Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 2
Il regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, anche dopo la modifica normativa ad opera della legge 15 luglio 2009 n. 94, ha conservato la sua natura di istituto caratterizzato da finalità preventive, e non si è trasformato in una "pena differenziata". (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse violato il principio di specialità l'applicazione del regime detentivo differenziato nei confronti di persona consegnata dall'autorità estera in esecuzione di mandato di arresto europeo nel quale era stato omesso ogni riferimento alla disciplina di cui all'art. 41 bis cit.).
Non viola il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen., l'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., con riferimento al fatto per il quale è stata effettuata la consegna, poiché questa disciplina riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena da scontare per il reato in relazione al quale l'estradizione è stata chiesta e concessa e, pertanto, costituisce solamente un particolare regime carcerario, le cui caratteristiche non sono state ritenute inumane dalla Corte Costituzionale e, per larga parte, rientrano nella discrezionalità delle amministrazioni penitenziarie di ogni paese. (Principio affermato con riguardo al trattamento applicato a detenuto consegnato alle autorità italiane in esecuzione di mandato di arresto europeo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2014, n. 52054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52054 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/04/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 1353
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 43236/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IU, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 4772/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA del 20/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con ogni conseguente statuizione ex art. 616 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 settembre 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da PO PP avverso il decreto dell'8 giugno 2012 del Ministro della Giustizia, con cui era stata disposta, ai sensi dell'art. 41 bis, commi 2 e 1 bis, Ord. Pen., la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due.
1.1. Il Tribunale, che richiamava il contenuto del decreto ministeriale e le doglianze mosse con il reclamo, rilevava, a ragione della decisione, che:
- il reclamante era detenuto dal 4 maggio 2012 in espiazione della pena di anni venti di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Napoli con sentenza del 21 dicembre 2012 per avere partecipato, diretto e organizzato l'attività dell'omonima organizzazione criminale di stampo mafioso dall'1 gennaio 2001 e, con medesimo ruolo, l'attività di una organizzazione dedita alla importazione in Italia dalla Spagna di sostanze stupefacenti, operativa fino al gennaio 2009, oltre a molte imputazioni per il delitto di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 12 quinquies, commesse dal 2002 al 2010 e aggravate ai sensi della
L. n. 203 del 1991, art. 7, ed era anche sottoposto a custodia cautelare in esecuzione dell'ordinanza del 17 maggio 2013 del G.i.p. del Tribunale di Napoli per imputazioni attinenti a violazioni della disciplina sugli stupefacenti;
- i provvedimenti ministeriali, emessi in base alla previsione di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., consentivano solo l'adozione di misure di trattamento rientranti nell'ambito della competenza dell'Amministrazione penitenziaria, attinenti alle modalità concrete di attuazione del regime carcerario in quanto tale, e sottoposte a sindacato giurisdizionale, senza che venisse in considerazione la riserva di legge e di giurisdizione di cui all'art. 13 Cost., comma 2, ne' la violazione dell'art. 27 Cost., comma 3, e art. 3 Cost.,
come ritenuto dalla Corte costituzionale anche con sentenza n. 190 del 2009 successiva alla disciplina novellata con L. n. 94 del 2008;
- erano infondati i rilievi difensivi attinenti alla violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione di estradizione (L. n. 300 del 1963) e all'art. 721 c.p.p., dedotta per non essere stato espressamente richiamato il regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. nel mandato di arresto europeo emesso a carico del reclamante, poiché detto regime rispondeva a finalità prettamente preventiva che lo rendeva di fatto assimilabile a una misura di prevenzione personale, alla quale non si applicava la regola di specialità propria della procedura estradizionale, come ritenuto da questa Corte (Sez. U, n. 10821 del 2008), ed era adottato dopo l'inizio dell'esecuzione della pena;
- quanto al merito, il decreto reclamato era adeguatamente motivato in relazione agli evidenziati elementi sintomatici di elevata pericolosità del reclamante e della probabile proiezione all'esterno di rapporti instaurabili o reiterabili da parte dello stesso con il gruppo criminale di appartenenza e con i suoi molteplici affiliati, avuto riguardo ai pareri e alle informative degli organi investigativi e giudiziari competenti in materia di criminalità organizzata;
- il reclamante era, in particolare, il capo indiscusso dell'omonimo clan PO, nato come costola del clan UV, salvo poi crescere ed espandersi negli anni sul territorio di Marano di Napoli, consolidando una eccezionale forza economica con vocazione imprenditoriale nel settore della realizzazione dell'edilizia abusiva e delle politiche urbanistiche della zona flegrea, acquisendo progressivamente posizione di monopolio nella importazione di hashish dal Marocco e sviluppando forme di reinvestimento nel settore della distribuzione commerciale e in quello immobiliare anche in Catalogna, dove lo stesso reclamante si era stabilito nel 2006, rendendosi, in seguito, prima irreperibile e poi latitante.
