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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11831/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11831/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. PRAVISANI GIOVANNI, presso il Parte_1
cui studio in ZE, Via Giovanni Pico della Mirandola n. 9, ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTORE
contro
e , rappresentati e Controparte_1 CP_2 difesi dall'Avv. BIZZETI CLAUDIO, presso il cui studio in Via Raffaello Sanzio N°2, ZE hanno eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTI
, in persona del Legale Rapp.te p.t. con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
D'ELIA NICOLO', elettivamente domiciliato in via c. Farini 55, Milano presso il difensore avv.
D'ELIA NICOLO'
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza e deduzione,
a) accertare e conseguentemente dichiarare la responsabilità per i fatti di cui in narrativa e per le causali di cui ai par. III e IV dell'atto di citazione dell'Ing. Controparte_1
(C.F. ), residente in [...] e
[...] C.F._1 dell'Arch. (C.F. ), residente a [...] C.F._2
Cosimo De Luca n. 39;
b) (in subordine) accertare e dichiarare la responsabilità per i fatti di cui in narrativa e per le causali di cui ai par. III e V dell'atto di citazione dell'Ing. Controparte_1
(C.F. ), residente in [...] e dell'Arch. C.F._1
(C.F. , residente a [...] C.F._2
n. 39;
c) in ogni caso, condannare l'Ing. (C.F. Controparte_1
), residente in [...] e l'Arch. C.F._1 CP_2
(C.F. , residente a [...], in solido C.F._2
tra loro, al risarcimento del danno, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura di € 250.000,00;
d) in ogni caso, condannare l'Ing. (C.F. Controparte_1
), residente in [...] e l'Arch. C.F._1 CP_2
(C.F. ), residente a [...], in solido C.F._2 tra di loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.”;
per parti convenute: “in tesi, a) accertata l'infondatezza dei fatti e dei diritti allegati nell'atto di citazione, respingere le domande formulate da parte attrice, con vittoria di spese e compensi professionali, b) accertata la temerarietà dell'azione promossa condannare l'attore al risarcimento in favore dei convenuti di quei danni che risulteranno di giustizia dovuti ai sensi dell'art. 96 cpc;
in ipotesi subordinata e non creduta, di accertamento della responsabilità dei convenuti, ritenere
i medesimi tenuti esclusivamente al risarcimento di quei danni in favore dell'attore che risulteranno dall'attore allegati e dimostrati e che saranno ritenuti conseguenza immediata e diretta dell'attività illecita dei convenuti;
in ulteriore ipotesi subordinata, di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, condannare la compagnia assicuratrice , con domiciliazione e Controparte_3
pagina 2 di 19 delega per l'esercizio dell'attività su territorio nazionale a a garantire e Controparte_4 manlevare indenne l'Ing. di quanto lo stesso dovesse essere Controparte_1 tenuto a pagare in favore dell'Ing. a titolo di risarcimento danni, con vittoria Parte_1 di spese e compensi professionali per la domanda di garanzia ai sensi dell'art. 1917, 3 comma
c.c.”;
per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o istanza respinta, così giudicare:
In via principale, sulla copertura:
- accertare e dichiarare l'inoperatività della LI per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dall' nei confronti di Arch. Parte_2
In via principale, nel merito:
- rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell'Assicurato in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di Arch.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità dell'Assicurato e di accoglimento della domanda di manleva nei confronti di Arch:
- accertare la quota di responsabilità imputabile all'Assicurato e conseguentemente contenere
e/o limitare l'indennizzo dovuto da in relazione alla sola quota di responsabilità imputabile CP_3 all'Assicurato e, comunque, entro i termini e le condizioni di LI (massimale di LI: 1,5 mil Eur;
franchigia:
1.500 Euro), con espressa riserva di azione di regresso nei confronti di eventuali corresponsabili.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ing. ha chiesto la condanna Parte_1 dell'ing. e dell'arch. , in solido tra loro, al Controparte_5 CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 250.000,00, subiti per essere stato sottoposto ad un procedimento penale esitato in assoluzione, in conseguenza dell'erroneità della perizia resa dai convenuti al Pubblico Ministero che li aveva nominati propri consulenti.
Segnatamente, l'attore ha dedotto a sostegno delle proprie domande:
- di aver ricoperto, nel periodo compreso tra il 23.02.2002 e il 30.4.2008 la carica di Presidente pagina 3 di 19 del Consiglio Di Amministrazione della Controparte_6
- che la Società in questione, quale spv (special purpose vehicle), era stata costituita tra i partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la e Controparte_7
Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A., divenuto, all'esito di una procedura di project financing, concessionario del Comune di ZE per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una serie di opere e infrastrutture dirette al miglioramento della mobilità cittadina ed alla realizzazione di un piano organico di parcheggi;
- di essere stato iscritto, unitamente alle ulteriori persone indicate in citazione, nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di ZE al n. di R.G.N.R. 11291/07, per una serie di gravi delitti (associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, falso ideologico e abuso d'ufficio);
- che, nel procedimento penale scaturito all'avvio delle indagini, il pubblico ministero aveva nominato suoi consulenti tecnici gli odierni convenuti, ponendo loro una serie di quesiti riguardanti le opere oggetto del project financing di cui era parte Controparte_6
- che i convenuti, rispondendo ai quesiti posti dal PM, avevano depositato quattro distinti elaborati, uno dei quali - denominato “Nota tecnica n. 1” - piuttosto che esprimere valutazioni di natura tecnico-specialistica proprie dei saperi di competenza dei professionisti incaricati della consulenza (un ingegnere e un architetto), conteneva un lunghissimo excursus giuridico teso alla ricostruzione in diritto dell'istituto del project financing;
- che, a conclusione di detta ricostruzione in diritto, i consulenti convenuti avevano affermato la sottoposizione della finanza di progetto alle disposizioni relative all'appalto contenute negli allora vigenti L. 11.02.1994, n. 109 e D.P.R. 21.12.1999, n. 554, in particolare di quelle concernenti l'obbligo di tenuta della contabilità e di nomina del direttore dei lavori;
