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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/08/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'Avv. Giorgia Maxia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Rieti alla Via F.lli Sebastiani n.181; ricorrente e da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in calce al Parte_2 C.F._2 ricorso dall'Avv. Federica De Santis ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Fara in
Sabina (RI) alla Via XXIV Maggio n. 21. ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
A)Affido condiviso ad entrambi i genitori sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1 collocamento prevalente presso la mamma.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di . Per_1
1 Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Sede del collocamento prevalente presso la mamma ed utilizzo della casa familiare
Il collocamento prevalente di con la mamma avverrà presso l'immobile sito in Poggio Catino Per_1 alla Piazza Belvedere n. 1, ove il minore continuerà a detenere la residenza anagrafica.
C) Diritto di visita e prelievo da parte del padre
Il padre potrà tenere con sé il figlio:
- nei week end di spettanza della madre, il padre prenderà il minore il lunedì dopo la piscina o alle ore 18.00 con pernottamento per poi riaccompagnarlo il giorno seguente a scuola o se non c'è scuola alle 10,30 ed il giovedì pomeriggio dall'uscita della piscina oppure dalle 18.00, fino alle ore 22,00.
Durante il periodo estivo il padre preleverà il minore sempre il lunedì ed il giovedì agli stessi orari;
- nei week end di spettanza del padre, quest'ultimo preleverà il bambino alle ore 17,00 e lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina, nel periodo di chiusura della scuola, lo riaccompagnerà presso il domicilio materno o al centro estivo, qualora frequentato, alle ore 10,30. Il Pt_2 preleverà, altresì, il figlio due pomeriggi a settimana: il martedì dalle 16,00 alle 22.00 ed il venerdì pomeriggio dalle 18,00 alle 22,00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali di , nonché nel rispetto delle volontà di quest' ultimo. Per_1
D) Festività e periodi di vacanza
Per quanto concerne le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni il giorno del 24 Per_1 dicembre con il papà, ed il 25 dicembre con la mamma e viceversa, così come il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre e viceversa l'anno successivo, infine alternativamente la festa dell'epifania un anno con la mamma e l'anno seguente con il papà.
Nella medesima maniera, ad anni alterni il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo con il papà, e viceversa l'anno successivo.
Infine, trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre, nel periodo compreso Per_1 tra i mesi di giugno (dal giorno successivo a quello della chiusura delle scuole) e settembre (non oltre il giorno precedente a quello di riapertura delle scuole) di ogni anno solare, da doversi comunicare alla madre entro il termine indicativo del 31 maggio di ogni anno.
Qualora ciascun genitore decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando l'indirizzo della località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
2 E) Contributo mensile per spese di mantenimento ordinario
Il IG. – a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso – si impegna a corrispondere Pt_2 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro
150,00 (euro cento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra (che, in tal caso, sarà tenuta a rilasciare apposita quietanza di Parte_1 pagamento), ovvero mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla medesima, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare.
F) Spese straordinarie
Sarà, altresì, a carico di , in misura pari al cinquanta per cento del totale, il pagamento Parte_2 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , restando il Per_1 residuo cinquanta per cento a carico di come da protocollo d'intesa del Parte_1
Tribunale di Rieti.
Ove non provveda al pagamento diretto, il rimborserà alla le somme dalla stessa Pt_2 Pt_1 sostenute, nei cinque giorni successivi alla relativa richiesta e dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e viceversa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo).
Preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese:
- spese mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del S.S.N.;
- spese scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- spese sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relativo abbigliamento (non di base), centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi
3 in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- spese di custodia della minore: (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
L'obbligo di provvedere al pagamento, nella misura del cinquanta per cento, di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio permarrà in capo a fintanto che Parte_2 continuerà ad essere destinatario di affidamento ai genitori e non sarà economicamente indipendente.
G) Ulteriori disposizioni
Le parti prestano sin d'ora, ove necessario, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 20.5.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio
[...] nato a [...] il [...], e sui diritti a quest'ultimo afferenti. Persona_2
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: hanno convissuto nell'immobile di proprietà della Pt_1 fino all'ottavo mese di gravidanza di quest'ultima, sito in Poggio Catino alla Piazza Belvedere n.1; dopo i primi anni e prima che nascesse il figlio , la coppia ha attraversato uno stato di crisi, Per_1 per effetto del quale sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, tale che il già alla fine dell'anno 2019 si trasferiva in altra abitazione;
la subito dopo il parto Pt_2 Pt_1 ed unitamente al figlio minore, si trasferiva nell'abitazione dei di Lei genitori, immobile sito sotto il proprio appartamento, pur detenendo entrambi la residenza nell'immobile di sua proprietà, sito in
Poggio Catino alla Piazza Belvedere n.1.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza del 5 giugno 2025, svolta in modalità cartolare ossia con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato il contenuto degli accordi e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
4 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione depositata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da ex Parte_1 Parte_2 artt. 473bis.51 c.p.c:
-recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'Avv. Giorgia Maxia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Rieti alla Via F.lli Sebastiani n.181; ricorrente e da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in calce al Parte_2 C.F._2 ricorso dall'Avv. Federica De Santis ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Fara in
Sabina (RI) alla Via XXIV Maggio n. 21. ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
A)Affido condiviso ad entrambi i genitori sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1 collocamento prevalente presso la mamma.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di . Per_1
1 Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Sede del collocamento prevalente presso la mamma ed utilizzo della casa familiare
Il collocamento prevalente di con la mamma avverrà presso l'immobile sito in Poggio Catino Per_1 alla Piazza Belvedere n. 1, ove il minore continuerà a detenere la residenza anagrafica.
