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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/11/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. LE EL Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Luca della Robbia n. 47 (61121) e il Sig. ( ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/08/2002 ed ivi residente in [...] rappresentati e difesi, giusta procura speciale, dall'Avv. Federico Gori del Foro di Pesaro (C.F.: ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._3
Studio di quest'ultimo sito in Pesaro (PU) in Piazzale Lazzarini n. 35 (61121) (fax: 0721/639226; pec:
. Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, con sede in Pesaro (PU), Piazza del Popolo n. 1 (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Sindaco p.t. Dott. giusta Determina del Servizio Manutenzioni e Viabilità n. 2730 del Persona_1
26.10.2023, elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), via Marcolini n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Marco
CI (c.f. ) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale che dichiara di C.F._4 voler ricevere le comunicazioni al relative al presente procedimento al numero di fax 0721-25373 ovvero all'indirizzo PEC Email_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza della Cassazione n. 11942/2023 del
30/03/2023
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 29.09.2005 la Sig.ra si recava con il minore all'epoca tre anni Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]), presso il parco giochi comunale sito in Pesaro, Via Milazzo.
Nel parco era installata una “struttura ginnica esagonale” composta da una spalliera svedese, una sbarra con anelli, una sbarra ginnica, una fune, una rete d'arrampicata in nylon ed una pertica in ferro.
Il minore si arrampicava sulla parte della composizione dove c'era un atipico quadro svedese costituito da corde e raggiungeva il colmo della struttura per poi precipitare al suolo.
Secondo la CTU disposta nel giudizio di primo grado il minore riportava: 1) la frattura scomposta sovracondiloidea dell'omero sinistro in soggetto destrimane;
2) con inabilità temporanea assoluta di 40 giorni e parziale di 28 giorni;
3) postumi par al 3%.
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 17/08/2012, respingeva le domande proposte contro il CP_2
affermando il difetto del nesso causale tra l'attrezzo e la lesione e affermando che la caduta era
[...] dovuta alla culpa in vigilando della madre, comportamento idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso aggiungendo che non era stata provata l'esistenza di una insidia, ai fini della domanda subordinata ex art. 2043 c.c..
La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 25/10/2018 n. 2325 rigettava l'appello proposto.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “La Corte, senza escludere che la struttura ginnica presentasse le due anomalie individuate dalla (ossia che fosse stata montata ad Pt_1 altezza superiore a quella prevista dal produttore e che fosse mancante del tappeto di assorbimento di eventuali cadute), ha apoditticamente affermato che le stesse sarebbero ininfluenti (.non possono essere concause nell'evento occorso.) sul mero rilievo di ordine generale che l'utilizzo di strutture presenti in un parco giochi presuppone una vigilanza da parte degli adulti e non si connota per una particolare pericolosità̀, a meno che emerga che le stesse siano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto. Così motivando, tuttavia, la Corte ha focalizzato la sua attenzione sul difetto di vigilanza della madre e ha finito per escludere a priori qualunque valenza causale delle due anomalie denunciate dalla (di cui – come detto - non è stata esclusa l'esistenza) Pt_1 senza verificare se le stesse possano avere inciso, non sulla caduta del bambino, ma sulle conseguenze che ne sono derivate, in termini di aggravamento delle stesse, tenuto conto dell'aumento della violenza d'urto correlato alla maggiore altezza dal suolo e del mancato assorbimento da parte dell'apposito tappetino. In tal modo, la Corte ha dunque ricusato di valutare effettivamente se la specifica condizione della “cosa” abbia influito o meno sulle conseguenze della caduta (anche in termini di aggravamento), secondo i consueti criteri di accertamento del nesso causale;
soltanto all'esito di una tale verifica, la Corte avrebbe potuto escludere qualunque nesso di causa fra la cosa e le lesioni riportate dal minore (e così rigettare in radice la domanda) oppure, in caso di accertata sussistenza di nesso causale o concausale, avrebbe dovuto procedere alla verifica circa la ricorrenza del caso fortuito o, in difetto, di un concorso causale (da scrutinare ai sensi dell'art. 1227 c.c.) fra quanto determinato dalla cosa e quanto imputabile a difetto di vigilanza della madre del minore.”
