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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 331 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'Avv. GIANNERINI ANNA, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'Avv. CARMANNINI MARIA ANGELA, Parte_2 C.F._2 presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13/03/2025, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori d , nati dall'unione delle parti fuori dal matrimonio. Per_1 Per_2
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto: (1) che, dall'anno 2017 le parti hanno Per convissuto more uxorio e dalla loro unione sono nati n data 17.02.2018 ed in data Per_1
11.09.2021; (2) che la residenza familiare è stata fissata presso l'immobile di proprietà
1 esclusiva della ubicato in Prato, Via Fra i Campi n. 15; (3) che la convivenza tra le Pt_1
parti è divenuta da tempo intollerabile e che il ha già reperito altra residenza in Prato Pt_2
Via Benaco n. 11, ove si trasferirà entro e non oltre il 30.04.25; (4) che entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti;
(5) che sono pervenuti ad un accordo in ordine all'affidamento condiviso del figli ed alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nel loro esclusivo interesse.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che l'intestato Tribunale Voglia disciplinare i rapporti tra i medesimi ed i minori alle seguenti condizioni:
“1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
2. I genitori, portandosi reciproco rispetto, si attiveranno perché i figli possano avere un'immagine positiva di ciascuno di loro, facilitando il rapporto, rispettivamente, con l'altro genitore, consentendo così ai figli di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi-genitorialità.
3. I figli minori ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento paritetico e con residenza anagrafica presso la madre, in Prato, Via Fra i Campi n. 15, int. n. 4.
4. Per effetto di quanto sopra i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute (quali, a titolo esemplificativo, la scelta dei medici e delle relative cure), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Il diritto di frequentazione dei figli viene regolato secondo lo schema sotto riportato e sviluppato su due settimane in cui i genitori si alterneranno:
LUN./MAR./MERC Con il genitore A dal lunedì mattina all'ingresso a scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola
MER. /GIO./VEN. Con il genitore B dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola
2 VEN./SAB./DOM./LUN. Con il genitore A dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola
LUN./MAR./MER. Con il genitore B dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola
MER. /GIO./VEN. Con il genitore A dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola
VEN./SAB./DOM./LUN. Con il genitore B dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola
Si precisa che i figli saranno portati a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'altro genitore, da quello con cui avranno passato la notte;
parimenti i figli saranno ripresi da scuola dal genitore con cui passeranno la notte. Qualora i figli, per ragione di malanno, non vadano a scuola, il genitore che doveva riprenderli da scuola andrà a prenderli agli stessi orari dall'altro genitore, salvo che padre e madre non decidano consensualmente di fare diversamente nel precipuo interesse dei figli.
I genitori si impegnano a comunicare propri eventuali impedimenti a poter tenere i bambini con congruo preavviso;
ciò con lo scopo di consentire all'altro genitore di organizzarsi per tempo.
Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
I genitori si impegnano comunque a favorire il più possibile la frequentazione dei figli con entrambi.
Durante le vacanze estive, i figli avranno diritto di trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, i quali avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di vacanze entro e non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo dove trascorreranno le vacanze con i figli ed indicare un recapito prima della partenza. Resta inteso che durante i predetti periodi di vacanza, l'altro genitore avrà diritto di parlare direttamente tutti i giorni, mattina e sera, con i propri figli.
Le vacanze natalizie saranno trascorse nel modo che segue, alternativamente negli anni: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Le altre festività principali (Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, l'Immacolata…..) saranno trascorse alternativamente negli anni con l'uno o con l'altro genitore.
3 Il giorno del compleanno dei bambini sarà trascorso, preferibilmente, con entrambi i genitori. Se non possibile, sarà trascorso, in maniera alternata negli anni, con l'uno e con l'altro genitore, consentendo, comunque, all'altro genitore - in caso venga organizzata la festa di compleanno - di potervi partecipare.
I bambini trascorreranno il giorno della Festa del Papà e della mamma, così come il compleanno dei genitori, con il festeggiato, indipendentemente dal giorno in cui ricadrà la festa 6. Considerata la scelta per l'affidamento condiviso/alternato, non è previsto un contributo al mantenimento a favore dell'uno o dell'altro genitore intendendo con ciò che ognuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento dei figli allorché li avrà con sé per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio comprese tutte le utenze.
Per quanto riguarda, invece, le altre spese ordinarie come, per esempio l'abbigliamento, il materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera bus/treno), medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinari o stagionali), ricarica del cellulare e parrucchiere, saranno a carico del 50% di ognun genitore. Chi avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso previa esibizione di ricevuta di pagamento. I rimborsi e gli eventuali conguagli saranno fatti con cadenza al 25 di ogni mese.
7. Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli - per l'individuazione delle quali, anche ai fini del riparto tra spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e spese per le quali non è richiesta la previa concertazione, si rimanda al protocollo d'intesa n. 468/2019 del Tribunale di
Prato che si allega (doc. n. 6) - saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, salvo quanto di seguito espresso.
In deroga a quanto sopra ed in considerazione che il Sig. titolare di una assicurazione sanitaria Pt_2
a costi agevolati in quanto dipendente di Intesa San Paolo, tutte le spese mediche/sanitarie/odontoiatriche (a prescindere dalla qualificazione tra ordinarie e straordinarie), saranno sostenute nella misura del 100% dal padre sino al suo pensionamento dal lavoro o comunque
- se antecedente- fino al termine del 31.12.2028.
In relazione alle spese straordinarie, i genitori stabiliscono che il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto ad ottenere dall'altro genitore il rimborso nella misura pattuita solo previa esibizione del giustificativo di spesa (ricevuta, fattura, scontrino fiscale) dimostrativo dell'esborso. Le parti precisano che, se la richiesta della spesa è stata effettuata per iscritto, il dissenso, motivato, dell'altro genitore deve pervenire nella medesima forma entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria che l'altro genitore intende assumere
4 nell'interesse del minore. I rimborsi e gli eventuali conguagli saranno fatti con cadenza al 25 di ogni mese unitamente a quelle ordinarie escluse dal mantenimento diretto.
I ricorrenti si danno reciproco atto che sono espressamente escluse dalle spese straordinarie le spese per viaggi, vacanze e svaghi in generale allorché i figli li svolgano con uno solo dei due genitori, il quale si assumerà tutti i relativi costi.
8. Gli assegni unici familiari di entrambi i figli saranno percepiti al 50% come per legge.
9. Il Sig. entro e non oltre il giorno 30.04.2025 dovrà lasciare la casa familiare e, sempre entro Pt_2 la medesima data, dovrà rimuovere tutti i suoi effetti personali e i beni mobili che gli vengono attribuiti come da specifica contenuta nell'elenco che si allega (doc. 7) oltre a quelli presenti nel garage, che dovrà essere integralmente svuotato entro la data surrichiamata, fatta eccezione per le biciclette indicate al punto 14 del citato doc. 7; pertanto, la mobilia e ogni altro complemento d'arredo
e/o elettrodomestico non compreso nel suddetto elenco, resterà definitivamente nella disponibilità e proprietà della Sig.ra Per evitare alla Sig.ra di rimanere senza elettrodomestici, la Pt_1 Pt_1 stessa avviserà il sig. con un preavviso di almeno una settimana, della data di consegna dei Pt_2 nuovi elettrodomestici e, per tale data, il Sig. dovrà aver rimosso i suoi elettrodomestici per Pt_2 consentire l'immediato montaggio di quelli della Sig.ra Pt_1
La Sig.ra si impegna ad estinguere il mutuo fondiario contratto in data 30/11/2018 meglio Pt_1 specificato in premessa con conseguente liberazione del Sig. dalla garanzia fideiussoria Parte_2 ivi prestata, contestualmente alla data in cui il Sig. ascerà l'abitazione familiare con riconsegna Pt_2 di tutte le chiavi e con l'asporto dalla stessa di tutti i beni mobili indicati nell'allegato sub. 7 e con
l'asporto dal garage di tutti i beni mobili ivi presenti con eccezione delle biciclette di cui al punto 14 del richiamato allegato. Il Sig. per rendere possibile la contestualità predetta (estinzione Pt_2 mutuo/rilascio dell'abitazione familiare) dovrà indicare con anticipo di 30 giorni la data del rilascio;
ciò esclusivamente qualora detta data sia diversa, ma pur sempre antecedente, alla data del 30.04.2025
Rimane dunque inteso che la data del 30/04/2025 è un termine essenziale quale termine ultimo per il rilascio dell'immobile. Nel caso in cui la Sig.ra non provveda all'estinzione del mutuo ed alla Pt_1 liberazione del Sig. dalla garanzia fideiussoria, la medesima sarà tenuta a rilevare indenne il Pt_2
Sig. da eventuali somme che l'istituto mutuante dovesse richiedere al fideiussore, fermo Pt_2 comunque il risarcimento dei danni da questi patito in conseguenza del mancato adempimento della
Sig.ra all'obbligo di liberarlo dalla garanzia de quo. Pt_3
5 10. Con l'esecuzione del presente accordo i Sigg.ri danno atto di non aver null'altro a CP_1 che pretendere l'uno dall'altro, in relazione all'arredamento della casa e a tutti i beni mobili ivi presenti.
11. Il Sig. presta il proprio consenso per la richiesta del prescuola e per il trasporto scolastico, Pt_2 ma la relativa spesa rimarrà a carico della Sig.ra genitori si scambiano altresì reciproco Pt_1 consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valevole per l'espatrio dei figli per tutti gli Stati riconosciuti dal Governo italiano da parte della competente Autorità
Amministrativa. Per quanto occorrer possa, si obbligano vicendevolmente a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità previste dalla Legge.
12. Le spese afferenti ai compensi professionali dei difensori saranno integralmente compensate fra le parti”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione genitori/figlio pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento congiunto dei figli d avanzata dai ricorrenti sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto Per_1 Per_2
del fatto che questa costituisce la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c., derogabile soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale del minore. Lo stesso può dirsi in ordine alla scelta del regime alternato e paritario di frequentazione dei minori da parte di entrambi i genitori, con conseguente contributo degli stessi al mantenimento in via diretta ed in misura proporzionale al proprio reddito dei figli.
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Omologa le seguenti conclusioni congiuntamente depositate:
- 2. I genitori, portandosi reciproco rispetto, si attiveranno perché i figli possano avere un'immagine positiva di ciascuno di loro, facilitando il rapporto, rispettivamente, con l'altro
6 genitore, consentendo così ai figli di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi- genitorialità.
- 3. I figli minori d vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocamento paritetico e con residenza anagrafica presso la madre, in Prato, Via Fra i
Campi n. 15, int. n. 4.
- 4. Per effetto di quanto sopra i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute (quali, a titolo esemplificativo, la scelta dei medici e delle relative cure), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- 5. Il diritto di frequentazione dei figli viene regolato secondo lo schema sotto riportato e sviluppato su due settimane in cui i genitori si alterneranno:
LUN./MAR./MERC Con il genitore A dal lunedì mattina all'ingresso a scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola
MER. /GIO./VEN. Con il genitore B dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola
VEN./SAB./DOM./LUN. Con il genitore A dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola
LUN./MAR./MER. Con il genitore B dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola
7 MER. /GIO./VEN. Con il genitore A dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola
VEN./SAB./DOM./LUN. Con il genitore B dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola
Si precisa che i figli saranno portati a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'altro genitore, da quello con cui avranno passato la notte;
parimenti i figli saranno ripresi da scuola dal genitore con cui passeranno la notte. Qualora i figli, per ragione di malanno, non vadano a scuola, il genitore che doveva riprenderli da scuola andrà a prenderli agli stessi orari dall'altro genitore, salvo che padre e madre non decidano consensualmente di fare diversamente nel precipuo interesse dei figli.
I genitori si impegnano a comunicare propri eventuali impedimenti a poter tenere i bambini con congruo preavviso;
ciò con lo scopo di consentire all'altro genitore di organizzarsi per tempo.
Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
I genitori si impegnano comunque a favorire il più possibile la frequentazione dei figli con entrambi.
Durante le vacanze estive, i figli avranno diritto di trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, i quali avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di vacanze entro e non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo dove trascorreranno le vacanze con i figli ed indicare un recapito prima della partenza. Resta inteso che durante i predetti periodi di vacanza, l'altro genitore avrà diritto di parlare direttamente tutti i giorni, mattina e sera, con i propri figli.
Le vacanze natalizie saranno trascorse nel modo che segue, alternativamente negli anni: dal
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Le altre festività principali (Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, l'Immacolata…..) saranno trascorse alternativamente negli anni con l'uno o con l'altro genitore.
Il giorno del compleanno dei bambini sarà trascorso, preferibilmente, con entrambi i genitori. Se non possibile, sarà trascorso, in maniera alternata negli anni, con l'uno e con 8 l'altro genitore, consentendo, comunque, all'altro genitore - in caso venga organizzata la festa di compleanno - di potervi partecipare.
I bambini trascorreranno il giorno della Festa del Papà e della mamma, così come il compleanno dei genitori, con il festeggiato, indipendentemente dal giorno in cui ricadrà la festa
- 6. Considerata la scelta per l'affidamento condiviso/alternato, non è previsto un contributo al mantenimento a favore dell'uno o dell'altro genitore intendendo con ciò che ognuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento dei figli allorché li avrà con sé per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio comprese tutte le utenze.
Per quanto riguarda, invece, le altre spese ordinarie come, per esempio l'abbigliamento, il materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera bus/treno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinari o stagionali), ricarica del cellulare e parrucchiere, saranno a carico del 50% di ognun genitore. Chi avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso previa esibizione di ricevuta di pagamento. I rimborsi e gli eventuali conguagli saranno fatti con cadenza al 25 di ogni mese.
- 7. Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli - per l'individuazione delle quali, anche ai fini del riparto tra spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e spese per le quali non è richiesta la previa concertazione, si rimanda al protocollo d'intesa n. 468/2019 del Tribunale di Prato che si allega (doc. n. 6) - saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, salvo quanto di seguito espresso.
