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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice Rita Paola Terramagra , letti gli atti e sciogliendo la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 10 luglio 2025 nel proc. n. 11673/2022 R.G.; lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini assegnati;
decide la causa a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Si comunichi.
Palermo, 11 luglio 2025
Il Giudice
Rita Paola Terramagra
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rita Paola Terramagra, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 11673/2022 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ARDUINO GIUSEPPE
Attore
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BELLOMO VALENTINA
Convenuto
E nei confronti di
(C.F. P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv. SANTO SPAGNOLO
***
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 10.07.2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 16.09.2022 il SI. Parte_1
conveniva in giudizio il , n.q. di ente proprietario e custode delle strade Controparte_1
cittadine, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti subiti a causa del sinistro verificatosi il 14.11.2020, quantificati in complessivi € 103.270,80.
In particolare, l' attore narrava che:
2 - In data 14.11.2020 intorno alle 14.30 circa mentre percorreva a piedi la via
Chiaromonte, giunto in prossimità del civico 28, inciampava su un marciapiede sconnesso a causa delle radici affioranti degli alberi – non segnalato in alcun modo
- cadendo rovinosamente al suolo;
- trasportato dai sanitari del 118 presso il P.S. dell'Ospedale dell' Ospedale Parte_2
gli veniva diagnosticata: “lussazione scapolomerale destra con frattura trochide
[...]
omerale con verosimile lesione del tronco superiore del plesso brachiale destro”;
- dopo le dimissioni avvenute il 17.11.2020 con tutore di mano in estensione e bendaggio di spalla, nonostante le cure ed i cicli di fisioterapia cui veniva sottoposto, lo stesso non recuperava totalmente la funzionalità della mano e del braccio destro, tant'è che continua ad oggi a lamentare dolore con riduzione della forza pensile oltre che la persistenza di parestesie dell'avambraccio e della mano,
- i suddetti postumi hanno inciso, inoltre, sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, che quale infermiere professionista presso l'ospedale dei bambini, non riesce più a svolgere le mansioni base.
Ritualmente costituitosi il contestava la domanda attorea, di CP_1 CP_1
cui chiedeva il rigetto.
In subordine, chiedeva di ridurre il risarcimento per concorso di colpa ex 1227 c.c.
o di graduare le responsabilità; contestava, infine, il quantum della domanda.
Eccepiva, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva indicando quale unico responsabile per la gestione del servizio di manutenzione delle strade cittadine la Controparte_2
giusta contratto di servizio del 10.07.2020.
Pertanto, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della - CP_2
cui aveva affidato (giusta apposito contratto di servizio) la gestione diretta del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale (e cui, dunque, andava imputata l'esclusiva responsabilità del sinistro) - al fine di essere da questo garantito, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la la quale eccepiva il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che, se è vero che la stessa è
3 affidataria, per conto del (giusta contratto di servizio stipulato Controparte_1
in data 10.07.2020), anche del servizio di monitoraggio degli ammaloramenti stradali e di pronto intervento, quest'ultimo è solo e soltanto in caso di effettivo pericolo per la pubblica incolumità, ossia solo per l'ipotesi di dissesto particolarmente grave, tale da costituire un'emergenza.
Con la conseguenza che per le ipotesi di dissesto di tipo non emergenziale, la CP_2
ha solo l'obbligo di segnalare al l'esistenza dell'ammaloramento, sì da CP_1
consentire all'Ente di inserire in programmazione l'intervento ed autorizzare, conseguentemente, l'esecuzione dei lavori necessari.
Inoltre, la terza chiamata rilevava che gli obblighi contrattuali di manutenzione afferivano solo alle strade cittadine rientranti nell'ambito territoriale di propria competenza ed invero il non aveva fornito prova alcuna in tal senso. CP_1
Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, chiedendo in subordine di ridurre il risarcimento per concorso di colpa ex 1227 c.c. o di graduare le responsabilità; contestava, infine, il quantum della domanda.
***
La domanda dell'attore va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria orale espletata, il fatto storico da cui trae origine la controversia - ovverosia che in data 14.11.2020, ore 14.30 circa, il sig. Parte_1
si trovava percorrere la via Chiaromonte, allorquando, giunto in prossimità del civico 28, inciampava su un marciapiede sconnesso a causa delle radici affioranti degli alberi – privo di segnalazione alcuna - e cadeva rovinosamente al suolo riportando una frattura del trochide omerale dx ed una lussazione della spalla dx.
Depongono, invero, in tal senso, le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del
20.02.2024, che qui di seguito si riportano.