1.2. In base alle acquisite emergenze, afferenti al profilo criminale di prim'ordine del detenuto nell'ambito di una delle più potenti organizzazioni camorristiche operative in territorio nazionale e all'estero, al ruolo apicale rivestito dallo stesso in modo perdurante dal 1982 e mantenuto durante il lungo periodo di irreperibilità trascorso all'estero e di successiva latitanza, gestendo le attività estorsive commesse dal 2001 e l'introduzione in Italia di sostanze stupefanti e occupandosi di reinvestimenti speculativi soprattutto all'estero, alla rete di sostenitori di cui il medesimo aveva goduto durante la latitanza all'interno del clan, il Tribunale argomentava che si configuravano tutti gli elementi per ritenere che fosse concreto il pericolo attuale del mantenimento da parte del reclamante di collegamenti con l'organizzazione criminale operante nel territorio e della conservazione del suo ruolo direttivo anche in regime carcerario differenziato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d'impugnazione, per mezzo del suo difensore avv. Giovanni Esposito Fanello, l'interessato PO, che, con unico motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi dell'istituto previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen., e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione evincibile dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del fascicolo relativo alla procedura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
2.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha illegittimamente ritenuto priva di rilievo la questione procedurale relativa alla contestata violazione del principio di specialità, richiamando erroneamente una pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, poiché il regime differenziato non può più essere considerato mera misura carceraria con finalità preventiva alla luce delle sostanziali modifiche normative introdotte dalla L. n. 94 del 2009, che lo hanno reso una "misura ulteriormente restrittiva rispetto al regime carcerario ordinario", e quindi una pena speciale che deroga ai principi fondamentali e alle regole costituzionali del regime penitenziario, con finalità in gran parte afflittive o comunque diverse da quelle del regime ordinario, e da ritenere rientranti nelle limitazioni della libertà personale di cui all'art. 14 della Convenzione di estradizione, mentre nessun cenno vi è a esse nel mandato di arresto europeo.
2.2. Nè il Tribunale, ad avviso del ricorrente, ha apprezzato la segnalazione, operata dalla difesa, del punto n. 13 della Decisione quadro del Consiglio europeo del 13 giugno 2002, che vieta la consegna quando "vi è il serio rischio che l'estradato sia sottoposto a tortura o trattamenti disumani e degradanti", non considerando che doveva essere rappresentata allo Stato spagnolo l'eventualità della sua sottoposizione all'indicato regime differenziato, potendo detto Stato, che altre volte aveva posto limiti all'applicazione della pena dell'ergastolo, negare la consegna ovvero porre condizioni e limiti al regime penitenziario non previsto dal suo ordinamento.
2.3. I prospettati profili di legittimità costituzionale sono stati, inoltre, travisati con erroneo e fuorviante riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., mentre l'intervenuta abrogazione della possibilità della revoca anticipata del regime l7 differenziato ha finito con il reintrodurre nel sistema una nuova figura di il pericolosità sociale presunta per determinate categorie di detenuti in violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.
2.4. Anche con riguardo alla sua complessiva motivazione l'ordinanza è generica e carente, avendo il Tribunale recepito acriticamente i dati tratti dalle note informative, non analizzate ne' valutate compiutamente.
