Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8196 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15994/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15994 del 2025, proposto da -S.M. Edilizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento del silenzio inadempimento di Città Metropolitana di Roma Capitale in riferimento alla richiesta del 31.10.2025 formulata da SM EDILIZIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, di procedere alla revisione dei prezzi del contratto in oggetto, tenuto conto dell’aumento dei costi dei materiali verificatosi giusto Contratto I.T.C. “V. A. Ruiz” viale Africa, 109 – 00144 ROMA (RM) Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D.L. 81/08 CIA ES 21 0019 - CUP F88B20000540001 - CIG 9493882744 PNRR- Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” (NGEU) M4C1 INV 3.3 Contratto di repertorio n. 012399 del 24/04/2024, richiesta mai riscontrata dall’Amministrazione;
- del diniego di fatto di Città Metropolitana di Roma Capitale in riferimento alla richiesta del 31.10.2025formulata da SM EDILIZIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, di procedere alla revisione dei prezzi del contratto in oggetto, tenuto conto dell’aumento dei costi dei materiali verificatosi giusto Contratto I.T.C. “V. A. Ruiz” viale Africa, 109 – 00144 ROMA (RM) Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D.L. 81/08 CIA ES 21 0019 - CUP F88B20000540001 - CIG 9493882744 PNRR- Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” (NGEU) M4C1 INV 3.3 Contratto di repertorio n. 012399 del 24/04/2024, richiesta mai riscontrata dall’Amministrazione;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali
PER LA NA
- di Città Metropolitana di Roma Capitale a provvedere sull’istanza del 31.10.2025 e comunque ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, di procedere alla revisione dei prezzi del contratto in oggetto, tenuto conto dell’aumento dei costi dei materiali verificatosi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa CE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con ricorso ex art. 117 c.p.a. depositato in data 30.12.2025, la società ricorrente ha chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato da Città Metropolitana di Roma Capitale sulla istanza, presentata in data 31.10.2025, per la revisione dei prezzi del contratto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022.
L’Amministrazione si è costituita con atto di rito in data 7.10.2026 e, con deposito del 25.03.2026, ha dato atto di aver inviato alla ricorrente la nota di preavviso di diniego, datata 24.03.2026, come confermato con successiva memoria.
Alla camera di consiglio del 15.04.2026, sentite le parti presenti, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero l’intimata Amministrazione – pur avendo ormai avviato il procedimento, preannunciando peraltro il rigetto della istanza della ricorrente – non ha adottato la determinazione conclusiva su tale istanza, né ha richiesto integrazioni istruttorie che possano giustificare il silenzio ancora serbato.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, nella misura in cui mira a ottenere la conclusione del procedimento attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, così da apprestare la dovuta garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche.
Infatti, l’adozione del solo preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990, non è suscettibile di superare l’inerzia serbata dall’Amministrazione, in quanto tale avviso non si può considerare provvedimento implicito di rigetto, trattandosi di atto a contenuto non provvedimentale, meramente interlocutorio e finalizzato a stimolare il contraddittorio infra-procedimentale, che non è idoneo ad assolvere all’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall’art. 2 l. n. 241/1990 (tra le più recenti, T.A.R. Salerno Campania sez. I, 26/09/2025, n. 1577).
Vanno pertanto dichiarati l’illegittimità del silenzio serbato da Città Metropolitana di Roma Capitale sull’istanza presentata dalla ricorrente e l’obbligo della medesima Amministrazione di provvedere in ordine alla stessa, assegnando, a tal fine, considerato lo stato del procedimento, il termine massimo di dieci giorni dalla data in cui la presente decisione, a cura della parte ricorrente, verrà notificata – tramite PEC – anche all’ufficio competente ad adottare il provvedimento invocato dalla parte.
In caso di persistente inottemperanza, il Collegio, su istanza di parte da presentarsi nelle forme prescritte dal Codice di rito, provvederà a nominare un Commissario ad acta le cui competenze, connesse all’incarico da conferire, andranno a gravare sul bilancio della soccombente.
La tempistica del riscontro fornito alla parte, risultante in atti, consente, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento tenuto da Città Metropolitana di Roma Capitale in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente il 31.10.2025, indicata in epigrafe;
2) condanna pertanto Città Metropolitana di Roma Capitale a provvedere sulla predetta istanza, nei termini indicati in parte motiva;
3) onera parte ricorrente alla notificazione della presente sentenza secondo le modalità specificate in parte motiva;
4) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
GE ZI, Presidente
CE AR, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CE AR | GE ZI |
IL SEGRETARIO