Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 3
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore stesso con una dichiarazione di volontà, unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto collettivo (od individuale) di lavoro una particolare forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso quest'ultima si presume che sia voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma del disposto dell'art. 1352 cod. civ. (applicabile anche agli atti unilaterali), con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile, non possono essere considerate valide per difetto della forma richiesta "ad substantiam".
Chi denunci, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.
La comunicazione al datore di lavoro, da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro, della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento da parte del lavoratore, avvenuta nel termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9554 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocata GIUSEPPE RAMADORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO GALLOTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SQ RI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 15668/00 proposto da:
SQ RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A SECCHI 4, presso lo studio dell'avvocato ENZO OTTOLENGHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
BA OL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 237/99 del Tribunale di FERRARA, depositata il 20/09/99 R.G.N. 1632/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RAMADORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
AO MB ha convenuto avanti al Pretore di Ferrara, giudice del lavoro, il proprio datore di lavoro AS DA, narrando che il giorno 9.7.1996, alle ore 11 circa, dopo essere stata pesantemente insultata dal datore di lavoro, era stata licenziata verbalmente;
che ella aveva impugnato il licenziamento orale il giorno successivo con lettera 10.7.1996, ricevendo in risposta l'11.7.1996 un invito scritto da parte del datore di lavoro a ripresentarsi al lavoro, non avendo lo stesso inteso risolvere il rapporto a seguito del diverbio del giorno 9.7.96; la signora MB non si ripresentò in servizio e pertanto il datore di lavoro, con lettera 24.10.96, le comunicò il recesso dal rapporto di lavoro, considerandola dimissionaria.
Il Pretore del lavoro di Ferrara ha respinto la domanda di declaratoria della inefficacia di entrambi i licenziamenti, chiesta con il ricorso.
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza 11 maggio/20 settembre 1999 n. 237, ha respinto l'appello della MB, compensando le spese del grado.
Il Tribunale ha ritenuto non provate in causa ne' le ingiurie, ne' il licenziamento orale, ne' il licenziamento scritto, avendo il datore di lavoro qualificato la prolungata ed immotivata assenza della MB, dopo l'invito a riprendere il lavoro, come dimissioni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la MB, con due motivi.
L'intimato si è costituito, resistendo, ed ha proposto ricorso incidentale avverso il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese processuali.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1352, 2697, 2725 cod. civ.; 2 e 8 Legge 15 luglio 1966, n. 604; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 136 contratto collettivo nazionale di lavoro commercio (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) lamenta che la sentenza impugnata non ha valutato la prova del primo licenziamento, orale, costituita da:
lettera di impugnazione del licenziamento spedita il giorno successivo al fatto;
la lettera di risposta nel giorno successivo, che, con l'invito a riprendere il lavoro, presuppone il fatto del licenziamento;
la querela in sede penale per il reato di cui all'art. 594 c.p. presentata dalla MB.
Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente non riproduce il testo delle lettere e della querela, necessario, in base al principio di autosufficienza, per capire la decisività della censura. Costituisce infatti jus receptum che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci la mancata valutazione di una prova da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di Cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Sez. un. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 30 ottobre 1998 n. 10897; Cass. 2
novembre 1998 n. 10913). Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 cod. civ.; 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300, (art. 360, nn. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato la lettera del datore di lavoro 24.10.1996 come semplice constatazione delle dimissioni, laddove queste erano inesistenti, dovendo essere comunicate in forma scritta. Tale lettera andava considerata, secondo la ricorrente, come licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, il quale avrebbe dovuto essere preceduto, a pena di nullità, dalla relativa contestazione disciplinare. Ne deduce che la lettera in questione aveva il valore di un licenziamento disciplinare non preceduto dalla contestazione, e perciò produttivo di tutte le conseguenze risarcitorie previste dall'art. 8 Legge 15 luglio 1966, n. 604, conseguenti alla mancata osservanza dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per valutare la ammissibilità di tale censura, occorre prima prendere posizione sulla eccezione del resistente, secondo cui il motivo sarebbe precluso dalla mancata tempestiva impugnazione del licenziamento, in quanto non sarebbe utile a tal fine la comunicazione, da parte dell'Upmlo, del ricorso per la procedura obbligatoria di conciliazione.
Viene in rilievo l'art. 5 Legge 11 maggio 1990, n. 108, il quale dispone testualmente: "la comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'art. 6 della L. 15 luglio 1966 impedisce la decadenza".
