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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1443/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
nel procedimento promosso con ricorso ex art. 473 bis – 51 c.p.c. con domande cumulate di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Simone Boscolo Cegion con l'intervento del Pubblio Ministero in sede ha emesso la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con coeva sentenza non definitiva il collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni della separazione e che le parti con il ricorso introduttivo hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio indicando le relative condizioni;
considerato che
tale ultima domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e che la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore;
pagina 1 di 3 atteso che il giudice relatore, trascorsi sei mesi dalla data fissata per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 473 bis – 51 c.p.c., provvederà ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rilevato che con le note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio e depositare attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di omologa delle condizioni della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473 bis – 49, 473 bis – 51 e 279 c.p.c., così dispone: rimette la causa sul ruolo del relatore;
fissa udienza in data 9.6.2026;
DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio;
ASSEGNA alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle predette note scritte
INVITA
i procuratori delle parti a depositare nello stesso termine l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di omologa delle condizioni della separazione consensuale.
AVVERTE
• che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
• che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
pagina 2 di 3 Si manda al Pubblico Ministero per il suo parere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1443/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
nel procedimento promosso con ricorso ex art. 473 bis – 51 c.p.c. con domande cumulate di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Simone Boscolo Cegion con l'intervento del Pubblio Ministero in sede ha emesso la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con coeva sentenza non definitiva il collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni della separazione e che le parti con il ricorso introduttivo hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio indicando le relative condizioni;
considerato che
tale ultima domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e che la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore;
pagina 1 di 3 atteso che il giudice relatore, trascorsi sei mesi dalla data fissata per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 473 bis – 51 c.p.c., provvederà ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rilevato che con le note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio e depositare attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di omologa delle condizioni della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473 bis – 49, 473 bis – 51 e 279 c.p.c., così dispone: rimette la causa sul ruolo del relatore;
fissa udienza in data 9.6.2026;
DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio;
ASSEGNA alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle predette note scritte
INVITA
i procuratori delle parti a depositare nello stesso termine l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di omologa delle condizioni della separazione consensuale.
AVVERTE
• che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
• che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
pagina 2 di 3 Si manda al Pubblico Ministero per il suo parere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3