Sentenza 6 febbraio 2015
Massime • 1
Ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41 bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. (Fattispecie in cui la Corte ritenuto legittimo l'utilizzo delle attestazioni di pendenza di procedimenti penali per nuovi reati di associazione di stampo mafioso, quali fonti informative sufficienti ad indicare la sussistenza di collegamenti del detenuto con associazioni criminali).
Commentari • 2
- 1. bis O.P.: l’ultimo orientamento della Corte di cassazione – IUS In ItinereFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
1. Premessa Il regime detentivo previsto dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, in ragione delle sue peculiari caratteristiche che comportano un considerevole aumento di tutte quelle limitazioni già previste dalla permanenza all'interno degli istituti carcerari, è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerose critiche e proposte di riforma. Sia la giurisprudenza della CEDU che quella della Corte di Cassazione si sono più volte espresse in ordine al rapporto tra alcuni essenziali aspetti dell'art. 41-bis O.P. e i diritti del soggetto detenuto[1]. Proprio di recente la giurisprudenza di legittimità è ritornata sulla questione con riferimento alla possibilità, per il soggetto …
Leggi di più… - 2. Qual è il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione nella materia dei provvedimenti di applicazione e di proroga del regime detentivo di cui…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Ord. pen., art. 41-bis) Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto con il quale era stata applicata al detenuto – in stato di esecuzione della pena e della custodia cautelare in carcere – la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il detenuto, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi così formulati: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 18791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18791 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/02/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 305
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 30123/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO LI N. IL 21/05/1969;
avverso l'ordinanza n. 280/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 16/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 16 maggio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da CA IO - detenuto in espiazione di pena detentiva in esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 10 maggio 2013- avverso il decreto del Ministro della Giustizia, con il quale, ai sensi dell'art. 41 bis ord. pen., era stata disposta la proroga per due anni della sua sottoposizione a regime detentivo differenziato.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto due distinti ricorsi per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis per violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna all'autorità ministeriale, e non all'autorità giudiziaria, la competenza ad emettere misura di prevenzione personale, tale essendo il regime detentivo differenziato, che per rispettare i dettami costituzionale dovrebbe essere applicato all'esito di procedura giurisdizionalizzata, contraddistinta dal contraddittorio reale e non apparente. b) Violazione di legge e difetto di motivazione, quale effetto del recepimento della motivazione meramente apparente del decreto del Ministro di Giustizia, da ritenersi sintomo di una carenza di valutazione della sussistenza dei presupposti normativi richiesti. Il regime detentivo differenziato deroga alle regole ordinarie sull'esecuzione penitenziaria e trova il proprio fondamento in un giudizio di pericolosità che viene formulato da un organo amministrativo col rischio di un automatismo applicativo, cosa verificatasi nel caso in esame, nel quale è ravvisabile una sconcertante identità di contenuti tra l'originario decreto ministeriale, che aveva in origine sottoposto il ricorrente alla disciplina dell'art. 41-bis ed il provvedimento che ha respinto il reclamo, reso in assenza di una verifica attuale dei requisiti prescritti per legge. Tale adempimento è considerato indispensabile, sia dalla giurisprudenza di legittimità, che da quella costituzionale ed esso si è ritenuto mancante nei casi di ripetizione degli argomenti tratti da precedenti provvedimenti. Inoltre, non può ritenersi sufficiente il richiamo al decreto che aveva imposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., risalente al 2004, ossia ad un momento antecedente la carcerazione in corso, nonché ad una vicenda di intestazione fittizia di beni, conclusasi con l'assoluzione del ricorrente, tutte circostanze ormai superate, non valorizzagli, anche perché in precedenza egli aveva già ottenuto la revoca del provvedimento di sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis.