Il primo testimone ad essere stato ascoltato è stata la sig.ra la quale Testimone_1
- premesso di non essere parente del sig. (bensì sua amica) - ha dichiarato: Pt_1
“…Ero presente allorchè il sig. percorreva la via Andrea Chiaramonte in in data CP_1
14 novembre 2020. Avevamo un appuntamento, ho chiamato il e la moglie per scendere e sono rimasta in macchina ad aspettare.
4 Dopo che il sig. è uscito dal portone, mentre si accingeva a raggiungere la mia vettura, è caduto per la presenza di alcune radici affioranti che avevano sollevato i mattoni ricoperti dal fogliame “ che si dondolavano”, è inciampato nei solchi creati tra le mattonelle e le radici, “ è volato”, nel senso che ha perso l'equilibrio, cadendo a pancia in giù, con il braccio alzato e cosi è rimasto.
Erano più o meno le 14,30. Era una giornata normale di novembre, c'era luce, non pioveva. C'era un manto di foglie che ricopriva le sopraelevazioni causate dalle radici.
A tutt'oggi la situazione dei luoghi è immutata.
Si dà atto che vengono esibite al teste le foto prodotte da parte attrice: il teste dichiara:” Lo stato dei luoghi è quello riprodotto nella fotografia identificata con la lettera C.
Sul luogo è intervenuta l'ambulanza del 118, e il è stato trasportato al Pt_1 Parte_2
dopo avere girato numerosi ospedali”.
Di analogo tenore la dichiarazione resa dall' altro teste escusso, ovverosia la SI.ra
(moglie dell'attore), la quale ha dichiarato: Testimone_2
“Ero presente allorchè mio marito è caduto sul marciapiede antistante il portone. Aveva le mani ingombrate dai sacchetti della spazzatura che doveva buttare nei contenitori situati alla destra ( uscendo dal portone) dei dissuasori. Lui si dirigeva verso i cassonetti non verso la mia amica che si trovava con la macchina posteggiata accanto al portone, non so se era parcheggiata di fronte.
…Anche la mia amica l'ha visto cadere perché è corsa subito, non appena io ho gridato…al momento della caduta mi trovavo dietro mio marito. al momento della caduta il marciapiede era pieno di foglie e lui dopo essere inciampato è “ volato” sull'asfalto. Poiché non riuscivo a trovare le scarpe, ho rovistato accanto all'albero e ho constatato che c'erano i mattoni raffigurati nelle foto A
e B che la S.V. mi esibisce.
I mattoni erano in parte sollevati dal suolo e in parte rotti, in prossimità c'erano pure delle radici affioranti, che erano pure sotto i mattoni.
Erano circa le 14,30, il tempo era buono, la visibilità era buona ed era una giornata luminosa.
Non c'erano indicatori della presenza dei mattoni dissestati;
il marciapiede era pieno di foglie e si scivolava. Anche io stavo scivolando e mi sono tenuta su una macchina parcheggiata a ridosso del marciapiede. mio marito ha sbattuto la spalla , il viso e il braccio sinistro che era disteso. Non abbiamo provato a metterlo in macchina perché lui gridava per il dolore e abbiamo chiamato
l'ambulanza, che lo ha trasportato al , dove è stato ricoverato.” Parte_2
5 E' vero che - come si evince dal tenore letterale delle superiori deposizioni – emerge qualche incongruenza nella ricostruzione della dinamica del sinistro in quanto mentre la teste dichiara “Dopo che il sig. è uscito dal portone, mentre si Testimone_1 Pt_1
accingeva a raggiungere la mia vettura…” a differenza della teste secondo Testimone_2
cui “Aveva le mani ingombrate dai sacchetti della spazzatura che doveva buttare nei contenitori situati alla destra ( uscendo dal portone) dei dissuasori. Lui si dirigeva verso i cassonetti non verso la mia amica che si trovava con la macchina posteggiata accanto al portone, non so se era parcheggiata di fronte”.
E' tuttavia, altrettanto vero che detta circostanza – lungi dal rivelarne la inattendibilità – appare del tutto comprensibile, in ragione della diversa posizione in cui si trovavano le due testimoni, infatti mentre l'una era dentro la propria auto parcheggiata l'altra, la moglie, era proprio dietro l'attore e quindi ha visto in modo più chiaro la direzione ed il percorso effettuati dal marito.
Le dichiarazioni rese, in ogni caso, contengono una serie di elementi che, unitariamente valutati (anche alla luce del materiale fotografico in atti), inducono a ritenere del tutto verosimile la ricostruzione dei fatti dedotta in citazione.
Emerge, infatti, dalle suddette dichiarazioni che:
a) la caduta si è verificata a causa della presenza di un dissesto del marciapiede causato dalle radici degli alberi affioranti in superficie;
b) l'entità del dissesto era poco visibile a causa del vasto fogliame che ricopriva il marciapiede;
c) il dissesto non era in alcun modo segnalato;
d) il è caduto al suolo a causa del marciapiede sconnesso riportando lesioni Pt_1
personali;
e) sul luogo del sinistro è intervenuta l'ambulanza.
