Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA000 1 1 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 20009/98 Cron. M - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere- Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere- Ud. 08/11/00 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Pasquale PICONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta conia PORE SENTENZA dal Sig. per diritti L 300 sul ricorso proposto da: it 2 GEN 2001 IL CANCELLIERE FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CANCELLERIA in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente i
contro
-1002 #139 92 domiciliato in ROMA elettivamente DATTILO DOMENICO, VIA SILLA 28, presso lo studio dell'avvocato COSENTINO rappresentato e difeso dall'avvocato PRESTU2000 CARMINE, D e a j 0 NOIZYSSO IN VIE TS ZAMO 4557 SALVATORE, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
> avverso la sentenza n. 1026/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 12/08/98 R.G.N. 865/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 17 ottobre 1994, il sig. AN TT ricorreva al RE/giudice del lavoro di Catanzaro nei confronti delle Ferrovie LL Stato s.p.a. alle cui dipendenze era stato sino al 30 dicembre 1993, e, deducendo che l'indennità di buonuscita, liquidatagli dall' Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie LL Stato O.P.A.F.S. in data 28 aprile 1994 in £.63.324.814 nette, gli era stata corrisposta solo il 30 maggio 1994 (oltre il novantesimo giorno dal collocamento a riposo: art.7 legge 75/1980), chiedeva la condanna delle Ferrovie LL Stato s.p.a., succeduta ex lege all'O.P.A.F.S., al pagamento di rivalutazione ed interessi su tale somma. Con sentenza 6 ottobre 1995 il RE dichiarava cessata la materia del contendere in ordine agli interessi legali, frattanto corrisposti, e condannava le Ferrovie LL Stato a pagare a controparte lire 413.511 per rivalutazione monetaria, sul presupposto della natura retributiva dell'indennità di buonuscita. L'appello delle Ferrovie LL Stato, proposto con atto depositato il 23 aprile 1996, veniva rigettato con sentenza in data 18 maggio /12 agosto 1998 dal Tribunale-Sezione lavoro della stessa sede. Le spese erano compensate. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la soc. Ferrovie LL Stato - società di trasporti e servizi per azioni con unico motivo illustrato con memoria. Resiste il TT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col motivo di ricorso, le Ferrovie LL Stato deducono violazione e falsa applicazione dell'art.16 della legge 30 dicembre 1991, n.412, nonché della legge l p m i V 2000998.doc 3 14 dicembre 1973, n.829, anche in relazione all'art.429 c.p.c. ed all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Si sostiene che correttamente questa Corte, con la sentenza n.10355 del 1997, ex adverso criticata aveva posto in luce come la lettera dell'art. 16, sesto comma della legge n.412 del 1991 riferisse la natura previdenziale non alle prestazioni, ma agli enti erogatori di esse, quale indubbiamente era l'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie LL Stato, in ragione delle sue finalità e modalità di finanziamento. Del resto, la stessa natura retributiva dell'indennità di buonuscita è dubitabile;
infatti l'espressa parificazione ad opera della successiva legge 8 agosto 1995, n.335, a partire dal 1° gennaio 1996, delle indennità di buonuscita ai trattamenti di fine rapporto, non avrebbe senso se già in precedenza i due trattamenti avessero avuto eguale natura. Non è corretta l'attribuzione di valore preminente alla rubrica dell'art.16 cit., rispetto al chiaro senso letterale della formulazione della norma. La dizione della rubrica disposizioni varie in materia previdenziale trova giustificazione, infatti, nell'ampio contenuto dell'articolo medesimo, e in nessun modo può essere letta come disposizioni varie in materia di crediti di natura previdenziale, secondo la sostanziale proposta interpretativa del dipendente. L'argomento tratto da controparte dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale 24 ottobre 1996, n.361) non avrebbe pregio, non essendo possibile escludere la ragionevolezza di una diversa regolamentazione, quanto agli accessori, di crediti, pur di natura eventualmente eguale, in ragione della natura del soggetto debitore, particolarmente quando esso appartenga a categoria (ente 2000998.doc gestore di forme di previdenza obbligatoria) per la quale si era particolarmente imposta al legislatore l'esigenza di razionalizzazione e di contenimento della spesa (necessità che, secondo la Corte costituzionale, potrebbe giustificare anche una riduzione delle prestazioni pensionistiche). Quanto alla sentenza n.361/1996 cit. della Corte costituzionale, doveva rilevarsi che tale autorità non era stata investita di questione attinente alla qualità dell'ente erogatore del trattamento previdenziale nel contesto dell'art.16, comma sesto, della legge n.412 del 1991. Il motivo è fondato. Ha ritenuto