Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 2
Con riferimento ai crediti previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, ne' è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora.
Con riferimento ai crediti previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, ne' è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora.
Commentario • 1
- 1. Salario minimo legale: una soluzione semplicistica ad un problema complessoDi : Carlo Pisani · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 19 ottobre 2023
testo integrale con note e bibliografia 1. La platea eterogena dei bassi salari Quello del salario minimo legale è uno di quei temi che dovrebbe essere trattato con modalità interdisciplinare, in quanto ogni prospettiva settoriale si rileva insufficiente per individuare le soluzioni più efficaci a un problema reale. In particolare, non si può comprendere appieno l'evoluzione del diritto del lavoro a partire dagli anni Settanta, se non si osservano i tratti salienti dell'economia e dei suoi cicli. Basti considerare che, con l'avvento epocale della globalizzazione, si è assistito alla soccombenza dell'occidente al dumping sociale causato dai paesi da lui definiti inferni lavoristici e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
I D , O LL 0 RO 1 I . T D R A A TEF . ST L L N A R E O S S D P 3 A I IM 7 O S T - C 8 N A UPREMA DA CASSAZIONE3. E - A D S 1 D I 01 10.H E 4 E IT A , O O SP T .SEZIONI UNI E IT E IR G E D A R dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L ● Oggetto L E PENSIONI STATALI - D ADEGUAMENTO GIUDIZIO DI Dott. Andrea - Primo Presidente VELA OTTEMPERANZA Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione - Dott. Alfio R.G.N. 18667/99 FINOCCHIARO- Presidente e Relatore Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron.·los Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere - Rep. Ud. 01/12/00 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA, SCUTARI GIUSEPPE, BONCOMPAGNI 61, presso lo studio dell'avvocato VIA e difende,MICHELANGELO PASCASIO, che lo rappresenta giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, 2000 DELLO STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE 165 rappresenta e difende ope legis;
1 controricorrente avverso la decisione n. 519/99 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 01/04/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che il ricorso venga trattato in pubblica udienza. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che il Consiglio di Stato, in sede - giurisdizionale, sez. IV, con decisione 1 aprile 1999, ha rigettato il ricorso proposto da US Scutari per l'esecuzione di giudicato della Corte dei Conti, che aveva accertato il diritto alla riliquidazione del- la pensione in godimento;
considerato che
avverso questa pronuncia lo Scu- cassazione deducendo tari ha proposto ricorso per nonché delle norme di "violazione dell'art. 2909 CC.1 cui all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., difetto di motivazio- ne, nonché motivi attinenti alla giurisdizione, di cui al n. 1 di tale articolo in relazione all'art. 111 Cost."; nel resistere con controricorso, insiste q considerato che il Ministero della Giustizia, per 3 l'inammissibilità del ricorso;
considerato che
il ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato "rigettando la domanda di esecuzione del giudicato che aveva statuito il periodico adegua- mento, ha trasformato l'obbligazione di valore in cui la pensione si estrinseca in obbligazione di valuta, soggetta al noto fenomeno della svalutazione monetaria" e che "così facendo quei giudici si sono attribuiti ed hanno esercitato una potestas iudicandi che ad essi non spetta e pertanto sono incorsi in quel vizio attinente alla giurisdizione in un campo che ad essi è interdetto e che a nessun giudice è consentito, così violando con l'art. 360 n. 1 c.p.c., anche l'art. 111 cost.", considerato che il sindacato delle sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero al- l'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori in iudicando ○ in procedendo, i quali, esorbitando dai confini di quell'astratta valutazione di sussi- stono l'accertamento della fondatezza ○ meno della do-+ stenza degli indici definitori della materia, inve- 3 manda, ossia il merito della controversia (ex plurimis: Cass. 24 febbraio 1997, n. 1671; Cass. 9 agosto 1996, n. 7339; Cass. 14 giugno 1995, n. 6688); considerato che, nella specie, con il complesso motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizio- ne e cioè pretesi errores in iudicando per avere viola- to il giudicato esistente fra le parti;
- considerato che la prospettazione da parte del ricorrente della questione di giurisdizione come in precedenza esposta non attiene alla violazione dei li- miti esterni, non contestandosi che il giudizio di ot- temperanza è devoluto al Consiglio di Stato, ma si ri- solve in un sindacato sui poteri in concreto dallo stesso esercitabili e, quindi, in una censura sul meri- to della decisione;
considerato che
tali censure, quindi, si esauri- scono nell'ambito dei limiti interni della giurisdizio- ne amministrativa e non toccano il tema del riparto dei compiti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, secondo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; considerato che il ricorso va dichiarato inam- questa fase di수 missibile, con condanna del ricorrente a rimborsare al- spese di la parte controricorrente le 4 giudizio, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di que- # 50.000 sta fase di giudizio, liquidate in £. oltre quelle prenotate a debito, nonché £ 3.000.000, a titolo di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Я delle Sezioni Unite civili, il giorno 1 dicembre 2000. Il Presidenteto fudice, Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cinceller's Ronia, 17 GEN. 2001 11 IL COLABORATORE CANCELLERA / I A S D S , 3 0 A 3 O 1 T L 5 . . L A T . O R S R N E A I P ' S 3 L D L 7 - N E A 8 T O D - S I C 1 O S 1 A P N D E M E I S E G , I A O G A D E R T E O L S T T I T N G A I E E L R S I R L E D E D O n