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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1818 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Luigi De Gaetano in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in
OR-Rossano via M Montessori snc Palazzo degli Uffici;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
(C.F. e P.I.: in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to Cosmo Maria Gagliardi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via Panebianco n. 416;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 685/2023 del Tribunale di
RO pubblicata in data 15/05/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza parziale – oggetto di separata impugnazione-: <con atto di citazione notificato nel luglio 2018, l ha convenuto Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Luigi De Gaetano in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in
OR-Rossano via M Montessori snc Palazzo degli Uffici;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
(C.F. e P.I.: in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to Cosmo Maria Gagliardi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via Panebianco n. 416;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 685/2023 del Tribunale di
RO pubblicata in data 15/05/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza parziale – oggetto di separata impugnazione-:CP_1
in giudizio per sentirlo condannare al rilascio di un Parte_1
locale da lui detenuto di proprietà dell'attrice, sito in OR AB (ora
OR – Rossan OR), località BR GR, in CP_2
catasto al foglio 81 p.lla 1438, nonché al risarcimento del danno per il tempo in cui esso è stato detenuto dal convenuto. L'attrice ha dedotto: a) di essere proprietaria dell' intero Borgo di Servizio denominato in quanto realizzato su terreni acquisiti illo tempore dall'
[...]
(poi divenuta , poi Controparte_3 CP_4
divenuta , poi ) in forza dei DDPPRR 1441 e 1442 del CP_1 CP_1
18.12.1951; b) che un fabbricato facente parte del Borgo era stato dato in uso alla;
c) che questa Controparte_5
poi aveva abbandonato il fabbricato, il quale veniva occupato da
; d) che, dopo vari contatti intercorsi tra l' Parte_1 CP_1
e il olti a regolarizzare l' occupazione abusiva, anche a mezzo Parte_1
dell' acquisto dell' immobile, essa attrice aveva attivato il procedimento di
2 mediazione nel 2017, non andato a buon fine per la mancata partecipazione del Il si è opposto alla domanda ed all' uopo: 1) Parte_1 Parte_1
ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati dall' ; 2) ha dedotto CP_1
che l'occupazione dell'immobile non era affatto abusiva ma giustificata dalla stipula di locazione;
3) ha altresì allegato che, in ogni caso, era intercorso tra le parti un contratto preliminare di compravendita dell'immobile a cui l' non aveva illegittimamente dato seguito. All'udienza del CP_1
19.10.2020 si è dato atto della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza riservata del 12.2.2020.
Quindi, avendo lo scrivente giudice reputato di decidere subito sulla domanda volta alla restituzione dell'immobile, con rinvio dell'istruzione sulle altre richieste, la causa è stata assunta in decisione all' udienza del
15.2.2021 (tenuta in modalità ex art. 221 DL 34/2020), con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. >>
§ 1.1 – Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 589/2021 depositata il
27/5/2021 così statuiva:CP_1
rilascio dell'immobile è fondata. Premesso che l'attrice ha proposto una domanda di rivendica e non di mera restituzione, deve darsi atto che è stata raggiunta la probatio diabolica richiesta. dalla giurisprudenza per tale tipo di domanda (vedi, tra gli ultimi arresti importanti della S.C.: Cass. SU
7305/2014), circa l'avvenuto acquisto a titolo originario del terreno su cui è stato poi edificato il fabbricato de quo. Atteso che il terreno è stato acquisito dall' VS in forza dei DDPPRR 1441 e 1442 del 18.12.1951, è incontestato che il fabbricato ivi edificato è stato poi concesso in uso (e quindi sulla scorta di un rapporto obbligatorio) dall' VS alla Controparte_5
, la quale lo ha occupato sino al 1992, adibendolo
[...]
a sua sede sociale. Solo successivamente, la medesima lo CP_5
ha concesso in locazione al (vedi, in fascicolo convenuto, Parte_1
3 l'<> del 6.5.1997). Da ciò deriva, da un lato, che la
VS (poi , poi , poi ) aveva posseduto il bene per la CP_4 CP_1 CP_1
durata del ventennio utile ad usucapirlo (e quindi aveva acquistato il bene a titolo originario) già durante la detenzione in uso da parte della
); dall' altro, che la locazione, proprio perché stipulata dal CP_5
con la e non con l' Parte_1 CP_5 Controparte_6
, non è opponibile all' odierna attrice. Di alcun pregio è poi
[...]
l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione sollevata dal eccezione collegata all'allegazione che l'immobile sarebbe Parte_1
stato dall'ente proprietario. Infatti, premesso che la restituzione si fonda sull'azione di rivendica e che tale azione è imprescrittibile (art. 948 u.c. CC), l'eccezione deve essere necessariamente disattesa. Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata in subordine dal secondo cui l'immobile sarebbe stato oggetto di contratto Parte_1
preliminare di compravendita intercorso con l . Ad avviso del CP_1
il contratto preliminare si sarebbe perfezionato con l'adesione Parte_1
scritta () del alla proposta di Parte_1
vendita formulata dall con la missiva raccomandata del 5.5.2004 CP_1
prot. 2109. Senonché vi è discrasia tra la copia della < accettazione>> prodotta dal (che reca l'adesione al < Parte_1
comunicato come corretto>>) e la copia della medesima dichiarazione prodotta dalla (che non reca alcuna correzione di prezzo). CP_1
L'incertezza su un elemento essenziale del contratto – quale è il prezzo della compravendita – determina necessariamente la nullità del preliminare de quo. Ad escludere che, con lo scambio delle dette missive, sia stato concluso un valido ed efficace contratto preliminare milita altresì il contenuto della
PEC del 19.10.2018 inviata all' dall'avv. Luigi De Gaetano, legale CP_1
del nella missiva, infatti, si comunica l'adesione condizionata Parte_1
ad altra proposta di vendita inviata dall il mese precedente. Tale CP_1
4 nuova è indice del fatto che nessuna delle parti reputava che la suindicata <> del lla proposta Parte_1
contenuta nella missiva ARSSA del 5.5.2004 prot. 2109 avesse concretizzato la conclusione di un contratto preliminare. Conclusivamente, va accolta la domanda di rivendica avanzata dall' .
