Sentenza 5 novembre 2004
Massime • 1
Il tribunale di sorveglianza non ha alcuna competenza a stabilire la durata dei colloqui dei detenuti, giacchè essa, nelle situazioni previste dall'art. 37, comma primo, regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230), è prorogabile sino a due ore, rispetto alla durata ordinaria massima di un'ora, ma solo, a seconda della posizione giuridica dell'interessato, dall'autorità giudiziaria procedente o dal direttore dell'istituto. (Su queste premesse, la Corte ha annullato in parte qua l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, giudicando in sede di reclamo avverso un D.M. impositivo del regime penitenziario differenziato ex art. 41 bis ordinamento penitenziario, lo aveva accolto, ampliando la durata dei colloqui del detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2004, n. 47736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47736 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 5/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 4316
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 16039/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica di Ancona;
contro l'ordinanza 19 febbraio 2004 del Tribunale di sorveglianza di Ancona emessa nei confronti di:
1) AR NS, n. il 30 novembre 1961;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Santi Consolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 19 febbraio 2004 il Tribunale di sorveglianza di Ancona, decidendo sul reclamo proposto da AR NS contro il decreto ministeriale 23 dicembre 2003 emesso ex art. 41 bis, comma 2^, ordinamento penitenziario, lo ha accolto limitatamente alla disposizione di cui alla lettera a (concernente la durata di una sola ora dell'unico colloquio mensile con i familiari e conviventi) e lo ha respinto nel resto.
Contro l'ordinanza, nella parte relativa all'accoglimento del reclamo, ha proposto ricorso il Procuratore generale di Ancona deducendo: a1) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo avere ritenuto corretta la riduzione del numero dei colloqui, dichiara insufficiente il contatto con i familiari assicurato dalla durata dell'unico colloquio residuo;
a2) violazione di legge, appartenendo la competenza in punto organizzazione, modalità e durata dei colloqui, a seconda della posizione giuridica del detenuto, al giudice del merito o al direttore dell'istituto e prevedendo, in ogni caso, l'art. 37, comma 10^, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento giudiziario, la durata massima di un'ora per ciascun colloquio.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che con esso si deducono vizi di motivazione mentre il comma 2^ sexies dell'art. 41 bis ordinamento penitenziario limita il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza emessa sul reclamo di cui al comma precedente alla sola ipotesi di violazione di legge.
Fondato è invece il secondo motivo nella parte in cui denuncia l'incompetenza del tribunale di sorveglianza a stabilire la durata dei colloqui del detenuto. Tale durata è, infatti, prorogabile sino a due ore (nelle situazioni previste dall'art. 37, comma 10^, seconda parte del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) ma solo, a seconda della posizione giuridica, dall'autorità giudiziaria procedente o dal direttore dell'istituto (artt. 18 ordinamento penitenziario e 37, comma 1^, regolamento citato). Non solo, dunque, il tribunale di sorveglianza è privo di competenza sul punto ma il suo provvedimento modificativo della durata del colloquio incide, in violazione di legge, non sul provvedimento applicativo del regime differenziato ex art. 41 bis ordinamento penitenziario ma sulle disposizioni generali della legge n. 354/1975 in tema di colloqui.
Consegue a quanto precede che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei limiti indicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle determinazioni sulla durata del colloquio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004