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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5496/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Teverola alla Via Campanello V traversa n. 8, presso lo studio dell'Avv. Berardino Rinaldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Agostino Depretis n. 145, presso lo studio dell'Avv.
LA RE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
nato il [...] a Giugliano in [...]; CP_2 convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1 convenuto in giudizio la e per sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: “1)Ritenuta la responsabilità civile di esso dichiarato,per i fatti di cui in premessa,condannare la al pagamento in favore dell'istante della somma di Controparte_3
Euro 25.000,00,oltre interessi ed il cd. danno da svalutazione monetaria,il tutto nei limiti di
Pag. 1 di 4 Euro 26.000,00 2)Condannare la al pagamento delle spese,diritti ed Controparte_3 onorario di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. 3)Munire la sentenza di clausola esecutiva.”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: che in data 10.11.2021 alle ore 9,30 circa il conducente dell'autocisterna Mitsubishi tg FD824XP di proprietà dell'istante e condotta da , mentre percorreva l'Asse Mediano Giugliano – Lago Patria, con Persona_1 direzione Lago Patria, procedendo a modica velocità sulla sua destra, veniva superato da un furgone che gli ostruiva la visuale;
che per tale ragione, il conducente dell'autocisterna non riusciva a evitare l'impatto contro il Fiat Scudo tg DM802PS di proprietà di CP_2 fermo sulla corsia di marcia per riparazione del motore, senza essere segnalato con apposito triangolo;
che l'autocisterna, al momento del sinistro, era assicurata con la CP_3
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito la nullità dell'atto di Controparte_3 citazione, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per non conformità alla normativa (Art. 149 CdA) e l'inapplicabilità dell'indennizzo diretto a causa del coinvolgimento di un terzo veicolo ignoto. Nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro e la responsabilità, attribuendo l'evento in via esclusiva o prevalente al conducente dell'autocisterna per la velocità eccessiva. Pertanto, la convenuta ha così concluso: “1) Pregiudizialmente dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164/1c CpC - per l'omessa indicazione dell'avvertimento previsto dall'articolo 163 n.7 CpC. 2) In via principale ed in diritto, dichiarare
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea per inosservanza dei requisiti e presupposti di Legge. 3) Nella denegata ipotesi di accesso al merito, respingere in ogni caso la domanda attorea perché improponibile, inammissibile, infondata in diritto e non provata in Cont fatto. 4) Condannare l'attrice al pagamento in favore della delle spese e competenze di lite. 5) Ancor più gradatamente, nell'ipotesi in cui l'attrice dimostri effettivamente il proprio diritto al risarcimento dei danni (totalmente e/o parzialmente - in ragione della sua indiscutibile, quanto meno - corresponsabilità), limitare la condanna nei limiti del giusto, del dovuto e comunque di quanto sarà effettivamente provato. 6) In questo caso, in considerazione del comportamento corretto tenuto dalla nella fase stragiudiziale Controparte_1
e di quello ondivago (cfr diverse e contrastanti versioni fornite) tenuto dalla società attrice nella stessa fase, compensare integralmente e/o parzialmente le spese e competenze di lite.”
Disposta la rinnovazione della citazione in favore dei convenuti, non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato, sicché deve esserne dichiarata la contumacia. CP_2
Pag. 2 di 4 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione del testimone ammesso. Quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
01.10.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La dinamica del sinistro dedotta dall'attore non è stata confermata dall'istruttoria svolta, atteso che l'unico testimone escusso ha dichiarato di non aver assistito all'incidente, ma di essere sopraggiunto successivamente (cfr. le dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_1 del giorno 1.10.2024).
Non vi è pertanto alcuna prova agli atti della presenza di un furgone, al momento del sinistro, che sorpassando l'autocisterna della società attrice abbia ostruito la visuale del suo conducente.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che «In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione
"de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava
l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016; che il veicolo in sosta per impedimento vada esente da responsabilità cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2879 del 19/05/1979 e successive conformi: «Nella nozione di caso di necessità, previsto espressamente dallo art. 125 lettera d) del codice stradale come eccezione al divieto di fermata sulle autostrade, e ricompresa anche l'ipotesi di gravi ed obiettivi impedimenti che non consentono di proseguire la marcia, come nell'ipotesi in cui uno scontro tra veicoli determini la ostruzione della corsia. In questa situazione la fermata è consentita anche sulla corsia normale di marcia e, pertanto, è esente da responsabilità il conducente di autovettura che, nelle anzidette condizioni, sia stato tamponato da altro veicolo che lo segue.»).
Nel caso di specie, in mancanza di prova dell'elemento di disturbo allegato dall'attore (il furgone che avrebbe sorpassato l'autocisterna tamponante), non può dirsi provato che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo, trattandosi di veicolo in panne fermo su un tratto di strada rettilineo, asfaltato e asciutto al momento del sinistro, con due corsie
Pag. 3 di 4 per senso di marcia (cfr. il rapporto della Polizia stradale allegato all'atto di citazione), pertanto in condizioni di visibilità, di fondo stradale e di ampiezza della carreggiata ottimali perché il conducente di un veicolo in normali condizioni di percorrenza, a velocità adeguata ai luoghi, in aderenza alle ordinare regole di prudenza, potesse avvedersi con sufficiente anticipo della sua presenza, rallentare la corsa ed evitare l'ostacolo.
Tale conclusione risulta avvalorata anche dalle fotografie ritraenti le condizioni dei luoghi, i veicoli e la loro posizione successivamente al sinistro (cfr. foto allegate all'atto di citazione), dalle quali si desume conferma delle condizioni della strada, oltre che il veicolo in panne tamponato fosse pienamente visibile e occupante soltanto parte della corsia di percorrenza.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la complessiva attività difensiva svolta.
Stante la contumacia di nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite CP_2 relativamente alla sua posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna la al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) nulla sulle spese relativamente alla posizione di CP_2
Così deciso in Aversa, il 23.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Teverola alla Via Campanello V traversa n. 8, presso lo studio dell'Avv. Berardino Rinaldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Agostino Depretis n. 145, presso lo studio dell'Avv.
LA RE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
nato il [...] a Giugliano in [...]; CP_2 convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1 convenuto in giudizio la e per sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: “1)Ritenuta la responsabilità civile di esso dichiarato,per i fatti di cui in premessa,condannare la al pagamento in favore dell'istante della somma di Controparte_3
Euro 25.000,00,oltre interessi ed il cd. danno da svalutazione monetaria,il tutto nei limiti di
Pag. 1 di 4 Euro 26.000,00 2)Condannare la al pagamento delle spese,diritti ed Controparte_3 onorario di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. 3)Munire la sentenza di clausola esecutiva.”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: che in data 10.11.2021 alle ore 9,30 circa il conducente dell'autocisterna Mitsubishi tg FD824XP di proprietà dell'istante e condotta da , mentre percorreva l'Asse Mediano Giugliano – Lago Patria, con Persona_1 direzione Lago Patria, procedendo a modica velocità sulla sua destra, veniva superato da un furgone che gli ostruiva la visuale;
che per tale ragione, il conducente dell'autocisterna non riusciva a evitare l'impatto contro il Fiat Scudo tg DM802PS di proprietà di CP_2 fermo sulla corsia di marcia per riparazione del motore, senza essere segnalato con apposito triangolo;
che l'autocisterna, al momento del sinistro, era assicurata con la CP_3
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito la nullità dell'atto di Controparte_3 citazione, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per non conformità alla normativa (Art. 149 CdA) e l'inapplicabilità dell'indennizzo diretto a causa del coinvolgimento di un terzo veicolo ignoto. Nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro e la responsabilità, attribuendo l'evento in via esclusiva o prevalente al conducente dell'autocisterna per la velocità eccessiva. Pertanto, la convenuta ha così concluso: “1) Pregiudizialmente dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164/1c CpC - per l'omessa indicazione dell'avvertimento previsto dall'articolo 163 n.7 CpC. 2) In via principale ed in diritto, dichiarare
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea per inosservanza dei requisiti e presupposti di Legge. 3) Nella denegata ipotesi di accesso al merito, respingere in ogni caso la domanda attorea perché improponibile, inammissibile, infondata in diritto e non provata in Cont fatto. 4) Condannare l'attrice al pagamento in favore della delle spese e competenze di lite. 5) Ancor più gradatamente, nell'ipotesi in cui l'attrice dimostri effettivamente il proprio diritto al risarcimento dei danni (totalmente e/o parzialmente - in ragione della sua indiscutibile, quanto meno - corresponsabilità), limitare la condanna nei limiti del giusto, del dovuto e comunque di quanto sarà effettivamente provato. 6) In questo caso, in considerazione del comportamento corretto tenuto dalla nella fase stragiudiziale Controparte_1
e di quello ondivago (cfr diverse e contrastanti versioni fornite) tenuto dalla società attrice nella stessa fase, compensare integralmente e/o parzialmente le spese e competenze di lite.”