PQM
Il Tribunale, non CP_1
definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
così provvede: - In accoglimento della domanda di rivendica,
[...]
dichiara che l è proprietaria del fabbricato indicato in parte motiva CP_1
e, per l'effetto, condanna al suo rilascio in favore Parte_1
dell'attrice; - Dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
- Spese al definitivo. >>
§ 1.2 – Avverso la sentenza suddetta proponeva appello immediato il difensore di con giudizio iscritto al n. 1185/2021 spiegando istanza Parte_1
di inibitoria e la Corte con ordinanza del 24/11/2021 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
§ 1.3 – Il Giudizio iscritto al n. 2267/2018 proseguiva avanti al Tribunale di
RO per l'istruttoria, con audizione di testi;
quindi, sulle conclusioni così precisate all'udienza del 13 febbraio 2023, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta [parte attrice: i costituiti procuratori si riportano integralmente a quanto già richiesto nel proprio atto di citazione e nei successivi atti di causa richiamando i precedenti giurisprudenziali già allegati (Cfr. All. A delle note di trattazione scritta del 09.02.2021) tanto affinchè Codesto Tribunale condanni parte convenuta al pagamento dell'indennizzo risarcitorio corrispondente all'importo annuo del canone di fitto come già determinato dalla data della denuncia di occupazione da parte del ossia dal 26.10.1994, calcolato fino a tutto il 31.10.2022 ed Parte_1
ammontante ad €. 10.640,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, oltre all'ulteriore importo dei canoni mensili che
5 saranno dovuti fino all'effettivo rilascio del bene, nonché condanni Parte_1
al pagamento del risarcimento del danno per la mancata vendita
[...]
dell'immobile da computare dalla data di soppressione dell'Ente (05/2007
– L.R. n. 9/2007), e quantizzato nella somma di € 200,00 annui e così per un totale di €. 3.200,00 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, nonché
l'altra somma, sempre a titolo di risarcimento che maturerà fino all'effettivo rilascio dell'immobile.>> Parte convenuta: 1) -in via preliminare, qualora dovesse ritenersi necessario, l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 cpc;
2)-in subordine, qualora la causa dovesse essere introitata a sentenza, il rigetto della domanda attrice, essendo palesemente infondata in fatto ed in diritto,
e precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie e scritti difensivi, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.] la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 1.4 – Il Tribunale di RO nella sentenza definitiva n. 685/2023 qui impugnata così premesso: << RILEVATO Che, con sentenza non definitiva n. 589/2021, è stata accolta la domanda di rivendica della nei CP_1
confronti di avente ad oggetto un locale da lui Controparte_7
detenuto, sito in OR AB (ora OR – Rossano, Area Urbana
OR), località BR GR, in catasto al foglio 81 p.lla 1438; che il giudizio è proseguito per l' istruttoria in ordine alle residue domande dell'
, consistenti nella condanna del convenuto a: 1) corrispondere CP_1
l'indennizzo risarcitorio per l'occupazione dell' immobile dal 26.10.1994 al rilascio, indennizzo quantificabile sino alla data del 31.10.2017 nell' importo di € 8.423,32, oltre interessi e rivalutazione;
2) corrispondere <il risarcimento del danno per la mancata vendita dell' immobile da computare
6 dalla data di soppressione dell'ente (05/2007 – L.R. n. 9/2007) fino al
31.5.2018 e quantizzata nella somma di € 200,00 annui e così per un totale di € 2.200, oltre interessi e rivalutazione …>> (così nelle conclusioni di cui all' atto introduttivo); che il convenuto – ripotandosi alle Parte_1
conclusioni della sua comparsa di risposta - ha concluso per il rigetto della domanda attorea e per la condanna dell' attrice al risarcimento del danno in proprio favore, da liquidarsi equitativamente.>>
§ 2. – Il Tribunale di RO con sentenza definitiva n. 685/2023 qui impugnata, così statuiva: << a) Condanna , a Parte_1
risarcimento del danno da occupazione dell' immobile sino al 30.4.2023, al pagamento nei confronti dell' della somma di € 3.367,56; oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione sull' importo di € 320,72 dalla scadenza di ogni anno di occupazione (prima scadenza: 31.10.2013) alla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) Condanna il medesimo al pagamento di € 320,72 per ogni anno di occupazione Parte_1
successivo al 30.4.2023 sino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
c)
Rigetta ogni altra pretesa;
d) Compensa per metà le spese di lite e condanna il al pagamento, in favore dell' , della residua metà; Parte_1 CP_1
spese che liquida nell' interezza in € 264,00 per spese e € 2.550,00
(duemilacinquecentocinquanta) per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< CONSIDERATO
Che, relativamente al risarcimento dovuto dal per l'abusiva Parte_1
occupazione dell'immobile, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal medesimo per via dell'inerzia dell'ente proprietario successivamente al
2004; che tale inerzia, con specifico riferimento al credito risarcitorio de quo, può reputarsi interrotta solo dalla comunicazione, in data 6.10.2017, dell'avviso di convocazione dell'organismo di mediazione ad iniziativa dell'ente: di qui, la prescrizione – quinquennale ex art. 1947 CC (vedi da
7 ultimo Cass. 26592/2021) - del credito risarcitorio maturato sino all'ottobre
2012; che, conseguentemente, il risarcimento può avere ad oggetto solo l'occupazione dal novembre 2012 alla data di effettivo rilascio (ad oggi l'immobile non è stato ancora restituito all'ente, posto che l'esecutività della suindicata sentenza parziale n. 589/2021 è stata sospesa dalla Corte
d'appello); che l'importo risarcitorio può stabilirsi nella somma di € 320,72 all'anno ossia nell'importo di vecchie lire 621.000 a suo tempo stimato dai tecnici dell (vedi, in fascicolo , la relazione di stima del CP_1 CP_1
22.5.2000, doc. 5): di qui il complessivo importo, per l'occupazione dal novembre 2012 all'aprile 2023 (10 anni + 6 mesi), di € (320,72 x 10,5) = €
3.367,56; oltre interessi legali e rivalutazione sull'importo di € 320,72 alla scadenza di ogni anno di occupazione (prima scadenza: 31.10.2013); che la diversa posta risarcitoria pretesa dall'ente e relativa al <danno per la mancata vendita dell'immobile>> non può essere riconosciuta in quanto trattasi di danno non chiaramente allegato e tantomeno dimostrato;
che il controcredito risarcitorio preteso dal - e da questo ricondotto Parte_1
