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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/11/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.VG 806/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 806/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA BORIA MARIA RITA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GUARNACCIA ROCCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti: Le parti insistono nelle conclusioni spiegate in sede di ricorso;
il Pubblico
Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 CP_1 avere contratto ad Agrigento matrimonio concordatario il 27.5.1995, trascritto nei registri degli Atti 1 di matrimonio del Comune di Gela, Parte II Serie B n. 30 – anno 1995, unione dalla quale sono nati i figli (il 7.9.2000) e (il 14.11.2002), e avendo Persona_1 Persona_2 dichiarato già in sede di ricorso di non volersi riconciliare, chiedevano l'omologa della separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 14.10.2025 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 23.10.2025 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un "risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un lato, delle difese da articolare nell'ambito del procedimento contenzioso ovvero delle attività di negoziazione delle condizioni nell'ambito del procedimento consensuale e, dall'altro, della trattazione e della decisione delle relative domande – in un'unica sede, concentrazione finalizzata ad ottenere celermente la stabilizzazione dello status risultante dalla disgregazione della famiglia e, conseguentemente, degli assetti dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra gli stessi e la prole.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della
2 conformità delle condizioni “negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del
Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso.
Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione n.
28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci – anche di natura patrimoniale – nonché di quelli con i figli maggiorenni.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti anche rilevando che il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili, come da separata ordinanza.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Gela il 12.5.1969, e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute CP_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela, (atto trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Gela, Parte II Serie B n. 30 – anno 1995);
3 - DISPONE la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato dal collegio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come da separata ordinanza
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR EN TO IO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 806/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA BORIA MARIA RITA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GUARNACCIA ROCCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti: Le parti insistono nelle conclusioni spiegate in sede di ricorso;
il Pubblico
Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 CP_1 avere contratto ad Agrigento matrimonio concordatario il 27.5.1995, trascritto nei registri degli Atti 1 di matrimonio del Comune di Gela, Parte II Serie B n. 30 – anno 1995, unione dalla quale sono nati i figli (il 7.9.2000) e (il 14.11.2002), e avendo Persona_1 Persona_2 dichiarato già in sede di ricorso di non volersi riconciliare, chiedevano l'omologa della separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 14.10.2025 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 23.10.2025 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un "risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un lato, delle difese da articolare nell'ambito del procedimento contenzioso ovvero delle attività di negoziazione delle condizioni nell'ambito del procedimento consensuale e, dall'altro, della trattazione e della decisione delle relative domande – in un'unica sede, concentrazione finalizzata ad ottenere celermente la stabilizzazione dello status risultante dalla disgregazione della famiglia e, conseguentemente, degli assetti dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra gli stessi e la prole.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della
2 conformità delle condizioni “negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del
Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso.
Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione n.
28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci – anche di natura patrimoniale – nonché di quelli con i figli maggiorenni.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti anche rilevando che il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili, come da separata ordinanza.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Gela il 12.5.1969, e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute CP_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela, (atto trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Gela, Parte II Serie B n. 30 – anno 1995);
3 - DISPONE la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato dal collegio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come da separata ordinanza
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR EN TO IO
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