Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6282 del 2025, proposto da
OM PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Taddeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicalvi (FR), non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 477/2019 emesso dal Giudice di Pace di Benevento nell'ambito del giudizio monitorio n.r.g. 533/2019 e depositato in data in data 30 aprile 2019, notificato a mezzo servizio postale, unitamente al relativo ricorso per d.i., in data 17 giugno 2019 e ricevuto dal Comune di Vicalvi in data 29 giugno 2019 non opposto nei termini di legge e, pertanto, passato in giudicato e dichiarato esecutorio dal Giudice di Pace di Benevento - Sezione Unica con Decreto di esecutorietà n. cronol. 2369/2025 del 28 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa MA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato rispettivamente in date 5 e 19 novembre 2025, è chiesta l’ottemperanza al decreto ingiuntivo meglio in epigrafe individuato, con il quale si ingiungeva al Comune di Vicalvi (FR) il pagamento delle somme meglio nel titolo individuate in favore del ricorrente; questi deduce che il Comune ha pagato unicamente la sorte capitale indicata nel titolo (per complessivi euro 1.500,00), ma non ha saldato le ulteriori poste pure dal titolo discendenti, consistenti negli interessi legali e nelle spese di procedura ivi liquidate, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario, CPA e IVA.
Espone il ricorrente che il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, non è stato opposto nel termine di legge, ed è stato pertanto dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Il titolo è stato poi notificato in forma esecutiva all'Ente debitore in data 6 maggio 2025. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, il Comune è rimasto inadempiente.
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo.
Il Comune di Vicalvi, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 10 febbraio 2026, il Collegio riservava la decisione.
In via del tutto preliminare, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile. L'azione è stata esperita ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo (c.p.a.), che ammette il ricorso per l'ottemperanza per conseguire l'attuazione delle "sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario". La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna, ed è pertanto suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2017 n. 4987; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10 giugno 2020, n. 2319). Tale provvedimento, infatti, definisce la controversia in modo irretrattabile, essendo impugnabile solo con i mezzi straordinari della revocazione o dell'opposizione di terzo. Nel caso di specie, il ricorrente ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 114, comma 2, c.p.a., depositando copia autentica del decreto ingiuntivo e la documentazione attestante la sua definitività, quale condizione di ammissibilità del ricorso (cfr. all. 004 della produzione di parte ricorrente).
Risulta, infine, ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 come condizione di procedibilità per l'avvio di procedure esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni per il pagamento di somme di denaro (cfr. all. 003 della produzione di parte ricorrente).
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il giudizio di ottemperanza costituisce presidio fondamentale del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. L'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato è un corollario dello Stato di diritto, che non ammette deroghe o discrezionalità in merito all'an e al quando dell'adempimento (Corte Cost., sentenza n. 151 del 14 luglio 2021). L'Amministrazione soccombente è tenuta a dare puntuale, completa e leale esecuzione a quanto statuito dal giudice, senza poter opporre ragioni di sorta per sottrarsi a tale obbligo. Nel caso in esame, il comando giudiziale contenuto nel Decreto Ingiuntivo in epigrafe è certo, liquido ed esigibile, ma, per quanto esposto dal ricorrente, non è stato integralmente eseguito dal Comune che si è finora sottratto al pagamento degli accessori e delle spese di procedura. L'inerzia del Comune di Vicalvi, che non si è neppure costituito in giudizio per fornire eventuali giustificazioni, si configura come un palese e ingiustificato inadempimento, che impone a questo Tribunale di ordinare l'ottemperanza, cui il Comune dovrà dare seguito nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza.
In considerazione della condotta inadempiente dell'Amministrazione, si rende necessaria la nomina sin da ora di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., per il caso di ulteriore inerzia. Tale figura, qualificata dall'art. 21 c.p.a. come "ausiliario del giudice", agisce quale sua longa manus per dare concreta attuazione al giudicato, sostituendosi all'amministrazione inadempiente (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 8; Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2015, n. 52). Trattandosi di un ente locale, l'organo istituzionalmente preposto alla vigilanza e all'esercizio di poteri sostitutivi è il Prefetto della provincia di competenza. Pertanto, si individua quale commissario ad acta il Prefetto di Frosinone, o un funzionario da questi delegato che provvederà in luogo del Comune, in caso di persistente inottemperanza, nei successivi sessanta giorni.
Il ricorrente ha formulato espressa istanza per la condanna del Comune al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale istituto, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, costituisce una "misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell'ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette", la cui funzione è quella di vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita dall'ordine del giudice (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15). La sua applicazione è compatibile anche con le decisioni di condanna al pagamento di somme di denaro, poiché la sua finalità non è risarcitoria, bensì sanzionatoria e compulsiva. La norma prevede che il giudice fissi tale somma "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative". Nel caso di specie, non emergono ragioni di manifesta iniquità, tanto più che la stessa disposizione precisa che la penalità "non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali". L'Amministrazione, non costituendosi, non ha peraltro allegato alcuna ragione ostativa. Pertanto, la richiesta merita accoglimento. In aderenza alla domanda di parte, la penalità viene fissata nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sull’importo complessivamente dovuto. Tale penalità decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo e cesserà alla data dell'effettivo pagamento, anche in caso di insediamento del commissario ad acta. L'importo complessivo maturato a titolo di penalità non potrà in ogni caso superare il limite massimo del 10% della medesima sorta capitale.
Alla liquidazione della penale eventualmente maturata provvederà lo stesso Commissario ad acta nominato.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Comune di Vicalvi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
A) ORDINA al Comune di Vicalvi, in persona del Sindaco pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione al Decreto Ingiuntivo in epigrafe, provvedendo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al pagamento in favore del ricorrente delle ulteriori poste dovute, come meglio indicato in motivazione;
B) NOMINA, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto a), quale Commissario ad acta il Prefetto di Frosinone, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della Prefettura, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di apposita istanza di parte, provvederà in via sostitutiva a compiere tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, con spese a carico dell'Ente inadempiente;
C) CONDANNA il Comune di Vicalvi, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento in favore del ricorrente di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo pagamento, con il limite massimo complessivo del 10% (dieci per cento) della medesima sorta capitale;
D) CONDANNA il Comune di Vicalvi alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (15% spese generali, VA e CPA) e alla refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RU, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RU |
IL SEGRETARIO