In deroga a quanto sopra ed in considerazione che il Sig. titolare di una assicurazione Pt_2 sanitaria a costi agevolati in quanto dipendente di Intesa San Paolo, tutte le spese mediche/sanitarie/odontoiatriche (a prescindere dalla qualificazione tra ordinarie e straordinarie), saranno sostenute nella misura del 100% dal padre sino al suo pensionamento dal lavoro o comunque - se antecedente- fino al termine del 31.12.2028.
In relazione alle spese straordinarie, i genitori stabiliscono che il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto ad ottenere dall'altro genitore il rimborso nella misura pattuita solo previa esibizione del giustificativo di spesa (ricevuta, fattura, scontrino fiscale) dimostrativo dell'esborso. Le parti precisano che, se la richiesta della spesa è stata effettuata per iscritto, il dissenso, motivato, dell'altro genitore deve pervenire nella medesima forma entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della richiesta. Il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa 9 straordinaria che l'altro genitore intende assumere nell'interesse del minore. I rimborsi e gli eventuali conguagli saranno fatti con cadenza al 25 di ogni mese unitamente a quelle ordinarie escluse dal mantenimento diretto.
I ricorrenti si danno reciproco atto che sono espressamente escluse dalle spese straordinarie le spese per viaggi, vacanze e svaghi in generale allorché i figli li svolgano con uno solo dei due genitori, il quale si assumerà tutti i relativi costi.
- 8. Gli assegni unici familiari di entrambi i figli saranno percepiti al 50% come per legge.
Prende altresì atto delle seguenti conclusioni:
- 1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
- 9. Il Sig. entro e non oltre il giorno 30.04.2025 dovrà lasciare la casa familiare e, Pt_2
sempre entro la medesima data, dovrà rimuovere tutti i suoi effetti personali e i beni mobili che gli vengono attribuiti come da specifica contenuta nell'elenco che si allega (doc. 7) oltre a quelli presenti nel garage, che dovrà essere integralmente svuotato entro la data surrichiamata, fatta eccezione per le biciclette indicate al punto 14 del citato doc. 7; pertanto, la mobilia e ogni altro complemento d'arredo e/o elettrodomestico non compreso nel suddetto elenco, resterà definitivamente nella disponibilità e proprietà della Sig.ra Pt_1
Per evitare alla Sig.ra di rimanere senza elettrodomestici, la stessa avviserà il sig. Pt_1
con un preavviso di almeno una settimana, della data di consegna dei nuovi Pt_2
elettrodomestici e, per tale data, il Sig. dovrà aver rimosso i suoi elettrodomestici per Pt_2
consentire l'immediato montaggio di quelli della Sig.ra Pt_1
La Sig.ra si impegna ad estinguere il mutuo fondiario contratto in data 30/11/2018 Pt_1
meglio specificato in premessa con conseguente liberazione del Sig. dalla Parte_2 garanzia fideiussoria ivi prestata, contestualmente alla data in cui il Sig. lascerà Pt_2
l'abitazione familiare con riconsegna di tutte le chiavi e con l'asporto dalla stessa di tutti i beni mobili indicati nell'allegato sub. 7 e con l'asporto dal garage di tutti i beni mobili ivi presenti con eccezione delle biciclette di cui al punto 14 del richiamato allegato. Il Sig. Pt_2
per rendere possibile la contestualità predetta (estinzione mutuo/rilascio dell'abitazione familiare) dovrà indicare con anticipo di 30 giorni la data del rilascio;
ciò esclusivamente qualora detta data sia diversa, ma pur sempre antecedente, alla data del 30.04.2025 Rimane dunque inteso che la data del 30/04/2025 è un termine essenziale quale termine ultimo per il rilascio dell'immobile. Nel caso in cui la Sig.ra non provveda all'estinzione del Pt_1
10 mutuo ed alla liberazione del Sig. alla garanzia fideiussoria, la medesima sarà tenuta Pt_2
a rilevare indenne il Sig. da eventuali somme che l'istituto mutuante dovesse Pt_2
richiedere al fideiussore, fermo comunque il risarcimento dei danni da questi patito in conseguenza del mancato adempimento della Sig.ra all'obbligo di liberarlo dalla Pt_3
garanzia de quo.
- 10. Con l'esecuzione del presente accordo i Sigg.ri danno atto di non aver CP_1
null'altro a che pretendere l'uno dall'altro, in relazione all'arredamento della casa e a tutti i beni mobili ivi presenti.
- 11. Il Sig. presta il proprio consenso per la richiesta del prescuola e per il trasporto Pt_2
scolastico, ma la relativa spesa rimarrà a carico della Sig.ra genitori si scambiano Pt_1
altresì reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valevole per l'espatrio dei figli per tutti gli Stati riconosciuti dal Governo italiano da parte della competente Autorità Amministrativa. Per quanto occorrer possa, si obbligano vicendevolmente a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità previste dalla
Legge.
- 12. Le spese afferenti ai compensi professionali dei difensori saranno integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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