Orbene, come si diceva, tutte le superiori circostanze appaiono univoche nell'indurre a ritenere che, se non altro alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”, l'attore ha assolto all'onere probatorio di dimostrare che la sua caduta è dipesa dalla presenza del dissesto del marciapiede di cui s'è detto.
6 Ciò consente di imputare, se non altro in via prevalente, la responsabilità del fatto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al , quale custode della rete viaria Controparte_1
cittadina e, dunque, quale soggetto cui incombe l'onere di garantirne la normale manutenzione.
Ed invero, “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire
e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia…” (Cass. 18325/2018).
In particolare, con riferimento al “titolo” della responsabilità dell'ente proprietario,
è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la stessa va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c..
E' stato, infatti, in diverse occasioni precisato dalla Suprema Corte, che “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze…” (Cass. 2481/2018).
In particolare, si è precisato in giurisprudenza che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass.Civ. 11060/2024, vedi anche Cass. Civ. 27724/2018).
***
Deduce, ciò nondimeno, il che, proprio in ragione del principio di diritto CP_1
che precede, la responsabilità del fatto andrebbe ascritta in via esclusiva a colpa dello stesso attore, la cui condotta imprudente e/o disattenta avrebbe determinato l'interruzione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso occorsogli.
L'assunto va solo in parte condiviso.
7 E' certamente vero che una condotta prudente ed accorta avrebbe con ogni probabilità consentito all'attore di evitare l'ostacolo, in considerazione dell'ubicazione dello stesso (marciapiede di fronte lo stabile di residenza), delle buone condizioni di visibilità (ore 14.30 del 14 novembre) e dell'assenza di condizioni atmosferiche avverse.
E' tuttavia, altrettanto vero che tale circostanza, se da un lato appare idonea a ritenere configurabile, a suo carico, un concorso di colpa, ex art. 1227 comma 1 c.c.
(stimabile in misura pari al 50%), dall'altro non merita di essere elevata al rango di
“causa efficiente esclusiva”, tale cioè da interrompere il nesso causale.
Osserva, invero, il Tribunale che ad una siffatta conclusione potrebbe pervenirsi solo ove fosse dimostrato che, nel caso di specie, vi era per l'utente “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia…, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass.
11946/2013).
Sennonché, ad avviso di chi giudica, non è questo il caso.
Emerge, invero, dalle fotografie illustrative dello stato dei luoghi:
- la presenza di un dissesto sul marciapiede;
- la scarsa visibilità del dissesto a causa delle numerose foglie che lo ricoprivano;
- la mancata segnalazione del medesimo.
Ciò nondimeno, secondo quanto si osservava in precedenza, residua in capo all'attore un margine di corresponsabilità (pari al 50%).
Ritiene, invero, il Tribunale che, tenuto conto della posizione del dissesto ubicato sul marciapiede di fronte lo stabile di residenza, nonché delle condizioni di illuminazione della strada, una prudente ed attenta condotta avrebbe consentito allo stesso di avvedersi della sua presenza e di evitare la caduta. A nulla vale, l'assunto secondo cui in quell'abitazione il si recava saltuariamente essendo lo stesso di , in Pt_1 CP_3
8 quanto ciò non esclude la conoscibilità dello stato dei luoghi, tanto più che dalla deposizione testimoniale della moglie, , è emerso che “ero stata a Testimone_2
qualche mese prima rispetto al sinistro, ma non so dire quando, perché vengo CP_1
raramente, e i mattoni si presentavano già così. Le foglie c'erano ma non così numerose”.
In ragione, di quanto precede, la responsabilità del fatto va, dunque, così suddivisa tra le parti:
50% a carico del CP_1
50% a carico dell'attore.
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Deduce, ancora, il che, in ogni caso, lo stesso difetta di legittimazione passiva, CP_1
per essere la ” unico responsabile per la Controparte_4
gestione del servizio di manutenzione delle strade cittadine, giusta contratto di servizio del 10.07.2020.
L'eccezione va disattesa.
Al riguardo, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle CP_1
strade medesime e, quindi, ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto di appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal Controparte_1
secondo cui la legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria attrice spetterebbe unicamente a ovvero all'azienda municipalizzata alla quale è CP_2
stato affidato il servizio di manutenzione e sorveglianza della rete viaria comunale.
***
9 Una volta individuato il soggetto tenuto a rispondere dei danni lamentati dall'attore - nei limiti, s'intende, del 50% (secondo quanto sopra accertato) - può adesso passarsi alla determinazione del “quantum” spettante.