Il giudizio era riassunto dalla e dal figlio nel frattempo divenuto maggiorenne. Pt_1
Si costituiva il che concludeva per il rigetto della domanda. Controparte_2
La Corte deve prendere le mosse dalla perizia di parte che evidenziava come la struttura ginnica fosse più alta di 20/30 cm. rispetto alle quote di progetto che prevedevano un'altezza di 240 cm, con la presenza di un avvallamento sul terreno di circa 10 cm. nel punto più profondo e priva dello strato di materiale idoneo ad ammortizzare una eventuale caduta dall'alto in aperta violazione della UNI EN 1177 che prevede la presenza di una superficie di assorbimento per le cadute da una altezza superiore a 60 cm.
Dalla perizia in parola emerge altresì che la rete di arrampicata è composta da otto pioli in nylon distanziati di 25 centimetri dove il primo dista dal terreno circa 40 cm e l'ultimo 35 cm dal colmo, che sulla targhetta identificativa appare la scritta “Età d'uso consigliata da 5 a 12 anni” e che il prodotto (L/336) avrebbe rispettato la normativa al momento del collaudo e della omologazione.
Il di Pesaro, proprio a fronte dell'ultima considerazione, ha asserito che l'impianto sarebbe a CP_2 norma: fatto è che non vi è stata una specifica contestazione sulla circostanza della maggiore altezza rispetto alle quote di progetto che aveva ottenuto l'omologa, sull'assenza della superficie di assorbimento delle cadute e sulla presenza di un avvallamento profondo circa 10 cm..
Il teste ha riferito di essere stata in compagnia della nel frangente, che il minore Testimone_1 Pt_1 nonostante la vigilanza materna (a due passi) si era arrampicato sulla struttura per poi cadere a terra sebbene la madre avesse tentato di intervenire.
Chiarito quanto sopra risulta evidente che queste anomalie (altezza e assenza della superficie di assorbimento) hanno causato la frattura scomposta sovracondiloidea dell'omero sinistro aggravando le conseguenze della caduta.
Risulta altresì evidente un concorso colposo della nel cagionare il danno: in disparte il consiglio per Pt_1
“l'età d'uso” di cui si è detto, è evidente la negligenza materna nel consentire a bambino di appena tre anni di arrampicarsi su una scala di corda (e quindi instabile) sino al colmo della struttura.
Sul riferimento al colmo (capitolo 6) il teste non è stato sentito ma la circostanza è comunque allegata nel capitolo e quindi data per scontato dalla parte allora attrice.
Secondo il deposto del teste la madre si trovava nei pressi della struttura (“due passi”) ma, sebbene vigilasse sul minore, non avrebbe fatto in tempo a impedire la salita.
Per la velocità dell'arrampicata, anche questo aspetto era contenuto nel capitolo 6, ma ne ha riferito la madre interrogatorio materno (“velocemente”).
Sempre per il teste (capitolo 7) la “si avvicinava immediatamente alla struttura” e nell'interrogatorio Pt_1 materno si legge: “non sono riuscita a prenderlo perché era in alto”.
Il teste è inattendibile: si consideri che il minore per arrivare al colmo doveva salire su almeno (considerata anche la presumibile statura di un treenne) sei degli otto scalini della corda e quindi, data la difficoltà, in un tempo sicuramente superiore a quello che la madre, se fosse stata attenta e a “due passi”, avrebbe impiegato per impedire al bambino di raggiungere l'altezza dalla quale è caduto ovvero per evitarne la caduta.
E' dunque evidente che la non vigilava adeguatamente il minore o si trovava a distanza tale da non Pt_1 poterlo soccorrere tempestivamente nonostante la sua tenera età e il trovarsi alle prese con una scala a corde di nylon con ovvie difficoltà nella salita.
Tale negligenza materna ha cagionato la caduta e rappresenta un concorso causale che si stima pari a quello connesso alle anomalie della struttura che hanno provocato le conseguenze descritte dal consulente e che sarebbero state sicuramente minori in presenza di un tappeto assorbente e di un impianto di altezza regolare dal suolo .
Stabilito quanto sopra e ricorrendo per la liquidazione alle Tabelle Milanesi del 04.06.2024 si liquida a favore di quanto in appresso: Controparte_1
A titolo di danno biologico/dinamico – relazionale e a titolo di sofferenza soggettiva inferiore = € 5.819 (3% per un treenne);
A titolo di inabilità temporanea assoluta (comprensiva dei componenti per danno biologico/dinamico - relazionale e per danno da sofferenza soggettiva) = € 6.210 (40 gg. al 100% e 28 gg. al 50% per € 115,00 al giorno);
A titolo di spese documentate (controlli, accertamenti ospedalieri e riabilitazione) come avvalorate in perizia (e non certo affrontate dall'allora treenne) si liquidano a favore di = € 1.441,60. Parte_1
Il tutto per un totale di € 12.029 a favore del e di € 1.441,60 per la da ridursi CP_1 Pt_1 rispettivamente a € 6.014,5 per il primo e a € 720,8 per la seconda (per il concorso di cui si detto al 50%) La somma predetta dovrà essere devalutata dal 04.06.2024 (data delle Tabelle) a quella del 29.09.2005 (data del sinistro) per poi essere anno per anno rivalutata dal 29.09.2005 alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla somma anno per anno rivalutata decorreranno gli interessi legali (così quantificato il danno da ritardo) sino alla pubblicazione, sul totale spettano gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
Nulla spetta a titolo di personalizzazione in difetto di allegazione e di prova di peculiarità del caso concreto.