alle spese della manutenzione dell' immobile da lui operata negli anni '80 del secolo scorso – non merita accoglimento: infatti, a prescindere dall'esatta qualificazione giuridica di tale pretesa, appare dirimente il dato fattuale che già nel 2004, al tempo del sopralluogo svolto dal geometra Parte_2
su incarico dello stesso l'immobile si presentava <in
[...] Parte_1
abbandono … [con] vistosi segni di degrado dovuti alla vetustà e agli agenti atmosferici>> (vedi del detto geometra datata
20.2.2004, doc. 8 prodotto dalla ); che la parziale reciproca CP_1
soccombenza giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà, con condanna del al pagamento della residua metà Parte_1
(valore della causa compreso nello scaglione € 1.100,00/5.200,00).>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi di Parte_1
gravame di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia
8 alla On.le Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare: 1)-in via preliminare: annullare e/o revocare la sentenza impugnata, previo accoglimento dell'appello spiegato, per tutti i motivi esposti in epigrafe;
2)- accertare e dichiarare la responsabilità di controparte per danno erariale trasmettendo gli atti alla competente Corte di Conti, per l'adozione dei consequenziali provvedimenti, per tutti i motivi esposti in epigrafe;
3)- condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.>>
§ 4. 1– Si costituiva chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le CP_1
seguenti conclusioni:>
§ 4.2 –il consigliere istruttore provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 13 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte entrambi i difensori
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
9 Sulla premessa di una generale < motivazione ed omessa pronuncia – violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc e correlati motivi chiari e sintetici a sostegno del gravame.>> l'appellante svolgeva i seguenti motivi:
§ 5.1– Con il primo motivo titolato: << circa l'omessa pronuncia della sentenza n. 685/2023>> lamentava che il Tribunale non avesse pronunciato in relazione alla domanda formulata da esso di trasmissione degli Parte_1
atti alla Procura della Corte dei Conti in relazione alla asserita responsabilità erariale dell'Ente, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c.
§ 5.2– Con il secondo motivo non titolato censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva affermato: <che l'importo risarcitorio può stabilirsi nella somma di € 320,72 all'anno ossia nell'importo di vecchie lire 621.000 a suo tempo stimato dai tecnici dell' (vedi in fascicolo CP_1
, la relazione di stima del 22.5.2000, doc. 5): di qui il complessivo CP_1
importo, per l'occupazione dal novembre 2012 all'aprile 2023 (10 anni + 6 mesi), di € (320,72 x 10,5) = € 3.367,56; oltre interessi legali e rivalutazione sull'importo di € 320,72, alla scadenza di ogni anno di occupazione (prima scadenza: 31.10.2023)”.>>. Evidenziava che il Tribunale avrebbe dovuto compensare l'importo suddetto di € 3.367,56 con l'ammontare dei lavori eseguiti per la manutenzione del bene alla luce di tutte le risultanze istruttorie;
significava che il Tribunale avendo omesso di procedere alla compensazione era incorso nella violazione del disposto di cui agli artt. 112,115 e 116 c.p.c.
§ 5.3– Con il terzo motivo non titolato censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale, a pagina 2 dal rigo 37, aveva rigettato la domanda relativa al controcredito risarcitorio per le opere di manutenzione del bene. Significava che il primo giudice nel rendere tale statuizione aveva violato il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. Sottolineava che il teste escusso Testimone_1
10 all'udienza del 21 novembre 2022 aveva dichiarato di aver eseguito lavori di falegnameria ricevendo il pagamento di € 2.000/3.000; che anche il consulente aveva stimato il valore dell'immobile in € 3.500; che i Parte_2
testi e escussi all'udienza del 23 settembre 2021 Testimone_2 Testimone_3
avevano confermato di aver eseguito su incarico di esso lavori Parte_3
edilizi di rispristino dell'intonaco, della pavimentazione ed idraulici negli anni 1980 allorché il locale versava in stato di completo abbandono.
Lamentava che dette testimonianze non fossero state prese in considerazione dal Tribunale.
§ 5.4– Con il quarto motivo titolato: << condanna alle spese legali>> lamentava che versandosi in ipotesi di reciproca soccombenza il tribunale avrebbe dovuto compensare interamente tra le parti le spese di lite e non solamente nella metà.
§ 6. – Le questioni preliminari
Parte appellata nella memoria di costituzione depositata il 27 febbraio 2024 ha dato notizia che questa Corte con sentenza n. 172/2024 pubblicata il 19 febbraio 2024 ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
non definitiva del Tribunale di RO n. 589/2021
§ 7. –l'analisi dei motivi di gravame
§ 7.1 – Il primo motivo è infondato
Il Tribunale non è incorso in omessa pronuncia circa la domanda di Parte_1
di trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti. Trattasi, invero, di sollecitazione formulata dal convenuto sul presupposto che l'accertamento – su sua specifica eccezione - del maturare del termine prescrizionale con riguardo al credito risarcitorio vantato da CP_1
comportava << la gravissima responsabilità di controparte per danno
11 erariale >>, di qui la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura presso la
Corte dei Conti.
Va osservato, invero, che l'obbligo di denuncia sorge per effetto dell'accertamento di un fatto dannoso per la finanza pubblica, danno che deve essere concreto ed attuale;
inoltre, la trasmissione degli atti presuppone la sussistenza dei restanti presupposti di carattere generale, quali la possibile identificazione dell'agente e la delibazione, sommaria, che i termini di decorrenza della prescrizione per l'ipotesi di responsabilità contabile non siano decorsi. In relazione a tali elementi di giudizio il motivo in esame è totalmente manchevole sicché la richiesta va sussunta, come detto, in una mera sollecitazione, disattesa dal primo giudice per evidente carenza dei presupposti della responsabilità di tipo contabile in relazione ad un soggetto e/o a più soggetti astrattamente identificabili per i quali non fossero decorsi, alla data di pubblicazione della sentenza, i termini di prescrizione dell'illecito contabile, cagionato per le annualità precedenti al novembre 2012, in fattispecie in cui il danno non risulta essere stato occultato da detto agente.