L'ordinanza impugnata non presenta una sola argomentazione dalla quale desumere l'avvenuta elaborazione critica delle questioni devolutele;
non si è considerato che il ricorrente dal carcere non ha avuto un solo contatto con ambienti esterni, mentre le condotte imputategli sono state poste in essere in libertà e non riguardano azioni violente, ed i comportamenti tenuti durante la detenzione sono prive di rilevanza, ma determinate dalla durezza della vita carceraria, sicché egli presenta una capacità ordinaria e non quella speciale richiesta per l'applicazione dell'art. 41-bis. Con il secondo ricorso, a firma dello stesso difensore, si è ribadita ed ulteriormente illustrata la questione di legittimità costituzionale proposta, rilevando che le contrarie osservazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo la quale le misure di prevenzione sono funzionali a prevenire la commissione di reati, mentre la speciale disciplina dell'art. 41-bis dovrebbe ostacolare la trasmissione di direttive all'esterno del carcere, non considera che tali direttive integrano comportamenti associativi, penalmente rilevanti e che il regime differenziato ha anch'esso quale presupposto la pericolosità del detenuto e quale effetto la compressione dei suoi diritti soggettivi. Pertanto, anche nella materia in esame dovrebbe valere il principio di riserva di giurisdizione, escluso in modo immotivato ed illogico. Si è quindi ribadito che il provvedimento impugnato ha affermato la pericolosità del ricorrente in modo astratto ed assertivo, non ha tenuto conto che la pena infittagli nel giudizio di primo grado riguarda condotte modeste e che i precedenti penali e giudiziari sono privi di efficacia dimostrativa della sua capacità e pericolosità, sono legati al passato e fondano una mera presunzione secondo la quale, una volta tornato in libertà, egli avrebbe gestito il mandamento con piena autonomia decisionale divenendo punto di riferimento degli affiliati. Tali rilievi non attengono però alla sua realtà da detenuto ed alla capacità di mantenere contatti con il crimine organizzato.
3. Con requisitoria scritta, depositata l'11 ottobre 2014, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Antonio Gialanella, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità proposta, già respinta con plurime pronunce dalla Corte Costituzionale, e per il contenuto del tutto infondato e la natura non consentita nel giudizio di legittimità delle censure mosse alla motivazione del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
1. La L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, sostituito dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, stabilisce la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati allorché ricorrano "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva". Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, rv. 232684; sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, P.G. in proc. Foriglio, rv. 230136) con orientamento, cui si ritiene di dover aderire, la chiara formulazione della norma indica che, per il riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", non debba essere dimostrata in termini di certezza la sussistenza dei detti collegamenti, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. E tra le fonti di informazione valutabili a tal fine rientrano sicuramente gli elementi, ricavabili dalla pendenza di procedimenti per altri delitti di criminalità organizzata, come ricorre nel caso del CA, già condannato con sentenza irrevocabile per partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso ed ora nuovamente sottoposto a procedimento penale per tale reato e condannato alla pena di dieci anni di reclusione con sentenza emessa nel primo grado del giudizio, circostanze non contestate col ricorso.
1.1 Va altresì ricordato che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è stabilito dall'art. 41 bis, comma 2 sexies, come novellato dalla L. n. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge.
1.2 La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge va intesa nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'adozione del provvedimento, ovvero quando l'apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente nei suoi passaggi logici da far rimanere ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28/5/2003, rie. Pellegrino, rv. 224611; sez. 1, 9/11/2004, ric. Santapaola, rv. 230203; sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci, rv. 226628). 1.3 È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, che sotto questo profilo, non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
2. Ciò premesso, si ritiene corretta e condivisibile la soluzione offerta dal Tribunale in ordine alla questione di legittimità costituzionale, riproposta col primo motivo di gravame con esclusivo riferimento alla dedotta violazione del principio di riserva di giurisdizione in materia di libertà personale, del diritto di difesa e della funzione rieducativa della pena.