L'art. 6 Legge 15 luglio 1966, n. 604 a sua volta dispone: Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. La interpretazione di tale ultima disposizione si è consolidata, a partire da Cass. Sez. Un. 2 marzo 1987 n. 2179 (cui ha aderito tutta la giurisprudenza successiva di questa Corte: ex plurimis sentt. n. 375 del 17/01/1983, n. 1231 del 05/02/1988, n. 1036 del 13/02/1990, n. 2785 del 04/04/1990, n. 249 del 19/01/1989, n. 4151 del 15/05/1990, n. 7387 del 04/07/1991, n. 5611 del 24/06/1997, n. 7651 del 20/08/1996, n. 11178 del 07-10-1999), nel senso che l'impugnativa del licenziamento costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la forma scritta "ad substantiam") che può essere posto in essere unicamente: a) dal lavoratore medesimo;
b) dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del potere di rappresentanza "ex lege" previsto dall'art. 6 citato;
c) da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta;
d) da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore sempre che tale ratifica rivesta la forma scritta e - come l'impugnativa - sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza.
Il terzo cui si riferisce la giurisprudenza citata è colui che agisce in nome e per conto del lavoratore, in forza di un potere di rappresentanza conferitogli direttamente dalla legge o dall'interessato (art. 1387 cod. civ.). Cosa diversa sono i terzi i quali, in forza dei loro doveri professionali, devono provvedere alla fase ed al processo di trasmissione della volontà impugnatoria del lavoratore, come sopra formatasi e manifestata, al destinatario, su incarico non formale del primo.
Dalla natura ricettizia dell'atto di impugnazione discende l'applicabilità ad essa dell'art. 1334 cod. civ., e della relativa giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per determinare nel destinatario la conoscenza di un atto unilaterale ricettizio, negoziale o non, la legge non impone alcun mezzo determinato (quale ad es. potrebbe essere la raccomandata con ricevuta di ritorno), e ciò perché la natura ricettizia dell'atto dipende dalla sua funzione, e non dalla forma con cui essa sia portata a conoscenza del destinatario (Cass. 3 ottobre 1985 n. 4783). Ne discende che, salvi i casi in cui una forma determinata sia espressamente prescritta per legge o per volontà delle parti, deve ritenersi idoneo, al predetto fine, qualsiasi strumento di comunicazione, purché esso sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nel suo giusto significato il contenuto;
e l'accertamento del giudice del merito che l'atto sia stato ricevuto dal destinatario può essere condotto anche sulla base di presunzioni (Cass. 9 aprile 1984 n. 2262; Cass. 5 maggio 1999 n. 4525). Non si richiede quindi la consegna personale dell'impugnazione, ma il lavoratore (o il suo rappresentante) può avvalersi dei processi di trasmissione materiali e giuridici, che implichino l'opera di uno o più terzi, ed in tal caso si applicheranno al processo trasmissivo le norme giuridiche, sostanziali e processuali, che disciplinano specificamente l'impiego del processo o mezzo usato. La trasmissione dell'atto ricettizio dal mittente al destinatario può poi avvenire in via diretta, oppure triangolare, nel senso che il terzo, invece di avere una funzione di mero supporto materiale, come di consueto, ha, come si vedrà meglio infra, il potere ufficioso di ricevere egli stesso la comunicazione, di esaminarla, di integrarla, e di disporne l'ulteriore corso al destinatario finale, tramite propri ufficiali.
Quello che dunque rileva è la provenienza dell'atto dal lavoratore, la forma scritta, e la sua iniziativa nel portarlo a conoscenza del datore di lavoro, o di altre persone cui compete di portarlo a conoscenza del datore.
Il lavoratore può usare una semplice lettera, della quale il datore di lavoro non contesti il ricevimento;
oppure una lettera raccomandata, in tal caso avvalendosi delle norme del codice postale relative alla prova del ricevimento tramite la cartolina di ritorno;
o un telegramma, sottoscritto dall'interessato (Cass. 10 luglio 1991 n. 7610, idem 26 luglio 1996 n. 6749, idem 16 settembre 2000 n. 12256); ovvero dettato per telefono (Cass. 30 ottobre 2000 n. 14297);
ancora può notificare ricorso giudiziario, o atto stragiudiziale. È opportuno ricordare alcune importanti precisazioni di questa Corte in relazione alle ultime fattispecie.
