Sentenza 18 settembre 2012
Massime • 1
A seguito della legge n. 84 del 2009, la competenza a decidere sul reclamo avverso il provvedimento ministeriale di rigetto, per silenzio-rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del decreto impositivo del regime detentivo previsto dall'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario spetta al tribunale di sorveglianza di Roma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2012, n. 39863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39863 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/09/2012
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 2412
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 9680/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SORV. PERUGIA - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE SORV. ROMA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 1493/2011 TR1B. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 28/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma. RILEVATO IN FATTO
In data 8.2.2010 CO AE, detenuto nella Casa circondariale di Terni e sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis O.P., ha proposto impugnazione diretta al Tribunale di sorveglianza di Perugia avverso il silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia sulla sua istanza di revoca anticipata del suddetto regime speciale di detenzione.
Con ulteriore atto in data 15.2.2010 il difensore di IA AN ha presentato reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma con identico contenuto.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia ha trasmesso, senza alcuna motivazione, l'impugnazione dello IA al Tribunale di sorveglianza di Roma per competenza.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con provvedimento in data 25.10.2010, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul suddetto reclamo ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto che, nonostante la scadenza del decreto ministeriale in data 8.7.2010, lo IA avesse un interesse all'adozione di una decisione, stante il dovere dell'Amministrazione penitenziaria di adeguarsi alle statuizioni dell'Autorità giudiziaria anche in eventuali successivi provvedimenti.
Ha ritenuto, inoltre, che non potesse ravvisarsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, desumendola dalla nuova formulazione dell'art. 41 bis che aveva assegnato a detto Tribunale la competenza sulle impugnazioni volte ad ottenere l'annullamento del decreto ministeriale, in quanto le norme sulla competenza, in ossequio al principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., sono di stretta interpretazione e non ammettono interpretazioni analogiche.
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 190/2010, che aveva ritenuto comunque previsto - anche dopo le modifiche apportate alla L. n. 94 del 2009, art. 41 bis - un controllo giurisdizionale sul contenuto dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 41 bis attraverso il reclamo previsto dall'art. 14 ter O.P., doveva ritenersi che con detto mezzo di impugnazione potesse essere ancora esercitato un controllo giurisdizionale sul diniego di revoca anticipata del regime detentivo speciale o sul silenzio, nonostante l'abrogazione dell'art. 41 bis, comma 2 ter. Ma la competenza a decidere sui reclami ai sensi dell'art. 14 ter doveva spettare al Tribunale di sorveglianza territoriale, secondo la regola generale prevista dall'art. 71 O.P., essendo espressamente assegnata al Tribunale di sorveglianza di Roma dalla nuova formulazione dell'art. 41 bis, comma 2 sexies - disposizione di carattere eccezionale che non può essere oggetto di interpretazione analogica - la decisione solo sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento.
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, ricevuti gli atti relativi al reclamo proposto da IA AN, con ordinanza in data 28.2.2012, ritenuta la propria incompetenza a decidere sul suddetto reclamo, ha sollevato conflitto di competenza davanti a questa Corte, sostenendo che competente a decidere sul reclamo in ordine al silenzio opposto a IA AN dal Ministro della Giustizia, con riguardo alla richiesta di revoca anticipata del decreto che aveva imposto il regime differenziato di cui all'art. 41 bis, fosse il Tribunale di sorveglianza di Roma. Premesso che non poteva dubitarsi che il detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis potesse, come in passato, proporre impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria avverso il provvedimento con il quale il Ministro della giustizia respingeva la richiesta di revoca ovvero non rispondeva a detta richiesta, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha ritenuto che il controllo giurisdizionale dovesse essere esercitato nella materia de qua dal Tribunale di sorveglianza di Roma, preposto in via esclusiva a conoscere dei reclami in materia di presupposti applicativi del regime differenziato. L'oggetto del controllo giurisdizionale in ordine al rifiuto di revocare anticipatamente il regime differenziato coinvolge, secondo il Tribunale di sorveglianza di Perugia, sempre la sussistenza attuale dei presupposti per la sottoposizione al regime previsto dall'art. 41 bis, e quindi non può determinarsi un mutamento di competenza, certamente al di fuori delle intenzioni del legislatore del 2009 ed al di fuori della logica sistemica evincibile dal complesso della normativa sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste un caso di conflitto negativo di competenza, poiché due giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi sul reclamo del detenuto IA AN avverso il silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia sulla istanza avanzata dal predetto di revoca anticipata del regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 bis O.P..