2.1 Invero, a fondamento della ritenuta manifesta infondatezza della questione, il Tribunale ha rilevato come il regime detentivo differenziato introduca una serie di limitazioni alla libertà personale del sottoposto, che trovano giustificazione nell'esigenza, ritenuta preminente nei giudizi di valore espressi dal legislatore, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ha quindi analizzato comparativamente tale regime ed il sistema delle misure di prevenzione personali per rimarcarne le differenze di presupposti giustificativi e di funzioni;
sotto il primo profilo ha evidenziato che l'art. 41 bis postula condizioni oggettive di emergenza e sicurezza pubbliche, altre soggettive derivanti dalla condanna o dalla sottoposizione a misura coercitiva custodiale del soggetto per reati di particolare gravità e motivo di allarme sociale, nonché la perdurante esistenza ed operatività dell'organizzazione cui egli appartiene. Per contro, le misure di prevenzione vengono imposte per fronteggiare il rischio della commissione di reati nei confronti di chi sia pericoloso sulla base, non di eventuali condanne o di misure cautelari, ma dello stile di vita. Ha quindi osservato che la sospensione delle regole detentive ordinarie riguarda l'esecuzione della pena nei confronti di quei detenuti che hanno la capacità di mantenere collegamenti con le associazioni di appartenenza e di trasmettere ordini e direttive all'esterno del carcere e comporta una compressione dei diritti soggettivi, non già la loro privazione. Sulla scorta di tali presupposti e del rilievo, secondo il quale il regime detentivo differenziato viene imposto in via automatica, non già a tutti i detenuti che abbiano riportato condanna per determinati titoli di reato, ma a coloro di essi che presentino caratteristiche personali e specifiche di pericolosità, legate alla loro appartenenza ad organizzazioni criminali strutturate e, sulla base dei dati ricavati dalle pregresse esperienze processuali e dalle conoscenze criminologiche, capaci di stabilire contatti anche con quanti siano detenuti, caratteristiche che li distinguono dai comuni soggetti ristretti in carcere, ha escluso fondatamente e motivatamente che la norma di cui all'art. 41-bis si ponga in contrasto con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. e che sussista una censurabile disparità di trattamento sotto il profilo dell'adozione del provvedimento impositivo di tale regime o della sua proroga da parte dell'autorità amministrativa.
Ha altresì negato la ravvisabilità dei profili di contrasto tra la prima norma ed i parametri costituzionali, rappresentati dagli artt. 111 e 117 Cost., poiché, sebbene il regime detentivo differenziato sia imposto con provvedimento amministrativo, lo stesso, anche se sia disposta la proroga, deve essere supportato da autonoma e congrua motivazione in ordine alla permanenza dei pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici e la possibilità del suo riesame in funzione della tutela del sottoposto è assicurata in sede giurisdizionale mediante la previsione dell'istituto del reclamo innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
2.2 Tali rilievi meritano piena condivisione e hanno già ricevuto l'autorevole avallo della giurisprudenza costituzionale, di cui il ricorso mostra di ignorare le più recenti e significative pronunce, che si sono espresse in riferimento anche alle modifiche nel tempo intervenute al testi della norma scrutinata. Devono dunque richiamarsi le puntuali osservazioni contenute nelle sentenze della Corte Costituzionale nr. 376 del 1997 e nr. 190 del 12 maggio 2010.
2.2.1 In ordine all'effettiva possibilità di esercitare il diritto di difesa, la prima pronuncia, già nel vigore della precedente formulazione dell'art. 41 bis, ha ripetutamente affermato che "ogni provvedimento di applicazione o di proroga delle misure ex art. 41 bis O.P. deve recare una autonoma, congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire: non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, ne' motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte. Il che vale anche a far venire meno la censura di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost." (cfr. Corte Costituzionale n. 376 del 1997). La Consulta,
anche con riguardo agli altri parametri costituzionali rispetto ai quali ha condotto la verifica della norma suddetta, ha ritenuto che essa vada interpretata nel senso che le proroghe delle limitazioni al trattamento possono essere motivatamente adottate solo in assenza di positivi e dimostrati elementi, indicativi dell'avvenuta rescissione dei legami con l'associazione di appartenenza, prova che, senza comportare alcuna inversione dell'onere relativa, non deve essere fornita dal detenuto, ma deve essere valutata con congrua motivazione da parte del giudice in riferimento alla perdurante esistenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici.
Tali linee interpretative sono state riprese anche in seguito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 417 in data 13/12/2004, che ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma 2 bis, evidenziando come anche nel testo modificato per effetto della L. n. 279 del 2002 la disciplina di proroga del regime differenziato fosse già stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di richiedere un'autonoma e congrua motivazione sull'esistenza dei pericoli che la norma è volta a prevenire.