§ 6.2 – Il secondo ed il terzo motivo possono venir valutati congiuntamente e sono infondati il terzo, rimanendo assorbito il secondo.
È pregiudiziale la disamina del terzo motivo con cui l'appellante si duole che il Tribunale non abbia adeguatamente apprezzato le dichiarazioni testimoniali di , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, di professione muratore, viene escusso all'udienza del 23 Testimone_2
settembre 2021 e riferisce di aver effettuato lavori su commissione di nel locale oggetto di causa sito in OR alla C.da Parte_1
BR GR: << intorno al 1980/1981 che sono consistiti nel ripristinare l'intonaco dove vi era muffa, pavimentazione, ho fatto anche il bagnetto nuovo. Devo dire che il locale era in uno stato di abbandono. All'incirca i lavori sono durati un mese. Sub 9: Preciso ancora che l'attività del Parte_1
12 è iniziata nel 1981 e, come ho già riferito, il locale era in uno stato di abbandono ed io ho provveduto a ripristinarlo. Sub 10: Nel locale, ancora oggi il svolte attività di barbiere.>> Parte_1
Nella medesima udienza risulta escusso , di professione Testimone_3
idraulico, che ha riferito di aver: < lavori idraulici, tutte le tubazioni, montaggi lavandini. All'incirca i lavori sono durati due settimane.>> e di non ricordare l'epoca in cui eseguì detti lavori.
, di professione falegname, risulta escusso all'udienza del Testimone_4
21/11/2022. Ha riferito: << ho effettuato lavori di falegnameria in un locale che era disastrato in C.da BR GR e sono stato pagato dal sig.
. Ho messo delle porte, ho fatto dei mobiletti e delle Parte_1
migliorie nel salone che riguardavano la falegnameria ed il lavoro è durato circa una decina di giorni. È trascorso un po' di tempo ma ricordo che l'importo si aggirava intorno ai € 2.000/3.000. Preciso che il locale era un disastro e il ha effettuato delle notevoli migliorie. Il ha Parte_1 Parte_1
iniziato la sua attività negli anni 80 all'incirca; ricordo che il sig. Parte_1
aveva circa 20 – 21 anni. Posso dire che quasi tutto il locale era abbandonato, molto disastrato ed era un ricovero di cani. Sub 5: Prima che il Caligiuri inziasse la sua attività non ho svolto lavori per conto dello stesso. Preciso e ricordo che nel locale esisteva solo una vecchia poltrona mentre successivamente lui ha effettuato tutte le migliorie>>
Tanto premesso osserva la Corte che le testimonianze suddette consentono di accertare che, nell'immobile oggetto di causa, il nel 1980-1981 ha Parte_1
avviato la propria attività di barbiere predisponendo un locale idoneo all'uso grazie alla manodopera prestata dal muratore, dall'idraulico e dal falegname.
Si osserva che il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento di un controcredito in capo a per i miglioramenti apportati a detto locale Parte_1
13 avendo dato applicazione al disposto di cui all'art. 1150 comma 2 cod. civ. ovvero per aver riscontrato, per mezzo della perizia del geom. redatta Parte_2
da detto professionista su incarico del stesso (e confermata in Parte_1
udienza essendo il stato escusso quale teste) che alla data del marzo Parte_2
2004 (di accesso a luoghi da parte del predetto) detti miglioramenti non erano più sussistenti.
Si legge nella relazione di perizia: << Il magazzino in parola si presenta nel seguente modo: < impianti, intonaci interni ed esterni fatiscenti a causa dell'umidità saliente, infissi esterni costituiti da una porta, e da due finestre in metallo, copertura a tetto ad una pendenza;
inoltre è fornito di un piccolo wc. Allo stato attuale il magazzino è in abbandono e presenta vistosi segni di degrado dovuti alla vetustà ed agli agenti atmosferici.>>
Il geometra attribuisce al locale il valore di € 3.500,00, ma all'evidenza esclude che possano essere presenti, nel 2004, i miglioramenti che le maestranze, su incarico del avevano apportato all'immobile nel Parte_1
1980- 1981.
La motivazione di prime cure è perciò aderente alle risultanze istruttorie non essendo sufficiente per l'accertamento di un controcredito per miglioramenti che dette utilità siano state realizzate essendo, invece, necessario che esse sussistano al momento della restituzione del bene e risulta accertato che alcun miglioramento era più presente nel fabbricato già nel 2004.
Il rigetto del terzo motivo comporta l'assorbimento del secondo
§ 6.3 – Il quarto motivo è infondato.
Il Tribunale ha compiuto la valutazione della soccombenza finale sia con riguardo alle domande decise con la sentenza non definitiva che con riguardo alle domande di carattere patrimoniale decise con la sentenza definitiva. 14 è rimasto soccombente sulla domanda di rivendica del bene spiegata Parte_1
da , sulla domanda di restituzione dell'immobile, sulla domanda CP_1
risarcitoria dal novembre 2012 essendo prescritto il periodo pregresso;
sul credito per ogni anno successivo al 30 aprile 2023 e fino all'effettivo rilascio,
è rimasta soccombente sul credito risarcitorio ante novembre 2012 e CP_1
sulla domanda di risarcimento del danno per non aver potuto alienare il locale.
Il tribunale ha pertanto compiuto una valutazione di reciproca soccombenza limitata alla metà che è ampiamente esaustiva delle ragioni del Parte_1
dovendosi tener conto che, diversamente opinando, verrebbe disatteso il principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 32061/2022 : <<«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.>> osservandosi che, nel caso in esame, la sussistenza degli altri presupposti di cui all'art. 92 co. 2 cod. civ. non risulta nemmeno allegata nel motivo in esame.
L'appello va quindi rigettato.
