la CA ON & ES ER NC dichiarava di rinunciare al sequestro. RA GI accettava la rinuncia. Il giudice istruttore del Tribunale di Bolzano revocava quindi il sequestro e disponeva la cancellazione della relativa annotazione all'ufficio tavolare di Brunico. Il giudice istruttore del Tribunale di Bolzano procedeva all'interrogatorio formale delle parti ed all'assunzione della prova per testi. Disponeva consulenza tecnica con successiva integrazione della stessa.
Trattenuta in decisione una prima volta la causa veniva rimessa in istruttoria per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CA ON e per l'aggiornamento della consulenza. CA ON, costituitosi, ammetteva che nel 1980 RA GI aveva eseguito lavori di muratura nella propria abitazione per l'importo di lire 94.121.654-, IVA inclusa e per il quale erano state emesse le fatture n. 12 del 2.7.1980 per lire 20 milioni, a 16 del 10.8.1980 per 10 milioni, n. 32 del 12.12.1980 per 35 milioni e n. 1 del 10.1.1981, che dimetteva. Affermava che dalle predette fatture era desumibile che aveva pagato l'importo di lire 56.941.267.- sul predetto importo fatturato ed ammetteva come dovuto il residuo nell'importo di lire 42.385.641.-. Aggiungeva di avere emesso cambiali a garanzia del pagamento del debito residuo, non trovandosi nella possibilità di onorare subito e che tali cambiali erano state rinnovate nel 1985. Aggiungeva che nel frattempo e precisamente nel 1984 la ditta CA & ES NC aveva fornita a RA GI l'arredo completo per un appartamento di proprietà di quest'ultimo nella zona artigianale di S. Martino al prezzo di lire 65.817.500.- Assumeva che tale credito era stato interamente compensato per comune accordo delle parti con il controcredito del signor RA GI come da estratto conto dd.
1.12.1984 che dimetteva.
Assumeva che il predetto prezzo di lire 65.817.500.- era stato concordato tra le parti e riguardava la fornitura e il montaggio della porta d'entrata, del rivestimento in legno del pavimento e dell'atrio, il guardaroba con armadio, l'arredo completo della cucina e della stube.
Aggiungeva di aver eseguito pagamenti per l'importo complessivo di lire 237.473.753.- e precisamente:
lire 21.656.253.- per interessi in data 23.12.1985;
lire 1.395.400 in data 27.12.1985;
lire 20.000.000. - tra il 15.2.1986 e il 15.4.1987;
lire 78.456.697 il 12.6.1987 lire 11.543.303.- il 18.5.1987 lire 90.000.000. - il 18.5.1987.
Assumeva pertanto di avere pagato notevolmente più di quanto dovuto e fatturato da RA GI per lire 94.121.654.-, debito sempre riconosciuto da esso CA ON.
- Il Tribunale di Bolzano con la sentenza nr. 1/97 dd. 13.12.1996 così decideva:
II Tribunale di Bolzano, prima sezione civile, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, condanna RA GI di pagare alla CA ON & ES ER OH l'importo di lire 182.390.750.- di cui lire 85.034.458.- per capitale e lire 97.356.301.- per interessi, oltre agli ulteriori interessi legali sull'importo capitale dalla sentenza al saldo, nonché a rifondere alla società attrice 3/4 delle spese di causa, che si liquidano nell'importo complessivo di lire 13.275.400.-, di cui lire 1.846.400 per spese, Lit. 3.890.000.- lire per diritti, lire 6.500.000.- per onorari, lire 1.039.000.- per spese generali, oltre ad IVA e CAP, come per legge, con la compensazione del residuo quarto;
dichiara il difetto di legittimazione passiva della società attrice in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto;
condanna CA ON a pagare al convenuto l'importo ulteriore di lire 18.720.852.-, oltre agli interessi sull'importo capitale di lire 8.708.372.- della sentenza al saldo, nonché a rifondere allo stesso 1/10 delle spese di causa, che si liquidano nell'importo complessivo di lire 10.824.800.-, di cui lire 484.800.- per spese, lire 5.400.000.- per diritti, lire 4.000.000.- per onorari, lire 940.000.- per spese generali, oltre ad IVA e CAP, come per legge, con la compensazione del residuo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex legge (art. 282 epe vigente).