Nulla spetta alla in ordine alle assenze dal lavoro in quanto le relative certificazioni non risultano Pt_1 depositate nel fascicolo di primo grado, al contempo nulla le spetta per le maggiori cure al minore e lo stress asseritamente in difetto di allegazioni precise e di prove;
Il costo della CTU rientra nel regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite del procedimento complessivamente valutato seguono la soccombenza del nella CP_2 misura indicata in dispositivo previa compensazione della metà a fronte dell'accertata corresponsabilità.
Le spese di CTU sono a carico del comune nella misura liquidata in atti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposta da e da nei confronti del provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Accoglie la domanda e condanna il a corrispondere a l'importo € Controparte_2 Controparte_1
6.014,5 e quello di € 720,8; Le somme predette dovranno essere devalutate dal 04.06.2024 Parte_1
(data delle Tabelle) a quella del 29.09.2005 (data del sinistro) per poi essere anno per anno rivalutate dal
29.09.2005 alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulle somme anno per anno rivalutate decorreranno gli interessi legali (così quantificato il danno da ritardo) sino alla pubblicazione, sul totale spettano gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
Liquida a favore degli attori in solido le spese di lite, spese che determina in € 4.835 per il giudizio di primo grado;
in € 5.532 per il giudizio di Appello, in € 3.082 per il giudizio di Cassazione e in € 5.809 per il presente oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Compensa per la metà le spese come sopra liquidate e condanna il convenuto in riassunzione a rifondere la residua metà.
Ancona li 28.10.2025
IL PRESIDENTE Est.
LE EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. LE EL Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Luca della Robbia n. 47 (61121) e il Sig. ( ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/08/2002 ed ivi residente in [...] rappresentati e difesi, giusta procura speciale, dall'Avv. Federico Gori del Foro di Pesaro (C.F.: ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._3
Studio di quest'ultimo sito in Pesaro (PU) in Piazzale Lazzarini n. 35 (61121) (fax: 0721/639226; pec:
. Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, con sede in Pesaro (PU), Piazza del Popolo n. 1 (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Sindaco p.t. Dott. giusta Determina del Servizio Manutenzioni e Viabilità n. 2730 del Persona_1
26.10.2023, elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), via Marcolini n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Marco
CI (c.f. ) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale che dichiara di C.F._4 voler ricevere le comunicazioni al relative al presente procedimento al numero di fax 0721-25373 ovvero all'indirizzo PEC Email_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza della Cassazione n. 11942/2023 del
30/03/2023
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 29.09.2005 la Sig.ra si recava con il minore all'epoca tre anni Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]), presso il parco giochi comunale sito in Pesaro, Via Milazzo.
Nel parco era installata una “struttura ginnica esagonale” composta da una spalliera svedese, una sbarra con anelli, una sbarra ginnica, una fune, una rete d'arrampicata in nylon ed una pertica in ferro.
Il minore si arrampicava sulla parte della composizione dove c'era un atipico quadro svedese costituito da corde e raggiungeva il colmo della struttura per poi precipitare al suolo.
Secondo la CTU disposta nel giudizio di primo grado il minore riportava: 1) la frattura scomposta sovracondiloidea dell'omero sinistro in soggetto destrimane;
2) con inabilità temporanea assoluta di 40 giorni e parziale di 28 giorni;
3) postumi par al 3%.
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 17/08/2012, respingeva le domande proposte contro il CP_2
affermando il difetto del nesso causale tra l'attrezzo e la lesione e affermando che la caduta era
[...] dovuta alla culpa in vigilando della madre, comportamento idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso aggiungendo che non era stata provata l'esistenza di una insidia, ai fini della domanda subordinata ex art. 2043 c.c..