Disposta la rinnovazione della citazione in favore dei convenuti, non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato, sicché deve esserne dichiarata la contumacia. CP_2
Pag. 2 di 4 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione del testimone ammesso. Quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
01.10.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La dinamica del sinistro dedotta dall'attore non è stata confermata dall'istruttoria svolta, atteso che l'unico testimone escusso ha dichiarato di non aver assistito all'incidente, ma di essere sopraggiunto successivamente (cfr. le dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_1 del giorno 1.10.2024).
Non vi è pertanto alcuna prova agli atti della presenza di un furgone, al momento del sinistro, che sorpassando l'autocisterna della società attrice abbia ostruito la visuale del suo conducente.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che «In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione
"de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava
l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016; che il veicolo in sosta per impedimento vada esente da responsabilità cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2879 del 19/05/1979 e successive conformi: «Nella nozione di caso di necessità, previsto espressamente dallo art. 125 lettera d) del codice stradale come eccezione al divieto di fermata sulle autostrade, e ricompresa anche l'ipotesi di gravi ed obiettivi impedimenti che non consentono di proseguire la marcia, come nell'ipotesi in cui uno scontro tra veicoli determini la ostruzione della corsia. In questa situazione la fermata è consentita anche sulla corsia normale di marcia e, pertanto, è esente da responsabilità il conducente di autovettura che, nelle anzidette condizioni, sia stato tamponato da altro veicolo che lo segue.»).
Nel caso di specie, in mancanza di prova dell'elemento di disturbo allegato dall'attore (il furgone che avrebbe sorpassato l'autocisterna tamponante), non può dirsi provato che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo, trattandosi di veicolo in panne fermo su un tratto di strada rettilineo, asfaltato e asciutto al momento del sinistro, con due corsie
Pag. 3 di 4 per senso di marcia (cfr. il rapporto della Polizia stradale allegato all'atto di citazione), pertanto in condizioni di visibilità, di fondo stradale e di ampiezza della carreggiata ottimali perché il conducente di un veicolo in normali condizioni di percorrenza, a velocità adeguata ai luoghi, in aderenza alle ordinare regole di prudenza, potesse avvedersi con sufficiente anticipo della sua presenza, rallentare la corsa ed evitare l'ostacolo.
Tale conclusione risulta avvalorata anche dalle fotografie ritraenti le condizioni dei luoghi, i veicoli e la loro posizione successivamente al sinistro (cfr. foto allegate all'atto di citazione), dalle quali si desume conferma delle condizioni della strada, oltre che il veicolo in panne tamponato fosse pienamente visibile e occupante soltanto parte della corsia di percorrenza.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la complessiva attività difensiva svolta.
Stante la contumacia di nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite CP_2 relativamente alla sua posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna la al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) nulla sulle spese relativamente alla posizione di CP_2
Così deciso in Aversa, il 23.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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