Art. 4.
Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonche' l'ordine di precedenza tra essi, sara' approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonche' l'ordine di precedenza tra essi, sara' approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.