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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
IA IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2984.2022 del ruolo generale, promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Febbraro;
OPPONENTE
CONTRO
Avv. TO CE, in proprio quale creditore procedente;
OPPOSTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: 1) in via preliminare, concorrendo gravi motivi, sospendere,
l'efficacia esecutiva dei titoli;
2) accertare e dichiarare, la nullità degli atti di precetto di cui ai punto 1.1 – 1.16 della citazione, in considerazione dell'avvenuto pagamento degli importi liquidati in sentenza, con piena soddisfazione dei relativi crediti;
3) dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Avv. CE a procedere esecutivamente per gli importi di cui agli atti di precetto e, di conseguenza, dichiarare l'illegittimità ed improcedibilità dell'azione esecutiva preannunciata;
4) all'esito ed in ogni caso, accogliere la presente opposizione, dichiarando
l'invalidità, la nullità, l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia, dei suddetti 16 atti di precetto notificati da esso opposto rispettivamente in data 29.04.2022, 04/05/2022, 09/05/2022 accertando e dichiarando che nulla è dovuto all'opposto; 5) condannare l'opposto, Avv.
TO CE al pagamento del risarcimento del danno in favore dell Parte_1 ex art.92 e 96 c.p.c. che potrà essere equitativamente liquidato dal giudicante;
[...]
6) dichiarare il diritto dell'opponente a riottenere le somme indebitamente pagate e, per
l'effetto, condannare l'avv. TO CE a restituire all'opponente le somme che risulteranno indebitamente trattenute a seguito dell'estinzione dell'obbligazione scaturita dalle sentenze evidenziate in atti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. 7) accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia dei n.16 atti di precetto riportanti voci non dovute per l'erronea determinazione dei parametri liquidativi rimettendo al giudicante, in via del tutto gradata, ogni valutazione sulla congruità dei compensi richiesti anche previa rideterminazione degli stessi nella denegata e non sperata ipotesi di riconoscimento del diritto di credito dell'opposto. 8) condannare l'opposto al pagamento delle competenze e spese del giudizio, con le maggiorazioni di legge” Per il convenuto: “si chiede il rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni altra avversa istanza, con condanna al pagamento delle spese e competenze determinate anche in ragione dell'assoluta infondatezza dell'opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso n. 16 atti di precetto notificati tutti con singole notifiche effettuate a mezzo pec, con i quali l'Avv. TO CE, agendo sulla scorta dei titoli esecutivi costituiti dalle sentenze emesse da diversi organi Giudicanti, chiedeva il pagamento degli importi ivi contenuti. A sostegno della domanda parte opponente eccepiva: a) Illegittimità, nullità ed inefficacia degli atti di precetto per inesistenza del credito ed intervenuto pagamento delle somme;
b) difformità degli importi precettati in quanto contenenti voci assolutamente non dovute e, in ogni caso, difformi dal D.M. 55/14; c) Richiesta di risarcimento danni per abuso del processo con contestuale richiesta di condanna ex art. 92 e 96 c.p.c.
Più in particolare, l , analizzava i singoli precetti notificati Parte_1
e le somme intimate e formulava le seguenti contestazioni: a) in relazione al precetto notificato il 4.5.2022 e fondato sulla sentenza n. 57/2020 del Giudice di Pace di Amalfi eccepiva l'intervenuto pagamento della somma precettata in quanto in data 3.5.2021, il pignoramento poi iscritto a ruolo con RGE 541/2021 (titolo azionato: sentenza 57/20 del
G.d.P. di Amalfi) si concludeva con l'ordinanza di assegnazione del 1.6.2021 con cui il GE del Tribunale di Forlì assegnava in pagamento al credito CE TO l'importo di €