- che, in conseguenza di tale dissertazione giuridica, non spettante ai consulenti nominati ed erronea nelle conclusioni, il pubblico ministero si era determinato ad esercitare l'azione penale anche nei confronti di esso attore;
- che in uno dei due processi aperti a suo carico, celebratosi con rito abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare ne aveva accertato la responsabilità penale e aveva pronunciato sentenza di condanna nei suoi confronti;
- che, nel secondo processo che lo aveva visto coinvolto per la vicenda in questione, svoltosi secondo il rito ordinario, il Tribunale di ZE, in composizione collegiale, aveva sconfessato pagina 4 di 19 totalmente la tesi dei consulenti del PM, reputandola completamente errata in diritto, ed aveva assolto gli imputati da tutti i capi di imputazione loro contestati, per insussistenza del fatto;
- di aver interposto, come anche il Pubblico Ministero, appello avverso le sentenze rese in primo grado con riguardo alla vicenda esame e che, all'esito del processo di impugnazione, la Corte
d'appello aveva anch'essa ritenuto infondata la prospettazione ricostruttiva dell'istituto del project financing offerta dai consulenti del P.M., pronunciando sentenza di assoluzione di tutti gli imputati per la totalità dei capi di imputazione, per insussistenza dei fatti loro ascritti;
- che il ricorso per Cassazione proposto dalla Procura generale era stato dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della pronuncia assolutoria;
- che, alla luce di tali fatti, la responsabilità del proprio “calvario” giudiziario andava ravvisata in capo agli odierni convenuti, in specie alla loro iniziativa di affrontare un argomento di particolare complessità e ad elevato tecnicismo - lo statuto giuridico di un istituto (allora) di nuovo conio e privo di precedenti nell'esperienza amministrativa italiana - senza disporre delle necessarie competenze ed esperienze, in violazione delle norme deontologiche che impongono tanto agli ingegneri, quanto agli architetti, come pure, più in generale, ai CTU, di non assumere incarichi su materie o tematiche che fuoriescano dal loro bagaglio culturale, professionale ed esperienziale.
In punto di qualificazione giuridica, l'attore ha affermato la riconducibilità dei fatti alla fattispecie della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, ovvero, in subordine, al paradigma generale della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Quanto alle conseguenze della condotta antigiuridica dei convenuti, l'attore ha identificato i pregiudizi di ordine patrimoniale:
- nel danno emergente costituito dalle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale;
- nel lucro cessante determinato dalla forzata rinuncia ai numerosi e remunerativi incarichi ricoperti in enti associativi e società di capitali, che hanno comportato la drastica riduzione del suo reddito annuo complessivo,
chiedendone la liquidazione nella misura complessiva di € 125.000,00.
Per ciò che concerne il danno non patrimoniale, l'attore ha allegato sia la perdita di reputazione dovuta alla vasta eco suscitata, anche nella stampa nazionale e locale, dalla vicenda nella quale è stato per lunghi anni ingiustamente coinvolto, sia la sussistenza di pregiudizi alla salute e morali pagina 5 di 19 patiti per effetto del protrarsi dell'incertezza sulla sua sorte processuale, quantificando i pregiudizi in misura pari a € 125.000,00.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato in fatto e in diritto la pretesa dell'attore, affermando di aver adempiuto con diligenza e perizia all'incarico conferito loro dal PM, eccependo il difetto di prova delle affermazioni di parte attrice e concludendo, previa richiesta di autorizzazione dell'ing. alla chiamata in causa della di Controparte_1 CP_8
con la quale aveva stipulato la polizza per la Controparte_9
responsabilità professionale, per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, la condanna di controparte al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite e, in via subordinata, in caso di condanna dell'ing. al risarcimento, per la condanna CP_1 dell'Assicurazione a manlevarlo rispetto a quanto corrisposto in esecuzione della presente sentenza.
La Compagnia di Assicurazione terza chiamata, anch'essa regolarmente costituita, ha contestato a sua volta la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa risarcitoria dell'attore e, quanto al rapporto col chiamante ing. ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa per CP_1 violazione, da parte dell'assicurato, del disposto dell'art. 1892 c.c., o comunque del successivo art. 1893 c.c. ed altresì per essere il sinistro escluso dall'oggetto della copertura assicurativa.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto delle domande nei confronti del proprio assicurato e nei propri e, in subordine, il contenimento dell'indennizzo entro i termini e le condizioni della polizza.
All'esito della prima udienza, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e, a seguito del deposito delle relative memorie, il Giudice, in conformità alle richieste delle parti e potendo il procedimento essere deciso sulla scorta dei documenti agli atti, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con trattazione scritta, successivamente alla quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, di cui le parti si sono avvalse per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Sul thema decidendum e sui fatti incontestati e altrimenti provati.
Costituiscono circostanze pacifiche a norma dell'art. 115 cpc e, in ogni caso, ampiamente provate dalle Sentenze penali – liberamente valutabili nel presente giudizio ai sensi dell'art. 116 cpc quali prove atipiche - e dai documenti agli atti, che:
pagina 6 di 19 - all'esito della procedura di project financing indetta con deliberazione di giunta n. 1654/1350 del 28.12.2000, il raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la società diventava concessionario del Comune di Controparte_10
ZE per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una serie di opere e infrastrutture, che avrebbero dovuto assicurare il miglioramento della mobilità cittadina e dotare la città di un complesso organico di parcheggi (doc. 18-bis parte attrice);
- ai fini dell'esecuzione della concessione in questione, i partecipanti al raggruppamento costituivano una società di scopo (c.d. spv - special purpose vehicle), la Controparte_6
il cui presidente del consiglio di amministrazione nel periodo dal 23.02.2002 al
[...]
