Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è pertanto applicabile all'indennità di buonuscita corrisposta, dalla soppressa OPAFS (Opera di Previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, indennità avente natura retributiva e non previdenziale; mentre il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria è stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati (anche) nei confronti dei medesimi enti, soltanto con la disposizione contenuta nell'art. 22, comma trentaseiesimo, della successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2002, n. 14617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14617 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di Sez.
ff. di - Primo Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FERROVIE DELLO STATO-SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Sesto Rufo n. 23, presso lo studio dell'Avv. Prof. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
IS PE, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv. Domenico Carpagnano e Biagio Capacchione per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trani n. 1425 del 16.12.1998 (R.G. 3687/96). Udita nell'udienza del 4.7.2002 la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Nicola Corbo per la società ricorrente e Domenico Carpagnano per il resistente;
Sentito il P.M., nella persona del Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con decreto del 24 agosto 1994 il Pretore del lavoro di Trani ingiungeva alla s.p.a. Ferrovie dello Stato di pagare a PE IS, già dipendente della società e posto in pensionamento anticipato a decorrere dal 31 dicembre 1993, la somma di L.
2.280.484 a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria per il ritardo con il quale era stata liquidata dall'OPAFS (Opera di Previdenza a Favore del Personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato) l'indennità di buonuscita.
L'opposizione proposta dalla società Ferrovie dello Stato veniva rigettata con sentenza del 28 ottobre 1996, che veniva confermata, a seguito dell'impugnazione proposta dalla società, del Tribunale di Trani con sentenza del 16 dicembre 1998. Il giudice dell'appello, in primo luogo, che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto quando l'OPAFS, soppressa a decorrere dal 1^ giugno 1994 in base all'art. 1, quarantratreesimo comma, della legge n. 537 del 1993, era succeduta la società Ferrovie dello Stato, la quale non aveva acquisito la natura di "ente gestore forme di previdenza obbligatoria"; e, in secondo luogo, che l'indennità di buonuscita aveva natura retributiva e non previdenziale, con la conseguenza che alla fattispecie non poteva essere applicata la regola inerente al divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (sulle somme erogate in ritardo dagli gestori delle forme di previdenza obbligatoria) contenuta nell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991. Il Tribunale, in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nella materia, disponeva l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di secondo grado.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Ferrovie dello Stato in base ad un unico motivo, poi illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso il lavoratore, che ha formulato ricorso incidentale, pure articolato in un unico motivo. Il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., per la composizione di un contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro della Corte in ordine alla applicabilità dell'art. 16, sesto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412 ai soli crediti previdenziali o a tutti i criteri relativi a prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi quelli aventi natura retributiva.
La società ricorrente, prima dell'udienza davanti a queste Sezioni Unite, ha depositato un'ulteriore memoria e, a conclusione dell'udienza medesima, brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.
Motivi della decisione
1^.
1. Va preliminarmente disposta, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza. 1^.
2. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la questione con la quale la società Ferrovie dello Stato deduce che, in ogni caso, non vi sarebbe materia per cumulare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria "per i primi novanta giorni successivi al collocamento a riposo" del controricorrente, non dovuti per tale periodo, in base all'art. 7, ultimo comma, l. 20 marzo 1980 n. 75, gli accessori sul credito relativo all'indennità di buonuscita. Ed invero, a parte che l'assunto della ricorrente non risulta comprensibile se si raffronta al petitum dell'originaria domanda proposta dal lavoratore, dal momento che quest'ultimo con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva chiesto il pagamento solamente degli accessori maturati nel periodo successivo alla scadenza del termine di centoquindici giorni decorrenti dal giorno della risoluzione del rapporto di lavoro, la questione non può essere esaminata nel merito, essendo stata la stessa prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità e non nella precedente fase davanti ai giudici di primo e secondo grado.
1^.
3. Parimenti inammissibile è la doglianza con la quale dalla società Ferrovie dello Stato si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto "accogliere l'appello FS per la parte in cui era diretto ad escludere il computo degli interessi sul capitale rivalutato ottenuto dalla Guanciale in sede monitoria" (v. l'ultima pagina della prima delle due memorie). Anche in tal caso la censura è stata dedotta per la prima volta in questa sede (per giunta nella memoria e non nel ricorso per cassazione) e comunque la stessa non attiene all'oggetto del presente giudizio perché si riferisce ad una questione non trattata nella fase di merito e ad un soggetto processuale diverso dall'attuale controricorrente.
2^. Ciò premesso, con l'unico motivo dell'impugnazione principale la società Ferrovie dello Stato denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16, sesto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, 1 quarantatreesimo comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537, 13 l. 30 maggio 1995 n. 204, 12 disp. prel. al codice civile, 2 e 7 l. 20 marzo 1980 n. 75, oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che, essendo stato con la disposizione contenuta nel suddetto art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 introdotto il principio della non cumulabilità fra interessi legali e rivalutazione monetaria nelle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, tale principio riguarda indistintamente tutte le prestazioni, dovendosi fare esclusivo riferimento agli enti erogatori, senza che abbia rilevanza la natura previdenziale, assistenziale retributiva dell'emolumento corrisposto. Deduce la medesima ricorrente che il suddetto principio è pure applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, dato che nel caso in esame l'indennità di buonuscita era stata erogata dall'OPAFS, i cui compiti, dopo la sua soppressione, sono stati attribuiti alla società Ferrovie dello Stato, la quale, per conseguenza, deve essere annoverata tra gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Al riguardo, secondo la medesima ricorrente, va tenuto contro dall'art. 13 della legge n. 204 del 1995, secondo cui il trattamento di fine rapporto dei ferrovieri già iscritti all'OPAFS, fino a tutto il 31 dicembre 1995 e in attesa di una nuova disciplina, ha continuato ad essere regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829 e, quindi, da tutto il complesso della previgente normativa.