3. Il Procuratore Generale ha depositato articolata requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato o inammissibile nelle proposte doglianze e deduzioni, non può trovare accoglimento.
2. Secondo la tesi difensiva, posta a fondamento della riproposta questione processuale, il regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen. è soggetto al principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione di estradizione e all'art. 721 c.p.p., ponendosi, alla luce delle sostanziali e cospicue modifiche normative intervenute, come una "pena differenziata" con finalità in gran parte restrittive e limitative della libertà personale, e la sottoposizione del ricorrente a tale regime è avvenuta senza alcun riferimento a essa nel mandato di arresto europeo richiesto dall'Autorità giudiziaria italiana ed eseguito da quella spagnola.
2.1. Si rileva in diritto che questa Corte ha più volte condivisibilmente affermato che il principio di specialità, previsto dalla Convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 c.p.p., non è violato dalle condizioni peggiorative di detenzione subite dall'estradato sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen., poiché non è in questione l'esecuzione di una condanna per fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione o l'applicazione di una pena difforme da quella a cui poteva essere assoggettato l'estradato nell'altro Stato, mentre "si discute soltanto delle modalità di esecuzione della pena da scontare per il reato in relazione al quale l'estradizione è stata chiesta e concessa" (Sez. 1, n. 31659 del 08/07/2004, dep. 20/07/2004, Cava, non massimata), e viene, pertanto, in considerazione "solamente un particolare regime carcerario, le cui caratteristiche non sono state ritenute inumane dalla Corte costituzionale e che per larga parte rientrano nella discrezionalità delle amministrazioni penitenziarie di ogni paese" (Sez. 1, n. 16015 del 06/04/2006, dep. 10/05/2006, Fabbrocino M., non massimata). Tale principio è stato ulteriormente rimarcato da questa Corte, cha ha esplicitamente ritenuto estensibili all'indicato regime differenziato i principi affermati in materia di misure di prevenzione, non soggette al principio di specialità perché applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione (tra le altre, Sez. 6, n. 464 del 10/02/1998, dep. 10/03/1998, Merico B., Rv. 210678; Sez. 1, n. 1379 del 05/12/2002, dep. 14/01/2003, Pellegrinetti, Rv, 223261; Sez. 1, n. 19900 del 04/03/2004, dep. 28/04/2004, Giardino, Rv. 227976).
2.2. Gli operati richiami rendono conto del legittimo riferimento operato dal Tribunale, nell'escludere la fondatezza della contestata violazione del principio di specialità in dipendenza dell'omesso richiamo del regime differenziato nel mandato di arresto europeo, alla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 10821 del 25/10/2007 dep. 06/03/2008 Gallo Rv. 238657), che, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato, come puntualizzato nella massima ufficiale, che in materia di estradizione attiva il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicché la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna, escludendo, in parte motiva, la riferibilità alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 721 c.p.p.. 2.3. Nè conferisce fondatezza alla tesi difensiva la deduzione che la ravvisata finalità preventiva del regime differenziato è venuta meno a seguito della modifica normativa dell'art. 41 bis Ord. Pen. a opera della L. n. 94 del 2009, che, introducendo pesanti limitazioni alla vita carceraria (quanto ai colloqui con i familiari e con i difensori e alla riduzione delle ore di permanenza all'aperto), e derogando ai principi fondamentali e alle regole costituzionali del regime penitenziario (quanto ai diritti alla rieducazione e alla difesa con la previsione della competenza in sede di reclamo del solo Tribunale di sorveglianza di Roma), ha trasformato ab imis il regime differenziato, rendendolo "pena differenziata" con finalità in gran parte afflittive o comunque diverse da quelle perseguite dal regime ordinario, e tale da porsi come restrizione della libertà personale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 14 della Convenzione di estradizione.
