Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10821
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Sentenza 24 luglio 2002

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Proposta opposizione avverso l'ingiunzione, emessa ai sensi del R.D. 1910/639, avente ad oggetto un credito per risarcimento del danno, il giudice d'appello che, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la responsabilità dell'ingiunto esclusa in primo grado deve esaminare le questioni relative all'esistenza e all'entità del danno, il cui onere probatorio è a carico dell'Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, quale attore sostanziale. (Nella specie la S.C ha cassato la decisione dei giudici di appello, che riconoscendo la responsabilità del proprietario degli animali provocati a un treno investito da un gregge di pecore aveva accolto l'appello proposto dalla FFSS senza accertare l'esistenza e l'entità del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10821
    Data del deposito : 24 luglio 2002

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