La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 25/10/2018 n. 2325 rigettava l'appello proposto.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “La Corte, senza escludere che la struttura ginnica presentasse le due anomalie individuate dalla (ossia che fosse stata montata ad Pt_1 altezza superiore a quella prevista dal produttore e che fosse mancante del tappeto di assorbimento di eventuali cadute), ha apoditticamente affermato che le stesse sarebbero ininfluenti (.non possono essere concause nell'evento occorso.) sul mero rilievo di ordine generale che l'utilizzo di strutture presenti in un parco giochi presuppone una vigilanza da parte degli adulti e non si connota per una particolare pericolosità̀, a meno che emerga che le stesse siano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto. Così motivando, tuttavia, la Corte ha focalizzato la sua attenzione sul difetto di vigilanza della madre e ha finito per escludere a priori qualunque valenza causale delle due anomalie denunciate dalla (di cui – come detto - non è stata esclusa l'esistenza) Pt_1 senza verificare se le stesse possano avere inciso, non sulla caduta del bambino, ma sulle conseguenze che ne sono derivate, in termini di aggravamento delle stesse, tenuto conto dell'aumento della violenza d'urto correlato alla maggiore altezza dal suolo e del mancato assorbimento da parte dell'apposito tappetino. In tal modo, la Corte ha dunque ricusato di valutare effettivamente se la specifica condizione della “cosa” abbia influito o meno sulle conseguenze della caduta (anche in termini di aggravamento), secondo i consueti criteri di accertamento del nesso causale;
soltanto all'esito di una tale verifica, la Corte avrebbe potuto escludere qualunque nesso di causa fra la cosa e le lesioni riportate dal minore (e così rigettare in radice la domanda) oppure, in caso di accertata sussistenza di nesso causale o concausale, avrebbe dovuto procedere alla verifica circa la ricorrenza del caso fortuito o, in difetto, di un concorso causale (da scrutinare ai sensi dell'art. 1227 c.c.) fra quanto determinato dalla cosa e quanto imputabile a difetto di vigilanza della madre del minore.”
Il giudizio era riassunto dalla e dal figlio nel frattempo divenuto maggiorenne. Pt_1
Si costituiva il che concludeva per il rigetto della domanda. Controparte_2
La Corte deve prendere le mosse dalla perizia di parte che evidenziava come la struttura ginnica fosse più alta di 20/30 cm. rispetto alle quote di progetto che prevedevano un'altezza di 240 cm, con la presenza di un avvallamento sul terreno di circa 10 cm. nel punto più profondo e priva dello strato di materiale idoneo ad ammortizzare una eventuale caduta dall'alto in aperta violazione della UNI EN 1177 che prevede la presenza di una superficie di assorbimento per le cadute da una altezza superiore a 60 cm.
Dalla perizia in parola emerge altresì che la rete di arrampicata è composta da otto pioli in nylon distanziati di 25 centimetri dove il primo dista dal terreno circa 40 cm e l'ultimo 35 cm dal colmo, che sulla targhetta identificativa appare la scritta “Età d'uso consigliata da 5 a 12 anni” e che il prodotto (L/336) avrebbe rispettato la normativa al momento del collaudo e della omologazione.
Il di Pesaro, proprio a fronte dell'ultima considerazione, ha asserito che l'impianto sarebbe a CP_2 norma: fatto è che non vi è stata una specifica contestazione sulla circostanza della maggiore altezza rispetto alle quote di progetto che aveva ottenuto l'omologa, sull'assenza della superficie di assorbimento delle cadute e sulla presenza di un avvallamento profondo circa 10 cm..
Il teste ha riferito di essere stata in compagnia della nel frangente, che il minore Testimone_1 Pt_1 nonostante la vigilanza materna (a due passi) si era arrampicato sulla struttura per poi cadere a terra sebbene la madre avesse tentato di intervenire.
Chiarito quanto sopra risulta evidente che queste anomalie (altezza e assenza della superficie di assorbimento) hanno causato la frattura scomposta sovracondiloidea dell'omero sinistro aggravando le conseguenze della caduta.
Risulta altresì evidente un concorso colposo della nel cagionare il danno: in disparte il consiglio per Pt_1
“l'età d'uso” di cui si è detto, è evidente la negligenza materna nel consentire a bambino di appena tre anni di arrampicarsi su una scala di corda (e quindi instabile) sino al colmo della struttura.
Sul riferimento al colmo (capitolo 6) il teste non è stato sentito ma la circostanza è comunque allegata nel capitolo e quindi data per scontato dalla parte allora attrice.
Secondo il deposto del teste la madre si trovava nei pressi della struttura (“due passi”) ma, sebbene vigilasse sul minore, non avrebbe fatto in tempo a impedire la salita.
