Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
In tema di trattamento penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, ord. pen., sono di competenza del tribunale di sorveglianza di Roma i reclami relativi all'adozione, alla proroga o alla revoca del provvedimento ministeriale e quindi alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il suo mantenimento; permane, invece, la competenza del magistrato di sorveglianza territoriale, prevista in via generale dall'art. 677 cod. proc. pen., per le questioni riguardanti i profili applicativi delle singole restrizioni e la loro incidenza sui diritti soggettivi del detenuto, quali quelli relativi alla durata e alle modalità di fruizione dei colloqui.
Commentario • 1
- 1. Art. 35-bishttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2015, n. 34529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34529 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/07/2015
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere - N. 2040
Dott. LOCATELLI PP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 11111/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA con ordinanza n. 9384/2014 del 27/02/2015;
nei confronti di:
MAGISTRATO SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
nel procedimento a carico di:
LI PE, nato il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 febbraio 2014 il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sul reclamo proposto, a norma degli artt. 14-ter, 35 e 69 Ord. Pen., da LL PP, che, in atto detenuto presso la Casa circondariale di L'Aquila e sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., aveva chiesto di essere ammesso a fruire di un colloquio prolungato mensile con i familiari, ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 37, comma 10, rilevando, previo richiamo al quadro normativo e ai precedenti giurisprudenziali, che il reclamo investiva materia funzionalmente attribuita alla cognizione del Tribunale di sorveglianza di Roma.
2. Lo stesso Magistrato, cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ritrasmetteva gli atti a seguito della pronuncia di questa Corte del 21 febbraio 2014 su identica questione, ha restituito gli atti al detto Tribunale con provvedimento del 29 ottobre 2014, deducendo a ragione della decisione che si era consumato il suo potere di ulteriore intervento sulla istanza dell'interessato, contestualmente rappresentando che la questione sottesa al ricorso doveva ritenersi superata per il possibile avvenuto conseguimento di quanto richiesto da parte del medesimo interessato per decisione dello stesso Tribunale.
3. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 27 febbraio 2015, preso atto della predetta decisione, ha elevato conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.
3.1. Il Tribunale ha, in particolare, rilevato che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non aveva correttamente applicato le disposizioni relative al riparto della competenza tra uffici di sorveglianza ed esso Tribunale in materia di regime penitenziario differenziato, poiché la sua competenza funzionale, estesa a tutto il territorio nazionale, era configurabile, per espressa previsione dell'art. 41-bis o.p., comma 2-sexies, e per pacifica giurisprudenza di legittimità, solo quando il controllo giurisdizionale, sollecitato dal reclamante, fosse relativo alla concreta sussistenza dei presupposti per l'adozione del regime speciale, in sede di prima applicazione e di proroga o, per la sostanziale identità dell'oggetto del giudizio, per la sua revoca anticipata. Invece, quando il reclamo fosse pertinente a questioni relative alla concreta applicazione di singole restrizioni o alle loro ricadute sui diritti soggettivi del detenuto, non vi era alcuna deroga alla normale competenza del magistrato di sorveglianza, prevista in via generale dall'art. 677 cod. proc. pen.. 3.2. Nè il Magistrato di sorveglianza era stato chiamato, nella specie, ad annullare il decreto applicativo del regime differenziato e a incidere sulla sua sopravvenienza, richiedendo la tutela invocata dall'interessato, ove ritenute fondate le relative ragioni, la mera disapplicazione del provvedimento amministrativo nella parte relativa alle restrizioni indicate come non consentite dalla legge. Mancando, peraltro, nel decreto alcuna espressa previsione circa i colloqui c.d. compensativi, neppure si poneva alcuna questione circa la legittimità dei suoi contenuti, dovendo il Magistrato valutare piuttosto la legittimità della disposizione di diniego emessa dalla Direzione dell'Istituto sulla base della ritenuta astratta incompatibilità del colloquio prolungato con le regole dettate dalla disposizione ordinamentale.