30.4.2008, era l'odierno attore, ing. ; Parte_1
- nell'anno 2007, la Procura regionale presso la Corte dei conti della Toscana, al fine di verificare la sussistenza di possibili danni erariali connessi alla realizzazione di alcune delle opere oggetto del project financing suddetto, incaricava la Guardia di Finanza di svolgere gli opportuni accertamenti, all'esito dei quali, la polizia giudiziaria trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZE la comunicazione di notizia di reato con riferimento all'odierno attore (le sentenze penali di merito concordano nel ricostruire in questo modo la genesi delle indagini: così la pronuncia di primo grado n. 4123/13, doc. 10 parte attrice - doc. 6 parti convenute, pagg. 2-3, come quella di appello, doc. 11 parte attrice
- doc. 7 parti convenute, pag. 1);
- l'Ing. veniva quindi iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 Pt_1
c.p.p., assieme ad altre otto persone e due società (una delle quali era appunto la
[...]
, al n. di R.G.N.R. 11291/07 e, al termine delle investigazioni, venivano Controparte_6
ipotizzati a suo carico vari delitti, tra i quali associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, falso ideologico e abuso d'ufficio;
- nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero nominava suoi consulenti tecnici gli odierni convenuti, ing. e arch. , Controparte_1 CP_2
sottoponendo loro una serie di quesiti, tra cui i seguenti (doc. 6 parte attrice - doc. 5 parti convenute, pag. 3): “1) se per il sottopasso di viale Strozzi sia stata tenuta la contabilità con le modalità di cui alla legge 109/94 e successive modifiche, 2) se detta procedura di tenuta della contabilità sia particolare per il sottopasso Strozzi o comunque comune alle opere del project […]”.
- i convenuti rispondevano ai quesiti sopra riportati con un elaborato denominato “Nota pagina 7 di 19 tecnica n. 1”, depositato nella segreteria del pubblico ministero in data 27.5.2008 (doc. 6 parte attrice - doc. 5 parti convenute), nel quale, tra l'altro, premessa la ricostruzione in diritto dell'istituto del project financing, reputavano applicabile a quest'ultimo le disposizioni relative all'appalto contenute nella L. 11.02.1994, n. 109 e nel d.P.R.
21.12.1999, n. 554, concernenti la tenuta della contabilità e l'obbligo della nomina del direttore dei lavori (pag. 80);
- il procedimento penale veniva quindi suddiviso in tre tronconi esitati in altrettanti processi, due dei quali riguardanti tra gli altri l'odierno attore: nel primo processo a suo carico questi veniva condannato dal giudice per l'udienza preliminare a seguito di giudizio abbreviato
(doc. 23-quater parte attrice), nel secondo veniva invece assolto in sede dibattimentale per insussistenza dei fatti a lui contestati dal Tribunale in composizione collegiale (doc. 10 parte attrice - doc. 6 parti convenute);
- entrambe le sentenze venivano impugnate, sia da parte del Pubblico Ministero sia da parte dell'attore e i relativi procedimenti venivano riuniti in appello, e si concludevano con la riforma della sentenza di condanna e la conferma di quella di assoluzione (doc. 11 parte attrice - doc. 7 parti convenute);
- il ricorso per cassazione interposto dal PM avverso la sentenza d'appello veniva dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della pronuncia assolutoria (doc. 12 parte attrice).
Ricostruita la vicenda processuale, si osserva che la pretesa risarcitoria fatta valere nella presente sede dall'attore si basa sull'assunto di aver riportato danni patrimoniali e non patrimoniali per essere stato ingiustamente sottoposto ad indagini e imputato in due procedimenti penali, in conseguenza della manifesta infondatezza dell'impianto accusatorio derivante, a suo dire, in via esclusiva dalla consulenza macroscopicamente erronea fornita al PM dai propri consulenti, odierni convenuti, i quali avrebbero adempiuto all'incarico conferitogli con colpa grave e, segnatamente, con negligenza e imperizia.
Le affermazioni attoree sono state fermamente contestate dai convenuti, i quali hanno respinto ogni addebito di responsabilità, deducendo il proprio esatto adempimento all'incarico loro affidato dal Pubblico Ministero e non suscettibile di essere rifiutato, la particolare difficoltà dell'opera professionale in ragione dell'inesistenza di normativa apposita e di consolidata interpretazione, il difetto della prova di cui l'attore era onerato in ordine ai danni ed al nesso di causalità tra la condotta loro attribuita e l'evento dannoso e tra questo e i pregiudizi - patrimoniali pagina 8 di 19 e non – oggetto di domanda risarcitoria.
2. Sulla qualificazione della responsabilità ipotizzata a carico dei convenuti.
Delineate le posizioni delle parti, l'accertamento in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria in questa sede proposta rende necessario il previo inquadramento della responsabilità astrattamente ascrivibile ai convenuti, ricostruita dalla Difesa attorea in termini di responsabilità da contatto sociale qualificato, qualificazione questa che comporterebbe l'applicazione del regime di distribuzione dell'onere della prova alla stregua della regola di cui all'art. 1218 c.c., propria della responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (in questo caso il contatto sociale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-
01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Ora, con la locuzione “contatto sociale qualificato” si fa riferimento a rapporti che nascono tra i consociati senza essere formalizzati in alcun contratto, che si concretizzano in una ingerenza di una o di entrambe le parti nella sfera giuridica dell'altra, dalla quale origina un vincolo che va al di là del semplice obbligo di neminen laedere, essendo legato al dovere di non tradire le aspettative ingenerate dall'avvenuta ingerenza. Di qui l'inquadramento delle situazioni di questo tipo nel paradigma della responsabilità contrattuale, posto che le prestazioni cui sono tenute le parti entrate in relazione sono sovrapponibili a quelle scaturenti da un contratto, e che il fondamento normativo della responsabilità è da individuarsi nell'art. 1173 c.c., nella parte in cui enumera, tra le fonti delle obbligazioni, “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.
La giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione di questa categoria giuridica in ambiti assai variegati, quali, ad esempio, quello della responsabilità del medico dipendente del servizio sanitario nei confronti del paziente (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 589 del 22/01/1999 (Rv. 522538 -
01), orientamento peraltro oramai superato alla luce del disposto dell'art. 7 della L. 08.3.2017, n.