C) Diritto di visita e prelievo da parte del padre
Il padre potrà tenere con sé il figlio:
- nei week end di spettanza della madre, il padre prenderà il minore il lunedì dopo la piscina o alle ore 18.00 con pernottamento per poi riaccompagnarlo il giorno seguente a scuola o se non c'è scuola alle 10,30 ed il giovedì pomeriggio dall'uscita della piscina oppure dalle 18.00, fino alle ore 22,00.
Durante il periodo estivo il padre preleverà il minore sempre il lunedì ed il giovedì agli stessi orari;
- nei week end di spettanza del padre, quest'ultimo preleverà il bambino alle ore 17,00 e lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina, nel periodo di chiusura della scuola, lo riaccompagnerà presso il domicilio materno o al centro estivo, qualora frequentato, alle ore 10,30. Il Pt_2 preleverà, altresì, il figlio due pomeriggi a settimana: il martedì dalle 16,00 alle 22.00 ed il venerdì pomeriggio dalle 18,00 alle 22,00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali di , nonché nel rispetto delle volontà di quest' ultimo. Per_1
D) Festività e periodi di vacanza
Per quanto concerne le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni il giorno del 24 Per_1 dicembre con il papà, ed il 25 dicembre con la mamma e viceversa, così come il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre e viceversa l'anno successivo, infine alternativamente la festa dell'epifania un anno con la mamma e l'anno seguente con il papà.
Nella medesima maniera, ad anni alterni il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo con il papà, e viceversa l'anno successivo.
Infine, trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre, nel periodo compreso Per_1 tra i mesi di giugno (dal giorno successivo a quello della chiusura delle scuole) e settembre (non oltre il giorno precedente a quello di riapertura delle scuole) di ogni anno solare, da doversi comunicare alla madre entro il termine indicativo del 31 maggio di ogni anno.
Qualora ciascun genitore decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando l'indirizzo della località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
2 E) Contributo mensile per spese di mantenimento ordinario
Il IG. – a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso – si impegna a corrispondere Pt_2 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro
150,00 (euro cento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra (che, in tal caso, sarà tenuta a rilasciare apposita quietanza di Parte_1 pagamento), ovvero mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla medesima, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare.
F) Spese straordinarie
Sarà, altresì, a carico di , in misura pari al cinquanta per cento del totale, il pagamento Parte_2 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , restando il Per_1 residuo cinquanta per cento a carico di come da protocollo d'intesa del Parte_1
Tribunale di Rieti.
Ove non provveda al pagamento diretto, il rimborserà alla le somme dalla stessa Pt_2 Pt_1 sostenute, nei cinque giorni successivi alla relativa richiesta e dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e viceversa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo).
Preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese:
- spese mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del S.S.N.;
- spese scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- spese sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relativo abbigliamento (non di base), centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi
3 in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- spese di custodia della minore: (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
L'obbligo di provvedere al pagamento, nella misura del cinquanta per cento, di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio permarrà in capo a fintanto che Parte_2 continuerà ad essere destinatario di affidamento ai genitori e non sarà economicamente indipendente.
G) Ulteriori disposizioni
Le parti prestano sin d'ora, ove necessario, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 20.5.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio
[...] nato a [...] il [...], e sui diritti a quest'ultimo afferenti. Persona_2
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: hanno convissuto nell'immobile di proprietà della Pt_1 fino all'ottavo mese di gravidanza di quest'ultima, sito in Poggio Catino alla Piazza Belvedere n.1; dopo i primi anni e prima che nascesse il figlio , la coppia ha attraversato uno stato di crisi, Per_1 per effetto del quale sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, tale che il già alla fine dell'anno 2019 si trasferiva in altra abitazione;
la subito dopo il parto Pt_2 Pt_1 ed unitamente al figlio minore, si trasferiva nell'abitazione dei di Lei genitori, immobile sito sotto il proprio appartamento, pur detenendo entrambi la residenza nell'immobile di sua proprietà, sito in
Poggio Catino alla Piazza Belvedere n.1.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza del 5 giugno 2025, svolta in modalità cartolare ossia con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato il contenuto degli accordi e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
4 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione depositata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da ex Parte_1 Parte_2 artt. 473bis.51 c.p.c:
-recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
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Dott. Costantino De Robbio
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