Il motivo è privo di fondamento.
3^. In passato, il personale ferroviario dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato era iscritto all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato-OPAFS, persona giuridica di diritto pubblico istituita con l. 19 giugno 1913 n. 641 e riformata con l. 14 dicembre 1973 n. 829, che aveva il compito di erogare prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore degli iscritti per mezzo di un patrimonio costituito in prevalenza delle ritenute effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori e da contributi versati dall'Azienda (oltre che da altri proventi derivanti da parte cespiti: v. l'art. 36 della legge da ultimo indicata).
Fra le tante prestazioni, obbligatorie o facoltative, poste a carico dell'ente ed elencate nell'art. 2 della legge n. 829 del 1973 (assegni a favore di dipendenti dal servizio, sussidi scolastici e borse di studio ai figli dei lavoratori, sussidi agli orfani, assegni di malattia e alimentari, gestione di case di riposo, gestione del credito a favore degli iscritti, ecc.), all'Opera era stato assegnato il compito di corrispondere l'indennità di fine rapporto, denominata di buonuscita, ad ogni lavoratore cessato dal servizio o ai suoi superstiti (artt. 2, secondo comma, lett. A n. 1, e 14 della medesima legge n. 829 del 1973). Dopo che l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato era subentrato l'omonimo Ente pubblico economico (art. 1 l. 17 maggio 1985 n. 210) e dopo la trasformazione di tale Ente in società per azioni di diritto privato (v. l'art. 1 d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in l. 29 gennaio 1992 n. 35 nonché la deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 12 agosto 1992, adottata a norma dell'art. 18 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992 n. 359) - eventi tutti, codesti, che hanno determinato la corrispondente trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti da pubblico in privato - con l'art. 1,
quarantatreesimo comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537 dal legislatore è stata disposta, a decorrere dal 1^ giugno 1994, la soppressione dell'OPAFS, con successione alla stessa della s.p.a. Ferrovie dello Stato. A Quest'ultima, per conseguenza, sono stati trasferiti il patrimonio, il personale a tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente soppresso;
è stato previsto, inoltre (v. il suddetto quarantatreesimo comma dell'art. 1 della legge n. 537 del 1993), che tutte le prestazioni già poste a carico dell'OPAFS fossero attribuite alla società "compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Va, infine, rilevato che con l'art. 13 d.l. 1 aprile 1995 n. 98, ultimo di una serie di decreti non convertiti, poi via via reiterati e convertito con modificazioni nella l. 30 maggio 1995 n. 204, è stato stabilità che "fino al 31 dicembre 1995" il trattamento di fine rapporto dei ferrovieri, già iscritti all'OPAFS, avrebbe continuato ad essere regolato dalla suddetta l. 14 dicembre 1973 n. 829 (v. Cass. 11 febbraio 2002 n. 1936 quanto alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di questa disposizione di legge).
4^. Con l'art. 16, comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412 è stato disciplinato il regime degli accessori inerenti alle prestazioni dovute dagli "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria", disponendosi, in primo luogo (primo periodo in cui si struttura il comma), che tali enti "sono tenuti a corrispondere gli interessi legali........a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda" e, in secondo luogo (secondo periodo), che "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". Con quest'ultima disposizione è stato sancito, come dalla giurisprudenza si suole affermare con una sintetica formula, il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria riguardo alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti suddetti, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione.
Questa disciplina è stata dettata - per assolvere ad una funzione riequilibratrice, come è stato rilevato in dottrina - allo scopo di contenere la maggiore spesa cui erano stati sottoposti gli enti previdenziali per effetto della estensione, riguardo ai crediti per accessori sulle prestazioni da essi erogate in ritardo, del meccanismo di rivalutazione proprio dei crediti di lavoro onerata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 12 aprile 1991, con la quale era stata dichiarata costituzionale dell'art. 442 c.p.c. "nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito" (v. anche la successiva sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, relativa - "nel caso in cui il ritardo dell'adempimento sia insorto anteriormente al 31 dicembre 1991" - ai crediti per prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, ai quali, previa dichiarazione della illegittimità costituzionale, in parte qua, del medesimo art. 442 c.p.c., è stato esteso il regime delineato dalla precedente sentenza.
La suddetta funzione riequilibratrice della disposizione di legge di cui si discute, del resto, è stata riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale, la quale, nella successiva sentenza n. 361 del 24 ottobre 1996 - dichiarativa della infondatezza della questione di legittimità dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 - ha precisato che "l'art. 38 della Costituzione non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca un trattamento pensionistico" e, a maggior ragione, "gli accessori del credito", essendosi manifestata, "dopo la sentenza n. 156 dell'8-12 aprile 1991, in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, la necessità di un'adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica". 5^. L'art. 22, trentaseesimo comma (capoverso, primo periodo), l. 23 dicembre 1994 n. 724 ha esteso la disciplina dettata dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 "anche agli emolumenti natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza".
Secondo un'interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità, questa disposizione di legge ha esplicato i suoi effetti sui rapporti di lavoro subordinato di tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che provati. Per questa ragione è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 459 del 2 novembre 2000, rilevato il contrasto della norma con l'art. 36 della Costituzione relativamente ai rapporti di lavoro subordinato privato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma medesima limitatamente alle parole "e privati".