il giudice di secondo grado che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale ult. cit., l'indennità di fine rapporto ha natura retributiva, con finalità previdenziale e tale natura, propria di tutte le indennità di fine rapporto, era indipendente dal meccanismo di precostituzione della provvista (contributi o accantonamenti) e dai soggetti gravati dell'obbligo contributivo (lavoratore o datore di lavoro o entrambi) ed ineriva a tutte le indennità di fine rapporto, costituenti ormai una categoria unitaria. Sulla natura retributiva dell'indennità vi era contrasto tra le stesse Sezioni unite di questa Corte, tuttavia, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, il Tribunale ha ritenuto di dover aderire all'indirizzo della sentenza 1° agosto 1994, n.7151 delle stesse Sezioni unite che aveva affermato la natura retributiva dell'indennità, con la conseguente applicabilità dell'art.429 c.p.c. sul cumulo di interessi e rivalutazione ai crediti nascenti dal rapporto di lavoro, astraendo dalle finalità previdenziali dell'istituto. Pertanto, il Tribunale ha consapevolmente dissentito dalla sentenza di questa Corte 21 ottobre 1997, n.10355 che, in un caso del tutto analogo a quello oggetto della presente controversia, aveva affermato l'applicabilità dell'art. 16 Vici 2000998.doc della legge 30 dicembre 1991, n.412 all'indennità di buonuscita dei lavoratori delle Ferrovie LL Stato (con il conseguente divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria), norma che, secondo il suo contenuto letterale, escludeva il cumulo con riguardo alle somme corrisposte in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria senza alcuna considerazione per la natura della prestazione. In senso contrario, il Tribunale ha osservato che l'espressione enti gestori di forme di previdenza, avrebbe dovuto essere interpretata, secondo una corretta applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, tenendo conto anche della rubrica dell'art.16 cit. (disposizioni varie in materia previdenziale) che circoscriveva ai crediti previdenziali la disciplina innovativa. Siffatta interpretazione eviterebbe anche disparità di trattamento (con conseguente dubbio sulla costituzionalità della norma) tra titolari di crediti di eguale natura retributiva, a seconda dell'istituto tenuto al pagamento, mentre chiara era la diversità tra crediti retributivi e crediti previdenziali e, conseguentemente, logica era la diversa regolamentazione del credito per accessori in base all'art. 16 cit.. Del resto, le argomentazioni con le quali la Corte costituzionale (sent. n.361 del 1996, cit.) aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 cit. per contrasto con gli artt.3 e 38, secondo comma, Cost. erano fondate sul presupposto che l'ambito di applicazione dell'art.16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n.412 era delimitato dalla natura del credito, mentre alcun accenno era fatto alla qualità dell'ente erogatore. Questo Collegio, riesaminando la questione alla luce della pur elaborata sentenza del Tribunale, non ritiene di dover mutare indirizzo rispetto a quello 2000998.doc seguito (in una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in esame) dalla citata sentenza n.10355/1997 di questa Sezione, secondo cui ai fini della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria, prevista dall'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991, non rileva - come si evince dalla lettera delle disposizione - la natura previdenziale (e non retributiva) delle prestazioni, ma la circostanza che l'erogazione delle stesse sia posta a carico di enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, sicché la norma trova applicazione anche con riferimento all'indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie LL Stato dall'O.P.A.F.S. (Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie LL Stato), ente che, senza dubbio, è da annoverare tra gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria in ragione delle sue finalità e modalità di funzionamento. Né a diverse conclusioni può indurre la sentenza 24 ottobre 1996 n.631 della Corte costituzionale che ha giudicato della costituzionalità dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n.412 sotto il profilo (sottoposto al suo scrutinio) della disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro in ordine alla possibilità di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento del capitale. L'iter argomentativo di tale decisione, anzi, rafforza il convincimento della esattezza della pronuncia di questa Corte dalla quale il Tribunale ha dissentito. Ha ritenuto la Corte costituzionale (richiamando le proprie precedenti pronunce n.240/1994 e n.822/1988) che l'art.38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in 2000998.doc 7 precedenza spettante e che, tanto più questa possibilità deve essere ammessa per gli accessori del credito, in relazione a una normativa che, in deroga al diritto comune dell'art. 1224 c.civ., aggrava