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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 7869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7869 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10281/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1
GIULIANO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. LUIGI PARENTI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
NONCHÉ
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso da
[...]
personale dipendente, giusta comparsa di costituzione e risposta depositata il
5.10.2022,
convenuto
NONCHÉ
Controparte_3
[...] Controparte_4
,
[...] Controparte_2
Pagina 1 di 11 CATANIA, Controparte_5
, l
[...] Controparte_6
,
[...] Controparte_7
,
[...] [...]
, Controparte_8 [...]
, Controparte_9
Controparte_10
,
[...] Controparte_11
,
[...] Controparte_12
,
[...] Controparte_13
, l
[...] Controparte_14
,
[...] Controparte_15
, in persona dei rispettivi ll.rr.p.tt., con il
[...]
patrocinio ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di giusta CP_11
comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.12.2022,
convenuti
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 28.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha notificato a Controparte_1 Parte_1
Pagina 2 di 11 il 4.3.2022, l'intimazione di pagamento n. 07120229002379926/00, per la somma complessiva di € 125.056,26 e relativa alle obbligazioni sanzionatorie già richieste con le seguenti cartelle esattoriali: “1) Cartella di pagamento n. 07120160007678820 000 di € 7.011,04 asseritamente notificata in data 04/11/2016 relativamente al ruolo formato dalla DTL di e dalla DTL di;
2) Cartella di pagamento n. Controparte_7 CP_9
07120160059428363000 di € 2.042,44 asseritamente notificata in data
20/07/2016 relativamente al ruolo formato dalla DTL di 3) Cartella CP_3
di pagamento n. 07120160059428464000 di € 2.117,48 asseritamente notificata in data 20/07/2016 relativamente al ruolo formato dalla IPL di e dalla DPL di;
4) Cartella di pagamento n. CP_4 CP_8
071201600705224576000 di € 10.038,45 asseritamente notificata in data
19/09/2016 relativamente al ruolo formato dalla DPL di 5) Cartella CP_11
di pagamento n. 07120160075851153000 di € 2.365,10 asseritamente notificata in data 24/10/2016 relativamente al ruolo formato dalla DPL di
Brindisi; 6) Cartella di pagamento n. 07120170000225758000 di € 19.686,42
asseritamente notificata in data 13/01/2017 relativamente al ruolo formato dalla DPL di e dalla DPL di 7) Cartella di pagamento n. CP_6 CP_15
07120170024207529000 di € 174,48 asseritamente notificata in data
24/03/2017 relativamente al ruolo formato dalla DPL di 8) Cartella CP_13
di pagamento n. 07120170044201721000 di € 232,92 asseritamente notificata in data 11/05/2017 relativamente al ruolo formato dall'IPL di
Agrigento; 9) Cartella di pagamento n. 07120170067278051000 di € 271,93
asseritamente notificata in data 23/08/2017 relativamente al ruolo formato dalla DTL di 10) Cartella di pagamento n. 07120170076236072000 CP_5
Pagina 3 di 11 di € 2.517,31 asseritamente notificata in data 08/09/2017 relativamente al ruolo formato dall'ITL di 11) Cartella di pagamento n. CP_13
07120170082328885000 di € 1.046,78 asseritamente notificata in data
09/10/2017 relativamente al ruolo formato dalla ITL di Parma-Reggio
Emilia; 12) Cartella di pagamento n. 07120170104095741000 di € 1.442,11
asseritamente notificata in data 01/12/2017 relativamente al ruolo formato
CP_1 dalla ITL di e;
13) Cartella di pagamento n. CP_10
07120180034253936000 di € 5.976,32 asseritamente notificata in data
20/06/2018 relativamente al ruolo formato dalla ITL di;
14) Cartella CP_12
di pagamento n. 07120180072045492000 di € 18.438,96 asseritamente notificata in data 14/11/2018 relativamente al ruolo formato dalla ITL di
; 15) Cartella di pagamento n. 07120190013894906000 di € 14.180,40 CP_12
asseritamente notificata in data 23/01/2019 relativamente al ruolo formato dalla ITL di;
16) Cartella di pagamento n. Controparte_7
07120190115128436000 di € 2.785,44 asseritamente notificata in data
19/09/2019 relativamente al ruolo formato dalla ITL di Novara Verbania;
17)
Cartella di pagamento n. 07120190126542162000 di € 386,75 asseritamente notificata in data 21/11/2019 relativamente al ruolo formato dall'IPL di
Catania”.