2.2.2 La successiva sentenza nr 190/2010, nell'esaminare la censura del remittente, relativa alla lamentata cancellazione di ogni controllo di legalità sul contenuto del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dalla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2 quater, nel testo novellato dalla L. n. 94 del 2009,
ha escluso ogni possibile profilo di contrasto con le norme costituzionali di cui agli artt. 13, 24, 113 Cost. sulla scorta della lettura sistematica della disposizione e della sua considerazione nel più ampio contesto delle norme di ordinamento penitenziario. Ha dunque preso le mosse dalle precedenti sentenze nr. 410 e n. 349 del 1993, riprese dalla nr. 351 del 1996, con le quali la stessa Corte aveva affermato che, avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41 bis, pur in assenza di espressa previsione normativa, la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti del detenuto doveva ritenersi assicurata mediante lo strumento del reclamo, proponibile all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto più in generale dall'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario, ritenuto applicabile a tutti i regimi detentivi fondati su forme qualificate di pericolosità: mediante il reclamo era consentito provocare il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni dell'amministrazione, onde verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'istituto ed il contenuto del decreto sotto il profilo del rispetto dei limiti imposti dalla legge e dalla Costituzione, col riconoscimento, in caso di accertata violazione dei diritti del detenuto, della possibilità della sua disapplicazione. Tali indicazioni erano state recepite dal legislatore, dapprima con la L. 7 gennaio 1998, n. 11, art. 4, introduttivo dell'art. 41-bis, comma 2 bis, per attribuire al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere i reclami avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento dei detenuti, quindi con la L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, che aveva aggiunto il comma 2 sexies, con il quale era stata prevista la possibilità di verifica da parte del tribunale di sorveglianza, in sede di decisione sul reclamo dell'interessato, della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e della sua congruità di contenuto rispetto alle esigenze di tutela collettiva. Tale disposizione costituiva lo strumento processuale per bilanciare l'ambito di discrezionalità, riconosciuto all'amministrazione dal comma 2 quater, nella scelta delle prescrizioni da imporre come necessarie e sufficienti per soddisfare le esigenze di sicurezza poste a fondamento del potere di sospensione ed assicurare che tali poteri fossero esercitati con l'adozione di misure strettamente funzionali allo scopo perseguito.
Il successivo intervento della L. n. 94 del 2009 ha innovato il testo dell'art. 41-bis ord. pen. sotto un duplice profilo: con il primo capoverso del comma 2 quater ha sostituito la locuzione "può comportare" con la dizione "prevede" e ha introdotto un'elencazione tassativa ed obbligatoria di restrizioni, incidenti sul regime penitenziario dei soggetti destinatari della norma, mentre con il comma 2 sexies ha espunto dalla disciplina del reclamo contro il decreto applicativo la previsione del controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza. Ebbene, proprio in riferimento al significato ed alle conseguenze della modifica del comma 2 sexies ed ai dubbi di costituzionalità per pretesa incompatibilità con l'art. 13 Cost., comma 2, art. 24 Cost., comma 1, e art. 113 Cost., commi 1 e 2, sollevati in ragione dell'eliminazione del controllo di legalità sui contenuti del provvedimento di sospensione, la Corte Costituzionale ha rilevato: la perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 14 ter ord. pen. in via generale per tutti i regimi di sorveglianza particolare a garanzia dei diritti dei detenuti, esperibile anche per avversare il decreto di sottoposizione al regime detentivo differenziato;
la riduzione dei poteri discrezionali del Ministro per effetto della individuazione, operata in via tassativa e vincolante dalla nuova norma, delle misure applicabili, già ritenute in via generale dal legislatore congrue rispetto alle finalità che la disciplina persegue;
la perdurante esistenza del sindacato sulla legittimità contenutistica dell'atto quanto all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto. Ha dunque concluso che l'eliminazione della disposizione speciale, dettata per il regime dell'art. 41-bis, non ha determinato un vuoto normativo in danno del detenuto a fronte del mantenimento nell'ordinamento dell'inalterata possibilità di attivare la forma più generale di tutela dell'art. 14-ter ord. pen..
2.3 Va soltanto aggiunto che la sentenza C.C. nr. 376 del 1997 ha escluso anche la possibile incostituzionalità della norma scrutinata in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 27 Cost., comma 3 ed alla funzione rieducativa della pena, dal momento che essa non preclude al detenuto la possibilità di accesso alle attività trattamentali, disponibili nel circuito penitenziario, e di mantenere contatti con operatori ed esperti per sostenere tale percorso di recupero.
