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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5677 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
LU OL Presidente
HR MB giudice
VI RO giudice nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Vigani Andrea Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 12.3.2024 e notificato il 6.9.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 22.8.2022 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia giudiziale, con la conseguenza che i soli profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo, sui quali si è concretata la difesa dell'amministrazione resistente, non sono rilevanti ai
1 di 7 fini della decisione;
sul punto si evidenzia che l'amministrazione resistente non ha svolto considerazioni sui fatti allegati dal ricorrente e intervenuti successivamente al procedimento amministrativo, limitandosi a illustrare le ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento impugnato.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma
1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6,
d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e
2 di 7 ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400;
Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez.
I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
È opportuno fin da subito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt.
30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13
Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e
3 di 7 familiare garantito dall'art. 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n.
28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare, l'unica differenza rispetto alla previgente disciplina (introdotta con il d.l. 20/2023) è che l'odierno art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit., per effetto dell'abrogazione del III-IV periodo, non annette più una rilevanza “diretta” alla tutela della vita privata e familiare, circostanza che – come si è detto – aveva indotto la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ancóra una volta, Cass., sez.
I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373)
a ritenere non più necessario il giudizio di comparazione, seppure “attenuato”, che caratterizzava invece la precedente protezione “umanitaria” e presupponeva una contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente, mediante il raffronto tra la sua vita in Italia, quella che egli aveva vissuto prima della partenza e quella a cui si sarebbe trovato esposto in conseguenza del rimpatrio (ciò, evidentemente, al fine di verificare se lo straniero fosse al punto sradicato dal Paese di provenienza che il solo rimpatrio avrebbe potuto pregiudicare i diritti fondamentali della sua persona).
Nella particolare ipotesi della protezione “interna” per integrazione sociale o familiare, pertanto, la novella del 2023 – avendo eliminato la tipizzazione positiva dei criteri di valutazione precedentemente elencati nel III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit. e non avendo contemplato una clausola generale di tutela per “ragioni umanitarie” come quella prevista nella disciplina previgente al citato d.l.
113/2018 – ha reintrodotto la necessità di effettuare un giudizio di comparazione tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle sperimentate o attese nel Paese di origine.
Torna, dunque, a costituire una “pietra miliare” della disciplina di settore il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che con riferimento alla “vecchia” protezione “umanitaria” ha ritenuto necessaria
«una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
4 di 7 In questo senso si è di recente espressa la stessa S.C., la quale – investita di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato sul punto dal Tribunale di Venezia – ha chiarito che «il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall'art. 8 della Cedu, e costituzionali»
(Cass., sez. I, 10 novembre 2025, n. 13309). È, infatti, ancóra presente nel tessuto dell'art. 19 «il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera, attraverso il richiamo espresso all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico. Tra questi ultimi, va ricompresa la tutela della vita privata e familiare, espressamente considerata dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, proclamato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientra nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., rinvenendo il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Secondo la Cassazione (che ha richiamato i princìpi espressi dalla Corte costituzionale nella sent. n. 194/2019), pertanto, anche «nel nuovo ambiente normativo […] non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione in violazione di obblighi costituzionali o internazionali, giacché la protezione della vita privata e familiare è oggetto di un diritto soggettivo ex art. 8 della Cedu, oltre che attuazione di obblighi costituzionali».
Ne consegue che «l'adozione di un provvedimento di espulsione nei confronti di un migrante ormai sradicato dal contesto di provenienza, che nel periodo di permanenza in Italia, in attesa della definizione della sua richiesta di protezione internazionale, abbia creato legami familiari o abbia raggiunto un significativo grado di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo, pur nella consapevolezza della natura precaria della sua permanenza, può configurare un'interferenza nella sua vita privata o familiare qualora l'allontanamento comporti la rottura delle relazioni personali, familiari o sociali così instaurate
e lo esponga, a causa della grave compromissione dei diritti umani del Paese di origine, a una condizione di fragilità, tale da compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali inerenti alla propria esistenza».
È, dunque, dovere del giudice valutare l'eventuale “vulnerabilità” dello straniero legata alla durata della sua presenza sul territorio nazionale, all'effettività dei suoi vincoli familiari e del suo inserimento sociale in rapporto con il «contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel Paese di origine».
La protezione speciale, infatti, può tuttora essere «accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata». Tale radicamento può essere maturato anche in corso di causa ed esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento, nel caso concreto,
«dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionali, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame
5 di 7 con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole» con «l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare» in caso di rimpatrio (v. pp. 41-42 della sentenza citata).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa prima dell'entrata in vigore del citato decreto, deve trovare applicazione la precedente normativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il presente caso.
Nei suoi atti difensivi parte ricorrente ha affermato:
− di essere in Italia dall'anno 2016;
− di svolgere attività lavorativa dall'anno 2021 in forza di contratti reiterati nel corso del tempo.