Con atto di citazione in appello, notificato in data 28.02.1997 RA GI chiedeva la totale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1/97, depositata in Cancelleria in data 07.01.1997, rassegnando le conclusioni in epigrafe descritte.
Si costituiva in giudizio in data 17.04.1997 la ditta CA ON e ES ER s.n.c., prendendo a sua volta le conclusioni anch'esse in epigrafe descritte.
Con ordinanza collegiale depositata in Cancelleria in data 30.06.1997 il Collegio della Corte d'Appello di Trento, Sez. Distaccata di Bolzano, sospendeva la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1/97....". Con sentenza 21.1 - 8.9.99 la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, così pronunciava:
"...definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1/97, depositata in Cancelleria in data 07.01.1997, e formulando, per motivi di maggior chiarezza, il dispositivo comprensivo della parte anche confermante l'impugnata sentenza NN RA GI di pagare alla ditta CA ON & ES ER OH l'importo di Lire 192.734.677.-, di cui Lire 85.034.458.- per capitale e Lire 107.700.219 - per interessi sino al 01.09.1999, oltre agli ulteriori interessi legali sull'importo capitale dal 01.09.1999 al saldo;
NN RA GI a rifondere alla ditta CA ON & ES ER OH 3A delle spese di causa di primo grado, liquidate nell'importo complessivo di Lire 13.275.400-, di cui Lire 1.846.400.- per spese, Lire 3.890.000.- per diritti, Lire 6.500.000. - per onorari, Lire 1.039.000.- per spese generali, oltre ad IVA e CAP, come per legge, con la compensazione del residuo quarto, nonché a rifondere alla società CA ON & ES ER OH le spese di causa di secondo grado, che si liquidano nell'importo complessivo di Lire 14.330.500, di cui Lire 1.042.500- per spese, Lire 2.600.000- per diritti, Lire 9.480.000= per onorari, Lire 1.208.000 - per spese generali, oltre ad IVA e CAP, come per legge;
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della società CA ON & ES ER OH in ordine alla domanda svolta dall'appellante RA GI;
NN CA ON a pagare a RA GI l'importo di Lire 23.070.553.- (di cui Lire 10.333.352.- per capitale e Lire 12.737.201.- per interessi fino al 01.09.1999) oltre agli ulteriori interessi legali sull'importo capitale dal 01.09.1999 al saldo;
NN CA ON a rifondere a RA GI 1/10 delle spese di causa di primo grado, che si liquidano nell'importo complessivo di Lire 10.824.800-, di cui Lire 484.800. - per spese, Lire 5.400.000- per diritti, lire 4.000.000.- per onorali, Lire 940.000.- per spese generali, oltre ad IVA e CAP, come per legge, con la compensazione del residuo.
NN RA GI a rifondere a CA ON la metà delle spese di causa di secondo grado, che si liquidano nell'importo complessivo di Lire 14.305.500-, di cui Lire 1.107.500- per spese, Lire 2.600.000- per diritti, Lire 9.480.000- per onorari, Lire 1.208.00- per spese generali, oltre ad IVA e CAP, come per legge. Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione RA GI.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale CA AD.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale anche la CA AD & ES ER NC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi quattro motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto connessi.