§ 7. – le spese di lite
Le spese del grado seguono dell'ordinario criterio della soccombenza. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa
(fino a € 5.200,00) nei valori medi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
15 § 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di ,, contro la
[...] Controparte_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di RO n. 685/2023 pubblicata in data 15/05/2023, ogni contraria istanza, eccezione e dedizione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna alla rifusione delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di Controparte_1
he liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1818 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Luigi De Gaetano in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in
OR-Rossano via M Montessori snc Palazzo degli Uffici;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
(C.F. e P.I.: in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to Cosmo Maria Gagliardi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via Panebianco n. 416;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 685/2023 del Tribunale di
RO pubblicata in data 15/05/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza parziale – oggetto di separata impugnazione-: <con atto di citazione notificato nel luglio 2018, l ha convenuto Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Luigi De Gaetano in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in
OR-Rossano via M Montessori snc Palazzo degli Uffici;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
(C.F. e P.I.: in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to Cosmo Maria Gagliardi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via Panebianco n. 416;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 685/2023 del Tribunale di
RO pubblicata in data 15/05/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza parziale – oggetto di separata impugnazione-:
in giudizio per sentirlo condannare al rilascio di un Parte_1
locale da lui detenuto di proprietà dell'attrice, sito in OR AB (ora
OR – Rossan OR), località BR GR, in CP_2
catasto al foglio 81 p.lla 1438, nonché al risarcimento del danno per il tempo in cui esso è stato detenuto dal convenuto. L'attrice ha dedotto: a) di essere proprietaria dell' intero Borgo di Servizio denominato in quanto realizzato su terreni acquisiti illo tempore dall'
[...]
(poi divenuta , poi Controparte_3 CP_4
divenuta , poi ) in forza dei DDPPRR 1441 e 1442 del CP_1 CP_1
18.12.1951; b) che un fabbricato facente parte del Borgo era stato dato in uso alla;
c) che questa Controparte_5
poi aveva abbandonato il fabbricato, il quale veniva occupato da
; d) che, dopo vari contatti intercorsi tra l' Parte_1 CP_1
e il olti a regolarizzare l' occupazione abusiva, anche a mezzo Parte_1
dell' acquisto dell' immobile, essa attrice aveva attivato il procedimento di
2 mediazione nel 2017, non andato a buon fine per la mancata partecipazione del Il si è opposto alla domanda ed all' uopo: 1) Parte_1 Parte_1
ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati dall' ; 2) ha dedotto CP_1
che l'occupazione dell'immobile non era affatto abusiva ma giustificata dalla stipula di locazione;
3) ha altresì allegato che, in ogni caso, era intercorso tra le parti un contratto preliminare di compravendita dell'immobile a cui l' non aveva illegittimamente dato seguito. All'udienza del CP_1
19.10.2020 si è dato atto della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza riservata del 12.2.2020.
Quindi, avendo lo scrivente giudice reputato di decidere subito sulla domanda volta alla restituzione dell'immobile, con rinvio dell'istruzione sulle altre richieste, la causa è stata assunta in decisione all' udienza del
15.2.2021 (tenuta in modalità ex art. 221 DL 34/2020), con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. >>
§ 1.1 – Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 589/2021 depositata il
27/5/2021 così statuiva:
rilascio dell'immobile è fondata. Premesso che l'attrice ha proposto una domanda di rivendica e non di mera restituzione, deve darsi atto che è stata raggiunta la probatio diabolica richiesta. dalla giurisprudenza per tale tipo di domanda (vedi, tra gli ultimi arresti importanti della S.C.: Cass. SU
7305/2014), circa l'avvenuto acquisto a titolo originario del terreno su cui è stato poi edificato il fabbricato de quo. Atteso che il terreno è stato acquisito dall' VS in forza dei DDPPRR 1441 e 1442 del 18.12.1951, è incontestato che il fabbricato ivi edificato è stato poi concesso in uso (e quindi sulla scorta di un rapporto obbligatorio) dall' VS alla Controparte_5
, la quale lo ha occupato sino al 1992, adibendolo
[...]
a sua sede sociale. Solo successivamente, la medesima lo CP_5
ha concesso in locazione al (vedi, in fascicolo convenuto, Parte_1
3 l'<> del 6.5.1997). Da ciò deriva, da un lato, che la
VS (poi , poi , poi ) aveva posseduto il bene per la CP_4 CP_1 CP_1
durata del ventennio utile ad usucapirlo (e quindi aveva acquistato il bene a titolo originario) già durante la detenzione in uso da parte della
); dall' altro, che la locazione, proprio perché stipulata dal CP_5
con la e non con l' Parte_1 CP_5 Controparte_6
, non è opponibile all' odierna attrice. Di alcun pregio è poi
[...]
l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione sollevata dal eccezione collegata all'allegazione che l'immobile sarebbe Parte_1
stato dall'ente proprietario. Infatti, premesso che la restituzione si fonda sull'azione di rivendica e che tale azione è imprescrittibile (art. 948 u.c. CC), l'eccezione deve essere necessariamente disattesa. Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata in subordine dal secondo cui l'immobile sarebbe stato oggetto di contratto Parte_1
preliminare di compravendita intercorso con l . Ad avviso del CP_1
il contratto preliminare si sarebbe perfezionato con l'adesione Parte_1
scritta () del alla proposta di Parte_1
vendita formulata dall con la missiva raccomandata del 5.5.2004 CP_1
prot. 2109. Senonché vi è discrasia tra la copia della < accettazione>> prodotta dal (che reca l'adesione al < Parte_1
comunicato come corretto>>) e la copia della medesima dichiarazione prodotta dalla (che non reca alcuna correzione di prezzo). CP_1
L'incertezza su un elemento essenziale del contratto – quale è il prezzo della compravendita – determina necessariamente la nullità del preliminare de quo. Ad escludere che, con lo scambio delle dette missive, sia stato concluso un valido ed efficace contratto preliminare milita altresì il contenuto della
PEC del 19.10.2018 inviata all' dall'avv. Luigi De Gaetano, legale CP_1
del nella missiva, infatti, si comunica l'adesione condizionata Parte_1
ad altra proposta di vendita inviata dall il mese precedente. Tale CP_1
4 nuova è indice del fatto che nessuna delle parti reputava che la suindicata <> del lla proposta Parte_1
contenuta nella missiva ARSSA del 5.5.2004 prot. 2109 avesse concretizzato la conclusione di un contratto preliminare. Conclusivamente, va accolta la domanda di rivendica avanzata dall' .
