Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 18791
CASS
Sentenza 6 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41 bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. (Fattispecie in cui la Corte ritenuto legittimo l'utilizzo delle attestazioni di pendenza di procedimenti penali per nuovi reati di associazione di stampo mafioso, quali fonti informative sufficienti ad indicare la sussistenza di collegamenti del detenuto con associazioni criminali).

Commentari2

  • 1bis O.P.: l’ultimo orientamento della Corte di cassazione – IUS In Itinere
    Francesco Martin · https://www.iusinitinere.it/

    1. Premessa Il regime detentivo previsto dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, in ragione delle sue peculiari caratteristiche che comportano un considerevole aumento di tutte quelle limitazioni già previste dalla permanenza all'interno degli istituti carcerari, è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerose critiche e proposte di riforma. Sia la giurisprudenza della CEDU che quella della Corte di Cassazione si sono più volte espresse in ordine al rapporto tra alcuni essenziali aspetti dell'art. 41-bis O.P. e i diritti del soggetto detenuto[1]. Proprio di recente la giurisprudenza di legittimità è ritornata sulla questione con riferimento alla possibilità, per il soggetto …

     Leggi di più…

  • 2Qual è il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione nella materia dei provvedimenti di applicazione e di proroga del regime detentivo di cui…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Ord. pen., art. 41-bis) Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto con il quale era stata applicata al detenuto – in stato di esecuzione della pena e della custodia cautelare in carcere – la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il detenuto, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi così formulati: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 18791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18791
Data del deposito : 6 febbraio 2015

Testo completo