Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 1
Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo stipendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo dell'indennità risulti ampliata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa) e del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994), posto che la necessità di un tale intervento (analogo a quello concernente l'inclusione della tredicesima) esclude la vigenza di un principio di onnicomprensività o l'introduzione di un analogo principio da parte della stessa Corte costituzionale; ne', d'altra parte, una eventuale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data del 31 dicembre 1995 susciterebbe dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Costituzione, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OG RG nato a [...] l'[...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vecchioni del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Benaco n. 15, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi p.a., con sede in Roma alla piazza della Croce Rossa 1, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del notaio Dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999 rep. 56911 - rog. 10780, elettivamente domiciliata in Roma alla via Santa Maria Mediatrice 1 nello studio dell'avv. Federico Bucci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 3 dicembre 1998 - 28 gennaio 1999, n. 32/1999 n. 886/1998 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 7 novembre 2001;
udito l'avv. Vincenzo Vecchioni per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di appello del 28 luglio 1998 la Società Ferrovie dello Stato interponeva gravarne avverso la sentenza emessa in data 9 luglio 1998 dal Pretore di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro, con cui si accertava il diritto del signor RG OG a vedere ricomprendere nella base di calcolo determinata per il computo della indennità di buonuscita alcuni compensi percepiti durante il rapporto di lavoro aventi carattere fisso, continuativo e predeterminato, che in quanto tali dovevano essere ricompresi nel concetto di "ultimo stipendio" di cui all'art. 14 L. n. 829 del 1973, recante norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori dell'allora Ente Ferrovie dello Stato.
Lamentava l'appellante che il Pretore, facendo erronea applicazione del noto principio di omnicomprensività della retribuzione, aveva accolto la domanda del lavoratore ormai in quiescenza, ritenendo che nella nozione di ultimo stipendio di cui al richiamato art. 14 dovessero far parte anche alcuni compensi aventi carattere continuativo, ma comunque non rientranti nella nozione di stipendio prevista dal legislatore. Il giudice di prime cure aveva così dato luogo ad un tertium genus liquidativo, in quanto aveva innestato nel sistema di computo dell'indennità di buonuscita ex art. 14 - che indica il computo nella base di calcolo dell'ultimo, stipendio percepito dal lavoratore - la nozione di retribuzione globale di fatto, figura enucleata dall'art. 2120, co. 2^, c.c., che invece prevede il ben diverso sistema degli accantonamenti annuali di quote della retribuzione omnicomprensivamente intesa.
Il lavoratore in quiescenza appellato si costituiva ritualmente in giudizio, rappresentando che il noto principio di omnicomprensività della retribuzione, sin dalla sua autorevole formulazione, riguarda tutti i lavoratori, e pertanto la nozione di "ultimo stipendio" di cui all'art. 14 L. n. 829 del 1973 - nozione che peraltro si ritiene meno favorevole rispetto all'art. 2120 c.c., suo omologo privatistico - deve necessariamente essere intesa come retribuzione globale di fatto, e pertanto deve ricomprendere i compensi oggetto di ricorso in primo grado, stante la loro incontestata natura di fissità, continuità e predeterminatezza.
Con sentenza in data 4 dicembre 1998 - 28 gennaio 1999 il Tribunale di Civitavecchia, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal OG e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Osservava il Tribunale che oggetto della controversia era l'interpretazione del termine l'ultimo stipendio di cui all'art. 14 L. n. 829 del 1973; che i compensi aggetto del ricorso in primo grado si connotavano per fissità, continuatività e predeterminatezza;
che doveva essere condivisa l'interpretazione patrocinata dall'appellante; che la questione di legittimità. costituzionale sollevata da altro lavoratore in fattispecie analoga alla presente appariva manifestamente infondata.
Avverso detta sentenza il OG ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L'intimata società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunziando, ultrapetizione del giudice di 2^ grado, violazione dell'art. 360, 3^ comma c.p.c., error in procedendo, in relazione agli artt. 2120 e 2121 c.c. ed al C.C.N.L. 90/92, il ricorrente deduce che egli ha diritto all'inclusione nella retribuzione, presa a base di calcolo dell'indennità di buonuscita e del T.F.R., dei compensi per il lavoro prestato con contimuità; che ogni diversa interpretazione contrastante con la prevalente interpretazione costituzionale e con la lettera e la ratio dell'art. 2121 c.c. deve ritenersi illegittima, ancorché la contrattazione collettiva si riferisca ad una categoria di lavoratori, ai quali è riservato un trattamento giuridico particolare.
Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., violazione e/o, falsa applicazione dell'art. 2121 c.c. e della legge 297/82 in riferimento all'art. 360 nr. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che la legge n. 297 del 1982 ha reso impossibile il tacito richiamo ai contratti collettivi previgenti, che possano in qualche modo interessare la disciplina del trattamento di fine rapporto, poiché all'art. 4 ai commi 11 e 12 ha previsto una esplicita sostituzione delle clausole dei precedenti contratti collettivi, riconfermate nulle in quanto deroganti al principio della omnicomprensività, e modificabili soltanto con pattuizioni successive all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982; che l'esclusione può sussistere solo in forza di pattuizioni individuali o collettive successive all'entrata in vigore della legge 29/5/1982 n. 297, che esplicitamente la prevedano, e non già in forza di richiami a contratti collettivi previgenti alla citata legge n. 297 del 1982, che li ha dichiarati nulli e automaticamente sostituiti dalla nuova discipline del trattamento di fine rapporto;
che l'art. 96 C.C.N.L. deve essere interpretato tenendo presente la previsione dell'art. 33 (omnicomprensività della retribuzione nel calcolo del T.F.R.) e deve essere dichiarato nullo non, solo perché non viene prevista espressamente ed esplicitamente la deroga alla previsione dell'art. 2120 c.c., ma anche perché si serve, per relationem, di norme dettate per il settore pubblico per regolamentare il T.F.R. di lavoratori di aziende private.