PQM
Il Tribunale, non CP_1
definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
così provvede: - In accoglimento della domanda di rivendica,
[...]
dichiara che l è proprietaria del fabbricato indicato in parte motiva CP_1
e, per l'effetto, condanna al suo rilascio in favore Parte_1
dell'attrice; - Dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
- Spese al definitivo. >>
§ 1.2 – Avverso la sentenza suddetta proponeva appello immediato il difensore di con giudizio iscritto al n. 1185/2021 spiegando istanza Parte_1
di inibitoria e la Corte con ordinanza del 24/11/2021 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
§ 1.3 – Il Giudizio iscritto al n. 2267/2018 proseguiva avanti al Tribunale di
RO per l'istruttoria, con audizione di testi;
quindi, sulle conclusioni così precisate all'udienza del 13 febbraio 2023, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta [parte attrice: i costituiti procuratori si riportano integralmente a quanto già richiesto nel proprio atto di citazione e nei successivi atti di causa richiamando i precedenti giurisprudenziali già allegati (Cfr. All. A delle note di trattazione scritta del 09.02.2021) tanto affinchè Codesto Tribunale condanni parte convenuta al pagamento dell'indennizzo risarcitorio corrispondente all'importo annuo del canone di fitto come già determinato dalla data della denuncia di occupazione da parte del ossia dal 26.10.1994, calcolato fino a tutto il 31.10.2022 ed Parte_1
ammontante ad €. 10.640,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, oltre all'ulteriore importo dei canoni mensili che
5 saranno dovuti fino all'effettivo rilascio del bene, nonché condanni Parte_1
al pagamento del risarcimento del danno per la mancata vendita
[...]
dell'immobile da computare dalla data di soppressione dell'Ente (05/2007
– L.R. n. 9/2007), e quantizzato nella somma di € 200,00 annui e così per un totale di €. 3.200,00 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, nonché
l'altra somma, sempre a titolo di risarcimento che maturerà fino all'effettivo rilascio dell'immobile.>> Parte convenuta: 1) -in via preliminare, qualora dovesse ritenersi necessario, l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 cpc;
2)-in subordine, qualora la causa dovesse essere introitata a sentenza, il rigetto della domanda attrice, essendo palesemente infondata in fatto ed in diritto,
e precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie e scritti difensivi, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.] la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 1.4 – Il Tribunale di RO nella sentenza definitiva n. 685/2023 qui impugnata così premesso: << RILEVATO Che, con sentenza non definitiva n. 589/2021, è stata accolta la domanda di rivendica della nei CP_1
confronti di avente ad oggetto un locale da lui Controparte_7
detenuto, sito in OR AB (ora OR – Rossano, Area Urbana
OR), località BR GR, in catasto al foglio 81 p.lla 1438; che il giudizio è proseguito per l' istruttoria in ordine alle residue domande dell'
, consistenti nella condanna del convenuto a: 1) corrispondere CP_1
l'indennizzo risarcitorio per l'occupazione dell' immobile dal 26.10.1994 al rilascio, indennizzo quantificabile sino alla data del 31.10.2017 nell' importo di € 8.423,32, oltre interessi e rivalutazione;
2) corrispondere <il risarcimento del danno per la mancata vendita dell' immobile da computare
6 dalla data di soppressione dell'ente (05/2007 – L.R. n. 9/2007) fino al
31.5.2018 e quantizzata nella somma di € 200,00 annui e così per un totale di € 2.200, oltre interessi e rivalutazione …>> (così nelle conclusioni di cui all' atto introduttivo); che il convenuto – ripotandosi alle Parte_1
conclusioni della sua comparsa di risposta - ha concluso per il rigetto della domanda attorea e per la condanna dell' attrice al risarcimento del danno in proprio favore, da liquidarsi equitativamente.>>
§ 2. – Il Tribunale di RO con sentenza definitiva n. 685/2023 qui impugnata, così statuiva: << a) Condanna , a Parte_1
risarcimento del danno da occupazione dell' immobile sino al 30.4.2023, al pagamento nei confronti dell' della somma di € 3.367,56; oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione sull' importo di € 320,72 dalla scadenza di ogni anno di occupazione (prima scadenza: 31.10.2013) alla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) Condanna il medesimo al pagamento di € 320,72 per ogni anno di occupazione Parte_1
successivo al 30.4.2023 sino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
c)
Rigetta ogni altra pretesa;
d) Compensa per metà le spese di lite e condanna il al pagamento, in favore dell' , della residua metà; Parte_1 CP_1
spese che liquida nell' interezza in € 264,00 per spese e € 2.550,00
(duemilacinquecentocinquanta) per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< CONSIDERATO
Che, relativamente al risarcimento dovuto dal per l'abusiva Parte_1
occupazione dell'immobile, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal medesimo per via dell'inerzia dell'ente proprietario successivamente al
2004; che tale inerzia, con specifico riferimento al credito risarcitorio de quo, può reputarsi interrotta solo dalla comunicazione, in data 6.10.2017, dell'avviso di convocazione dell'organismo di mediazione ad iniziativa dell'ente: di qui, la prescrizione – quinquennale ex art. 1947 CC (vedi da
7 ultimo Cass. 26592/2021) - del credito risarcitorio maturato sino all'ottobre
2012; che, conseguentemente, il risarcimento può avere ad oggetto solo l'occupazione dal novembre 2012 alla data di effettivo rilascio (ad oggi l'immobile non è stato ancora restituito all'ente, posto che l'esecutività della suindicata sentenza parziale n. 589/2021 è stata sospesa dalla Corte
d'appello); che l'importo risarcitorio può stabilirsi nella somma di € 320,72 all'anno ossia nell'importo di vecchie lire 621.000 a suo tempo stimato dai tecnici dell (vedi, in fascicolo , la relazione di stima del CP_1 CP_1
22.5.2000, doc. 5): di qui il complessivo importo, per l'occupazione dal novembre 2012 all'aprile 2023 (10 anni + 6 mesi), di € (320,72 x 10,5) = €
3.367,56; oltre interessi legali e rivalutazione sull'importo di € 320,72 alla scadenza di ogni anno di occupazione (prima scadenza: 31.10.2013); che la diversa posta risarcitoria pretesa dall'ente e relativa al <danno per la mancata vendita dell'immobile>> non può essere riconosciuta in quanto trattasi di danno non chiaramente allegato e tantomeno dimostrato;
che il controcredito risarcitorio preteso dal - e da questo ricondotto Parte_1