24), dell'insegnante per i danni cagionati dall'alunno a sé stesso (Sez. 3 -, Sentenza n. 10516
10516 del 28/04/2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016 (Rv. 638980 - 01)), dell'intermediario nei confronti del beneficiario di un pagamento effettuato mediante bonifico pagina 9 di 19 con inesatta indicazione del codice iban (Sez. 1 -, Ordinanza n. 17415 del 25/06/2024 (Rv.
671553 - 01)), della pubblica amministrazione per la lesione dell'affidamento riposto dal privato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo (Sez. U -, Ordinanza n. 1567 del
19/01/2023; Sez. U -, Ordinanza n. 8236 del 28/04/2020), del datore di lavoro nei confronti dell'ex dipendente per erronea comunicazione della posizione contributiva utile, che cagioni al lavoratore un pregiudizio alla propria posizione previdenziale (Sez. 3 -, Sentenza n. 15992 del
21/07/2011 (Rv. 619454 - 01)).
La responsabilità da contatto sociale qualificato è stata ravvisata anche in capo al notaio, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di cui non siano stati parti (in tal senso v. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024 (Rv. 671777 -
03); Sez. 3 -, Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020 (Rv. 657617 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 9320 del
09/05/2016).
Tutte le fattispecie nelle quali è stata riconosciuta la ricorrenza del “contatto sociale qualificato”, come sopra definito, si caratterizzano o per il compimento di un'azione o un'omissione, ad opera del danneggiante, che abbia un'incidenza diretta sulla persona (medico, insegnante) ovvero sul patrimonio del danneggiato (banca, pubblica amministrazione, datore di lavoro), o, in alternativa, per la violazione, da parte del danneggiante medesimo, di specifiche regole deontiche impostegli dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività da lui svolta (è il caso del notaio nei confronti dei terzi lesi da un atto rogitato inter alios).
È radicalmente escluso, viceversa, che una responsabilità da contatto sociale qualificato possa sorgere per il solo fatto che un soggetto, nell'eseguire un incarico affidatogli da altri, quantunque nello svolgimento della propria attività professionale, causi un pregiudizio ad un terzo estraneo al rapporto fonte dell'incarico: cfr. la citata Cass. n. 19849/24, che in motivazione afferma che “la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma […] quando il danno sia derivato dalla violazione di una o più precise regole di condotta (nella specie quelle del notaio violatrici degli obblighi di controllo
e di verifica tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale), imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel
pagina 10 di 19 riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 11642/2012 e Cass. n. 29711/2020).”; come pure l'arresto, di poco precedente, di cui a Sez. 1 -, Ordinanza n. 3350 del 06/02/2024, ove parimenti si precisa che “la categoria […] si rende riconoscibile, secondo quel che si legge abitualmente nella giurisprudenza di questa Corte, soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass., Sez. II,
29/12/2020, n. 29711; Cass., Sez. I, 11/07/2012, n. 11642; Cass. S.U. 1567/2023). In questa impostazione si rende dunque osservabile che, onde poter argomentare in capo al soggetto danneggiante, per l'inosservanza degli obblighi facenti capo al medesimo una responsabilità contrattuale da contatto sociale occorre accertare innanzitutto la violazione di una specifica regola di condotta gravante sul soggetto obbligato che si sostanzia nell'adempimento di un obbligo di protezione nei confronti dell'altra parte.”.
Date queste premesse ermeneutiche, non è condivisibile la tesi, propugnata dall'attore, secondo la quale la responsabilità del consulente del pubblico ministero dovrebbe anch'essa rifluire nello schema della responsabilità da contatto sociale qualificato.
Non sussiste, infatti, nessuno dei due presupposti alternativi sopra indicati cui la giurisprudenza ancora tale peculiare figura giuridica.
Non il primo, atteso che tra il consulente tecnico e l'indagato non si instaura quel rapporto immediato in cui si sostanzia il “contatto” che dà il nome alla fattispecie (Sez. 3 -, Sentenza n.
10348 del 20/04/2021), poiché l'attività del danneggiante non ha una incidenza immediata e diretta nella sfera giuridica personale o patrimoniale del danneggiato, essendo le eventuali conseguenze pregiudizievoli patite da quest'ultimo un effetto, al limite, soltanto “mediato” delle indagini e dell'elaborato peritale, nella misura in cui queste ultime vengono recepite e fatte proprie dall'organo dell'accusa negli atti con cui esercita l'azione penale e/o argomenta la fondatezza delle imputazioni in sede processuale.
Né il secondo, perché non è ragionevolmente predicabile, in capo al consulente del PM, un obbligo di protezione specifica nei confronti dell'indagato e, in seguito, dell'imputato.
È vero che il consulente ricopre la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nel momento in cui compie le attività affidategli dal pubblico ministero, ripetendo i pagina 11 di 19 “connotati” dell'organo che coadiuva, con la conseguenza che su di lui grava il dovere, connaturato a ogni parte pubblica, di obiettività e imparzialità; come pure è vero che il consulente del PM riveste un ruolo rilevantissimo nell'ambito di processi caratterizzati da elevato tecnicismo, che impongono ai magistrati di affidarsi al sapere di esperti per orientare le proprie valutazioni.
Resta però il fatto che la funzione del consulente medesimo è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale, in primis, l'accertamento della verità (in tal senso, nella giurisprudenza penale di legittimità, per tutte, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 18521 del 13/01/2020 Ud. (dep. 18/06/2020)).
E', invece, condivisibile l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità e di merito – di cui pure l'attore ha dato atto - secondo cui, non originando da un contratto né dal contatto sociale con i soggetti interessati dagli accertamenti peritali, la responsabilità del consulente tecnico del
Giudice e del Pubblico Ministero ha natura extracontrattuale e rinviene il proprio fondamento nell'art. 64 c.p.c., (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024; Sez. 3, Sentenza n.
13010 del 23/06/2016; Sez. 3 -, Sentenza n. 18313 del 18/09/2015; Sez. 1, Sentenza n. 11474 del
21/10/1992), potendosi al più discutere circa l'applicabilità della normativa in materia di prestazione d'opera professionale e, segnatamente, dall'art. 2236 cc, in ragione del quale in caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni solo se la sua condotta è stata retta da dolo o colpa grave (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024).