Il debitore, con ricorso depositato presso la Sezione Lavoro di questo
Tribunale e poi riassegnato alla Quinta Sezione Civile, si è opposto a tale atto, eccependo: 1) la notificazione dell'intimazione da PEC non risultante da pubblici registri;
2) l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali;
3) in ogni caso, la prescrizione del credito.
2. Con il primo motivo di opposizione, l'istante deduce la nullità della
Pagina 4 di 11 notificazione della cartella, perché non proveniente da indirizzo PEC inserito in pubblici elenchi.
Tuttavia, anche muovendo dal presupposto giuridico affermato dall'opponente, ovverosia che la notificazione, avvenuta via PEC, debba considerarsi irregolare perché proveniente da un indirizzo non presente in pubblici registri, la pacifica ricezione della stessa da parte del contribuente e la sua reazione attraverso la presente iniziativa giudiziaria dimostrano che egli ne abbia avuto piena cognizione e inducono ad applicare, come consentito dal generale richiamo alle norme processualcivilistiche contenuto nell'art. 60 DPR n. 600/73, l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (v. Cass., S.U., n. 15979/22; Sez. V, n. 27561/18),
tanto più che il destinatario della stessa non ha evidenziato quale specifico pregiudizio gli sia derivato dal mancato utilizzo, ad opera del mittente, di un indirizzo risultate da pubblici elenchi (v. Cass., Sez. V, n. 18684/23).
3. Con il secondo motivo di opposizione, il ricorrente si duole della nullità formale dell'atto impugnato, poiché non preceduto dalla valida notificazione delle cartelle esattoriali presupposte.
Così facendo, egli introduce una doglianza attinente non già all'an
della minacciata esecuzione, ma al quomodo della stessa, da intendersi, come tale, rientrante nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e soggetta al termine decadenziale di giorni venti dalla ricezione dell'atto impugnato, dovendo equipararsi alle opposizioni esecutive la controversia proposta avverso un'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/73 (v. Cass., Sez. V, n.
6833/21; Cass., Sez. Lav., n. 27019/08).
Ebbene, nel caso di specie, l'atto impugnato è stato pacificamente
Pagina 5 di 11 notificato il 4.3.2022, mentre il ricorso formulato avverso lo stesso,
depositato presso la Sezione Lavoro in data non evincibile con chiarezza dagli atti di causa, è datato 3.4.2022 e, come tale, è stato certamente redatto –
e, di conseguenza, giudizialmente proposto – in data ben successiva allo spirare del termine legale, avvenuto il 24.3.2022.
Tale doglianza è, pertanto, tardiva e inammissibile.
4. Nel merito e in via subordinata, l'opponente eccepisce il decorso della prescrizione, a suo dire sussistente finanche ammettendo la rituale notificazione delle cartelle di pagamento.
In proposito, occorre premettere che i crediti in oggetto, attinenti a sanzioni amministrative pecuniarie, si estinguono con il decorso del temine di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. n. 689/81.
L'agente della riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha, sia pur genericamente, dichiarato di volersi avvalere della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione prevista dal d.l. n. 18/20 e dal d.l. n. 41/21 in dipendenza dell'epidemia da Covid Sars – 19.
Ebbene, l'art. 68, c. I, d.l. n. 18 cit., come successivamente modificato,
dispone che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020
al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione. […] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Quest'ultimo, a sua volta, dispone che “ Le disposizioni in materia di
sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
Pagina 6 di 11 infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da
eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di
tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti
per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di
prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli
enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212”.
Dal combinato disposto di dette disposizioni, si desume che l'art. 68
cit., oltre a sospendere i versamenti di tutte le entrate, tributarie e non tributarie, ivi previste, abbia esteso alle stesse il disposto dell'art. 12 d. lgs. n.
159 cit., sospendendo per il medesimo arco di tempo il corso della prescrizione di tali diritti (v. Cass., Sez. I, n. 960/25).
Ne consegue che, anche nel caso di specie, esso resta sospeso, nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ovverosia per un totale di n. 542 giorni.