alle spese della manutenzione dell' immobile da lui operata negli anni '80 del secolo scorso – non merita accoglimento: infatti, a prescindere dall'esatta qualificazione giuridica di tale pretesa, appare dirimente il dato fattuale che già nel 2004, al tempo del sopralluogo svolto dal geometra Parte_2
su incarico dello stesso l'immobile si presentava <in
[...] Parte_1
abbandono … [con] vistosi segni di degrado dovuti alla vetustà e agli agenti atmosferici>> (vedi del detto geometra datata
20.2.2004, doc. 8 prodotto dalla ); che la parziale reciproca CP_1
soccombenza giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà, con condanna del al pagamento della residua metà Parte_1
(valore della causa compreso nello scaglione € 1.100,00/5.200,00).>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi di Parte_1
gravame di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia
8 alla On.le Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare: 1)-in via preliminare: annullare e/o revocare la sentenza impugnata, previo accoglimento dell'appello spiegato, per tutti i motivi esposti in epigrafe;
2)- accertare e dichiarare la responsabilità di controparte per danno erariale trasmettendo gli atti alla competente Corte di Conti, per l'adozione dei consequenziali provvedimenti, per tutti i motivi esposti in epigrafe;
3)- condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.>>
§ 4. 1– Si costituiva chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le CP_1
seguenti conclusioni:
§ 4.2 –il consigliere istruttore provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 13 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte entrambi i difensori
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
9 Sulla premessa di una generale < motivazione ed omessa pronuncia – violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc e correlati motivi chiari e sintetici a sostegno del gravame.>> l'appellante svolgeva i seguenti motivi:
§ 5.1– Con il primo motivo titolato: << circa l'omessa pronuncia della sentenza n. 685/2023>> lamentava che il Tribunale non avesse pronunciato in relazione alla domanda formulata da esso di trasmissione degli Parte_1
atti alla Procura della Corte dei Conti in relazione alla asserita responsabilità erariale dell'Ente, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c.
§ 5.2– Con il secondo motivo non titolato censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva affermato: <che l'importo risarcitorio può stabilirsi nella somma di € 320,72 all'anno ossia nell'importo di vecchie lire 621.000 a suo tempo stimato dai tecnici dell' (vedi in fascicolo CP_1
, la relazione di stima del 22.5.2000, doc. 5): di qui il complessivo CP_1
importo, per l'occupazione dal novembre 2012 all'aprile 2023 (10 anni + 6 mesi), di € (320,72 x 10,5) = € 3.367,56; oltre interessi legali e rivalutazione sull'importo di € 320,72, alla scadenza di ogni anno di occupazione (prima scadenza: 31.10.2023)”.>>. Evidenziava che il Tribunale avrebbe dovuto compensare l'importo suddetto di € 3.367,56 con l'ammontare dei lavori eseguiti per la manutenzione del bene alla luce di tutte le risultanze istruttorie;
significava che il Tribunale avendo omesso di procedere alla compensazione era incorso nella violazione del disposto di cui agli artt. 112,115 e 116 c.p.c.
§ 5.3– Con il terzo motivo non titolato censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale, a pagina 2 dal rigo 37, aveva rigettato la domanda relativa al controcredito risarcitorio per le opere di manutenzione del bene. Significava che il primo giudice nel rendere tale statuizione aveva violato il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. Sottolineava che il teste escusso Testimone_1
10 all'udienza del 21 novembre 2022 aveva dichiarato di aver eseguito lavori di falegnameria ricevendo il pagamento di € 2.000/3.000; che anche il consulente aveva stimato il valore dell'immobile in € 3.500; che i Parte_2
testi e escussi all'udienza del 23 settembre 2021 Testimone_2 Testimone_3
avevano confermato di aver eseguito su incarico di esso lavori Parte_3
edilizi di rispristino dell'intonaco, della pavimentazione ed idraulici negli anni 1980 allorché il locale versava in stato di completo abbandono.
Lamentava che dette testimonianze non fossero state prese in considerazione dal Tribunale.
§ 5.4– Con il quarto motivo titolato: << condanna alle spese legali>> lamentava che versandosi in ipotesi di reciproca soccombenza il tribunale avrebbe dovuto compensare interamente tra le parti le spese di lite e non solamente nella metà.
§ 6. – Le questioni preliminari
Parte appellata nella memoria di costituzione depositata il 27 febbraio 2024 ha dato notizia che questa Corte con sentenza n. 172/2024 pubblicata il 19 febbraio 2024 ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
non definitiva del Tribunale di RO n. 589/2021
§ 7. –l'analisi dei motivi di gravame
§ 7.1 – Il primo motivo è infondato
Il Tribunale non è incorso in omessa pronuncia circa la domanda di Parte_1
di trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti. Trattasi, invero, di sollecitazione formulata dal convenuto sul presupposto che l'accertamento – su sua specifica eccezione - del maturare del termine prescrizionale con riguardo al credito risarcitorio vantato da CP_1
comportava << la gravissima responsabilità di controparte per danno
11 erariale >>, di qui la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura presso la
Corte dei Conti.
Va osservato, invero, che l'obbligo di denuncia sorge per effetto dell'accertamento di un fatto dannoso per la finanza pubblica, danno che deve essere concreto ed attuale;
inoltre, la trasmissione degli atti presuppone la sussistenza dei restanti presupposti di carattere generale, quali la possibile identificazione dell'agente e la delibazione, sommaria, che i termini di decorrenza della prescrizione per l'ipotesi di responsabilità contabile non siano decorsi. In relazione a tali elementi di giudizio il motivo in esame è totalmente manchevole sicché la richiesta va sussunta, come detto, in una mera sollecitazione, disattesa dal primo giudice per evidente carenza dei presupposti della responsabilità di tipo contabile in relazione ad un soggetto e/o a più soggetti astrattamente identificabili per i quali non fossero decorsi, alla data di pubblicazione della sentenza, i termini di prescrizione dell'illecito contabile, cagionato per le annualità precedenti al novembre 2012, in fattispecie in cui il danno non risulta essere stato occultato da detto agente.