2.4 Con tali chiarissime indicazioni, tali da superare ogni obiezione d'incostituzionalità, l'impugnazione all'odierno esame non si confronta, riproponendo in modo aspecifico e comunque infondato tematiche già risolte dal giudice delle leggi e dall'ordinanza impugnata. Va, infine, aggiunto che anche la giurisprudenza di questa Corte ha già in precedenza affrontato le medesime tematiche, respingendole (Cass., sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, rv. 256495 in tema di proroga del regime differenziato) e rilevando come un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 41 bis ord. pen. consenta di confermare, allo stato della legislazione vigente, l'effettività della tutela giurisdizionale, garantita mediante l'istituto del reclamo, implicante il controllo di legalità sui presupposti del provvedimento impositivo o di proroga, anche dopo le modifiche introdotte nella norma dalla L. n. 94 del 2009, secondo i principi propri della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
3. I restanti motivi di ricorso sono inammissibili. Pur denunciando il vizio di violazione di legge, l'impugnazione prospetta una diffusa trattazione di temi in punto di fatto per avvalorare l'addebito di motivazione carente e manifestamente illogica.
3.1 L'ordinanza impugnata ha, invece, correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale. Ha dunque ancorato il giudizio circa il pericolo di collegamento con ambienti della criminalità organizzata ad una pluralità di elementi, desunti dal comportamento tenuto dal CA nel periodo successivo alla sua scarcerazione, avvenuta nell'anno 2010 dopo un periodo di espiazione di pena detentiva per altra condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., che ha ritenuto indicativi:
- del ruolo verticistico, assunto dal ricorrente in seno al sodalizio di stampo mafioso "cosa nostra", mandamento palermitano di San Lorenzo;
- dell'assunzione del compito di gestire in piena autonomia tale organizzazione, - del ruolo di referente di altri sodali per l'impartizione di ordini e la remissione alla sua persona dei rendiconti delle comuni attività criminose;
- dell'impegno profuso per la trattazione degli affari della cosca, per il mantenimento dei detenuti, per la soluzione di controversie interne tra affiliati e per la promozione di relazioni con esponenti di altri gruppi territoriali al fine di favorire strategie comuni;
- dell'abilità e della rapidità dimostrate nel riassumere il ruolo dirigenziale nel periodo successivo alla subita carcerazione e nell'organizzare un nucleo di associati pronti a seguirne gli ordini;
- della radicata intensità del vincolo associativo, non venuto meno neppure a seguito della patita carcerazione e della natura talmente recente delle relative acquisizioni da rendere attuali i fatti accertati nel giudizio definito con condanna di primo grado;
- dell'atteggiamento oppositivo tenuto in carcere con la continua ricerca di contatti con detenuti, appartenenti a diverso gruppo di socialità ed il compimento di condotte integranti illeciti disciplinari, nonché di un episodio di minaccia grave in danno di un agente penitenziario, circostanze sintomatiche di un atteggiamento dirigenziale e prevaricatore.
Ne ha dedotto che tutti i dati conoscitivi disponibili -carriera criminale, posizione qualificata, commissione di reati rientranti nel novero di cui all'art.
4-bis, mantenimento ininterrotto del legame associativo, perdurante operatività dell'associazione e negativa condotta carceraria-, costituiscono indizi della probabilità che, se ammesso al regime comune, egli ripristini i contatti con l'organizzazione di appartenenza, alla quale il CA è legato da vincolo risalente e radicato.
3.2. il provvedimento impugnato ha quindi esternato in modo compiuto già elementi di valutazione utilizzati senza trovi conferma la denunciata apparenza della motivazione e la pedissequa replicazione dei contenuti del decreto di proroga e nemmeno la considerazione dei soli precedenti riportati dal CA, avendo al contrario il Tribunale valorizzato specifici comportamenti tenuti nel periodo di libertà e dopo precedente condanna per delitto associativo;
ne' la pretesa del ricorso che oggetto di valutazione sia il contegno da detenuto ha alcun fondamento, dal momento che la pregressa applicazione del regime detentivo differenziato, ora prorogato, ha impedito qualsiasi possibilità di contatti con l'esterno non monitorati e registrati.
3.3. Deve dunque concludersi che nel controllo di legalità circa il provvedimento impositivo del regime differenziato il Tribunale ha seguito un criterio conforme a quello dettato dal parametro normativo e ha esposto un apparato giustificativo circa le condizioni di applicazione dell'istituto compiuto, effettivo e concretamente ancorato alle risultanze disponibili. Tanto esclude che l'ordinanza ¯ affetta da carenza di motivazione, mentre le doglianze sulla sua logicità sono inammissibili e non deducibili col ricorso per cassazione.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015