4.1. Tanto premesso, va rilevato che, con riferimento a nessuna delle suddette cartelle la prescrizione risulta essersi compiuta in presenza della regolare notificazione delle medesime da parte dell'agente della riscossione.
Le più remote di esse, infatti, sono la cartella di pagamento n.
07120160059428363000, asseritamente notificata in data 20/07/2016, e la n.
07120160059428464000, asseritamente notificata in data 20/07/2016.
Il termine ordinario di prescrizione si sarebbe pertanto compiuto il
20.7.2021 e deve intendersi prorogato ex lege, per le ragioni suddette, di 542
giorni, mentre la notificazione dell'intimazione è avvenuta il 3.4.2022,
Pagina 7 di 11 ovverosia dopo soli 257 giorni e, dunque, in tempo utile per evitare il dedotto effetto estintivo.
Tutte le altre cartelle risultano essere state notificate in data successiva,
ma anteriore all'introduzione della sospensione straordinaria della prescrizione, e, dunque, i relativi crediti devono a maggior ragione intendersi sottratti alla dedotta vicenda estintiva.
4.2. Occorre, pertanto, verificare, onde appurare in concreto se la prescrizione si sia verificata, se le cartelle esattoriali siano state effettivamente notificate nelle date dichiarate dall'agente della riscossione.
Dall'allegato n. 4 alla produzione di Controparte_1
può desumersi che tutte le cartelle sono state notificate, a mezzo PEC, nelle date sopra riportate sub 1.
A fronte di tanto, l'opponente, nelle successive difese, ha dedotto la nullità della notificazione delle cartelle, in quanto non provenienti da indirizzo inserito in pubblici elenchi e ha affermato che le stesse sarebbero state, come tali, raccolte nella cartella “spam” del suo sistema di posta elettronica certificata, con pregiudizio del suo diritto di difesa.
4.2.1. Come sopra già rilevato, la notificazione di un atto della riscossione da indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi non ne determina la nullità, ove non ne sia derivato uno specifico pregiudizio a carico del destinatario.
Nel caso di specie, questi ha implicitamente ammesso di avere ricevuto la notificazione dei suddetti atti di riscossione, osservando tuttavia che essi sarebbero stati inseriti nella cartella destinata allo “spam” perché provenienti da indirizzo non risultante da pubblici elenchi.
Pagina 8 di 11 Tale ultima circostanza, tuttavia, è rimasta del tutto priva di prova, che deve intendersi, per il principio di prossimità alla stessa, gravante sul debitore opponente.
Pertanto, a fronte del pacifico perfezionamento delle notificazioni,
avvalorato dalla produzione della ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica, nessun concreto pregiudizio alle ragioni dell'opponente è stato documentato, non risultando da alcun elemento istruttorio che le PEC a lui indirizzate siano state raccolte nella cartella dedicata alla posta indesiderata e potendosi in ogni caso dubitare che ciò osti di per sé alla loro tempestiva conoscibilità da parte sua.
In definitiva, stante la regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il termine prescrizionale deve reputarsi utilmente interrotto e la domanda dev'essere dunque rigettata.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., e di
[...] [...]
, AR
Controparte_3
, Controparte_4
, Controparte_17
, Controparte_5
l Controparte_6
,
[...] Controparte_2
Pagina 9 di 11 , Controparte_7 Controparte_8
,
[...] Controparte_9
,
[...] [...]
, Controparte_10 Controparte_11
,
[...] Controparte_12
,
[...] Controparte_13
, l'
[...] Controparte_14
,
[...] Controparte_15
, in persona dei rispettivi ll.rr.p.tt.,, disattesa ogni
[...]
contraria istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidate ex d.m. n. 55/14 Controparte_1
(scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), in complessivi €
8.300,00 per compensi (dei quali € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva ed € 4.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' AR
, liquidate ex art. 9, comma 2, del
[...]