II ricorrente principale RA GI, con il primo motivo, denuncia "Omessa e/o contraddittoria e/o erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver dedotto le dovute conseguenze dall'accertata emissione e rinnovazione delle cambiali prodotte in giudizio" esponendo le seguenti doglianze. Nel 1980 il sig. CA ON diede l'incarico alla ditta RA GI di eseguire dei lavori di muratura per la propria sede a La Villa;
per tali lavori le parti hanno pattuito l'importo di L. 149.475.125. A riprova di tale circostanza il sig. RA GI ha dimesso in primo grado il riassunto del costo per i lavori di muratura nonché una serie di cambiali. Detratti gli acconti pagati di Lire 40.000.000 rimaneva un credito a favore del sig. AR GI di L. 109.475.125. Per tale importo residuo, precisamente per L. 110.000.000, controparte ha emesso cambiali con scadenza semestrale di cui sopra. Le cambiali emesse dal sig. CA ON costituiscono prova inconfutabile del fatto che il prezzo pattuito per i lavori sopra menzionati era di L. 149.475.125. A proposito delle cambiali emesse il Giudice di secondo grado si limita ad affermare giustamente che "il sig. CA ON non può eccepire la prescrizione di ogni credito di RA GI nei suoi confronti considerato che egli stesso ha continuato ad emettere cambiali e a rinnovarle. Egli ha quindi riconosciuto il suo debito nei confronti del sig. RA GI". Tale considerazione è senz'altro da condividere, però si pone in contrasto con quanto affermato in precedenza dal Giudice stesso, in particolare quando afferma che "l'appellante (= RA) non sarebbe riuscito a fornire la prova della fondatezza della tesi secondo cui per i lavori di muratura sarebbe stato pattuito tra le parti un importo ben maggiore di Lire 149.475.125.-". L emissione delle cambiali equivale senza dubbio ad una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. Sarebbe stato quindi onere del sig. CA ON provare che il debito era in realtà inesistente. Tale prova invece non è stata fornita.
Con il secondo motivo il ricorrente principale RA denuncia "Omessa e/o contraddittoria e/o erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e omesso esame di documenti decisivi" esponendo le seguenti doglianze. Il Giudice di secondo grado viene inoltre meno al suo obbligo di motivazione su un punto decisivo della controversia, atteso che il sig. RA ha più volte richiamato la decisività delle cambiali emesse e prodotte in giudizio. Nel caso in esame a conferma che le parti hanno effettivamente pattuito un prezzo per i lavori eseguiti vi è non soltanto la prova documentale delle cambiali, ma anche il comportamento successivo degli odierni appellati che hanno rinnovato di volta in volta le cambiali precedentemente emesse. Il giudice avrebbe dovuto spiegare la ragione della non decisività delle cambiali prodotte e mai contestate dal sig. CA. Con il terzo motivo il ricorrente RA denuncia "Vizio di motivazione per omesso esame di documenti decisivi" esponendo le seguenti doglianze. La sentenza di secondo grado è carente di motivazione nel punto in cui aprioristicamente afferma che dalla fattura n. 1/81 della ditta RA risulterebbe che il credito complessivo ammonterebbe a Lire 94.121.654.- più IVA del 14% per un totale di Lire 107.298.685.-, senza considerare la fattura n. 4/81 dd. 15.01.1981. Per motivi contabili il sig. RA dopo la fattura n. 1/81 - dal Giudice di secondo grado impropriamente qualificata "finale" -, ha emesso la fattura n. 4/81 dd. 15.01.1981. Tale fattura deve essere compresa nel calcolo finale;
invece la Corte non ne tiene conto.
Con il quarto motivo il ricorrente RA denuncia "Contraddittoria e/o erronea c/o insufficiente motivazione in ordine al presunto difetto di legittimazione passiva della società CA ON & ES ER NC e vizio di motivazione per omesso esame di documenti decisivi" esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata è censurabile anche nella parte in cui dichiara il difetto di legittimazione passiva della società CA & ES NC in ordine alla pretesa di pagamento riconvenzionalmente avanzata dal sig. RA GI. Dalle note di accredito dimesse della Cassa di Risparmio dd. 05.06.1980 e dd. 08.08.1980 emerge chiaramente che i versamenti menzionati sono stati effettuati in nome e per conto della società ES ER e CA ON NC. Il teste RA ER ha inoltre confermato che tra le parti si è convenuto la compensazione tra il debito per i lavori di falegnameria ed il credito risultante dall'esecuzione dei lavori di muratura eseguiti dal sig. RA nel 1980. I primo quattro motivi di ricorso principale sopra riassunti debbono ritenersi (prima ancora che privi di pregio in quanto l'impugnata decisione appare sufficiente, logica e non contraddittoria) inammissibili in quanto non contengono la trascrizione,' integrale delle prove citate ed in particolare delle cambiali (quelle originarie e quelle rinnovate), della fattura 4/81, delle note di accredito e della deposizione del teste, violando così il principio di autosufficienza del ricorso;
(v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse").