la responsabilità dell'ente pubblico previdenziale attribuendo al creditore il privilegio del coacervo della rivalutazione monetaria con gli interessi. Dopo la sentenza n.156 dell'8 aprile 1991, in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, la necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica è stata fatta valere dal legislatore con la norma in esame, il cui inserimento nella legge finanziaria mette in evidenza la ratio autonoma, già rilevata dalla sentenza n.207 del 1994, che rende la disposizione esaminata non ingiustificata. Dunque, in linea con quanto verrà affermato da questa Corte con la sentenza n. 10355/1997 cit. (sulla base anche di chiari ed espliciti dati testuali della norma di cui all'art. 16, comma sesto, legge n.412/1991 cit., ai quali non è corretto, proprio per le ragioni espresse dal ricorrente, contrapporre la formulazione della rubrica dell'articolo medesimo la quale, di necessità, doveva ricomprendere tutte le variegate disposizioni contenute nei sette commi), la Corte costituzionale ha sottolineato anche le finalità di tutela delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica, con riferimento specifico all'aggravio degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, perseguite dall'art. 16, comma sesto, cit., di talché passa in secondo piano l'indagine intorno alla natura, previdenziale o retributiva, della prestazione attinente alla liquidazione del maggior danno da svalutazione monetaria del credito. La motivazione seguita dal giudice delle leggi rende manifestamente ple infondato il dubbio di legittimità costituzionale, prospettato nella sentenza del im 2000998.doc 8 V Tribunale, dell'art. 16, sesto comma, cit., come interpretato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10355/1997, cit.. Non è contestato, poi, che, come si evince anche dalla sentenza impugnata, l'indennità venne erogata in data 30 maggio 1994 dall'O.P.A.F.S., che infatti venne soppressa a decorre dal 1° giugno 1994 (art.1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n.537), peraltro, con la previsione, nella disposizione ora citata, di un commissario liquidatore che cura il trasferimento alla società Ferrovie LL Stato s.p.a. dei rapporti attivi facenti capo all'ente stesso, e con l'ulteriore disposizione che le prestazioni erogate dall'O.P.A.F.S. sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie LL Stato s.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro con i suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti. Non v'è dubbio, quindi, in forza di tale disposizione, che nel particolare debito di cui si discute la società Ferrovie LL Stato è succeduta nell'identica posizione giuridica nella quale versava l'O.P.A.F.S., sicuramente ente gestore di forme previdenziali, come si rileva dalle sue finalità (corresponsione di indennità di buonuscita, di assegni previdenziali e di sussidi ai ferrovieri e ai superstiti) ed alle modalità di finanziamento, posto a carico anche degli assistiti nella misura del 5% dell'80% LL stipendio, come stabilito dalle legge istitutiva 14 dicembre 1973, n.829 (non si pone, dunque, nella presente controversia, la questione se, in linea generale, le Ferrovie LL Stato s.p.a., dopo la soppressione dell'O.P.A.F.S., abbiano mantenuto la natura di ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, in relazione alle prestazioni già erogate dall'O.P.A.F.S., e, di poi, alla stessa società funzionalmente attribuite, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 43, della legge n.537/1993, cit.). 2000998.doc Dall'applicabilità alle prestazioni dell'O.P.A.F.S. dell'art. 16, comma sesto, della legge n.412/1991, consegue che gli interessi moratori già pagati debbano essere comparati con l'eventuale danno da svalutazione monetaria, sicché al dipendente spetta, in definitiva, quello degli importi, come sopra determinati, che risulti maggiore. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso merita accoglimento;
la sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari accertamenti di fatto ulteriori, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art.384 novellato c.p.c., affermandosi dovuta al lavoratore, sull'indennità di buonuscita, soltanto la maggior somma tra gli interessi legali già corrisposti e la rivalutazione monetaria. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuta al TT la maggior somma tra gli interessi legali già corrisposti e la rivalutazione monetaria sull'indennità di buonuscita. Compensa le spese per l'intero giudizio. Così deciso in Roma, addì 8 novembre 2000. RESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE E E L G 1 E - L 1 G D 3 L 8 A 5 N 7 - 3 3 . for cian B. D T I R I S T O I S A I N E R D ' E L L 0 T A . 1 D I O L I B L O , S T A D M P O D I T E A E S N E S G S T R D S A G S A E A A P S E R , E O O I , T N I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2 GEN. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE M DI CANCELLERIA E R P U S 2000998.doc 10