1903,43 che veniva corrisposto dalla Banca d'Italia in data 9.6.2021; successivamente in data 26.2.2021, il pignoramento poi iscritto a ruolo con RGE 236/2021 (titolo azionato: sentenza 57/20 del G.d.P. di Amalfi), conclusosi con l'ordinanza di assegnazione del
29.3.2021 con cui il GE del Tribunale di Forlì assegnava in pagamento al credito CE
TO l'importo di €.1.903,4 che veniva corrisposto dalla Banca d'Italia in data 14.4.2021;
b) in relazione al precetto notificato il 4.5.2022 e fondato sulla sentenza n. 94/2020 eccepiva l'intervenuto pagamento della somma intimata in quanto in data 31.5.2021, il pignoramento poi iscritto a ruolo con RGE 696/2021(titolo azionato: sentenza 94/20 del G.d.P. di Amalfi) , si concludeva con l'ordinanza di assegnazione del 29.6.2021 con cui il GE del Tribunale di
Forlì assegnava in pagamento al credito CE TO l'importo di € 1.303,29 che veniva corrisposto dalla Banca d'Italia in data 7.6.2021; successivamente in data 26.7.2021, il pignoramento poi iscritto a ruolo con RGE 1227/2021 (titolo azionato: sentenza 94/20 del
G.d.P. di Amalfi), si concludeva con l'Ordinanza di assegnazione del 26.10.2021 con cui il
GE del Tribunale di Forlì assegnava in pagamento al credito CE TO l'importo di
€.1303,29 che veniva corrisposto dalla Banca d'Italia in data 3.11.2021; c) in relazione al precetto notificato il 9.5.2022 e fondato sulla sentenza n.306/2019 eccepiva l'intervenuto pagamento della somma intimata in quanto il pignoramento poi iscritto a ruolo con RGE
181/2020 (titolo azionato: sentenza 306/2019 del G.d.P. di Amalfi), si concludeva con l'Ordinanza di assegnazione del 14.9.2020 con cui il GE del Tribunale di Campobasso assegnava in pagamento al credito CE TO l'importo di € 1.507,14 vhe veniva corrisposto dalla Banca d'Italia in data 13.10.2020; d) in relazione al precetto notificato il
9.5.2022 e fondato sulla sentenza n.289/ 2019 eccepiva l'intervenuto pagamento in quanto il pignoramento poi iscritto a ruolo con RGE 211/2020(titolo azionato: sentenza 289 / 2019 del G.d.P. di Amalfi) , si concludeva con l'Ordinanza di assegnazione del 10.12.2020 con cui il GE del Tribunale di Campobasso assegnava in pagamento al credito CE TO
l'importo di € 961,40 che veniva corrisposto dalla Banca d'Italia in data 22.12.2020; e) in relazione al precetto notificato il 9.5.2022 e fondato sulla sentenza n.300/2019 eccepiva l'intervenuto pagamento in quanto il pignoramento poi iscritto a ruolo con RGE 187-194-
192-188/2020( procedura esecutiva riunita ad altre, titoli azionati: sentenza 300/2019 sentenza n.305/2019; 302/2019 del G.d.P. di Amalfi), si concludeva con l'Ordinanza di assegnazione del 24.9.2020 con cui il GE del Tribunale di Campobasso assegnava in pagamento al credito CE TO l'importo di € 3.200,06 che veniva corrisposto dalla
Banca d'Italia in data 13.10.2020; f) in relazione al precetto notificato il 9.5.2022 e fondato sulla sentenza n. 302/2019 eccepiva l'intervenuto pagamento in quanto il pignoramento poi iscritto a ruolo con RGE 187-194-192-188/2020 (Procedura esecutiva riunita ad altre, titoli azionati: sentenza 300/2019; sentenza n.305/2019; sentenza n. 302/2019 del G.d.P. di
Amalfi), si concludeva con l'Ordinanza di assegnazione del 24.9.2020 con cui il GE del
Tribunale di Campobasso assegnava in pagamento al credito CE TO l'importo di
€.3.200,06 che veniva corrisposto dalla Banca d'Italia in data 13.10.2020; g) in relazione al precetto notificato il 9.5.2022 e fondato sulla sentenza n. 305/2019 eccepiva l'intervenuto pagamento in quanto il pignoramento poi iscritto a ruolo con RGE 187-194-192-188/2020(
Procedura esecutiva riunita ad altre, titoli azionati: sentenza 300/2019; sentenza n.305/2019; sentenza n. 302/2019 del G.d.P. di Amalfi), si concludeva con l'Ordinanza di assegnazione del 24/09/2020 con cui il GE del Tribunale di Campobasso assegnava in pagamento al credito CE TO l'importo di € 3.200,06 che veniva corrisposto dalla
Banca d'Italia in data 13.10.2020; h) in relazione al precetto notificato il 9.5.2022 e fondato sulla sentenza n. 297/2019, precetto notificato il 29.4.2022 e fondato sulla sentenza n.
