Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2001, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
A N IA ес 61559 E L A 6 N IT 8 O 9 I A 1 ✓ IC Z / 4 L A / B R 6 - T 2 T S . EL L PO LO IT01 1 82 /0 1 I U . R . N B G P I . E D R R B T L . . E L A B L TE SUPREM DICASSAZIONE D D A A Oggetto T A I Tulasi R E SEZIONE TRIBUTARIA Светещью T коре и коко Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16709/98 Presidente CANTILLODott. Michele Consigliere Dott. Mario CICALA - Consigliere 2503 Cron. Dott. Eugenio AMARI Rep. - Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 06/10/00. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. sul ricorso proposto da: 1 FEB. 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 000 CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 1 0 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CG408293
contro
RA BENITO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 40/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 01/07/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1627 Antonio udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. CAMPIONE CIVILE N. 61559 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. State MERONE;
1 copia legal rilasciata udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato KORLAR LİSAN per notifica e n. Carta bollata L. 40.000 GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
H12000 Dir. Copia Totale L. 52000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Roma, 1 MAR 2001 - Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per IL CANCELLIERE l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO.E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal- la Avvocatura Generale dello Stato, ricorre
contro
Tra- panese EN, per la cassazione della sentenza speci- ficata in epigrafe, con la quale la Commissione Tribu- taria Regionale di Milano ha parzialmente accolto le istanze del contribuente (respinte in primo grado), in- tese a contestare recuperi IRPEF ed ILOR per gli anni 1986, 1987 e 1988, previo rigetto della eccezione di tardività del ricorso originario, limitatamente all'anno 1988, sollevata dall'Ufficio.
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero ripropone la tesi della violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 DPR 636/72, in quanto il contribuente, all'avviso di accertamento per l'anno relativamente Y Z I O 1988, notificato il 15 febbraio 1995, non aveva adem- N piuto all'onere di trasmettere tempestivamente (nel termine di 60 giorni) copia del ricorso introduttivo 2 del giudizio all'Ufficio competente, spedito il 19 aprile 1995. 1.4. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato.
1. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.2. E' noto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, "la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d. P. R. 26 ottobre 1972, 636, n. come sostituito dall'art. 8 d. P.R. 3 novembre 1981 n. 739, richiede, a pena di inammissibilità, non soltanto la consegna spedizione dell'originale alla segreteria della commis- sione medesima, ma anche la consegna o spedizione di una copia all'Ufficio tributario entro il termine pe- rentorio di sessanta giorni, senza che l'omissione di detto ultimo adempimento possa ritenersi sanata dall'invio, dopo la scadenza del termine citato, di co- pia del ricorso all'ufficio Finanziario su disposizione della commissione tributaria o dalla successiva costi- tuzione in giudizio dell'Ufficio finanziario, non po- tendo tali fatti incidere sulla decadenza già verifica- tasi in conseguenza della scadenza del termine per im- pugnare" (tra le ultime, Sez.I, 15 ottobre 1999, n. 11623, Min. Fin. C/o Galeazzo). La consegna o spedizio- 3 ne della copia all'ufficio tributario competente, Co- stituisce "elemento della fattispecie complessa della proposizione del ricorso", che "non ammette alcun equi- pollente e la sua omissione non può essere considerata (Sez. I, 15 ottobre 1999, Troianoun vizio sanabile" c/o Min. Fin.). Conseguentemente, appare errata in diritto la moti- vazione della sentenza impugnata, secondo la quale "il relativo ritardo della spedizione non ha impedito allo stesso Ufficio di esaminare il ricorso, controdedurre e costituirsi tempestivamente in giudizio". La parte privata non si è costituita e non emergono motivi per allontanarsi dall'indirizzo giurisprudenzia- le consolidato. Conseguentemente, il ricorso introdut- tivo del giudizio, relativamente alla sola impugnazione dell'avviso di accertamento del 1988, non poteva essere proseguito e, quindi, la sentenza impugnata, limitata- mente al medesimo anno di imposta deve essere cassata SUER senza rinvio, atteso che in primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto in toto. Tenuto conto stimasi dell'esito del precedente grado di giudizio, equo compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 6 Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone) IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanic A M A R P U S SUPE ottobre 2000. Il Presidente (dr. Michele Cantillo) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GEN. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N IO Z 6 A 198 R IST / 5 /4 . G 6 N E 2 R - .R. B A .P . IA D LL D EL E R A T . A D B N T SI E A U ES T SEN IB 1 IA 13 I R A T R . E N T A M 5