Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9554
CASS
Sentenza 13 luglio 2001

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Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore stesso con una dichiarazione di volontà, unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto collettivo (od individuale) di lavoro una particolare forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso quest'ultima si presume che sia voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma del disposto dell'art. 1352 cod. civ. (applicabile anche agli atti unilaterali), con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile, non possono essere considerate valide per difetto della forma richiesta "ad substantiam".

Chi denunci, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

La comunicazione al datore di lavoro, da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro, della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento da parte del lavoratore, avvenuta nel termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9554
Data del deposito : 13 luglio 2001

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