299/2019, precetto notificato il 4.5.2022 e fondato sulla sentenza n. 316/2019, precetto notificato il 9.5.2022 sulla sentenza n. 327/2019, precetto notificato il 4.5.2022 sulla sentenza n. 362/2019, precetto notificato il 29.4.2022 sulla sentenza n. 4767/2019, precisava che erano stati effettuati dei pignoramenti il cui esito sarebbe stato precisato nei termini delle memorie 183 VI comma cpc;
i) in relazione al precetto notificato il 9.5.2022 sulla sentenza n. 246/2019, precetto notificato il 29.4.2022 sulla sentenza n. 286/2019, precetto notificato il 29.4.2022 sulla sentenza n. 287/2019 eccepiva l'intervenuto pagamento a mezzo assegno di traenza con il quale veniva disposto il pagamento degli importi liquidati nel titolo richiamato, le competenze di precetto spettanti ex lege, oneri ed accessori. L' chiedeva, inoltre, la restituzione dell'indebito poiché era Parte_1 indubbio che il creditore aveva indebitamente percepito, più di una volta, le somme di cui alle ordinanze di assegnazione che avevano concluso le procedure esecutive parallelamente intraprese in relazione alle sentenze n.54/2019 e 97/2019 del Gdp di Amalfi, ravvisandosi nel caso la fattispecie dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c.
Insisteva nella richiesta di sospensione dei titoli e dei precetti
Con comparsa depositata in data 8.10.2022 si costituiva l'Avv. TO CE che, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, considerato che parte opponente aveva omesso di riferire che i pignoramenti richiamati si erano conclusi per incapienza, mentre per quanto concerne i precetti basati sulle sentenze n. 289/19, 302/19 e n. 305/19, riconosceva che allo stesso risultava sfuggito il pagamento a causa della riunione delle procedure, pertanto non avrebbe dato luogo alla procedura esecutiva.
Nelle more del giudizio, con provvedimento del 13.10.2022, veniva rilevata d'ufficio l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace.
Ai sensi dell'art. 17 c.p.c. “il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede”, per cui la competenza per valore si determina in base al valore della domanda, la quale, nei giudizi di opposizione all'esecuzione, coincide con l'importo del credito fatto valere con l'atto di precetto impugnato.
Tale criterio è stato costantemente applicato dalla giurisprudenza a tutte le opposizioni che, come quella oggetto del presente procedimento, riguardano l'an della pretesa dell'opposto.
Ne consegue che il valore della causa non coincide con la somma delle pretese oggetto dei diversi atti di precetto, ma con il singolo credito per il quale ciascuno di essi è stato emesso.
Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta con un unico atto avverso n. 16 precetti notificati singolarmente a mezzo pec. Ciò, tuttavia, non consente di cumulare i relativi valori ai fini della competenza del Giudice, poiché, in primis ogni precetto è un atto autonomo e ciascun credito costituisce oggetto di un singolo rapporto obbligatorio, trattandosi, tra l'altro di crediti fondati su singoli titoli i quali seppur con attribuzione al procuratore antistatario, riguardano clienti differenti che non hanno mai autorizzato delle esecuzioni unitarie, come specificato da parte opposta, al fine di escludere qualsivoglia parcellizzazione del credito.
Deve ritenersi che, qualora più precetti siano impugnati con un unico atto, “la competenza va determinata con riferimento al valore di ciascuna singola intimazione di pagamento” (cfr.
Cass. 90/5043 e 98/9755) ed ancora “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 cod. proc. civ., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza e non all'importo contestato” (Cass. civ. n. 11371/2025).
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza per valore di questo Tribunale in relazione all'opposizione ad ognuno dei precetti oggi opposti seppure con un unico atto di citazione essendo competente per valore il Giudice di Pace (v. Sez. 3, Sentenza n. 25 del 11.1.1988
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5685 del 18.4.2001), poiché ciascuno dei sedici precetti opposti ha un valore non superiore a € 5.000,00 e la competenza va determinata ai sensi dell'art. 7
c.p.c., che attribuisce al Giudice di Pace la cognizione delle cause relative a beni mobili di valore non eccedente la soglia prevista dalla legge.
Dunque, il mero fatto che l'opponente abbia scelto di proporre una sola citazione cumulativa non è idoneo a radicare la competenza del Tribunale, che non può essere determinata dalla modalità processuale scelta dalla parte, bensì dalla natura e dal valore oggettivo delle singole domande.
In considerazione del rilievo d'ufficio dell'incompetenza appaiono sussistere i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA IS, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito a favore del Giudice di Pace territorialmente competente;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
18.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa IA IS