Nel caso di telegramma redatto per iscritto, ma privo della sottoscrizione della parte, è sufficiente, in applicazione dell'art. 2705 cod. civ., che questa provi di averlo consegnato o fatto consegnare all'ufficio postale (Cass. 6749/1996 cit.); in caso di telegramma dettato per telefono all'operatore del servizio (in cui, per via del mezzo tecnologico adottato, le due fasi, normalmente distinte, della espressione della volontà e della sua trasmissione coincidono) la parte interessata può fornire la prova della dettatura anche con presunzioni, consentite dalla disciplina specifica del telegramma di cui all'art. 2705 cod. civ. (Cass. 14297/2000). Anzi, in una fattispecie di dettatura di telegramma ad opera di un terzo, questa Corte ha precisato, in recente pronuncia, che "L'impugnativa per iscritto del licenziamento a norma dell'art. 6 della legge. n. 604/1966 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 cod. civ., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da utenza telefonica non appartenente all'interessato, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, il quale, in caso di contestazione in giudizio, rimane onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni".
Nel caso poi il licenziamento venga impugnato con ricorso giudiziario (quale atto scritto giudiziale, a norma dell'art. 6 L. 604/1966: ex plurimis Cass. 20 giugno 2000 n. 8412), la volontà impugnatoria è consacrata nel ricorso introduttivo del giudizio, indirizzato al giudice, il quale vi appone in calce il provvedimento di convocazione delle parti;
atto e provvedimento sono poi portati a conoscenza del datore di lavoro, a cura della cancelleria (artt. 417 u.c., 418 3^ comma, 420 9^ e 11^ comma c.p.c.) o dello stesso attore (art. 415 4^ comma c.p.c.), a mezzo di terzi.
In questo quadro si inserisce la disposizione dell'art. 5 Legge 11 maggio 1990, n. 108 sopra riportata.
Per la sua corretta interpretazione, occorre tenere presente innanzi tutto il canone ermeneutico per il quale si deve presumere che il legislatore abbia voluto attribuire alla disposizione un contenuto normativo, rispetto ad una interpretazione che possa rendere la disposizione meramente ripetitiva di altra già esistente. Si deve altresì tener presente la priorità del criterio letterale (art. 12 preleggi).
Poiché la norma in esame richiama espressamente l'art. 6 Legge 15 luglio 1966, n. 604, l'istituto della decadenza da esso enunciato ed il relativo termine, nonché i mezzi per evitarla, essa si iscrive chiaramente nell'ambito della disposizione richiamata come specificazione della espressione "con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore", disponendo che la comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento da parte del lavoratore, avvenuta nel termine di cui all'art. 6 della L. 15 luglio 1966, impedisce la decadenza.
A ben, vedere, la struttura dell'atto e della sua comunicazione non è diversa da quella del ricorso introduttivo del giudizio, nel quale pure, come cennato, la volontà impugnatoria del lavoratore viene resa pubblica mediante deposito del ricorso in cancelleria, che l'ufficio provvede poi a portare a conoscenza del datore di lavoro, cosi realizzando il carattere ricettizio dell'atto. Una diversa interpretazione dell'art. 5 Legge 11 maggio 1990, n. 108 renderebbe la stessa priva di contenuto normativa, perché sarebbe meramente ripetitiva della disposizione di cui all'art. 6 Legge 15 luglio 1966, n. 604. Si deve dunque concludere enunciando il principio di diritto che la comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento da parte del lavoratore, avvenuta nel termine di cui all'art. 6 della L. 15 luglio 1966 impedisce la decadenza.
Non si può perciò seguire un lontano precedente di questa Corte che negava tale valore (Cass. 18.7.91 n. 8010), perché non distingueva tra il terzo che forma ed esprime la volontà impugnatoria del lavoratore in forza di un potere di rappresentanza, e deve essere perciò munito di procura scritta, e terzo incaricato della fase di trasmissione.
Ciò posto, si può passare ad esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente sostanzialmente si duole che il Tribunale non abbia valutato l'art. 136 del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, il quale dispone la forma scritta per le dimissioni, sicché il datore di lavoro non poteva attribuire tale significato ad un comportamento astensionista non manifestato in forma scritta.
Il motivo è fondato, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore stesso con una dichiarazione di volontà, unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto collettivo od individuale di lavoro una particolare forma convenzionale, quale la forma scritta;
in tal caso quest'ultima si presume che sia voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma del disposto dell'art. 1352 cod. civ. (applicabile anche agli atti unilaterali), con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto, come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile, non possono essere considerate valide per difetto della forma richiesta "ad substantiam" (Cass. 12 giugno 1998 n. 5922). Avendo il Tribunale omesso di valutare tale doglianza, va accolto il secondo motivo del ricorso principale;
tale accoglimento comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, con il quale il ricorrente si duole della compensazione delle spese processuali;
la sentenza impugnata va cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna, la quale deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra enunciato (Cass. 5922/1998 cit.); essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinto il primo, assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001