D.Lgs. n. 149/2015 ed ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino a
€1.100,00), in complessivi € 460,00 per compensi (dei quali €
100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed
€160,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
Pagina 10 di 11 IVA e CPA, se dovute;
4. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dei restanti enti impositori, costituiti con l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00), in complessivi € 6.300,00 per compensi (dei quali € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00
per la fase introduttiva ed € 2.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 10/9/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10281/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1
GIULIANO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. LUIGI PARENTI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
NONCHÉ
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso da
[...]
personale dipendente, giusta comparsa di costituzione e risposta depositata il
5.10.2022,
convenuto
NONCHÉ
Controparte_3
[...] Controparte_4
,
[...] Controparte_2
Pagina 1 di 11 CATANIA, Controparte_5
, l
[...] Controparte_6
,
[...] Controparte_7
,
[...] [...]
, Controparte_8 [...]
, Controparte_9
Controparte_10
,
[...] Controparte_11
,
[...] Controparte_12
,
[...] Controparte_13
, l
[...] Controparte_14
,
[...] Controparte_15
, in persona dei rispettivi ll.rr.p.tt., con il
[...]
patrocinio ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di giusta CP_11
comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.12.2022,
convenuti
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 28.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha notificato a Controparte_1 Parte_1
Pagina 2 di 11 il 4.3.2022, l'intimazione di pagamento n. 07120229002379926/00, per la somma complessiva di € 125.056,26 e relativa alle obbligazioni sanzionatorie già richieste con le seguenti cartelle esattoriali: “1) Cartella di pagamento n. 07120160007678820 000 di € 7.011,04 asseritamente notificata in data 04/11/2016 relativamente al ruolo formato dalla DTL di e dalla DTL di;
2) Cartella di pagamento n. Controparte_7 CP_9
07120160059428363000 di € 2.042,44 asseritamente notificata in data
20/07/2016 relativamente al ruolo formato dalla DTL di 3) Cartella CP_3
di pagamento n. 07120160059428464000 di € 2.117,48 asseritamente notificata in data 20/07/2016 relativamente al ruolo formato dalla IPL di e dalla DPL di;
4) Cartella di pagamento n. CP_4 CP_8
071201600705224576000 di € 10.038,45 asseritamente notificata in data
19/09/2016 relativamente al ruolo formato dalla DPL di 5) Cartella CP_11
di pagamento n. 07120160075851153000 di € 2.365,10 asseritamente notificata in data 24/10/2016 relativamente al ruolo formato dalla DPL di
Brindisi; 6) Cartella di pagamento n. 07120170000225758000 di € 19.686,42
asseritamente notificata in data 13/01/2017 relativamente al ruolo formato dalla DPL di e dalla DPL di 7) Cartella di pagamento n. CP_6 CP_15
07120170024207529000 di € 174,48 asseritamente notificata in data
24/03/2017 relativamente al ruolo formato dalla DPL di 8) Cartella CP_13
di pagamento n. 07120170044201721000 di € 232,92 asseritamente notificata in data 11/05/2017 relativamente al ruolo formato dall'IPL di
Agrigento; 9) Cartella di pagamento n. 07120170067278051000 di € 271,93
asseritamente notificata in data 23/08/2017 relativamente al ruolo formato dalla DTL di 10) Cartella di pagamento n. 07120170076236072000 CP_5
Pagina 3 di 11 di € 2.517,31 asseritamente notificata in data 08/09/2017 relativamente al ruolo formato dall'ITL di 11) Cartella di pagamento n. CP_13
07120170082328885000 di € 1.046,78 asseritamente notificata in data
09/10/2017 relativamente al ruolo formato dalla ITL di Parma-Reggio
Emilia; 12) Cartella di pagamento n. 07120170104095741000 di € 1.442,11
asseritamente notificata in data 01/12/2017 relativamente al ruolo formato
CP_1 dalla ITL di e;
13) Cartella di pagamento n. CP_10
07120180034253936000 di € 5.976,32 asseritamente notificata in data
20/06/2018 relativamente al ruolo formato dalla ITL di;
14) Cartella CP_12
di pagamento n. 07120180072045492000 di € 18.438,96 asseritamente notificata in data 14/11/2018 relativamente al ruolo formato dalla ITL di
; 15) Cartella di pagamento n. 07120190013894906000 di € 14.180,40 CP_12
asseritamente notificata in data 23/01/2019 relativamente al ruolo formato dalla ITL di;
16) Cartella di pagamento n. Controparte_7
07120190115128436000 di € 2.785,44 asseritamente notificata in data
19/09/2019 relativamente al ruolo formato dalla ITL di Novara Verbania;
17)
Cartella di pagamento n. 07120190126542162000 di € 386,75 asseritamente notificata in data 21/11/2019 relativamente al ruolo formato dall'IPL di
Catania”.