6^. Delineato in ordine alla questione sottoposta all'esame della Corte il quadro legislativo di riferimento (come pure risulta dalle pronunce nel frattempo emanate dalla Corte costituzionale), va ricordato che il rapporto di lavoro fra la società Ferrovie dello Stato e il lavoratore attuale intimato è cessato 30 dicembre 1991 per anticipato pensionamento. Al tempo della risoluzione del rapporto, pertanto, era ancora in vita l'OPAFS, tanto è vero che al lavoratore l'indennità di buonuscita è stata corrisposta, ancorché in ritardo, dall'ente pubblico e non dalla società Ferrovie dello Stato, nei cui confronti, essendo stata l'OPAFS poi soppressa, ha agito il medesimo lavoratore con la richiesta di decreto ingiuntivo per ottenere gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria. Da questi elementi di fatto risulta l'inconsistenza della prima delle due ragioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione emessa, giacché a nulla rileva che la società Ferrovie dello Stato, in base al disposto dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, non abbia la natura di ente gestore di forme di previdenza: l'obbligo della società nei confronti del resistente, con riferimento agli accessori dell'indennità di buonuscita, non consegue direttamente dalla norma di legge da ultimo indicata, ma ne costituisce un effetto soltanto indiretto, dato che l'obbligazione di pagamento deriva ad essa dalla sua successione ex lege all'OPAFS, originario debitore. Resta da vedere allora se sia legittima la seconda ragione sulla quale si regge la sentenza impugnata, quella che è stata basata sulla natura retributiva e non previdenziale dell'indennità di buonuscita. E, a tal fine, deve essere stabilito, in primo luogo, se sia corretto attribuire siffatta natura all'emolumento di cui di discute e, in secondo luogo, in caso eventualmente affermativo, se la natura retributiva dell'indennita assuma un ruolo decisivo o, quanto meno, rilevante, ai fini della interpretazione della disposizione di legge che dalla ricorrente viene invocata in ordine alla fattispecie in esame.
7^. All'indennità spettante ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici al momento della cessazione del rapporto di lavoro - a seconda dei singoli ordinamenti in vario denominata (di anzianità, di buonuscita, premio di fine servizio) - da parte della giurisprudenza ordinaria, fino ad oltre la metà degli anni novanta, era stata assegnata natura previdenziale, soprattutto in considerazioni del fatto che alla relativa erogazione provvedevano enti di previdenza diversi dal datore di lavoro (ad esempio, l'ENPAS, cui poi è subentrato l'INPDAP, che elargiva l'indennità di anzianità ai dipendenti dello Stato e l'INADEL, poi parimenti disciolto con successione dell'INPDAP, che svolgeva analoga funzione riguardo all'indennità premio di fine servizio nei confronti dei dipendenti degli enti locali).
Per la stessa ragione, analoga natura previdenziale era stata attibuita all'indennità di buonuscita corrisposta dall'OPAFS ai ferrovieri dipendenti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (v. quanto è stato nel precedente paragrafo 3^). 7^.
1. Venendo in rilievo la (ritenuta) natura previdenziale della prestazione dedotta in giudizio, nella giurisdizione del tempo era divenuto ius receptum l'assunto secondo cui la relativa controversia, esulando dal rapporto di pubblico impiego, doveva essere alla giurisdizione non già del giudice amministrativo in via esclusiva - per il tempo in cui non erano ancora entrate in vigore le disposizioni contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 - ma del giudice ordinario (cfr., fra le numerosissime sentenze emanate in quegli anni, Cass. Sez. Un. 7 dicembre 1976 n. 4546, Cass. Sez. Un. 26 settembre 1977 n. 4077, Cass. Sez. Un. 12 maggio 1977 n. 1864, Cass. Sez. Un. 23 febbraio 1978 n. 886, Cass. Sez. Un. 17 novembre 1978 n. 5332, relative a giudizi instaurati da dipendenti dello Stato per ottenere l'indennità di anzianità dall'ENPAS nonché Cass. Sez. Un. 15 ottobre 1983 n. 6043, Cass. Sez. Un. 27 luglio 1984 n. 4436, Cass. Sez. Un. 3 agosto 1989 n. 3592, Cass. Sez. Un. 19 ottobre 1990 n. 10182, Cass. Sez. Un. 23 novembre 1992 n. 12484, Cass. Sez. Un. 25 novembre 1993 n. 11647, Cass. Sez. Un. 8 agosto 1995 n. 8682, controversie promosse da dipendenti di enti locali e aventi per oggetto l'indennità premio di fine servizio corrisposta dall'INADEL).
Questo indirizzo, con riferimento, ai giudizi promossi contro l'ENPAS, era stato tenuto fermo fino all'entrata in vigore della l. 20 marzo 1980 n. 75, la quale nell'art. 6, primo comma, aveva stabilito che, previa abrogazione di "ogni diversa disposizione", "le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali". In forza (e solo per effetto) di questa norma era stato, per conseguenza, successivamente deciso che nei giudizi, in cui era parte l'ENPAS, "la sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 75 del 1980 comporta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" (Cass. Sez. Un. 16 luglio 1981 n. 4625, Cass. Sez. Un. 12 giugno 1982 n. 3545, Cass.
Sez. Un. 17 novembre 1983 n. 6828), essendo stato anche sostenuto che la nuova disposizione di legge aveva introdotto nell'ordinamento "un'eccezione al principio generale della giurisdizione del giudice ordinario su diritti soggettivi" (Cass. Sez. Un. 11 aprile 1995 n. 4149). 7^.