Con il quinto motivo il RA denuncia "Omessa e/o contraddittoria e/o erronea e/o insufficiente motivazione in ordine al criterio di determinazione del corrispettivo mediante l'istituto della revisione dei prezzi da parte del CTU" esponendo le seguenti doglianze. In primo grado il CTU Dr. LA, dovendo determinare il prezzo per i lavori di falegnameria della ditta CA ON & ES ER NC, ha valutato tali lavori al momento del sopralluogo del 1990, applicando impropriamente l'istituto della revisione dei prezzi. Il sig. RA GI nel corso di causa ha sempre contestato l'applicazione di tale metodo. Si contesta quanto affermato dal giudice di secondo grado al riguardo dell'istituto della revisione dei prezzi. Il Giudice infatti afferma impropriamente che l'istituto della revisione dei prezzi consentirebbe, seppur eccezionalmente, ma in modo molto affidabile, di risalire a ritroso ai singoli prezzi di periodi assai remoti. Come noto, l'istituto della revisione dei prezzi si applica nell'ambito dei lavori della P.A., quando in caso di modifica delle condizioni del contratto occorre rideterminarne l'equilibrio nell'interesse della P.A.. In questi casi, l'istituto della revisione dei prezzi si riferisce sempre a lavori ancora da eseguire, mai invece, come nel caso di specie, a lavori già eseguiti, che non sono stati ancora pagati. In ordine a questo punto si eccepisce in ogni caso il vizio di motivazione contenuta nella sentenza in questa sede impugnata, in quanto il giudice di secondo grado omette di motivare, limitandosi a recepire acriticamente la soluzione già adottata dal giudice di primo grado. In ogni caso si eccepisce che nel corso di causa è stata fornita la prova che le parti per i lavori di falegnameria avevano pattuito un corrispettivo di L. 40.000.000.-. Anche per tale motivo il criterio adottato per determinare il prezzo dei lavori di falegnameria non può essere applicato.
La prima parte del motivo (concernente l'utilizzo dell'"istituto della revisione dei prezzi") deve ritenersi inammissibile in quanto generico, consistendo in sostanza solo in generiche considerazioni circa la revisione dei prezzi in astratto;
e circa una asserita omessa motivazione (che in realtà - è opportuno precisarlo- sussiste ed è logica); infatti, per porre questa Corte in condizione di stabilire anzitutto se sussista o meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione e di stabilire poi l'esistenza o meno di vizi, il RA avrebbe dovuto prendere in specifico e concreto esame il computo effettivo esposto dal C.T.U. in questione, evidenziando la parte criticata, denunciando specifici vizi (tutti già ritualmente esposti in secondo grado: è infatti tra l'altro ovvio che la sussistenza o meno di vizi logici nella motivazione del giudice di secondo grado va valutata anche in relazione all'oggetto ed alla specificità dei motivi di appello) in relazione a specifici punti (o aspetti) del medesimo computo;
e contrapponendo a quest'ultimo (per chiarire compiutamente i vizi denunciati) il computo (esaurientemente ed analiticamente indicato) ritenuto corretto dal ricorrente.