Il debitore, con ricorso depositato presso la Sezione Lavoro di questo
Tribunale e poi riassegnato alla Quinta Sezione Civile, si è opposto a tale atto, eccependo: 1) la notificazione dell'intimazione da PEC non risultante da pubblici registri;
2) l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali;
3) in ogni caso, la prescrizione del credito.
2. Con il primo motivo di opposizione, l'istante deduce la nullità della
Pagina 4 di 11 notificazione della cartella, perché non proveniente da indirizzo PEC inserito in pubblici elenchi.
Tuttavia, anche muovendo dal presupposto giuridico affermato dall'opponente, ovverosia che la notificazione, avvenuta via PEC, debba considerarsi irregolare perché proveniente da un indirizzo non presente in pubblici registri, la pacifica ricezione della stessa da parte del contribuente e la sua reazione attraverso la presente iniziativa giudiziaria dimostrano che egli ne abbia avuto piena cognizione e inducono ad applicare, come consentito dal generale richiamo alle norme processualcivilistiche contenuto nell'art. 60 DPR n. 600/73, l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (v. Cass., S.U., n. 15979/22; Sez. V, n. 27561/18),
tanto più che il destinatario della stessa non ha evidenziato quale specifico pregiudizio gli sia derivato dal mancato utilizzo, ad opera del mittente, di un indirizzo risultate da pubblici elenchi (v. Cass., Sez. V, n. 18684/23).
3. Con il secondo motivo di opposizione, il ricorrente si duole della nullità formale dell'atto impugnato, poiché non preceduto dalla valida notificazione delle cartelle esattoriali presupposte.
Così facendo, egli introduce una doglianza attinente non già all'an
della minacciata esecuzione, ma al quomodo della stessa, da intendersi, come tale, rientrante nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e soggetta al termine decadenziale di giorni venti dalla ricezione dell'atto impugnato, dovendo equipararsi alle opposizioni esecutive la controversia proposta avverso un'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/73 (v. Cass., Sez. V, n.
6833/21; Cass., Sez. Lav., n. 27019/08).
Ebbene, nel caso di specie, l'atto impugnato è stato pacificamente
Pagina 5 di 11 notificato il 4.3.2022, mentre il ricorso formulato avverso lo stesso,
depositato presso la Sezione Lavoro in data non evincibile con chiarezza dagli atti di causa, è datato 3.4.2022 e, come tale, è stato certamente redatto –
e, di conseguenza, giudizialmente proposto – in data ben successiva allo spirare del termine legale, avvenuto il 24.3.2022.
Tale doglianza è, pertanto, tardiva e inammissibile.
4. Nel merito e in via subordinata, l'opponente eccepisce il decorso della prescrizione, a suo dire sussistente finanche ammettendo la rituale notificazione delle cartelle di pagamento.
In proposito, occorre premettere che i crediti in oggetto, attinenti a sanzioni amministrative pecuniarie, si estinguono con il decorso del temine di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. n. 689/81.
L'agente della riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha, sia pur genericamente, dichiarato di volersi avvalere della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione prevista dal d.l. n. 18/20 e dal d.l. n. 41/21 in dipendenza dell'epidemia da Covid Sars – 19.
Ebbene, l'art. 68, c. I, d.l. n. 18 cit., come successivamente modificato,
dispone che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020
al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione. […] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Quest'ultimo, a sua volta, dispone che “ Le disposizioni in materia di
sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
Pagina 6 di 11 infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da
eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di
tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti
per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di
prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli
enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212”.
Dal combinato disposto di dette disposizioni, si desume che l'art. 68
cit., oltre a sospendere i versamenti di tutte le entrate, tributarie e non tributarie, ivi previste, abbia esteso alle stesse il disposto dell'art. 12 d. lgs. n.
159 cit., sospendendo per il medesimo arco di tempo il corso della prescrizione di tali diritti (v. Cass., Sez. I, n. 960/25).
Ne consegue che, anche nel caso di specie, esso resta sospeso, nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ovverosia per un totale di n. 542 giorni.