2. Come appare opportuno riferire in relazione all'oggetto del presente giudizio, sia prima che dopo l'entrata in vigore della l. 20 marzo 1980 n. 75, applicabile, come è stato detto sopra, non solo al personale statale, ma anche a quello delle aziende autonome dello Stato (ivi compreso, quindi, il personale ferroviario), il generale principio circa la natura previdenziale dell'indennità di fine rapporto ha sempre ispirato le decisioni emesse da queste Sezioni Unite in materia di giurisdizione nei giudizi promossi dai ferrovieri dello Stato per ottenere dall'OPAFS il pagamento dell'indennità di buonuscita (sia al tempo in cui ancora esisteva l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sia in epoca successiva). Va, al riguardo, rilevato che, mentre in precedenza non era sorto alcun problema in ordine alla attribuzione di tali controversie al giudice ordinario per effetto del suddetto generale principio, una volta emanata la legge, in forza della (ritenuta) deroga apportata al medesimo principio dall'art.
6 - con il quale, in sostanza, la giurisdizione era stata devoluta al giudice del rapporto di lavoro - è stata fatta distinzione a seconda che la cessazione del servizio del lavoratore fosse avvenuta prima o dopo la privatizzazione del rapporto in questione: in caso di cessazione prima dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, le controversie sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in caso contrario al giudice ordinario (cfr., nel primo senso, Cass. Sez. Un. 22 giugno 1990 n. 6318, Cass. Sez. Un. 14 novembre 1992 n. 373, Cass. Sez. Un. 18 novembre 1992 n. 12312, 15 marzo 1993 n. 3064 e, nell'altro, Cass. Sez. Un. 30 maggio 1991 n. 6161, Cass. Sez. Un. 14 novembre 1992 n. 372, Cass. Sez. Un. 26 giugno 1992 n. 7929, Cass.
Sez. Un. 20 gennaio 1993 n. 649, Cass. Sez. Un. 20 aprile 1998 n. 4018) Ed al riguardo, sintomatico il fatto che in molte delle sentenze con le quali è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sia stato affermato che la competenza (del giudice del lavoro), attesa la natura previdenziale della controversia, doveva essere determinata in base all'art. 442 c.p.c. e non già ai sensi dell'art. 413 stesso codice.
7^.
3. Con l'andare del tempo, peraltro, soprattutto sulla base dei risultati elaborati dalla Corte costituzionale - la quale, chiamata a pronunciarsi sulla mancata inclusione dell'indennità integrativa speciale nelle indennità integrativa speciale nelle indennità di fine rapporto erogate ai pubblici dipendenti, aveva attribuito a tali indennità natura retributiva e non previdenziale (cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243, nella cui motivazione viene richiamata la precedente sentenza n. 220 del 1988) - la giurisprudenza ha cominciato a ritenere che le indennità di cui si discute, per il loro stretto collegamento con gli emolumenti percepiti nel corso del rapporto di lavoro, avessero una vera e propria natura retributiva. Con numerose pronunce, emanare a decorrere dall'anno 1997 proprio nei confronti di ferrovieri, che pretendevano differenze o accessori sull'indennità di buonuscita loro elargita, la Sezione Lavoro della Corte, richiamando in modo espresso le argomentazioni svolte nella suddetta sentenza della Corte costituzionale, ha affermato che, fermo restando che nel settore privato all'indennità di fine rapporto era stata da tempo assegnata natura retributiva (ancorché con funzione previdenziale), ad analoga conclusione doveva pervenirsi anche riguardo al personale del c.d. settore pubblico, anche se per lungo tempo era stato ritenuto il contrario sul (duplice) presupposto che l'indennità è elargita da enti diversi dal datore di lavoro e che il suo ammontare è correlato a particolari meccanismi contributivi non conformi a quelli ispirati a criteri di proporzionalità con la retribuzione percepita nel corso del rapporto (cfr. Cass. 1 luglio 1997 n. 5852, Cass. 27 agosto 1997 n. 8097, Cass. 24 novembre 1997 n. 11728, Cass. 18 aprile 1998 n. 3977, Cass. 16 maggio 1998 n. 4947). In tali sentenze è stato sostenuto che la natura retributiva dell'indennità di fine rapporto, qualunque sia il settore (pubblico) di appartenenza del lavoratore dipendente e qualunque sia la denominazione ad essa assegnata dalla legge, deriva sia dalla caratteristica che le è propria, costituendo la stessa (anche) una sorta di retribuzione differita, sia dalla funzione giuridico-sociale dell'istituto, che è quella di permettere al lavoratore, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, di superare le difficoltà insite nel venir meno della retribuzione (cfr., per alcuni di tali concetti, pure Cass. Sez. Un. 26 gennaio 2000 n. 10); ed è stato aggiunto che, per contrastare la suddetta natura, non si poteva dare rilevanza ne' al fatto che il trattamento può essere erogato dal medesimo datore di lavoro o da un terzo ne' alla circostanza che i contributi possono essere posti a totale carico del datore di lavoro o del lavoratore o di entrambi ne', infine, al differente atteggiarsi, a seconda delle disposizioni di legge che disciplinano i diversi settori economici, del meccanismo di alimentazione della provvista (mediante contributi o accantonamenti).
Da tutti questi rilievi - con riferimento, ripetesi, a controversie promosse da dipendenti della società Ferrovie dello Stato per ottenere il pagamento dell'indennità di buonuscita in origine erogata dall'OPAFS e inerenti a rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - è stata tratta la conseguenza che, ferma la giurisdizione del giudice ordinario, la competenza per territorio del giudice del lavoro doveva essere individuata in base all'art. 413 c.p.c. e non già ai sensi del successivo art. 442, trattandosi di causa di lavoro e non previdenziale (v., oltre alle sopra indicate sentenze della Sezione Lavoro, anche Cass. 19 novembre 1998 n. 11693). 7^.4 A questo orientamento, come si è visto ormai pacificamente recepito dalla Sezione Lavoro di questa Corte, deve essere data adesione. E si deve, quindi, affermare che anche nel settore pubblico all'indennità di fine, rapporto deve essere riconosciuta natura retributiva, qualunque sia la denominazione assegnata alla stessa dalla legge e senza che possa darsi rilevanza ne' al fatto che il trattamento possa a volte essere elargito da un ente diverso dal datore di lavoro ne' alla circostanza che i contributi siano posti o a totale carico del datore di lavoro o del solo lavoratore o di entrambi, venendo invece in rilievo il suo carattere di retribuzione differita.