§ 6.2 – Il secondo ed il terzo motivo possono venir valutati congiuntamente e sono infondati il terzo, rimanendo assorbito il secondo.
È pregiudiziale la disamina del terzo motivo con cui l'appellante si duole che il Tribunale non abbia adeguatamente apprezzato le dichiarazioni testimoniali di , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, di professione muratore, viene escusso all'udienza del 23 Testimone_2
settembre 2021 e riferisce di aver effettuato lavori su commissione di nel locale oggetto di causa sito in OR alla C.da Parte_1
BR GR: << intorno al 1980/1981 che sono consistiti nel ripristinare l'intonaco dove vi era muffa, pavimentazione, ho fatto anche il bagnetto nuovo. Devo dire che il locale era in uno stato di abbandono. All'incirca i lavori sono durati un mese. Sub 9: Preciso ancora che l'attività del Parte_1
12 è iniziata nel 1981 e, come ho già riferito, il locale era in uno stato di abbandono ed io ho provveduto a ripristinarlo. Sub 10: Nel locale, ancora oggi il svolte attività di barbiere.>> Parte_1
Nella medesima udienza risulta escusso , di professione Testimone_3
idraulico, che ha riferito di aver: < lavori idraulici, tutte le tubazioni, montaggi lavandini. All'incirca i lavori sono durati due settimane.>> e di non ricordare l'epoca in cui eseguì detti lavori.
, di professione falegname, risulta escusso all'udienza del Testimone_4
21/11/2022. Ha riferito: << ho effettuato lavori di falegnameria in un locale che era disastrato in C.da BR GR e sono stato pagato dal sig.
. Ho messo delle porte, ho fatto dei mobiletti e delle Parte_1
migliorie nel salone che riguardavano la falegnameria ed il lavoro è durato circa una decina di giorni. È trascorso un po' di tempo ma ricordo che l'importo si aggirava intorno ai € 2.000/3.000. Preciso che il locale era un disastro e il ha effettuato delle notevoli migliorie. Il ha Parte_1 Parte_1
iniziato la sua attività negli anni 80 all'incirca; ricordo che il sig. Parte_1
aveva circa 20 – 21 anni. Posso dire che quasi tutto il locale era abbandonato, molto disastrato ed era un ricovero di cani. Sub 5: Prima che il Caligiuri inziasse la sua attività non ho svolto lavori per conto dello stesso. Preciso e ricordo che nel locale esisteva solo una vecchia poltrona mentre successivamente lui ha effettuato tutte le migliorie>>
Tanto premesso osserva la Corte che le testimonianze suddette consentono di accertare che, nell'immobile oggetto di causa, il nel 1980-1981 ha Parte_1
avviato la propria attività di barbiere predisponendo un locale idoneo all'uso grazie alla manodopera prestata dal muratore, dall'idraulico e dal falegname.
Si osserva che il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento di un controcredito in capo a per i miglioramenti apportati a detto locale Parte_1
13 avendo dato applicazione al disposto di cui all'art. 1150 comma 2 cod. civ. ovvero per aver riscontrato, per mezzo della perizia del geom. redatta Parte_2
da detto professionista su incarico del stesso (e confermata in Parte_1
udienza essendo il stato escusso quale teste) che alla data del marzo Parte_2
2004 (di accesso a luoghi da parte del predetto) detti miglioramenti non erano più sussistenti.
Si legge nella relazione di perizia: << Il magazzino in parola si presenta nel seguente modo: < impianti, intonaci interni ed esterni fatiscenti a causa dell'umidità saliente, infissi esterni costituiti da una porta, e da due finestre in metallo, copertura a tetto ad una pendenza;
inoltre è fornito di un piccolo wc. Allo stato attuale il magazzino è in abbandono e presenta vistosi segni di degrado dovuti alla vetustà ed agli agenti atmosferici.>>
Il geometra attribuisce al locale il valore di € 3.500,00, ma all'evidenza esclude che possano essere presenti, nel 2004, i miglioramenti che le maestranze, su incarico del avevano apportato all'immobile nel Parte_1
1980- 1981.
La motivazione di prime cure è perciò aderente alle risultanze istruttorie non essendo sufficiente per l'accertamento di un controcredito per miglioramenti che dette utilità siano state realizzate essendo, invece, necessario che esse sussistano al momento della restituzione del bene e risulta accertato che alcun miglioramento era più presente nel fabbricato già nel 2004.
Il rigetto del terzo motivo comporta l'assorbimento del secondo
§ 6.3 – Il quarto motivo è infondato.
Il Tribunale ha compiuto la valutazione della soccombenza finale sia con riguardo alle domande decise con la sentenza non definitiva che con riguardo alle domande di carattere patrimoniale decise con la sentenza definitiva. 14 è rimasto soccombente sulla domanda di rivendica del bene spiegata Parte_1
da , sulla domanda di restituzione dell'immobile, sulla domanda CP_1
risarcitoria dal novembre 2012 essendo prescritto il periodo pregresso;
sul credito per ogni anno successivo al 30 aprile 2023 e fino all'effettivo rilascio,
è rimasta soccombente sul credito risarcitorio ante novembre 2012 e CP_1
sulla domanda di risarcimento del danno per non aver potuto alienare il locale.
Il tribunale ha pertanto compiuto una valutazione di reciproca soccombenza limitata alla metà che è ampiamente esaustiva delle ragioni del Parte_1
dovendosi tener conto che, diversamente opinando, verrebbe disatteso il principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 32061/2022 : <<«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.>> osservandosi che, nel caso in esame, la sussistenza degli altri presupposti di cui all'art. 92 co. 2 cod. civ. non risulta nemmeno allegata nel motivo in esame.
L'appello va quindi rigettato.
§ 7. – le spese di lite
Le spese del grado seguono dell'ordinario criterio della soccombenza. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa
(fino a € 5.200,00) nei valori medi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
15 § 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di ,, contro la
[...] Controparte_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di RO n. 685/2023 pubblicata in data 15/05/2023, ogni contraria istanza, eccezione e dedizione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna alla rifusione delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di Controparte_1
he liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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