Con il terzo motivo, denunziando erronea interpretazione, violazione di legge per ultrapetizione dell'art. 14 legge 14/12/73 n. 829 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che egli, al momento del suo collocamento a riposo, era un lavoratore privato, e quindi andavano applicate le norme dettate per il settore privato sotto ogni aspetto della complessa questione del T.F.R.
Il ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 13 L. 1/4/1995 n. 98 perché in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Infondato è il primo, motivo di impugnazione. Invero il giudice a quo non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione. Il OG ha infatti instaurato la causa non per ottenere una sentenza di accertamento, ma la condanna della società al pagamento di differenze retributive asseritamente maturate in forza del secondo comma dell'art. 2120 c.c., domanda non accolta dal Tribunale, stante la ritenuta inapplicabilità alla buonuscita dei ferrovieri stateli di tale norma. Avendo il Tribunale accertato che le fonti normative della indennità di buonuscita sono diverse ed autonome rispetto a quelle del trattamento di fine rapporto, la sentenza impugnata non poteva violare a falsamente applicare norme che non regolano la fattispecie.
Quanto alla sollecitazione all'ampliamento della base di calcolo della indennità di buonuscita da parte della Corte costituzionale il Tribunale ha correttamente rilevato che il legislatore è intervenuto con le leggi n. 75 del 1980 e n. 87 del 1994 per includere nel computo tredicesima ed indennità integrativa speciale e la necessità di questo intervento esclude la vigenza nella materia di un principio di omnicomprensività o che esso sia stato affermato dalla Corte costituzionale. Il giudice delle leggi, con la sentenza n. 243 del 1993 con la quale dichiarò la illegittimità delle norme che prevedevano la esclusione della indennità integrativa della buonuscita, ha premesso che la valutazione comparativa delle varie indennità di fine rapporto va fatta sul risultato complessivo dei vari meccanismi e non poteva limitarsi a singole disposizioni. Non ha partanto ritenuto di emettere una sentenza additiva che ampliasse con l'inclusione delle indennità integrativa speciale nella base di calcolo, ma ha preferito rimettere al legislatore l'adeguamento dell'indennità, sul rilievo che siffatta operazione avrebbe potuto introdurre disparità di segno opposto a quella denunciata, osservando in particolare che per la categoria dei ferrovieri l'aumento di un quinto dell'anzianità previsto per il computo dell'indennità di anzianità avrebbe determinato un trattamento eccessivamente favorevole.
La contrattazione collettiva dei ferrovieri non dimostra affatto che la medesima intendesse confermare il principio di ommicomprensività della base di calcolo di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. non applicabile ai ferrovieri, ma conferma piuttosto che, trattandosi di materia regolata esclusivamente per legge, la contrattazione collettiva non poteva intervenire sull'indennità di buonuscita. Con il secondo motivo di impugnazione il OG censura la mancata disapplicazione da parte del giudice a quo dell'art. 96 del CCNL FS 90-92, asseritamente nulla per il rinvio in esso operato "a norme dettate per il settore pubblico per regolamentare il TFR di lavoratori di aziende private".
Il OG omette di considerare che è stato il legislatore e non la contrattazione collettiva a statuire in materia di indennità di buonuscita (con le leggi nn. 210/85 - art. 21 - e 204/25 - art. 13 -) la perdurante vigenza fino al 31 dicembre 1995 della disciplina pubblicistica di cui alla legge 829/73. All'art. 96, terzo comma, l'autonomia privata a scopo meramente ricognitivo ha preso atto di quanto già disposto dal legislatore. Il motivo è pertanto infondato.
Del pari infondato è il terzo motivo, con il quale il ricorrente, denunciando l'erronea interpretazione dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973 ed il vizio di motivazione, lamenta che, essendo al momento del collocamento a riposo un lavoratore privata, non siano stati applicati i principi di determinazione della base di calcolo previsti dalla normativa privatistica.
Il ricorrente ripropone invero quella ortopedia normativa, giustamente censurata dal Tribunale, artificiosamente distinguendo la base calcolo dei criteri di calcolo e proponendo di applicare alla prima il criterio privatistico e ai secondi quello pubblicistico. Osserva la Corte che la base di calcolo è uno dei criteri del calcolo e quindi i criteri di calcolo di ciascuna indennità di fine rapporto vanno adottati nel loro insieme, non potendosi adottare per un'indennità la base di calcolo di altra indennità se non violando le diverse norme di legge che regolano l'una o l'altra indennità. In ordine alla proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 1^ aprile 1995 n. 98 in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., la censura manca del necessario carattere della rilevanza, non essendo dimostrato ne' dedotto che la misura dell'indennità di buonuscita, calcolata su una base stipendiale più ridotta ma sull'ultima retribuzione e con un incremento della anzianità, come evidenziata, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 1993, sia inferiore a quella che si avrebbe, se la medesima fosse calcolata con i criteri del trattamento di fine rapporto. Va infatti ribadito che quel che rileva ai fini dei principi costituzionali di cui si denunzia la violazione è il risultato complessivo dei vari meccanismi, come ha precisato la citata sentenza, e non la divergenza per uno dei criteri del calcolo se compensata da divergenze di segno opposto di altri criteri del medesimo sistema di calcolo. Infine va rilevato che, ove sussistesse un differenziato trattamento ai fini della indennità di fine rapporto tra i ferrovieri collocati a riposo prima e dopo il 1995, esso non costituirebbe violazione del principio costituzionale di eguaglianza, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedisce il raffronto (Cass. 27 ottobre 2000 n. 14223). Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2002