A tale conclusione non è di ostacolo il perdurante indirizzo seguito da queste Sezioni Unite (cfr., da ultimo, le sentenze n. 1143 del 27 ottobre 2000, n. 1182 del 16 novembre 2000 e n. 14025 del 12 novembre 2001) in tema di riparto della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie aventi per oggetto le indennità di fine rapporto corrisposte ai pubblici dipendenti da enti diversi dal datore di lavoro, in relazione alle quali si continua a dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario anche su questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 (giorno, quest'ultimo, costituente, come è noto, lo spartiacque fra le due giurisdizioni nei giudizi relativi ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni). Ed invero, in un momento di rilevanti mutamenti legislativi in materia di riparto di giurisdizione, determinanti l'assegnazione al giudice ordinario o al giudice amministrativo di controversie prima soggette ad una disciplina del tutto diversa, non può destare meraviglia fatto che da parte delle Sezioni Unite della Corte, pur riconoscendosi ormai l'indubbia natura retributiva delle indennità di cui si discute (v. Cass. Sez. Un. 26 gennaio 2000 n. 10, sopra indicata), si continui ancora a privilegiare, ai fini della determinazione della giurisdizione nelle suddette controversie (allo scopo di evitare, sul piano pratico, prese di posizione scarsamente comprensibili), l'elemento estrinseco che caratterizza le medesime controversie e cioè il fatto che l'emolumento venga erogato da un ente previdenziale diverso dal datore di lavoro e non da quest'ultimo personalmente.
8^. Affermata la natura retributiva dell'indennità di buonuscita erogata dall'OPAFS, occorre stabilire se ciò sia sufficiente a ritenere, come sostiene il controricorrente, che la disposizione contenuta nell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 non possa essere applicata alla fattispecie dedotta in giudizio, con la conseguenza che il credito fatto valere dal medesimo controricorrente deve essere calcolato, senza tenere conto del divieto posto dalla norma, cumulato gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
oppure se, in base alla tesi della società ricorrente, debba escludersi il cumulo, dovendo darsi rilievo non già alla natura della prestazione, ma al fatto che quest'ultima viene erogata da un gestore di forme di previdenza obbligatoria.
A tale quesito la Sezione Lavoro della Corte ha dato risposte diverse e ciò ha determinato il contrasto che ha indotto il Primo Presidente ad assegnare il ricorso a queste Sezioni Unite.
8^.
1. In una prima sentenza (Cass. 21 ottobre 1997 n. 10355), emanata in una fattispecie identica a quella in esame (anche in quel caso si discuteva dell'indennita di buonuscita corrisposta dall'OPAFS ad un ferroviere), è stato affermato che, ai fini della non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria prevista dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, rileva non tanto la natura previdenziale e non retributiva della prestazione, quanto, come si evince dalla lettera della disposizione, la circostanza che l'erogazione dell'emolumento è posta a carico di "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria", categoria della quale faceva parte l'OPAFS, cui poi è succeduta la società Ferrovie dello Stato. Questa tesi, conforme a quella qui sostenuta dalla società ricorrente, ha trovato adesione in due successive pronunce, una parimenti emanata in una controversia promossa da un ferroviere per ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull'indennità di buonuscita erogatagli in ritardo dall'OPAFS (Cass. 2 gennaio 2001 n. 11, che ha condiviso, senz'altra aggiunta, la precedente decisione), l'altra resa in una fattispecie diversa, perché relativa al trattamento di fine rapporto che, in caso di insolvenza del datore di lavoro-imprenditore commerciale, viene erogato, ai sensi dell'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, dall'apposito Fondo di garanzia costituito presso l'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Cass. 27 febbraio 2001 n. 2877). Nella motivazione di quest'ultima sentenza, pur essendo stato fatto (solo formale) riferimento all'art. 22, trentaseiesimo comma, l. 23 dicembre 1994 n. 724 e alla sentenza della Corte costituzionale n.
459 del 2 novembre 2000 (v. il precedente paragrafo 5^) è stato tuttavia rilevato che, riguardo al credito per accessori (relativi al trattamento di fine rapporto) dedotto in giudizio dal lavoratore nei confronti del Fondo "per effetto della disposizione ex art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, è applicabile il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria", essendo l'INPS, al quale per legge viene accollato il debito del datore di lavoro, un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria.
8^.
2. La tesi contraria è stata sostenuta in una più recente sentenza (Cass. 23 ottobre n. 13025), con la quale è stata del pari decisa una controversia avente per oggetto il pagamento degli accessori per il ritardo nel versamento dell'indennità di buonuscita da parte dell'OPAFS. In tale sentenza è stato osservato che, ai fini del cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, previsto dall'art 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, considerata la natura retributiva e non previdenziale dell'indennità di buonuscita, deve darsi importanza a tale natura e all'oggetto della prestazione, giacché il riferimento alle "prestazioni dovute" fatto dalla disposizioni di legge deve essere limitato alle sole prestazioni di carattere previdenziale cui è tenuto l'ente debitore, senza che possa darsi rilievo alla qualità di "ente gestore di forme di previdenza obbligatoria" che accede a quest'ultimo; ed è stato aggiunto che tale interpretazione trova riscontro nella ratio della norma, dettata per contenere gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, mentre l'assegnazione di un significato diverso alla medesima norma susciterebbe seri dubbi di costituzionalità, per la diversità di trattamento che si determinerebbe fra coloro ai quali l'indennità era stata erogata dall'OPAFS e coloro i quali, dopo la soppressione dell'ente, ricevono l'emolumento dalla società Ferrovie dello Stato.