3.3. Nè il Tribunale che si riteneva incompetente era tenuto a svolgere accertamenti istruttori volti a verificare se, per circostanze sopravvenute nelle more del procedimento, non fosse più utile in concreto per il reclamante, che nulla avesse dedotto, la tutela originariamente richiesta in reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due Giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo reclamo proposto dalla stessa persona, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Tale conflitto, che attiene alla divergente interpretazione dei limiti della competenza unica nazionale del Tribunale di sorveglianza di Roma, prevista dall'art. 41-bis, 41-bis comma 2-quinquies, Ord. Pen., sostituito dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 25, lett. g), deve essere risolto affermando che la competenza appartiene al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, che per primo l'ha declinata.
2. A tale conclusione si perviene movendo dai condivisi, e qui ribaditi, principi di diritto tratti dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che, in coerenza con l'espressa previsione del testo normativo, la competenza a decidere sul reclamo avverso il provvedimento ministeriale applicativo del regime speciale detentivo, sia in sede di prima applicazione che in sede di proroga, appartiene al Tribunale di Sorveglianza di Roma che, a norma del novellato art. 41-bis o.p., comma 2-sexies, decide sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento reclamato (tra le altre, Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, dep. 27/05/2013, Di Grazia, Rv. 256495; Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, dep. 15/12/2014, Polverino, Rv. 261809; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, dep. 07/05/2015, Caporrimo, Rv. 263508), e ha rimarcato che detta competenza sussiste anche in materia di revoca anticipata del decreto impositivo, attenendo la cognizione del Tribunale pure in tal caso alla verifica delle condizioni che lo legittimano (tra le altre, Sez. 1, n. 18021 del 25/02/2011, dep. 09/05/2011, Manciaracina, Rv. 250272; Sez. 1, n. 39863 del 18/09/2012, dep. 09/10/2012, Conf., comp. in proc. Iacolare, Rv. 253288; Sez. 1, n. 47919 del 09/11/2012, dep. 11/12/2012, Attanasio, Rv. 253856).
In linea con tali premesse questa Corte ha condivisibilmente affermato, con riguardo all'analogo tema dei colloqui del detenuto e alle loro modalità e durata, che, quando le questioni poste con il reclamo non attengano all'adozione, alla proroga o alla revoca del provvedimento ministeriale, e quindi alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il suo mantenimento, ma riguardino "problematiche pratiche ed operative", e pertanto i profili applicativi delle singole restrizioni e la loro incidenza sui diritti soggettivi del detenuto, rimane la normale competenza del magistrato di sorveglianza territoriale, prevista in via generale dall'art. 677 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 18191 del 21/02/2014, dep. 30/04/2014,
Conf. Comp. in proc. Di Trapani, non massimata;
e, in un quadro normativo parzialmente diverso, Sez. 1, n. 47736 del 05/11/2004, dep. 09/12/2004, P.G. in proc. Pecoraro, Rv. 230409).
Detti principi sono, peraltro, anche alla base dell'ormai pacifico orientamento di questa Corte che ritiene concedibili i colloqui prolungati fino a due ore anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., e ritiene soggetti a reclamo davanti al magistrato di sorveglianza i relativi provvedenti, in quanto incidenti su diritti soggettivi del detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 39537 del 24/06/2013, dep. 24/09/2013, P.M. in proc. Mandala, non massimata;
Sez. 1, n. 49726 del 26/11/2013, dep. 10/12/2013 Ministero Della Giustizia in proc. Catello, Rv. 258421;
Sez. 1, n. 49725 del 26/11/2013, dep. 10/12/2013, Ministero Giustizia in proc. Dell'Aquila, Rv. 258764; Sez. 1, n. 19986 del 04/04/2014, dep. 14/05/2014, Attanasio, non massimata;
Sez. 1, n. 5690 del 09/07/2014, dep. 06/02/2015, Attanasio, non massimata;
Sez. 1, n. 3115 del 12/12/2014, dep. 22/01/2015, Valerio, non massimata).
3. La coerente applicazione di tali principi alla fattispecie in esame consente di ritenere che la competenza a decidere sul reclamo proposto da LL PP appartiene, alla stregua del principio generale di cui all'art. 677 cod. proc. pen., al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, avente giurisdizione sulla Casa circondariale di L'Aquila in cui il medesimo era detenuto all'atto della domanda.
4. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto nel senso indicato dal Tribunale di sorveglianza di Roma con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, qui dichiarato competente.
Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 cod. proc. pen., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015