Sentenza 25 febbraio 2011
Massime • 1
È impugnabile mediante reclamo al tribunale di sorveglianza il rigetto, per silenzio rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, benché con la novella introdotta dalla L. n. 94 del 2009 non sia più prevista la possibilità di una revisione, neanche per sopravvenienze, di detto provvedimento, e ciò in ragione del carattere di rimedio generale dell'istituto del reclamo avverso i provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 14 "ter" ord. pen (V. Corte cost. n. 190 del 2010).
Commentari • 3
- 1. Il regime differenziato dell’art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (seconda parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …
Leggi di più… - 2. Il regime differenziato dell’art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (seconda parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …
Leggi di più… - 3. Il regime differenziato dell’art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (seconda parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2011, n. 18021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18021 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Presidente del 25/02/2011
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 714
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 12198/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RE N. IL 07/04/1962;
avverso l'ordinanza n. 7433/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 20/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 20.1.2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto da NA DR avverso il silenzio diniego del DAP formatosi sulla sua istanza volta alla revoca anticipata del D.M. 28 gennaio 2008, che lo aveva sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis O.P.. A sostegno della decisione il tribunale poneva la disciplina di recente introdotta con L. n. 2209 del 1994, la quale, come è noto, ha esplicitamente eliminato la possibilità di sottoporre a nuova delibazione il D.M. dispositivo del regime speciale di detenzione, ancorché sopravvenute circostanze sintomatiche del venir meno dei relativi presupposti.
Osservava altresì il Tribunale che il D.M. oggetto della istanza avrebbe maturato il termine ultimo di efficacia otto giorni dopo la data dell'impugnata decisione.
1.2 Ricorre per cassazione il NA, assistito dal difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della predetta ordinanza, in particolare lamentando difetto della motivazione e violazione di legge giacché:
- quella applicata dal tribunale è una norma peggiorativa, di guisa che è illegittimo riconoscerle valore retroattivo;
- la norma novellata, inoltre, non può essere considerata norma processuale, dappoiché contenuta nell'ordinamento penitenziario, al quale deve riconoscersi natura di normativa sostanziale e non processuale;
- in ogni caso l'istanza del detenuto è stata proposta in data antecedente al di 8 agosto 2009, giorno dell'entrata in vigore della novella, di guisa che, anche a voler applicare il principio generale secondo cui tempus regit actum, alla fattispecie non può trovare applicazione una disciplina entrata in vigore successivamente al deposito della domanda.
2. Con diffusa e motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, all'uopo richiamando i principi affermati da questa istanza di legittimità con Cass., Sez. 1, 18.9.2009, n. 41567, rv. 245045-6).
3. La doglianza è fondata, ancorché per le ragioni, di sistema, che si passa ad esporre.
Con una recente pronuncia (C. cost, 28/05/2010, n. 190) il giudice delle leggi, chiamato a delibare la questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in ordine al controllo di legalità sui contenuti del provvedimento di sospensione delle normali regole trattamentali del detenuto di cui all'art. 41-bis O.P., con riguardo particolare ai commi 2-quinquies e 2-sexies, quest'ultimo nella parte in cui non consente la presentazione di un reclamo per difetto di "congruità del contenuto" rispetto alle esigenze del provvedimento, espressione questa espunta, come è noto, dalla recente novella L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. g), ed h), ha dichiarato la questione stessa inammissibile, ma ciò ha fatto con una motivazione alla quale il Collegio totalmente aderisce, dappoiché assertiva di illuminanti osservazioni argomentative di cui intende qui avvalersi ai fini della decisione. A sostegno della pronunciata inammissibilità infatti la Corte Costituzionale ha posto l'argomento che il giudice a qua deve ricorrere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in argomento, basata sulla constatazione della perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 14-ter O.P. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, ed anzi, più in generale, quale strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti (come il giudice delle leggi, in armonia con la giurisprudenza di legittimità, ha da ultimo riconosciuto con la sentenza n. 266 del 2009). D'altra parte, osserva questa Corte in sintonia con quando motivato dal giudice delle leggi con la citata n. 190/2010, la forte riduzione della discrezionalità ministeriale nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l'introduzione di un elenco di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini e con essa lo specifico strumento della possibilità di revoca del provvedimento amministrativo se venuti meno i presupposti di esso giustificativi, ma non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto, in ordine all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto.
Ha ritenuto il legislatore che non vi fosse più necessità di una norma specifica, ma tale scelta normativa ha lasciato impregiudicato il rimedio generale previsto dall'ordinamento penitenziario, mai abrogato e ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte applicabile, come prima si è ricordato, anche al regime di cui all'art. 41 bis O.P..
Venuta meno la previsione speciale si riespande, pertanto, quella generale, senza che si determini, sul piano dei diritti dei detenuti, un vuoto di tutela come opinato dal rappresentante della pubblica accusa e dalla stessa difesa ricorrente.
Giova infine rilevare che l'art. 14-ter O.P. risponde ad una esigenza generale di tutela del cittadino nei confronti della P.A. e che tale norma si inserisce, con profili di specificità, nell'ambito del principio generale dettato per il procedimento amministrativo dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 quinquies, comma 1, articolo recante la rubrica "Revoca del provvedimento", secondo il quale: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nei caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi, in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo".
Va inoltre (ed infine) sottolineata la fondatezza del rilievo difensivo in ordine alla mancata applicazione, nella fattispecie, da parte del giudice a quo, del principio tempus regit actum, non potendosi dubitare, per un verso, della natura processuale della disciplina novellata, e, per altro verso, che l'istanza del detenuto risulta depositata anteriormente all'entrata in vigore della novella medesima, di guisa che a quel momento temporale (quello della proposizione della domanda, appunto) deve farsi riferimento per l'applicazione del predetto principio e non già all'epoca in cui sulla domanda il Tribunale ha espresso il suo deliberato.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto innanzi affermati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011