I risultati interpretativi conseguiti in quest'ultima sentenza, con le necessarie precisazioni, meritano di essere condivisi. 9^. Prima di procedere all'interpretazione dell'art. 16, sesto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, è utile richiamare alcuni fondamentali principi, enunciati sia dalla dottrina che dalla giurisdizione, in materia di ermeneutica legislativa.
Canone fondamentale, posto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, è quello secondo cui la norma giuridica deve essere assegnato il significato risultante delle parole usate, secondo la loro connessione, in modo da desumere dalle stesse l'intenzione del legislatore.
Da parte della dottrina e della giurisprudenza, inoltre, si sottolinea che è bene che l'interprete confronti il risultato esegetico, conseguito dall'analisi letterale della norma giuridica sottoposta al suo esame, con il tenore di altre disposizioni emanate dal legislatore nella medesima materia o in una materia contigua, a completamento di un determinato comparto dell'ordinamento giuridico. È infatti opportuno, soprattutto in un settore soggetto a continue trasformazioni come quello previdenziale, utilizzare anche quel tipo di interpretazione che si suole definire sistematica. Infine, se è vero che, in generale, la rubrica di un determinato articolo di legge non può costituire, da sola, elemento autonomo per l'interpretazione della norma che vi è contenuta, è altrettanto vero che ad essa si deve assegnare valore (confermativo) quando il suo significato, anch'esso ricavato dalle parole usate dal legislatore, sia conforme all'affettivo senso della medesima norma desunto in base al canone ermeneutico sopra indicato. 10^. Come è stato notato nel precedente punto 4^, l'art. 16, sesto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, è strutturato in due diversi periodi il primo dei quali, che sancisce l'obbligo per "gli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria" di pagare gli interessi legali in caso di ritardo, oltre il termine fissato dalla legge, nell'adempimento delle "prestazioni dovute", costituisce il presupposto per la statuizione contenuta nel secondo: con tale secondo periodo, infatti, è stabilito il divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle "somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". Per stabilire in quali casi operi il divieto di cumulo, quindi, debbono essere esaminate le parole, secondo la loro connessione, utilizzate nel primo periodo.
Il primo dato che si trae dalla relativa formulazione è che la norma fa riferimento a prestazioni erogate da "enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria". Il debitore, pertanto, va individuato non già in un qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, qualunque sia la natura di quest'ultima, ma in uno di quegli enti pubblici non economici ai quali dalla legge è attribuita una funzione di previdenza nei confronti di determinate categorie di soggetti (ritenuti meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 38 della Costituzione). La norma, peraltro, non si limita a menzionare i soggetti, ma contempla pure le "prestazioni", disponendo che gli interessi, relativi a tali prestazioni, debbono essere corrisposti "a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda".
Ora, non potendo sussistere dubbi sul fatto che le prestazioni debbono avere per oggetto somme di danaro e che trattasi, quindi, di obbligazioni pecuniarie - perché solamente queste possono generare interessi (art. 1224, primo comma c.c.) - elemento letterale certo è quello secondo cui le prestazioni debbono essere individuate in quelle erogate previa domanda proposta dall'interessato. Ne deriva che, tale essendo la proprietà che accede (soltanto) alle obbligazioni pecuniarie aventi natura previdenziale e non a quelle aventi natura retributiva, il necessario collegamento va fatto con i corrispondenti crediti: solo i crediti previdenziali, in effetti, dagli interessati possono essere fatti valere - di norma, eccettuati alcuni sporadici (v., ad esempio, la pensione di vecchiaia) - solo dopo che sia stata proposta un'apposita domanda all'ente di competenza e dopo che sia decorso un certo lasso di tempo dalla medesima, mentre i crediti c.d. di lavoro soggiacciono ad una regola diversa, la relativa obbligazione essendo esigibile nel momento stesso in cui matura il diritto.
A questi elementi, che emergono dall'analisi letterale del testo di legge - e che inducono a ritenere che le prestazioni non possano che essere quelle riferentesi a crediti previdenziali vantati dagli assicurati nei confronti degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria - si aggiungono altri dati, risultanti sia dal tenore della rubrica della disposizione di legge, sia dalla sua ratio. La rubrica indica che trattasi di "disposizioni varie in materia previdenziale". In base alla regola enunciata nel precedente paragrafo, per conseguenza, il senso, preciso ed univoco, che si trae dalle parole usate, ha un significato identico a quello risultante dal tenore letterale del testo dell'articolo e di questo è, quindi, confermativo.
La ratio della disposizione è stata correttamente individuata nella sopra indicata sentenza della Sezione Lavoro (Cass. 23 ottobre 2001 n. 13025). Come è stato sopra esposto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 12 aprile 1991 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. "nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito". Nella motivazione della sentenza era stato posto in evidenza come fosse "in discussione non una diversità di fattispecie, ma una diversità di disciplina dei crediti retributivi e dei crediti previdenziali per quanto riguarda il risarcimento del danno causato dal ritardo nell'adempimento". Come pure è stato già osservato, la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 dal legislatore è stata emanata -
con eccezionale tempismo, come è appena il caso di sottolineare - per contenere gli effetti (negativi) che sulla pubblica finanza la sentenza n. 156 del 1991 aveva causato, mediante l'incremento della spesa previdenziale corrente, in un contesto di progressivo deterioramento dei conti pubblici.