Ciò detto, la connotazione aquiliana dell'illecito comporta che al danneggiato compete la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente (cfr la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e quella di merito: ex multis Trib. Verona,
19/03/2013; Trib. Torino, 11/09/2020; CdA Milano n. 3565/2017; Trib. Milano n. 7730/2022;
Trib. Rimini n. 804/2021; Trib. Roma n. 14644/2019; Trib. Grosseto n. 387/2024).
3. Sull'insussistenza della responsabilità aquiliana per difetto del nesso di causalità.
Una volta ricondotti i fatti dedotti dall'attore alla fattispecie della responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., si deve escludere la responsabilità dei convenuti, per difetto del nesso di causalità tra la loro condotta e i pregiudizi di cui è in questa sede chiesto il risarcimento.
Invero, l'assunto da cui muove l'attore, come anticipato, è che il Pubblico Ministero si sia risolto ad esercitare l'azione penale, sostenere l'accusa e coltivarne le ragioni con le relative impugnazioni nei giudizi di appello e cassazione, esclusivamente in quanto tratto in errore dalla pagina 12 di 19 ricostruzione dogmatico-giuridica dell'istituto del project financing offerta dei propri consulenti, attuali convenuti.
Sostiene infatti l'attore che la l'accusa fosse incentrata solo sulla ricostruzione secondo cui gli imputati - privati e pubblici amministratori tra loro collusi - avrebbero “mascherato” un ordinario appalto dietro la comoda etichetta della (allora) neo-introdotta finanza di progetto, in questo mirando, tra l'altro, a:
- condizionare l'aggiudicazione della concessione senza una gara ad evidenza pubblica;
- eludere l'applicazione della normativa legislativa e regolamentare disciplinante l'attività degli appaltatori pubblici;
- infine, in fase esecutiva, alterare definitivamente i tratti fondamentali dello schema procedimentale e contrattuale apparentemente prescelto, facendo remunerare il privato concessionario direttamente tramite esborsi dell'ente pubblico concedente, così sollevandolo dal rischio imprenditoriale, che viceversa deve sempre connotare la fattispecie del project financing.
In particolare, alcuni degli accorgimenti attraverso i quali, nella prospettazione delle Autorità
Inquirenti, si reggeva il meccanismo fraudolento cui partecipa anche l'attore, sono l'omessa tenuta della contabilità e la mancata nomina del direttore dei lavori, che avrebbero consentito alla società concessionaria di gonfiare a piacimento i costi, evitando, nel contempo, una possibile verifica della effettiva sussistenza dei maggiori oneri dei quali il Comune a mano a mano si sarebbe fatto carico.
Che sia proprio questa l'impostazione fatta propria dal Pubblico Ministero lo si desume, in effetti, da una pluralità di fonti documentali.
Anzitutto dalla richiamata sentenza di primo grado n. 4123/13 (doc. 10 parte attrice - doc. 6 parti convenute), che così compendia le accuse mosse agli imputati (pag. 20): “In senso ancora più ampio la pubblica accura censura la condotta degli imputati per la violazione del regime legale del project, anche se non è sempre chiaro quando contesta loro il mancato rispetto della normativa destinata al project e quando contesta loro la mancata applicazione della normativa propria dell'appalto, trattandosi, secondo l'impostazione del PM, di opere solo apparentemente riconducibili alla finanza di progetto. Agli imputati si rimprovera, dunque, non solo di aver ideato un meccanismo contrattualmente non previsto che ha permesso alle imprese costruttrici, facenti parte di , di conseguire dei pagamenti non dovuti per le opere realizzate Controparte_6
ma di aver, inoltre, conseguito quel risultato mediante una serie di specifiche violazioni: la
pagina 13 di 19 mancata nomina di un direttore dei lavori, la mancata previsione della contabilità e, infine,
l'effettuazione di collaudi limitati all'esame tecnico delle opere.”.
Ancor più significativamente, la pronuncia appena citata riporta (pag. 21) uno stralcio delle conclusioni scritte del pubblico ministero, nelle quali l'organo dell'accusa esplicitava i passaggi del proprio ragionamento e le incongruenze riscontrate nella nascita e nello svolgimento del rapporto tra il Comune di ZE e la affermando che “tutte le opere Controparte_6 oggetto del project financing denominato “ sono state eseguite in assenza della Controparte_6
istituzione e della corretta tenuta della contabilità dei lavori e ciò in violazione del DPR
544/1999, impedendo così una puntuale ricostruzione e verifica degli asseriti maggiori costi a cui la sarebbe andata in corso. Delle due l'una. O le opere sono “chiavi in Controparte_11 mano” a prezzo fissato ed inderogabile con rischio imprenditoriale a carico del proponente il project e concessionario ed allora diventa ininfluente la tenuta della contabilità ex DPR
544/1999 (e questa è la regola generale). Se invece si opta per possibili deroghe creative “italian style” allora come si fa a giustificare di non dover tenere la contabilità?”.
Il PM ripeteva i concetti sinora enucleati nel proprio atto di appello (doc. 17 parte attrice, pagg.
28-29).
La sentenza di appello, a sua volta, aveva cura di precisare che (doc. 11 parte attrice - doc. 7 parti convenute, pag. 23): “L'impostazione accusatoria comune ad entrambi i processi oggi riuniti è quella secondo la quale tra il Comune di ZE e la società concessionaria si sarebbe instaurato un rapporto contrattuale riferibile allo schema project financing, non reale ma fittizio, posto in essere allo scopo di mascherare dei singoli contratti di appalto relativi alle opere da eseguire, che sarebbero stati quindi gestiti al di fuori della normativa di legge di regolamentazione degli appalti;
al di fuori cioè di quelle garanzie che la legge appresta per la parte pubblica (che impegna denaro pubblico), al fine di favorire il profitto privato”.
Nel ricorso per cassazione, a cui si rinvia (doc. 18 parte attrice), il Pubblico Ministero, ancora una volta, ribadiva il convincimento sin qui esposto (pagg. 39-41).
