Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2013, n. 49726
CASS
Sentenza 26 novembre 2013

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La disposizione normativa contenuta nell'art. 37 comma decimo del d.P.R. n. 230 del 2000, che riconosce al detenuto, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di fruire di un colloquio prolungato sino a due ore, è applicabile anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen e, laddove la norma richiede il presupposto della mancata fruizione "del colloquio settimanale" - non previsto per il detenuto sottoposto a regime differenziato - questo deve ritenersi integrato quando il detenuto non abbia effettuato il colloquio nel "mese" antecedente.

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  • 1Art. 18
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  • 2Art. 35
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  • 3Art. 67
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2013, n. 49726
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49726
Data del deposito : 26 novembre 2013

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