4.1. Tanto premesso, va rilevato che, con riferimento a nessuna delle suddette cartelle la prescrizione risulta essersi compiuta in presenza della regolare notificazione delle medesime da parte dell'agente della riscossione.
Le più remote di esse, infatti, sono la cartella di pagamento n.
07120160059428363000, asseritamente notificata in data 20/07/2016, e la n.
07120160059428464000, asseritamente notificata in data 20/07/2016.
Il termine ordinario di prescrizione si sarebbe pertanto compiuto il
20.7.2021 e deve intendersi prorogato ex lege, per le ragioni suddette, di 542
giorni, mentre la notificazione dell'intimazione è avvenuta il 3.4.2022,
Pagina 7 di 11 ovverosia dopo soli 257 giorni e, dunque, in tempo utile per evitare il dedotto effetto estintivo.
Tutte le altre cartelle risultano essere state notificate in data successiva,
ma anteriore all'introduzione della sospensione straordinaria della prescrizione, e, dunque, i relativi crediti devono a maggior ragione intendersi sottratti alla dedotta vicenda estintiva.
4.2. Occorre, pertanto, verificare, onde appurare in concreto se la prescrizione si sia verificata, se le cartelle esattoriali siano state effettivamente notificate nelle date dichiarate dall'agente della riscossione.
Dall'allegato n. 4 alla produzione di Controparte_1
può desumersi che tutte le cartelle sono state notificate, a mezzo PEC, nelle date sopra riportate sub 1.
A fronte di tanto, l'opponente, nelle successive difese, ha dedotto la nullità della notificazione delle cartelle, in quanto non provenienti da indirizzo inserito in pubblici elenchi e ha affermato che le stesse sarebbero state, come tali, raccolte nella cartella “spam” del suo sistema di posta elettronica certificata, con pregiudizio del suo diritto di difesa.
4.2.1. Come sopra già rilevato, la notificazione di un atto della riscossione da indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi non ne determina la nullità, ove non ne sia derivato uno specifico pregiudizio a carico del destinatario.
Nel caso di specie, questi ha implicitamente ammesso di avere ricevuto la notificazione dei suddetti atti di riscossione, osservando tuttavia che essi sarebbero stati inseriti nella cartella destinata allo “spam” perché provenienti da indirizzo non risultante da pubblici elenchi.
Pagina 8 di 11 Tale ultima circostanza, tuttavia, è rimasta del tutto priva di prova, che deve intendersi, per il principio di prossimità alla stessa, gravante sul debitore opponente.
Pertanto, a fronte del pacifico perfezionamento delle notificazioni,
avvalorato dalla produzione della ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica, nessun concreto pregiudizio alle ragioni dell'opponente è stato documentato, non risultando da alcun elemento istruttorio che le PEC a lui indirizzate siano state raccolte nella cartella dedicata alla posta indesiderata e potendosi in ogni caso dubitare che ciò osti di per sé alla loro tempestiva conoscibilità da parte sua.
In definitiva, stante la regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il termine prescrizionale deve reputarsi utilmente interrotto e la domanda dev'essere dunque rigettata.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., e di
[...] [...]
, AR
Controparte_3
, Controparte_4
, Controparte_17
, Controparte_5
l Controparte_6
,
[...] Controparte_2
Pagina 9 di 11 , Controparte_7 Controparte_8
,
[...] Controparte_9
,
[...] [...]
, Controparte_10 Controparte_11
,
[...] Controparte_12
,
[...] Controparte_13
, l'
[...] Controparte_14
,
[...] Controparte_15
, in persona dei rispettivi ll.rr.p.tt.,, disattesa ogni
[...]
contraria istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidate ex d.m. n. 55/14 Controparte_1
(scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), in complessivi €
8.300,00 per compensi (dei quali € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva ed € 4.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' AR
, liquidate ex art. 9, comma 2, del
[...]
D.Lgs. n. 149/2015 ed ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino a
€1.100,00), in complessivi € 460,00 per compensi (dei quali €
100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed
€160,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
Pagina 10 di 11 IVA e CPA, se dovute;
4. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dei restanti enti impositori, costituiti con l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00), in complessivi € 6.300,00 per compensi (dei quali € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00
per la fase introduttiva ed € 2.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 10/9/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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