Dato atto della tesi su cui si fondava l'imputazione nei procedimenti a carico dell'attore, tuttavia, la circostanza che in difetto dell'erronea ricostruzione in diritto dell'istituto del project financing contenuta nella consulenza dei propri periti, odierni convenuti, il PM non si sarebbe determinato ad esercitare l'azione penale ed a sostenere l'accusa non solo non è confermata dalla documentazione versata in atti, ma da quest'ultima esce addirittura smentita.
pagina 14 di 19 E ciò per una pluralità di ragioni.
Anzitutto, come si può ricavare dalla lettura dei quesiti oggetto dell'incarico ai convenuti
(“Previa valutazione della documentazione in atti, di quella che eventualmente riterranno di acquisire presso gli enti pubblici ove la stessa è depositata, e compiendo ogni accertamento anche di natura irripetibile sul luogo ove l'opera è stata realizzata, comprensivo ove necessario di sondaggi, ispezioni e rilievi, campionature e analisi. Se per il sottopasso di Viale Strozzi sia stata tenuta la contabilità con le modalità di cui alla legge 109/1994 e successive modifiche;
Se detta procedura di tenuta alla contabilità sia particolare per il sottopasso Strozzi o comunque comune alle opere del project;
Quale sia stata la documentazione prodotta dal soggetto promotore alla commissione dei collaudatori ai fini del collaudo tecnico – amministrativo e se essa fosse adeguata e sufficiente a tale scopo…”), è lo stesso PM ad aver chiesto ai due tecnici non già quali fossero gli obblighi contabili e operativi della società concessionaria, quanto piuttosto di verificare se la contabilità fosse conforme alla disciplina legale, dando quindi per presupposto che la tenuta fosse obbligatoria.
In secondo luogo, gli addebiti mossi all'attore ed ai suoi coimputati non si limitavano alla violazione dell'obbligo di tenuta della contabilità e alla mancata nomina del direttore dei lavori – oggetto degli accertamenti in fatto e di tipo tecnico demandati ai consulenti odierni convenuti - ma erano ben più ampi, e relativi all'intera procedura di nascita e concreta gestione del project financing in essere con il Comune di ZE (si vedano i capi di imputazione, formulati sul presupposto del compimento di plurimi gravi delitti, tra i quali associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, falso ideologico e abuso d'ufficio, evidentemente non riconducibili alla mancanza di contabilità e della nomina di un Direttore dei Lavori).
Per di più, l'imputazione e l'accusa sono state formulate non alla luce dei soli risultati del primo dei quattro elaborati depositati dai convenuti, ma anche delle altre fonti di prova acquisite nel corso delle indagini preliminari, tra le quali, si desume dalle sentenze intervenute nel corso degli anni nei vari gradi di giudizio, figurano annotazioni della Guardia di Finanza e intercettazioni telefoniche.
Ancora, l'impostazione accusatoria non si fonda esclusivamente né principalmente sull'affermazione della sottoposizione del project financing alla medesima disciplina dell'appalto in materia di obbligo della tenuta della contabilità e di nomina del direttore dei lavori, bensì sull'utilizzo distorto dello schema della finanza di progetto per evitare l'assoggettamento alla disciplina in questione. pagina 15 di 19 E questo risulta affermato per tabulas dalla sentenza collegiale di primo grado (doc. 10 parte attrice - doc. 6 parti convenute, pag. 27), ove si legge chiaramente che “nell'impostazione del
PM – più che in quella dei suoi consulenti – è abbastanza chiaro che non si afferma tanto
l'obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e della tenuta della contabilità nello schema della finanza di progetto (obbligatorietà che i suoi consulenti desumono dai principi generali in materia di edilizia) ma si accusano gli imputati di aver, in realtà, sotto l'apparenza di un project financing, realizzato un ordinario contratto di opere pubbliche sottratto alla legislazione sui lavori pubblici e, dunque, in aperta violazione dei vincoli imposti dalla disciplina regolamentare del DPR 21 dicembre 1999, n. 554”.
In ogni caso, ad escludere l'esistenza del nesso causale è di per sé idonea la constatazione di ordine generale per cui l'eventuale imperizia o negligenza dei periti, ove anche dimostrata, non può ritenersi causalmente determinante rispetto alla sottoposizione dell'attore alle indagini ed all'esercizio dell'azione penale, poiché la relazione peritale si limita per sua natura a fornire elementi di valutazione, ma la decisione in ordine allo svolgimento delle attività processuali è rimessa al Pubblico Ministero e assunta unicamente da quest'ultimo, al quale spetta formare il proprio convincimento sulla base dei complessivi elementi acquisiti, analizzandoli e valutandoli in modo critico e sistematico e ben potendo assumere decisioni anche in contrasto con le nozioni scientifiche e con i criteri di giudizio forniti dai consulenti.
Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui le allegazioni attoree in ordine alla condotta dei convenuti produttiva dei pregiudizi a proprio carico si basano sull'aver reso una consulenza esorbitante rispetto all'incarico ricevuto e attinente a profili prettamente giuridici e non tecnico - scientifici, in difetto del supporto di ausiliari quali ad esempio un giurista, e sull'aver predisposto una relazione finale erronea sotto il profilo della ricostruzione in diritto dell'istituto del project financing.
Invero, spettando al solo Pubblico Ministero la riconduzione del fatto concreto alla rispondente fattispecie astratta e l'interpretazione delle norme di diritto applicabili, deve ritenersi che la sottoposizione dell'attore ad indagini, l'esercizio dell'azione penale e la proposizione delle impugnazioni non si prestino ad essere individuate quale conseguenza diretta della consulenza demandata dalla Procura ai propri tecnici, per il solo fatto che questi abbiano premesso ai propri accertamenti una ricostruzione in diritto fatta propria dal PM - che ben avrebbe potuto discostarsene - e non condivisa dal Giudice del dibattimento e dalla Corte d'Appello di ZE.