In particolare, nella nota conclusiva parte ricorrente ha evidenziato quanto segue: “Con riferimento al percorso di integrazione socio – lavorativo del ricorrente si richiama quanto già dedotto in sede di ricorso, sottolineando come il signor continui a svolgere regolarmente la propria attività Pt_1 lavorativa, e a riprova di ciò si depositano i Cud relativi agli anni 2024 e 2025, nonché … l'estratto contributivo Inps, da cui si può dedurre come il ricorrente abbia maturato una storia lavorativa presso la cooperativa Soc.Coop Cauto Cantiere Autolimitazione dal giugno 2022 al presente, con una progressione da posizioni part-time a contratto a tempo pieno. Inizialmente, tra il 2022 e la metà del
2023, ha svolto lavoro dipendente part-time (29, 26 e 10 settimane). A partire da settembre 2023, il rapporto di lavoro si è stabilizzato in regime di dipendenza a tempo pieno, con continuità nel 2024 (52 settimane) e nel 2025 fino a ottobre (44 settimane). Nel medesimo periodo del 2025, risulta anche una contribuzione relativa ai congedi parentali che gli sono spettati in virtù della nascita del figlio. Nel complesso, il signor ha completato una transizione da assunzioni flessibili e part-time verso Pt_1 una posizione stabile di lavoro dipendente presso la Cooperativa Cauto. A questo si aggiunga che anche la moglie – signora - ha lavorato con continuità negli anni 2022, 2023 e 2024, fino alla Parte_2 nascita del figlio. …. si fa presente come in data 24/12/2024 sia nato a [...] il piccolo
[...]
, figlio del ricorrente e della signora . Ciò contribuisce ancor di più a Persona_1 Pt_2 consolidare il suo nucleo famigliare (ora costituito dal ricorrente, dalla sua compagna, dalla di lei figlia
e da ) e il suo radicamento sul territorio italiano”. CP_2 Per_1
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio e le note del 6.3.2025 e dell'11.12.2025, tra cui, in particolare, estratto conto contributivo e certificato di nascita del figlio, e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato e il definitivo allontanamento dal
Pase di provenienza.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita di parte ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno
6 di 7 in Italia.
La domanda merita accoglimento.
L'amministrazione resistente va condannata al rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente che, come risulta da quanto esposto sopra, era già integrato in Italia al momento della decisione amministrativa.
Il giudizio, privo di fase istruttoria in quanto trattato per iscritto, si presenta di pronta soluzione: le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Le spese vanno, dunque, determinate in euro 2.906 (fase di studio 851 + fase introduttiva 602 + fase decisoria 1.453), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute da parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in euro 2.906, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il giudice
HR MB
Il Presidente
LU OL
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
LU OL Presidente
HR MB giudice
VI RO giudice nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Vigani Andrea Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 12.3.2024 e notificato il 6.9.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 22.8.2022 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia giudiziale, con la conseguenza che i soli profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo, sui quali si è concretata la difesa dell'amministrazione resistente, non sono rilevanti ai
1 di 7 fini della decisione;
sul punto si evidenzia che l'amministrazione resistente non ha svolto considerazioni sui fatti allegati dal ricorrente e intervenuti successivamente al procedimento amministrativo, limitandosi a illustrare le ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento impugnato.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma
1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6,
d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e
2 di 7 ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400;
Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez.
I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
È opportuno fin da subito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt.
30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13
Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e
3 di 7 familiare garantito dall'art. 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n.
28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare, l'unica differenza rispetto alla previgente disciplina (introdotta con il d.l. 20/2023) è che l'odierno art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit., per effetto dell'abrogazione del III-IV periodo, non annette più una rilevanza “diretta” alla tutela della vita privata e familiare, circostanza che – come si è detto – aveva indotto la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ancóra una volta, Cass., sez.
I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373)
a ritenere non più necessario il giudizio di comparazione, seppure “attenuato”, che caratterizzava invece la precedente protezione “umanitaria” e presupponeva una contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente, mediante il raffronto tra la sua vita in Italia, quella che egli aveva vissuto prima della partenza e quella a cui si sarebbe trovato esposto in conseguenza del rimpatrio (ciò, evidentemente, al fine di verificare se lo straniero fosse al punto sradicato dal Paese di provenienza che il solo rimpatrio avrebbe potuto pregiudicare i diritti fondamentali della sua persona).
Nella particolare ipotesi della protezione “interna” per integrazione sociale o familiare, pertanto, la novella del 2023 – avendo eliminato la tipizzazione positiva dei criteri di valutazione precedentemente elencati nel III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit. e non avendo contemplato una clausola generale di tutela per “ragioni umanitarie” come quella prevista nella disciplina previgente al citato d.l.
113/2018 – ha reintrodotto la necessità di effettuare un giudizio di comparazione tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle sperimentate o attese nel Paese di origine.
