Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
È impugnabile mediante reclamo al tribunale di sorveglianza, per il suo carattere di rimedio generale a garanzia dei diritti dei detenuti, il rigetto per silenzio-rifiuto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare previsto dall'art. 41-bis ord. pen.
Commentari • 3
- 1. Il regime differenziato dell’art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (seconda parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …
Leggi di più… - 2. Il regime differenziato dell’art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (seconda parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …
Leggi di più… - 3. Il regime differenziato dell’art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (seconda parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 47919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47919 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/11/2012
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3178
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 27408/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT LE N. IL 16/07/1970;
avverso il decreto n. 1055/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 19/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mura Antonio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 19 maggio 2011 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile, perché rimedio non previsto dalla legge, il reclamo proposto dal condannato SI SI avverso il silenzio-rifiuto, opposto dal Ministero della Giustizia sull'istanza dallo stesso proposta di revoca anticipata della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 41 bis o.p., comma 2 ter, art. 2 quinquies e art. 2 sexies.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato personalmente per lamentare l'erronea declaratoria d'inammissibilità del reclamo, richiamando le statuizioni contenute in un precedente provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma ed i motivi del reclamo già proposto.
3. Con requisitoria scritta del 24 aprile 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché non sorretto da motivi specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. È noto che la L. n. 354 del 1975, art. 2 ter, introdotto dalla L.23 dicembre 2002, n. 279, che consentiva la revoca anticipata del regime speciale di sospensione delle regole trattamentali, previsto dall'art. 41 bis dell'o.p., per il venir meno delle condizioni di applicabilità in conseguenza di sopravvenute circostanze è stato abrogato dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, art. 2, comma 25, che ha ridisegnato la disciplina del regime differenziato, escludendo la revoca anticipata del decreto applicativo.
1.1 Ciò nonostante, ritiene questa Corte di dover aderire all'orientamento, espresso dalla pronuncia Cass. sez. 1, n. 18021 del 25/2/2011, Mangiaracina, rv. 250272 (in tal senso vedi anche Cass. sez. 1, n. 41567 del 18/9/2009, Gionta, rv. 245046) che ritiene ammissibile il reclamo anche avverso l'implicito diniego di revoca del provvedimento di sottoposizione al regime differenziato. Tale arresto si è formato sulla scorta dei rilievi formulati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 28/5/2010, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 41 bis o.p., commi 2 quinquies e art. 2 sexies nella parte in cui non consentono la proposizione di reclamo per difetto di congruità del contenuto, rispetto alle esigenze perseguite, del provvedimento di sottoposizione al regime differenziato, possibilità eliminata dalla L. n. 94 del 2009, ma ha altresì affermato la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata da parte del giudice dell'istituto in esame e la possibilità di dare ingresso al reclamo mediante l'applicazione del rimedio previsto in via generale dall'art. 14 ter o.p. a garanzia dei diritti dei detenuti per tutti i regimi di sorveglianza speciale, pur nell'assenza di una norma specificamente dedicata alla revoca. Tale disposizione non è mai abrogata ed è ritenuta riferibile anche al regime di cui all'art. 41 bis o.p. per effetto della disposizione dell'art. 24 Cost., dalla quale discende che l'attribuzione di diritti soggettivi ai detenuti da esercitarsi nei confronti dell'amministrazione penitenziaria deve accompagnarsi alla previsione di strumenti di tutela giurisdizionale (C.C. n 266/2009; 351/1996; 410/1993; 349/1993). Inoltre, si è ritenuto che l'ammissibilità del reclamo nella materia in esame di attuazione alle finalità generali ed ai principi ispiratori della disciplina a tutela del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione, introdotti per il procedimento amministrativo dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies, comma 1, con la previsione della revoca del provvedimento a fronte del maturare di un mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico, sottostanti l'adozione del provvedimento stesso.
1.3 Il decreto impugnato non si è attenuto ai superiori principi senza peraltro avere offerto alcuna motivazione al riguardo, se non che si tratterebbe di "reclamo non consentito"; deve dunque essere annullato senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l'esame nel merito del reclamo proposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per la decisione sul reclamo.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012