Da questi rilievi risulta l'inconsistenza della tesi sostenuta dalla società Ferrovie dello Stato in tutte le sue difese - v., per tutte, le osservazioni scritte depositate nell'udienza del 4 luglio 2002, nelle quali, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, è stato rilevato che "l'intervento normativo venne disposto non per la natura del credito, ma per la natura dei soggetti" erogatori delle prestazioni - dato che in contrario è agevole rilevare che l'intervento legislativo in questione è stato deciso in relazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale che aveva statuito, come vale la pena di ribadire, in ordine ai crediti corrispondenti a prestazioni di previdenza sociale erogate dagli enti previdenziali.
L'interpretazione che si ricava dal tenore letterale delle parole usate nella norma, conforme alla sua ratio e alla rubrica, trova, infine, conferma in una successiva disposizione di legge emanata per regolare ulteriormente la materia.
Come è stato già detto (v. il paragrafo 5^), con l'art. 22, trentaseiesimo comma, l. 23 dicembre 1994 n. 724 la disciplina a suo tempo disposta per i crediti previdenziali è stata riferita anche alle prestazioni aventi natura retributiva, essendo stato disposto che "l'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura retributiva.........." Pertanto, come si deve desumere dal tenore letterale di quest'ultima norma, il divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, già statuito nel 1991 riguardo alle prestazioni previdenziali corrisposte dagli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, soltanto nel 1994 è stato esteso alle prestazioni aventi diversa natura, retributiva, erogate dai medesimi enti. E tale estensione, con la relativa disciplina, deve ritenersi tuttora a regime, nonostante l'intervento della Corte costituzionale, dato che con la sentenza n. 459 del 2 novembre 2000 (v. il paragrafo 5^) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma emanata nel 1994 solamente nella parte relativa agli emolumenti elargiti da datori di lavoro privati e non già riguardo alle prestazioni dovute da enti diversi, specie se previdenziali. 11^. La tesi secondo cui la disposizione contenuta nell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 ha riguardato (soltanto) i crediti previdenziali, vantati nei confronti degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, e non già le prestazioni in generale (anche aventi natura non previdenziale) erogate dagli enti suddetti, deve considerarsi come un risultato esegetico costituente ormai diritto vivente.
11^.
1. Nelle numerosissime sentenze emanate da questa Corte per l'interpretazione della norma in questione, dall'epoca della sua entrata in vigore fino a tempi recenti, è stato sempre posto in evidenza come dal legislatore sia stata dettata una disciplina modificatrice del regime normativo dei crediti previdenziali o delle prestazioni previdenziali (cfr., fra le innumerevoli pronunce e solo a mò di esempio, Cass. 2 aprile 1992 n. 4034, Cass. 11 giugno 1992 n. 7221, Cass. 6 novembre 1992 n. 12038, Cass. Sez. Un. 16 giugno 1993 n. 6700, Cass. 14 ottobre 1993 n. 10133, Cass. 30 dicembre 1993 n.. 12981, Cass. 22 febbraio 1994 n. 1713, Cass. 23 marzo 1994 n. 2801, Cass. 7 ottobre 1994 n. 8229, Cass. 9 marzo 1995 n. 2784, Cass. 30 maggio 1995 n. 6109, Cass. 1 settembre 1995 n. 9239, Cass. 6
novembre 1995 n. 11534, Cass. 20 luglio 1996 n. 6525, Cass. 2 ottobre 1996 n. 8611, Cass. 12 dicembre 1996 n. 11116, Cass. 4 febbraio 1997 n. 1023, Cass. 18 novembre 1997 n. 11484, Cass. 6 febbraio 1998 n. 1267, Cass. 6 novembre 1998 n. 11216, Cass. 18 gennaio 1999 n. 440, Cass. 4 maggio 1999 n. 4448, Cass. 19 settembre 2000 n. 12386, Cass. 13 maggio 2002 n. 6882). E, ancorché debba ammettersi che in alcuna delle sentenze che si sono espresse nel senso indicato (fatta eccezione per quelle che hanno determinato il contrasto di cui si discute) sia stato affrontato il problema che ora forma oggetto della decisione che deve essere emessa, tanto da potersi ritenere che il riferimento ai crediti o alle prestazioni previdenziali sia stato fatto alla stregua di un obiter dictum, tuttavia è significativo il fatto che sia stato enunciato un siffatto dictum e non quello contrario.
D'altra parte, se è vero che in alcune sentenze, in passato, la normativa contenuta nell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 era stata applicata anche per decidere controversie inerenti a indennità di fine rapporto (erogate nel settore pubblico da enti diversi dal datore di lavoro: v., ad esempio, Cass. 12 gennaio 1993 n. 227 e Cass. 5 marzo 1993 n. 2707, relative all'indennità premio di fine servizio posta a carico dell'ormai disciolto INADEL, nonché Cass. 14 maggio 1993 n. 5523, afferente all'indennità di anzianità elargita dalla parimenti ormai disciolta Opera Nazionale Maternità ed Infanzia), è altrettanto vero che ciò era stato fatto, come è stato spiegato nel precedente paragrafo 7^, perché a quel tempo nella giurisprudenza di questa Corte era opinione corrente che tali indennità, proprio perché elargite da enti previdenziali diversi dai datori di lavoro, avevano natura previdenziale: tanto è vero che in tali sentenze si era avuto cura di precisare - in modo errato, come si deve ritenere se si guardano i risultati cui è pervenuta la successiva giurisprudenza - che le prestazioni o riguardavano "crediti previdenziali" o, in ogni caso, "partecipavano della natura previdenziale del complessivo trattamento".
