Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
Anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41 bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza in ordine ai decreti di proroga del regime di detenzione differenziato deve consistere nel verificare se sussiste l'effettivo pericolo di permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 22721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22721 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 26/03/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 1125
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 23182/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GR RA N. IL 12/12/1966;
avverso l'ordinanza n. 6052/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 13/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da Di AZ CE avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis ord pen., per la durata di due anni.
Ad avviso del Tribunale tale regime era giustificato da plurimi elementi: a) l'inserimento del condannato in posizione di vertice nell'associazione di stampo mafioso;
b) la perdurante operatività dell'associazione di stampo mafioso, denominata clan Santapaola, cui Di AZ apparteneva, ricoprendo all'interno di essa un ruolo preminente;
c) il sostentamento economico di Di AZ e dei suoi familiari ad opera dell'organizzazione, comprovato dal sequestro della "carta degli stipendi" avvenuto quattro anni addietro e confermata, in epoca più recente, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Giuseppe La Rosa e Giuseppe Lanza e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali. In base a tali elementi il Tribunale riteneva sussistenti tutti i presupposti da cui inferiore la permanente capacità del detenuto di mantenere contatti con la criminalità organizzata (Corte Cost., sent. n. 321 del 2004 e n. 417 del 2004).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Di AZ, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen., mancanza e illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime penitenziario differenziato, tenuto conto anche dell'intervenuta assoluzione di Di AZ dal delitto di tentata estorsione in danno di Di EF OV e dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con sentenza del Tribunale di Catania del 23 novembre 2010, del rigetto da parte della medesima Autorità giudiziaria della richiesta di aggravamento della misura di prevenzione personale. Tutti questi elementi sono indicativi dell'assenza di un'attuale pericolosità del detenuto e di una sua concreta capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata.
Propone, inoltre, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, ord. pen., comma 2 - sexies, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa proporre, avverso il provvedimento di rigetto del reclame, ricorso per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606 c.p.p., e non solo quelli concernenti la violazione della legge penale e processuale.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2 bis, sostituito dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato "sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno".
2. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, rie. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1^, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203). È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto dal ricorrente che, sotto questo profilo, non può trovare ingresso in questa sede.
3. Alla luce di questi principi il Collegio osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una non consentita nuova valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale. In tale ottica il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio circa il persistente pericolo di collegamento con ambienti della criminalità organizzata al ruolo verticistico già occupato dal ricorrente in seno al sodalizio di stampo mafioso, all'assenza di comportamenti di dissociazione, alla perdurante operatività del clan Santapaola, al perdurante sostentamento economico di Di AZ e dei suoi familiari ad opera dell'organizzazione, comprovato, da un lato, dal sequestro della "carta degli stipendi" e, dall'altro, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (La Rosa Giuseppe e Giuseppe Lanza) e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Il provvedimento impugnato, con motivazione immune da vizi giuridici, ha, inoltre, fornito un'interpretazione dei contenuti della sentenza del Tribunale di Catania del 23 novembre 2010, argomentando che gli elementi che non sono stati sufficienti a fondare la penale responsabilità di Di AZ per l'estorsione in danno di Di EF lumeggiano, comunque, la permanenza del prestigio goduto dal detenuto in senso al sodalizio di stampo mafioso.
Nel controllo di legalità della proroga, quindi, è stato seguito un criterio conforme a quello stabilito dall'art. 41 - bis ord. pen., comma 2 - bis, come già scrutinato dalla Corte Costituzionale e come oggi previsto dalla disciplina positiva;
sotto altro profilo, l'accertamento delle condizioni giustificative del provvedimento reclamato non è stato seguito in modo del tutto generico e astratto, ma articolando una verifica, con esito positivo, di tutti i parametri stabiliti dalla norma.
4.La dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata alla luce dei principi enunciati dalla Consulta che ha già avuto modo di affrontarla, dichiarandola inammissibile.
La L. n. 94 del 2009, ha apportato plurime modifiche all'art. 41 bis ord. pen.; tra esse devono essere segnalate quelli concernenti il primo capoverso del comma 2 - quater e quella riguardante il comma 2 - sexies. Con la prima modifica, relativa all'elenco delle restrizione riguardanti vari aspetti della vita carceraria, all'espressione "può comportare" (precedentemente contenuta nella norma) è stata sostituita la dizione "prevede". Con l'altra novella, nell'ambito della disciplina del reclamo contro il decreto applicativo del regime speciale, è stato soppresso il riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza. Il forte ridimensionamento della discrezionalità ministeriale nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto mediante l'introduzione di un elenco di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini, ma non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto in relazione all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto. Ciò, peraltro, non incide sulla perdurante applicabilità del rimedio previsto dall'art. 14 - ter ord. pen., quale strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti (Corte Cost. sent. n. 266 del 2009). L'eliminazione della previsione speciale lascia, perciò, impregiudicata l'operatività della previsione generale quale mezzo per garantire i diritti del detenuto (Corte Cost., sent. n. 190 del 2010, ord. nn. 220 e 313 del 2009, n. 334 del 2007). Non vi è, dunque, una categoria di detenuti, individuati a priori in base al titolo di reato, sottoposti ad un regime differenziato, ma solo singoli detenuti, condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata, che l'amministrazione ritenga, motivatamente e sotto il controllo del Tribunale di sorveglianza, in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni o esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività, e che per questa ragione sottopone - sempre motivatamente e con il controllo giurisdizionale - a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso la soppressione o la riduzione delle opportunità che in tal senso discenderebbero dall'applicazione del normale regime penitenziario. Il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo di reato oggetto della condanna o dell'imputazione, ma sull'effettivo pericolo della permanenza di collegamenti, di cui i fatti di reato concretamente contestati costituiscono solo una logica premessa (Corte Cost., sent. n. 376 del 1997). Sotto altro profilo, la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge sono espressione delle diverse modulazioni dell'esercizio del diritto di difesa in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati la funzione e lo scopo (Corte Cost. sent. n. 80 del 2011 e nn. 352 e 132 del 2003). Di conseguenza non può ritenersi lesivo dei parametri evocati il fatto che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono.
Alla luce di tali considerazioni, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 41 bis ord. pen., consente di affermare che, pur dopo le modifiche introdotte nell'art. 41 bis ad opera della L. n. 94 del 2009, il controllo di legalità, da parte del Tribunale di sorveglianza, sui presupposti del provvedimento impositivo o di proroga del regime differenziato continua ad essere fondato sui principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità dopo la modifica della L. n. 279 del 2009, principi rispettati dal provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013