Per tutto quanto esposto, la condotta dei convenuti non è causalmente ricollegabile al danno che pagina 16 di 19 l'attore afferma di aver subito, secondo quanto richiesto dall'art. 2043 c.c. ai fini dell'integrazione della responsabilità extracontrattuale (Sez. 3 -, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
(Rv. 588863 - 01).
Le considerazioni svolte conducono al rigetto della domanda ed escludono la necessità di passare in rassegna ogni restante questione, in forza del principio della ragione più liquida, che consente di definire il giudizio sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 5 -, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01).
5. Sulla domanda di manleva.
Il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore comporta l'assorbimento di quella subordinata di manleva formulata dal convenuto a titolo di garanzia impropria nei Controparte_1
confronti della terza chiamata.
6. Sulle spese di lite e sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese, tanto quelle sostenute dai convenuti, quanto quelle della terza chiamata sono poste a carico dell'attore soccombente, in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità (art. 91
c.p.c.: in tal senso, cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016; Sez. 2 -, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011; Sez. 3 -, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008), e vengono liquidate sulla base degli importi di cui al D.m. 10.3.2014, n. 55, come aggiornati dal D.m. 13.8.2022, n. 147, tenuto conto, quanto al rapporto processuale tra attore e convenuti, del valore della causa, dei parametri per i procedimenti di primo grado dinanzi al Tribunale medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione e istruzione, avuto riguardo all'istruzione solo documentale della causa, e con applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, commi 2 e 4, del citato D.m. 55/2014, per l'attività prestata a favore di due convenuti dal medesimo Legale;
quanto al rapporto processuale tra attore e terza chiamata, dei parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e del fatto che la Difesa della
Compagnia di Assicurazione si è limitata ad aderire alle argomentazioni e domande del proprio assistito ed a sollevare eccezioni di inoperatività della polizza.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 17 di 19 Invero, con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma della disposizione invocata, è sufficiente constatare l'insussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, non ricorrenti in ipotesi – qual è quella in esame - di “mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" (Cassazione civile, sez. un., 27/11/2019, n. 31030).
Con riguardo alla restante fattispecie, dato atto dell'orientamento per cui “La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale
l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. Sentenza n. 3830 del 15/02/2021), si osserva che nel caso in esame non è riconducibile all'abuso del diritto l'introduzione della presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e ; Controparte_1 CP_2
B) DICHIARA assorbita la domanda di manleva proposta da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_3
C) CONDANNA a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
e , che liquida in € 14.648,40, a titolo di compensi di
[...] CP_1 CP_2
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
D) CONDANNA a rifondere le spese di lite sostenute Parte_1 Controparte_3
che liquida in € 7.052,00, a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del
[...]
15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
E) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da e Controparte_1
nei confronti di . CP_2 Parte_1
pagina 18 di 19 ZE, 18.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Andrea Sellitto.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11831/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. PRAVISANI GIOVANNI, presso il Parte_1
cui studio in ZE, Via Giovanni Pico della Mirandola n. 9, ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTORE
contro
e , rappresentati e Controparte_1 CP_2 difesi dall'Avv. BIZZETI CLAUDIO, presso il cui studio in Via Raffaello Sanzio N°2, ZE hanno eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTI
, in persona del Legale Rapp.te p.t. con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
D'ELIA NICOLO', elettivamente domiciliato in via c. Farini 55, Milano presso il difensore avv.
D'ELIA NICOLO'
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza e deduzione,
a) accertare e conseguentemente dichiarare la responsabilità per i fatti di cui in narrativa e per le causali di cui ai par. III e IV dell'atto di citazione dell'Ing. Controparte_1
(C.F. ), residente in [...] e
[...] C.F._1 dell'Arch. (C.F. ), residente a [...] C.F._2
Cosimo De Luca n. 39;
b) (in subordine) accertare e dichiarare la responsabilità per i fatti di cui in narrativa e per le causali di cui ai par. III e V dell'atto di citazione dell'Ing. Controparte_1
(C.F. ), residente in [...] e dell'Arch. C.F._1
(C.F. , residente a [...] C.F._2
n. 39;
c) in ogni caso, condannare l'Ing. (C.F. Controparte_1
), residente in [...] e l'Arch. C.F._1 CP_2
(C.F. , residente a [...], in solido C.F._2
tra loro, al risarcimento del danno, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura di € 250.000,00;
d) in ogni caso, condannare l'Ing. (C.F. Controparte_1
), residente in [...] e l'Arch. C.F._1 CP_2
(C.F. ), residente a [...], in solido C.F._2 tra di loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.”;
per parti convenute: “in tesi, a) accertata l'infondatezza dei fatti e dei diritti allegati nell'atto di citazione, respingere le domande formulate da parte attrice, con vittoria di spese e compensi professionali, b) accertata la temerarietà dell'azione promossa condannare l'attore al risarcimento in favore dei convenuti di quei danni che risulteranno di giustizia dovuti ai sensi dell'art. 96 cpc;
in ipotesi subordinata e non creduta, di accertamento della responsabilità dei convenuti, ritenere
i medesimi tenuti esclusivamente al risarcimento di quei danni in favore dell'attore che risulteranno dall'attore allegati e dimostrati e che saranno ritenuti conseguenza immediata e diretta dell'attività illecita dei convenuti;
in ulteriore ipotesi subordinata, di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, condannare la compagnia assicuratrice , con domiciliazione e Controparte_3
pagina 2 di 19 delega per l'esercizio dell'attività su territorio nazionale a a garantire e Controparte_4 manlevare indenne l'Ing. di quanto lo stesso dovesse essere Controparte_1 tenuto a pagare in favore dell'Ing. a titolo di risarcimento danni, con vittoria Parte_1 di spese e compensi professionali per la domanda di garanzia ai sensi dell'art. 1917, 3 comma
c.c.”;
per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o istanza respinta, così giudicare:
In via principale, sulla copertura:
- accertare e dichiarare l'inoperatività della LI per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dall' nei confronti di Arch. Parte_2
In via principale, nel merito:
- rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell'Assicurato in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di Arch.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità dell'Assicurato e di accoglimento della domanda di manleva nei confronti di Arch:
- accertare la quota di responsabilità imputabile all'Assicurato e conseguentemente contenere
e/o limitare l'indennizzo dovuto da in relazione alla sola quota di responsabilità imputabile CP_3 all'Assicurato e, comunque, entro i termini e le condizioni di LI (massimale di LI: 1,5 mil Eur;
franchigia:
1.500 Euro), con espressa riserva di azione di regresso nei confronti di eventuali corresponsabili.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ing. ha chiesto la condanna Parte_1 dell'ing. e dell'arch. , in solido tra loro, al Controparte_5 CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 250.000,00, subiti per essere stato sottoposto ad un procedimento penale esitato in assoluzione, in conseguenza dell'erroneità della perizia resa dai convenuti al Pubblico Ministero che li aveva nominati propri consulenti.
