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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/12/2025, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6355 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Silvio Parte_1 C.F._1
Antonazzo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura OR e CP_1 C.F._2
NI OR, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione effetti civili).
All'udienza del 13 ottobre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 28.5.2025, ha espresso parere favorevole.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 28.12.1991 in NT (LE); che dalla loro unione non erano nati figli (così come CP_1 precisato dalle parti all'udienza di comparizione del 23.1.2025); che svolgeva saltuariamente l'attività di operatrice turistica e che si trovava in precarie condizioni economiche;
che si era sviluppata già da tempo una forte divergenza tra i coniugi a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, tanto da far venire definitivamente meno l'affectio coniugalis e da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza;
che erano stati vani i tentavi di giungere ad un accordo sulla separazione per esclusiva responsabilità del convenuto. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al convenuto per i motivi esposti in ricorso e con obbligo, a carico del convenuto, di partecipare al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro
500,00.
Ha chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio. si è costituito, con comparsa depositata il 20.12.2024, non opponendosi alla CP_1 declaratoria richiesta, ma contestando le avverse deduzioni e richiese. Ha dedotto, quindi: che le cause della crisi coniugale erano da ricondursi esclusivamente agli atteggiamenti assunti dalla ricorrente, la quale si era completamente disinteressata del marito, negando allo stesso ogni tipo di sostegno morale e materiale;
che la situazione lavorativa ed economica delle parti era quella specificata in memoria e che, pertanto, non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un contributo, da porsi a suo carico, a titolo di mantenimento in favore della ricorrente. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, per i motivi esposti in memoria, e il rigetto di ogni avversa istanza.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 23.1.2025 (nel corso della quale entrambe le parti hanno reso precisazioni in ordine alle rispettive situazioni abitative ed economiche), la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa all'assegno di mantenimento per sé ed entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di voler ottenere unicamente la pronuncia di separazione personale, senza alcuna statuizione in ordine all'addebito.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
5.3.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 13.10.2025, infine, le parti, presenti di persona, hanno confermato di voler divorziare senza alcuna ulteriore statuizione;
i difensori delle parti, quindi, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto dichiararsi il divorzio senza ulteriori statuizioni, precisando in tal senso le rispettive conclusioni, e la causa è stata riservata per la decisione.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, da riqualificarsi come cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito concordatario e non civile, secondo quanto desumibile dalla certificazione in atti.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, così come dagli stessi richiesto, trattandosi di diritti disponibili e in assenza di prole.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 2.10.2024 da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto NT (LE) tra Parte_1
e l 28.12.1991 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 8 parte II serie CP_1
A anno 1991);
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore