Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2002, n. 14617
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Sentenza 15 ottobre 2002

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L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è pertanto applicabile all'indennità di buonuscita corrisposta, dalla soppressa OPAFS (Opera di Previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, indennità avente natura retributiva e non previdenziale; mentre il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria è stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati (anche) nei confronti dei medesimi enti, soltanto con la disposizione contenuta nell'art. 22, comma trentaseiesimo, della successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2002, n. 14617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14617
    Data del deposito : 15 ottobre 2002

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