Torna, dunque, a costituire una “pietra miliare” della disciplina di settore il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che con riferimento alla “vecchia” protezione “umanitaria” ha ritenuto necessaria
«una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
4 di 7 In questo senso si è di recente espressa la stessa S.C., la quale – investita di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato sul punto dal Tribunale di Venezia – ha chiarito che «il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall'art. 8 della Cedu, e costituzionali»
(Cass., sez. I, 10 novembre 2025, n. 13309). È, infatti, ancóra presente nel tessuto dell'art. 19 «il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera, attraverso il richiamo espresso all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico. Tra questi ultimi, va ricompresa la tutela della vita privata e familiare, espressamente considerata dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, proclamato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientra nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., rinvenendo il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Secondo la Cassazione (che ha richiamato i princìpi espressi dalla Corte costituzionale nella sent. n. 194/2019), pertanto, anche «nel nuovo ambiente normativo […] non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione in violazione di obblighi costituzionali o internazionali, giacché la protezione della vita privata e familiare è oggetto di un diritto soggettivo ex art. 8 della Cedu, oltre che attuazione di obblighi costituzionali».
Ne consegue che «l'adozione di un provvedimento di espulsione nei confronti di un migrante ormai sradicato dal contesto di provenienza, che nel periodo di permanenza in Italia, in attesa della definizione della sua richiesta di protezione internazionale, abbia creato legami familiari o abbia raggiunto un significativo grado di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo, pur nella consapevolezza della natura precaria della sua permanenza, può configurare un'interferenza nella sua vita privata o familiare qualora l'allontanamento comporti la rottura delle relazioni personali, familiari o sociali così instaurate
e lo esponga, a causa della grave compromissione dei diritti umani del Paese di origine, a una condizione di fragilità, tale da compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali inerenti alla propria esistenza».
È, dunque, dovere del giudice valutare l'eventuale “vulnerabilità” dello straniero legata alla durata della sua presenza sul territorio nazionale, all'effettività dei suoi vincoli familiari e del suo inserimento sociale in rapporto con il «contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel Paese di origine».
La protezione speciale, infatti, può tuttora essere «accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata». Tale radicamento può essere maturato anche in corso di causa ed esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento, nel caso concreto,
«dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionali, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame
5 di 7 con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole» con «l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare» in caso di rimpatrio (v. pp. 41-42 della sentenza citata).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa prima dell'entrata in vigore del citato decreto, deve trovare applicazione la precedente normativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il presente caso.
Nei suoi atti difensivi parte ricorrente ha affermato:
− di essere in Italia dall'anno 2016;
− di svolgere attività lavorativa dall'anno 2021 in forza di contratti reiterati nel corso del tempo.
In particolare, nella nota conclusiva parte ricorrente ha evidenziato quanto segue: “Con riferimento al percorso di integrazione socio – lavorativo del ricorrente si richiama quanto già dedotto in sede di ricorso, sottolineando come il signor continui a svolgere regolarmente la propria attività Pt_1 lavorativa, e a riprova di ciò si depositano i Cud relativi agli anni 2024 e 2025, nonché … l'estratto contributivo Inps, da cui si può dedurre come il ricorrente abbia maturato una storia lavorativa presso la cooperativa Soc.Coop Cauto Cantiere Autolimitazione dal giugno 2022 al presente, con una progressione da posizioni part-time a contratto a tempo pieno. Inizialmente, tra il 2022 e la metà del
2023, ha svolto lavoro dipendente part-time (29, 26 e 10 settimane). A partire da settembre 2023, il rapporto di lavoro si è stabilizzato in regime di dipendenza a tempo pieno, con continuità nel 2024 (52 settimane) e nel 2025 fino a ottobre (44 settimane). Nel medesimo periodo del 2025, risulta anche una contribuzione relativa ai congedi parentali che gli sono spettati in virtù della nascita del figlio. Nel complesso, il signor ha completato una transizione da assunzioni flessibili e part-time verso Pt_1 una posizione stabile di lavoro dipendente presso la Cooperativa Cauto. A questo si aggiunga che anche la moglie – signora - ha lavorato con continuità negli anni 2022, 2023 e 2024, fino alla Parte_2 nascita del figlio. …. si fa presente come in data 24/12/2024 sia nato a [...] il piccolo
[...]
, figlio del ricorrente e della signora . Ciò contribuisce ancor di più a Persona_1 Pt_2 consolidare il suo nucleo famigliare (ora costituito dal ricorrente, dalla sua compagna, dalla di lei figlia
e da ) e il suo radicamento sul territorio italiano”. CP_2 Per_1
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio e le note del 6.3.2025 e dell'11.12.2025, tra cui, in particolare, estratto conto contributivo e certificato di nascita del figlio, e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato e il definitivo allontanamento dal
Pase di provenienza.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita di parte ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno
6 di 7 in Italia.
La domanda merita accoglimento.
L'amministrazione resistente va condannata al rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente che, come risulta da quanto esposto sopra, era già integrato in Italia al momento della decisione amministrativa.
Il giudizio, privo di fase istruttoria in quanto trattato per iscritto, si presenta di pronta soluzione: le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Le spese vanno, dunque, determinate in euro 2.906 (fase di studio 851 + fase introduttiva 602 + fase decisoria 1.453), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute da parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in euro 2.906, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il giudice
HR MB
Il Presidente
LU OL
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