Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2014, n. 52054
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Sentenza 29 aprile 2014

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Il regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, anche dopo la modifica normativa ad opera della legge 15 luglio 2009 n. 94, ha conservato la sua natura di istituto caratterizzato da finalità preventive, e non si è trasformato in una "pena differenziata". (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse violato il principio di specialità l'applicazione del regime detentivo differenziato nei confronti di persona consegnata dall'autorità estera in esecuzione di mandato di arresto europeo nel quale era stato omesso ogni riferimento alla disciplina di cui all'art. 41 bis cit.).

Non viola il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen., l'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., con riferimento al fatto per il quale è stata effettuata la consegna, poiché questa disciplina riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena da scontare per il reato in relazione al quale l'estradizione è stata chiesta e concessa e, pertanto, costituisce solamente un particolare regime carcerario, le cui caratteristiche non sono state ritenute inumane dalla Corte Costituzionale e, per larga parte, rientrano nella discrezionalità delle amministrazioni penitenziarie di ogni paese. (Principio affermato con riguardo al trattamento applicato a detenuto consegnato alle autorità italiane in esecuzione di mandato di arresto europeo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2014, n. 52054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52054
    Data del deposito : 29 aprile 2014

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