È opportuno premettere che l'art. 41 bis, comma 2 ter introdotta dalla L. n. 279 del 2002 (secondo il quale il Ministro della Giustizia procedeva alla revoca del provvedimento con il quale il detenuto era stato sottoposto al regime speciale dell'art. 41 bis, se anche prima della scadenza risultavano venute meno le condizioni che avevano determinato l'adozione o la proroga del provvedimento;
il provvedimento che non accoglieva l'istanza era reclamarle ai sensi dell'art. 41 bis, commi 2 quinquies e 2 sexies;
in caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, la stessa si intendeva non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione) è stato abrogato dalla L. n. 94 del 2009, la quale ha anche stabilito che sul reclamo avverso il procedimento applicativo con il quale è stato disposto o prorogato il regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis è competente a decidere il Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale decide in camera di consiglio sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di applicazione o di proroga.
Nonostante l'abrogazione del suddetto comma 2 ter, secondo la giurisprudenza di questa Corte è ancora impugnabile mediante reclamo al tribunale di sorveglianza il rigetto, per silenzio rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, benché con la novella introdotta dalla L. n. 94 del 2009 non sia più prevista la possibilità di una revisione, neanche per sopravvenienze, di detto provvedimento, e ciò in ragione del carattere di rimedio generale dell'istituto del reclamo avverso i provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 14 ter ord. pen (V. Sez. 1 sent. n. 18021 del 25.2.2011, Rv. 250272, che ha richiamato ai fini della decisione la sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 2010). Il conflitto sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia deve essere risolto assegnando la competenza al Tribunale di sorveglianza di Roma a decidere sul reclamo proposto da IA AN avverso il silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia sulla istanza di revoca anticipata del regime di detenzione speciale. La L. n. 94 del 2009, modificando in senso restrittivo la possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti del Ministro della Giustizia che applicano o prorogano il regime speciale di detenzione di cui all'art. 41 bis, ha fissato il principio che sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione o la proroga del provvedimento, in caso di reclamo del detenuto o del suo difensore, la competenza a decidere spetta al Tribunale di sorveglianza di Roma. Una interpretazione della nuova normativa costituzionalmente orientata impone che debba essere sempre possibile un controllo giurisdizionale su un provvedimento limitativo dei diritti del detenuto, e quindi la giurisprudenza di questa Corte, con la sentenza sopra indicata, ha affermato che, nonostante l'abrogazione del comma 2 ter, è impugnabile davanti al tribunale di sorveglianza il rigetto, per silenzio rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del regime di detenzione speciale di cui all'art. 41 bis. Essendo stata introdotta dalla L. n. 94 del 2009 la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma a decidere sul reclamo avverso i provvedimenti del Ministro della Giustizia che dispongono l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis, deve ritenersi che anche il rigetto, per silenzio rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale debba rientrare nella competenza del predetto Tribunale di sorveglianza, poiché nel giudizio di impugnazione avente ad oggetto il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento che ha applicato o prorogato il regime speciale di detenzione si deve verificare, esattamente come nel giudizio di impugnazione avente ad oggetto il provvedimento che ha disposto la proroga, se sussistono ancora i presupposti per il mantenimento del regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 bis O.P.. Pertanto, sull'impugnazione di IA AN avverso il silenzio- rifiuto del Ministro della Giustizia sulla istanza di revoca anticipata del regime speciale di detenzione deve decidere il Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012