Tale deduzione, astratta da ogni correlazione con la struttura letterale e la ratio dell'art. 41 bis Ord. Pen., neppure considera che detta norma ha formato oggetto di interventi della Corte costituzionale sia nel testo originario, introdotto nell'ordinamento penitenziario dalla L. n. 356 del 1992, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 306 del 1992 (sent. n. 349 del 1993, sent. n. 410 del 1993, ord. n. 332 del 1994, sent. n. 351 del 1996, sent. n. 376 del 1997), sia dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 279 del 2002 (sent. n. 417 del 2004), sia dopo le ultime introdotte con la L. n. 94 del 2009 (sentenza n. 190 del 2010), e che le statuizioni di manifesta infondatezza o di inammissibilità delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, con riguardo a vari aspetti della normativa, tra cui la limitazione delle ore di permanenza all'aperto, e con riferimento a plurimi precetti costituzionali (di cui, tra gli altri, agli artt. 3, 13, 24 e 25 Cost. e art. 27 Cost., commi 2 e 3), al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità
e all'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena, hanno sempre posto l'accento sulle specifiche finalità preventive perseguite con le restrizioni correlate al regime differenziato, giustificate in relazione alle esigenze di ordine e di sicurezza in rapporto all'effettivo pericolo della permanenza o della non dimostrata cessazione di collegamenti, interni o esterni, del detenuto con le organizzazioni criminali, e costituenti il presupposto del regime penitenziario differenziato.
3. Il secondo profilo dell'unico motivo del ricorso è relativo alla eccepita incostituzionalità della norma di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. sotto il profilo che la non prevista possibilità di revoca anticipata del regime differenziato ogni due anni, per effetto dell'abrogazione del comma 2 ter di detto articolo, ha introdotto una nuova figura di pericolosità sociale presunta per determinate categorie di detenuti, ha limitato irrazionalmente il diritto di difesa del detenuto e ha violato il principio di uguaglianza mettendo sullo stesso piano i detenuti a prescindere dalla persistenza dei presupposti applicativi del regime differenziato. La questione, non rilevante in rapporto all'oggetto del reclamo attinente alla contestata prima applicazione del regime detentivo differenziato, e non a una non accolta richiesta di revoca anticipata dello stesso regime, è anche del tutto infondata alla luce dei principi di diritto affermati da questa Corte, alla cui stregua è impugnabile mediante reclamo al tribunale di sorveglianza il rigetto, per silenzio rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, benché con la novella introdotta dalla L. n. 94 del 2009 non sia più prevista la possibilità di una revisione, neanche per sopravvenienze, di detto provvedimento, e ciò in ragione del carattere di rimedio generale dell'istituto del reclamo avverso i provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 14 ter Ord. Pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 18021 del 25/02/2011, dep. 09/05/2011, Manciaracina, Rv. 250272; Sez. 1, n. 47919 del 09/11/2012, dep. 11/12/2012, Attanasio, Rv. 253856), in coerenza con i rilievi formulati nella sentenza n. 190 del 2010 della Corte costituzionale circa la possibilità di dare ingresso al reclamo mediante l'applicazione del rimedio previsto in via generale dall'art. 14 ter Ord. Pen. a garanzia dei diritti dei detenuti per tutti i regimi di sorveglianza speciale, pur nell'assenza di una norma specificamente dedicata alla revoca.
4. Il terzo profilo dell'unico motivo del ricorso è inammissibile.
4.1. Deve premettersi che l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte con riguardo al regime detentivo differenziato è segnato dalla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2 sexies, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che alla inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, ai punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificato il provvedimento adottato (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Criaco e altro, Rv. 229305;
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
4.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della sussistenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell'applicazione della misura in oggetto. Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato - con esplicito richiamo al contenuto del decreto ministeriale in atti, che ha ripercorso - sia in ordine alla sussistente operatività sul territorio del contesto criminale di riferimento, sia con riferimento al ruolo di rilievo rivestito dal ricorrente nel suo ambito, sia in relazione alla perdurante posizione di contatto del medesimo con esponenti del sodalizio.
La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate quanto generiche censure proposte dal ricorrente, solo formalmente anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente con riguardo a profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.
5. Al rigetto del ricorso, in presenza di motivi in parte infondati e in parte inammissibili, segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014