A tal proposito, deve aversi riguardo alla c.t.u. medico legale espletata in corso di causa, affidata alla dr.ssa , la quale ha acclarato che gli accertamenti clinico- Persona_1
strumentali effettuati nell'immediatezza del fatto hanno evidenziato la “Lussazione scapolo-omerale dx con frattura trochite omerale e paresi della estensione attiva di polso e mano dx”.
Per quanto attiene alla riconducibilità causale di tali lesioni all'evento di che trattasi, riferisce il c.t.u. che “…si ritiene compatibile la dinamica del riferito incidente con le lesioni riportate e con le menomazioni residuate”.
Per quanto attiene alla determinazione del “quantum”, si legge nella relazione in atti che
“In riferimento alla “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” Per_2
ultima edizione”, appare equo riconoscere un danno biologico pari al Persona_3 Per_4
22%.
Per quanto attiene al periodo di malattia, in relazione alla tipologia delle lesioni patite ed in accordo con quanto certificato in atti si può riconoscere
una inabilità temporanea di giorni 25 (ricovero)
una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 25 (riposo e tutore);
una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (recupero funzionale);
una inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 40 (recupero funzionale).
Tali menomazioni incidono in maniera lieve-moderata sulla capacità lavorativa del soggetto.
Le spese mediche allegate, per un totale complessivo di € 3.845,55, sono da ritenere congrue e compatibili”.
Orbene - considerato che, all'epoca del fatto, l'attore aveva anni 56 - alla luce delle conclusioni del c.t.u.., applicando al caso di specie i parametri di cui alla tabella di Milano nella loro più recente versione del 2024), il danno subito dall'attore va così liquidato: danno biologico permanente 22% € 64.585,00; danno biologico temporaneo assoluto giorni 25 € 2.875,00; danno biologico temporaneo parziale (75%) giorni 25 € . 2.156,25;
10 danno biologico temporaneo parziale (50%) giorni 30 € 1.725,00; danno biologico temporaneo parziale (25%) giorni 40 € 1.150,00, per un totale di € 72.491,25
Tenuto conto di quanto accertato dal c.t.u. in merito alla incidenza dei postumi invalidanti patiti dall'attore sulla sua capacità lavorativa (“Tali menomazioni incidono in maniera lieve-moderata sulla capacità lavorativa del soggetto.”), si ritiene di non liquidare alcuna somma a tale titolo per omessa allegazione da parte dell'attore della effettiva riduzione della capacità lavorativa specifica.
***
Va, invece, riconosciuto, sulla scorta di quanto ritenuto dal CTU (“Le spese mediche allegate, per un totale complessivo di € 3.845,55, sono da ritenere congrue e compatibili”) all'attore il rimborso delle spese mediche documentate (cfr. doc. 18 della produzione di parte), per un totale di € 3.845,55.
Il totale spettante all'attore ascende, così, ad € 76.339,80.
Dal superiore importo va, quindi, detratto il 50% (equivalente ad € 38.168,40), corrispondente alla percentuale di responsabilità gravante sull'attore.
Si giunge, così, ad un totale di € 38.168,40.
Rivestendo il superiore importo natura di credito di valore, lo stesso va dapprima devalutato alla data (novembre 2020) dell'illecito (€ 32.155,35) e, quindi, rivalutato, secondo gli indici ISTAT.
Quindi, sull'importo annualmente rivalutato vanno calcolati gli interessi legali, secondo il meccanismo delineato da Cass. Sez. Un. 1712/1995.
Si giunge, così, ad un totale di € 41.586,30, che costituisce l'ammontare complessivo dovuto dal all'attore, a titolo di risarcimento del danno, oltre Controparte_1
interessi dal dì della presente decisione al soddisfo.
***
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto solo in parte l'accoglimento della domanda dell'attore - le spese vanno compensate per 1/2, mentre il rimanente 1/2 va posto a carico del e liquidato come in dispositivo, in base ai Controparte_1
parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore del “decisum”.
11 Nel rapporto tra e vanno, invece, compensate. CP_1
P.Q.M.
CONDANNA il al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di € 41.586,30, oltre interessi dal dì della presente decisione al soddisfo;
COMPENSA nei limiti di 1/2 le spese di lite tra la parte attrice ed il CP_1
; CP_1
CONDANNA il al pagamento, in favore di , del CP_1 CP_1 Parte_1
rimanente 1/2 delle spese;
LIQUIDA detto 1/2 in complessivi € 3.808,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, ed oltre al 1/2 del C.U. e delle spese di c.t.u.;
COMPENSA per intero le spese di lite tra il e Controparte_1 CP_2
Palermo, 11 luglio 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra
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