La seconda parte del motivo (concernente l'assunto che "nel corso di causa è stata fornita la prova che le parti per i lavori di falegnameria avevano pattuito un corrispettivo di L. 40.000.000") appare poi inammissibile in quanto non solo viola il sopra citato principio di autosufficienza (non essendo trascritto il contenuto delle prove che dimostrerebbero tale pattuizione) ma consiste in una enunciazione meramente apodittica non indicando neppure la natura (e gli altri dati essenziali) delle prove in questione. Il ricorrente incidentale CA AD denuncia "Illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione degli art. 2944, 2945 e 2946 cod. civ. (riconoscimento e prescizione ordinaria, art. 345, 2. comma epe nella sua vecchia formulazione. Illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 5 epe per motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria" esponendo le seguenti doglianze. CA AD nel proprio atto di costituzione in appello aveva espressamente eccepito l'avvenuta prescrizione di ogni credito di RA GI nei suoi confronti, trattandosi di un credito per l'esecuzione di lavori di muratura risalente al lontano anno 1980, fatto valere nei suoi confronti per la prima volta con atto di chiamata dd. 09.05.1994, notificato in data 19.05.1994 (cfr. doc. n. 1 fascicolo di primo grado di CA AD). Al riguardo la Corte d'Appello ha così statuito: "Anche l'eccezione di prescrizione, avanzata del tutto genericamente, oltre che tardivamente, dall'appellato CA ON, deve essere respinta per mancanza di specificità e tempestività del relativo motivo. In ogni caso, CA ON non può eccepire la prescrizione di ogni credito di RA GI nei suoi confronti considerato che egli stesso ha continuato ad emettere cambiali e a rinnovarle. Egli ha quindi riconosciuto il suo debito nei confronti del sig. RA GI. La prescrizione pertanto risulta interrotta ai sensi dell'art. 2944 c.c.". La Corte d'Appello ha peraltro omesso di considerare che l'eccezione è senz'altro tempestiva, dimenticando che questo procedimento è soggetto a tutte le regole processuali antecedenti alle modifiche introdotte dalla legge 26.11.1990 n. 353 e successive modifiche. La sentenza è poi completamente carente di motivazione in ordine al punto della genericità, essendo l'eccezione di prescrizione stata avanzata in modo specifico. Infine la Corte d'Appello parla del tutto erroneamente di un riconoscimento del debito (art. 2944 cod. civ.), ostativo al riconoscimento della prescrizione ordinaria, di cui all'art. 2946 cod. civ.". Il credito, di cui alle cambiali, rinnovate fino all'anno 1987 e regolarmente pagate, non deve essere confuso con il credito ulteriore fatto valere dal RA nella misura ulteriore di ben 407.762.964.-; il CA è stato confrontato per la prima volta in sede di notifica dell'atto di chiamata, avvenuto in data 19.05.1994....". Il motivo è privo di pregio. Occorre chiarire anzitutto che la decisione sul punto della Corte d'Appello appare fondata su tre autonome rationes decidendi. -1) genericità dell'eccezione ("...mancanza di specificità..."); -2) tardività della stessa;
-3) infondatezza nel merito della medesima (in quanto CA ON "...ha continuato ad emettere cambiali e a rinnovarle..."). Dato che ciascuna di tali rationes è idonea a sostenere autonomamente la decisione sul punto, è sufficiente la non accoglibilità del motivo in esame in relazione ad una sola di esse per rendere irrilevante ogni esame delle altre due (in quanto detta decisione rimarrebbe comunque ferma sulla base dell'unica ratio predetta).
Orbene la doglianza concernente la terza ratio deve ritenersi inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali sufficiente già da sola: - 1) in quanto non spiega (compiutamente e ritualmente) perché dovrebbe essere ritenuto rilevante ai fini della valutazione in questione "il credito ulteriore fatto valere dal RA nella misura ulteriore di ben 407.762.964"; - 2) in quanto la Corte ha riconosciuto il credito del RA non nell'importo predetto, ma nella misura ben minore sopra indicata (posto che è evidentemente con riferimento a tale minor somma che ha ritenuto sussistente il riconoscimento del debito); di conseguenza la doglianza di CA ON è (prima ancora che priva di pregio in quanto la motivazione sul punto contenuta nella sentenza è sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione) inammissibile anche per l'ulteriore ragione che sembra avere ad oggetto una tesi diversa da quella esposta dalla Corte d'Appello.
Il ricorso incidentale di CA ON va quindi respinto. La ricorrente incidentale CA AD & ES ER NC, con l'unico articolato motivo denuncia "Illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 3 e/o 5 epe per motivazione omessa e/o insufficiente in ordine alla domanda della ditta CA & ES s.n.c. di riconoscimento di un maggior danno per intervenuta svalutazione monetaria. Violazione degli art. 1223 e 1224, 2. comma cod. civ." esponendo le seguenti doglianze. Dalla sentenza della Corte risulta quanto segue: "Non c'è alcuna ragione per discostarsi dalla motivazione del Tribunale nella parte in cui riconosce interessi corrispettivi al tasso bancario medio provato nella misura del 13%, essendo documentata un'esposizione bancaria media superiore al credito azionato da parte della società CA & ES dal 1986 fino alla data di estinzione dell'esposizione bancaria del 1990 (cfr. lettere della Cassa di Risparmio di data 21.10.1987 e 10.11.1992), decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione, da identificarsi con l'ultimazione dei lavori, da ritenersi avvenuta almeno entro l'emissione dell'ultima delle fatture relative al credito azionato e quindi dal 10.10.1986 fino al 31.12.1990, e in misura legale, in mancanza di prova del danno maggiore, dal 01.01.1991 al saldo.
Conclusivamente alla società appellata spettano i seguenti importi:
Lit. 85.034.458 per capitale Lit. 45.731.677 per interessi del 13% dal 10.10.1986 al 31.12.1990 Lit. 60.968.542 per interessi legali dal 01.01.1991 al 01. 09.1999 Lit. 191.734.677 TOTALE" Tale conclusioni si trovano in stridente contrasto con le risultanze della C.T.U. integrativa a firma ing. LA, prodotta nel giudizio di primo grado, secondo cui il credito della società CA & ES, in data 20.05.1995, ammonta a Lire 254.269.851.- sulla base degli usuali interessi di mora, come da documentazione allegata.
La differenza è di oltre 100.000.000-, se si tiene conto che l'importo di Lit. 254.269.851.-, di cui alla C.T.U. integrativa a firma ing. LA è riferito al 20.05.1995, mentre l'importo di Lit.
191.734.677.- è riferito al 01.09.1999; è ingiusto riconoscere soltanto gli interessi legali, pari al 5% dal 01.01.1997 e pari al 2,5% dal 01.01.1999; un interesse talmente basso penalizza enormemente la posizione di chi deve prendere una somma consistente. Trattandosi nel caso della società CA & ES s.n.c. di un'impresa commerciale, era sufficiente l'allegazione del notorio della svalutazione monetaria e la prova per presunzioni dedotte dalle condizioni e qualità personali del creditore. La Corte ha ingiustamente e con manifesta carenza di motivazione omesso di riconoscere esatte le conclusioni del C.T.U., per quanto riguarda il periodo fino al 20.05.1995, come ha pure omesso di riconoscere l'ulteriore rivalutazione monetaria e gli interessi legali successivi. Alternativamente la Corte - ed anche sotto questo profilo ricorre la manifesta carenza di motivazione - ha omesso di riconoscere sull'importo capitale di Lit. 85.034.458 (valuta 10.10.1986) la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi legali dal 10.10.1986 al saldo.
Il motivo non può essere accolto. Infatti le doglianze fondate sulla c.t.u. suddetta debbono ritenersi inammissibili in quanto, in violazione del sopra citato principio di autosufficienza (applicabile anche alle c.t.u.), non è stato riportato il contenuto sul punto della c.t.u. in questione. Le ulteriori doglianze debbono poi ritenersi prive di pregio in quanto la motivazione in questione è sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in materia. In particolare, quanto all'omessa rivalutazione (nella misura sostenuta dalla parte ricorrente), va rilevato che sulla base della motivazione dell'impugnata sentenza (interpretata anche alla luce di quella di primo grado;
e valutando i punti in questione in relazione al contesto) deve ritenersi che la Corte di merito si sia limitata a liquidare gli interessi suddetti ritenendoli (trattasi chiaramente di motivazione implicita) comunque superiori alla svalutazione (con la conseguenza che non poteva configurarsi quel particolare "danno maggiore" ex art. 1224 c.c. consistente nella svalutazione).
Una volta assodata che questa è l'esatta interpretazione dell'impugnata decisione, occorre rilevare che la stessa è evidentemente immune dai vizi giuridici e logici denunciati sul punto (nei termini in cui sono stati ritualmente denunciati). Anche il ricorso incidentale della CA AD & ES ER s.n.c. va quindi respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003