Aggiungasi che la tesi circa la natura previdenziale delle prestazioni per cui è causa è stata pure espressa da queste Sezioni Unite in due distinte pronunce, con le quali sono stati composti altrettanti contrasti manifestatisi nella giurisprudenza di legittimità proprio nella materia che forma oggetto del presente giudizio (sotto profili diversi da quello in esame). Nella sentenza n. 2895 del 26 giugno 1996 - nella quale, ai fini della applicabilità dell'art. 16, sesto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, è stata fatta distinzione fra ratei maturati prima e dopo il
1^ gennaio 1992 - è stato asserito che "dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione.............". Con il che, come risulta evidente, è stato preso in considerazione esclusivamente il "rapporto previdenziale" e non già "la prestazione erogata dall'ente previdenziale".
Nella sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001 - nella quale è stata dettata la regola relativa al computo degli interessi legali generati dalla mora nel pagamento dei crediti di lavoro e di previdenza sociale, da calcolarsi sul capitale rivalutato, con scadenza periodica, dal giorno dell'inadempimento fino a quello di soddisfacimento del credito - sono stati del pari presi in considerazione sia "i crediti di lavoro maturati prima della legge n. 724 del 1994", sia "i crediti previdenziali maturati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 introduttiva del divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria". In questa pronuncia non solo non è stato fatto alcun cenno ai crediti per prestazioni (sic et simpliciter) erogate dagli enti previdenziali, ma anzi, nella motivazione, è stato in modo espresso affermato che con la successiva legge n. 724 del 1994 "il legislatore aveva esteso il divieto di cumulo dai crediti previdenziali a quelli di lavoro".
11^.
2. Analoghe locuzioni sono state usate dalla Corte costituzionale nelle diverse sentenze che si sono occupate dell'argomento. A parte la pronuncia n. 196 del 27 aprile 1993, nella cui motivazione è stato affermato che il sesto comma, dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991 aveva fatto riferimento "non più alle prestazioni in sè considerate, ma agli enti erogatori" - ponendosi l'accento, quindi, più che sull'oggetto dell'obbligazione, sui soggetti obbligati - in altre decisioni, come risulta dalle relative motivazioni, è stato sostenuto: a) che "per i crediti previdenziali l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.........ha ristabilito l'interpretazione rigorosamente letterale, che ascrive all'art. 429, terzo comma, c.p.c. il significato di norma speciale all'interno del sistema dell'art. 1224 c.c." (sentenza n. 394 del 19 ottobre 1992); b) che la legittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 6 della legge del 1991 deriva dal rilievo che "la commisurazione del trattamento pensionistico al reddito percepito in costanza di lavoro incontra un limite nel necessario contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale" (sentenza n. 361 del 24 ottobre 1996); c) che "il legislatore ha nuovamente escluso, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 il cumulo di interessi legali e rivalutazione per i crediti previdenziali", norma, codesta, che "ha superato indenne il vaglio di costituzionalità con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 38 Cost. (sentenza n. 459 del 2 novembre 2000). 12^. Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono il contrasto giurisprudenziale deve essere composto in base al seguente principio di diritto: "l'art. 16, sesto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità
di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, interpretato in base al senso logico tratto dal tenore letterale delle parole usate e alla sua ratio, nonché in conformità alle indicazioni della rubrica, fa esclusivo riferimento ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, mentre il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione è stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati (anche) nei confronti dei medesimi enti, solamente con la disposizione contenuta nell'art. 22, trentaseiesimo comma, l. 23 dicembre 1994 n. 724 successivamente emanato". Da questo principio di diritto (e dalle esposte ragioni che ne costituiscono il fondamento) risulta l'inconferenza delle censure formulate dalla società ricorrente avverso la sentenza impugnata, la quale, con le opportune correzioni nella motivazione, deve rimanere ferma essendo il suo dispositivo conforme al diritto (art. 384, secondo comma, c.p.c.) Attesa, infatti, la natura retributiva del credito vantato dal resistente nei confronti dell'OPAFS - e poi della società Ferrovie dello Stato, a seguito della intervenuta successione ex lege in capo alla medesima nell'originario debito - e considerato che tale credito è sorto in un'epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, bene ha fatto il giudice dell'appello a ritenere che, per il ritardo nel pagamento dell'indennità di buonuscita, oltre agli interessi legali dovesse essere liquidata la rivalutazione monetaria.
13^. Resta, infine, da decidere l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale il lavoratore deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. e il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisiva della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., e lamenta che il giudice dell'appello abbia compensato le spese del giudizio di secondo grado. Secondo il ricorrente incidentale, il Tribunale non avrebbe considerato che i mutamenti giurisprudenziali e, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale, alla quale era stato fatto riferimento nella sentenza impugnata per ricavare la natura retributiva dell'indennità di buonuscita, risalivano ad un'epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio.
Anche questo motivo è infondato.
Per disattendere le censure formulate dal lavoratore, basta considerare che la questione dibattuta in giudizio ha formato oggetto, come si è visto, di un contrasto di giurisprudenza all'interno della Corte di Cassazione - già intervenuto, prima della emanazione della pronuncia impugnata, quanto ad una delle decisioni che lo hanno determinato e con la quale era stata enunciata una tesi contraria al riconoscimento del diritto del medesimo lavoratore - e, inoltre, che in passato era stato manifestato un orientamento diverso dall'attuale in ordine alla natura dell'indennità di buonuscita. Esente da vizi di motivazione e da errori di diritto deve essere, per conseguenza, considerata la decisione impugnata, avendo il giudice dell'appello, nel motivare la disposta compensazione delle spese, correttamente affermato che il provvedimento trovava giustificazione nei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nella materia. Avuto riguardo al suddetto contrasto di giurisprudenza che ha causato l'intervento delle Sezioni Unite, deve pure disporsi l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002