Per la velocità dell'arrampicata, anche questo aspetto era contenuto nel capitolo 6, ma ne ha riferito la madre interrogatorio materno (“velocemente”).
Sempre per il teste (capitolo 7) la “si avvicinava immediatamente alla struttura” e nell'interrogatorio Pt_1 materno si legge: “non sono riuscita a prenderlo perché era in alto”.
Il teste è inattendibile: si consideri che il minore per arrivare al colmo doveva salire su almeno (considerata anche la presumibile statura di un treenne) sei degli otto scalini della corda e quindi, data la difficoltà, in un tempo sicuramente superiore a quello che la madre, se fosse stata attenta e a “due passi”, avrebbe impiegato per impedire al bambino di raggiungere l'altezza dalla quale è caduto ovvero per evitarne la caduta.
E' dunque evidente che la non vigilava adeguatamente il minore o si trovava a distanza tale da non Pt_1 poterlo soccorrere tempestivamente nonostante la sua tenera età e il trovarsi alle prese con una scala a corde di nylon con ovvie difficoltà nella salita.
Tale negligenza materna ha cagionato la caduta e rappresenta un concorso causale che si stima pari a quello connesso alle anomalie della struttura che hanno provocato le conseguenze descritte dal consulente e che sarebbero state sicuramente minori in presenza di un tappeto assorbente e di un impianto di altezza regolare dal suolo .
Stabilito quanto sopra e ricorrendo per la liquidazione alle Tabelle Milanesi del 04.06.2024 si liquida a favore di quanto in appresso: Controparte_1
A titolo di danno biologico/dinamico – relazionale e a titolo di sofferenza soggettiva inferiore = € 5.819 (3% per un treenne);
A titolo di inabilità temporanea assoluta (comprensiva dei componenti per danno biologico/dinamico - relazionale e per danno da sofferenza soggettiva) = € 6.210 (40 gg. al 100% e 28 gg. al 50% per € 115,00 al giorno);
A titolo di spese documentate (controlli, accertamenti ospedalieri e riabilitazione) come avvalorate in perizia (e non certo affrontate dall'allora treenne) si liquidano a favore di = € 1.441,60. Parte_1
Il tutto per un totale di € 12.029 a favore del e di € 1.441,60 per la da ridursi CP_1 Pt_1 rispettivamente a € 6.014,5 per il primo e a € 720,8 per la seconda (per il concorso di cui si detto al 50%) La somma predetta dovrà essere devalutata dal 04.06.2024 (data delle Tabelle) a quella del 29.09.2005 (data del sinistro) per poi essere anno per anno rivalutata dal 29.09.2005 alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla somma anno per anno rivalutata decorreranno gli interessi legali (così quantificato il danno da ritardo) sino alla pubblicazione, sul totale spettano gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
Nulla spetta a titolo di personalizzazione in difetto di allegazione e di prova di peculiarità del caso concreto.
Nulla spetta alla in ordine alle assenze dal lavoro in quanto le relative certificazioni non risultano Pt_1 depositate nel fascicolo di primo grado, al contempo nulla le spetta per le maggiori cure al minore e lo stress asseritamente in difetto di allegazioni precise e di prove;
Il costo della CTU rientra nel regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite del procedimento complessivamente valutato seguono la soccombenza del nella CP_2 misura indicata in dispositivo previa compensazione della metà a fronte dell'accertata corresponsabilità.
Le spese di CTU sono a carico del comune nella misura liquidata in atti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposta da e da nei confronti del provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Accoglie la domanda e condanna il a corrispondere a l'importo € Controparte_2 Controparte_1
6.014,5 e quello di € 720,8; Le somme predette dovranno essere devalutate dal 04.06.2024 Parte_1
(data delle Tabelle) a quella del 29.09.2005 (data del sinistro) per poi essere anno per anno rivalutate dal
29.09.2005 alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulle somme anno per anno rivalutate decorreranno gli interessi legali (così quantificato il danno da ritardo) sino alla pubblicazione, sul totale spettano gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
Liquida a favore degli attori in solido le spese di lite, spese che determina in € 4.835 per il giudizio di primo grado;
in € 5.532 per il giudizio di Appello, in € 3.082 per il giudizio di Cassazione e in € 5.809 per il presente oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Compensa per la metà le spese come sopra liquidate e condanna il convenuto in riassunzione a rifondere la residua metà.
Ancona li 28.10.2025
IL PRESIDENTE Est.
LE EL