Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2013, n. 49725
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Sentenza 26 novembre 2013

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Il disposto normativo di cui all'art. 37, comma decimo del d.P.R. del 30 giugno 2000 n. 230, che prevede la possibilità per il detenuto di fruire di un colloquio prolungato sino a due ore, si applica anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord.Pen., previo adattamento alle caratteristiche ontologiche di questa speciale forma di detenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancanza di colloquio nella "settimana" precedente, presupposto necessario per ottenere il colloquio prolungato, deve intendersi, nel caso di detenuto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., come mancanza del colloquio nel "mese" precedente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2013, n. 49725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49725
    Data del deposito : 26 novembre 2013

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