Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2004, n. 47736
CASS
Sentenza 5 novembre 2004

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Il tribunale di sorveglianza non ha alcuna competenza a stabilire la durata dei colloqui dei detenuti, giacchè essa, nelle situazioni previste dall'art. 37, comma primo, regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230), è prorogabile sino a due ore, rispetto alla durata ordinaria massima di un'ora, ma solo, a seconda della posizione giuridica dell'interessato, dall'autorità giudiziaria procedente o dal direttore dell'istituto. (Su queste premesse, la Corte ha annullato in parte qua l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, giudicando in sede di reclamo avverso un D.M. impositivo del regime penitenziario differenziato ex art. 41 bis ordinamento penitenziario, lo aveva accolto, ampliando la durata dei colloqui del detenuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2004, n. 47736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47736
    Data del deposito : 5 novembre 2004

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