Segnatamente, l'attore ha dedotto a sostegno delle proprie domande:
- di aver ricoperto, nel periodo compreso tra il 23.02.2002 e il 30.4.2008 la carica di Presidente pagina 3 di 19 del Consiglio Di Amministrazione della Controparte_6
- che la Società in questione, quale spv (special purpose vehicle), era stata costituita tra i partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la e Controparte_7
Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A., divenuto, all'esito di una procedura di project financing, concessionario del Comune di ZE per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una serie di opere e infrastrutture dirette al miglioramento della mobilità cittadina ed alla realizzazione di un piano organico di parcheggi;
- di essere stato iscritto, unitamente alle ulteriori persone indicate in citazione, nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di ZE al n. di R.G.N.R. 11291/07, per una serie di gravi delitti (associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, falso ideologico e abuso d'ufficio);
- che, nel procedimento penale scaturito all'avvio delle indagini, il pubblico ministero aveva nominato suoi consulenti tecnici gli odierni convenuti, ponendo loro una serie di quesiti riguardanti le opere oggetto del project financing di cui era parte Controparte_6
- che i convenuti, rispondendo ai quesiti posti dal PM, avevano depositato quattro distinti elaborati, uno dei quali - denominato “Nota tecnica n. 1” - piuttosto che esprimere valutazioni di natura tecnico-specialistica proprie dei saperi di competenza dei professionisti incaricati della consulenza (un ingegnere e un architetto), conteneva un lunghissimo excursus giuridico teso alla ricostruzione in diritto dell'istituto del project financing;
- che, a conclusione di detta ricostruzione in diritto, i consulenti convenuti avevano affermato la sottoposizione della finanza di progetto alle disposizioni relative all'appalto contenute negli allora vigenti L. 11.02.1994, n. 109 e D.P.R. 21.12.1999, n. 554, in particolare di quelle concernenti l'obbligo di tenuta della contabilità e di nomina del direttore dei lavori;
- che, in conseguenza di tale dissertazione giuridica, non spettante ai consulenti nominati ed erronea nelle conclusioni, il pubblico ministero si era determinato ad esercitare l'azione penale anche nei confronti di esso attore;
- che in uno dei due processi aperti a suo carico, celebratosi con rito abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare ne aveva accertato la responsabilità penale e aveva pronunciato sentenza di condanna nei suoi confronti;
- che, nel secondo processo che lo aveva visto coinvolto per la vicenda in questione, svoltosi secondo il rito ordinario, il Tribunale di ZE, in composizione collegiale, aveva sconfessato pagina 4 di 19 totalmente la tesi dei consulenti del PM, reputandola completamente errata in diritto, ed aveva assolto gli imputati da tutti i capi di imputazione loro contestati, per insussistenza del fatto;
- di aver interposto, come anche il Pubblico Ministero, appello avverso le sentenze rese in primo grado con riguardo alla vicenda esame e che, all'esito del processo di impugnazione, la Corte
d'appello aveva anch'essa ritenuto infondata la prospettazione ricostruttiva dell'istituto del project financing offerta dai consulenti del P.M., pronunciando sentenza di assoluzione di tutti gli imputati per la totalità dei capi di imputazione, per insussistenza dei fatti loro ascritti;
- che il ricorso per Cassazione proposto dalla Procura generale era stato dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della pronuncia assolutoria;
- che, alla luce di tali fatti, la responsabilità del proprio “calvario” giudiziario andava ravvisata in capo agli odierni convenuti, in specie alla loro iniziativa di affrontare un argomento di particolare complessità e ad elevato tecnicismo - lo statuto giuridico di un istituto (allora) di nuovo conio e privo di precedenti nell'esperienza amministrativa italiana - senza disporre delle necessarie competenze ed esperienze, in violazione delle norme deontologiche che impongono tanto agli ingegneri, quanto agli architetti, come pure, più in generale, ai CTU, di non assumere incarichi su materie o tematiche che fuoriescano dal loro bagaglio culturale, professionale ed esperienziale.
In punto di qualificazione giuridica, l'attore ha affermato la riconducibilità dei fatti alla fattispecie della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, ovvero, in subordine, al paradigma generale della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Quanto alle conseguenze della condotta antigiuridica dei convenuti, l'attore ha identificato i pregiudizi di ordine patrimoniale:
- nel danno emergente costituito dalle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale;
- nel lucro cessante determinato dalla forzata rinuncia ai numerosi e remunerativi incarichi ricoperti in enti associativi e società di capitali, che hanno comportato la drastica riduzione del suo reddito annuo complessivo,
chiedendone la liquidazione nella misura complessiva di € 125.000,00.
Per ciò che concerne il danno non patrimoniale, l'attore ha allegato sia la perdita di reputazione dovuta alla vasta eco suscitata, anche nella stampa nazionale e locale, dalla vicenda nella quale è stato per lunghi anni ingiustamente coinvolto, sia la sussistenza di pregiudizi alla salute e morali pagina 5 di 19 patiti per effetto del protrarsi dell'incertezza sulla sua sorte processuale, quantificando i pregiudizi in misura pari a € 125.000,00.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato in fatto e in diritto la pretesa dell'attore, affermando di aver adempiuto con diligenza e perizia all'incarico conferito loro dal PM, eccependo il difetto di prova delle affermazioni di parte attrice e concludendo, previa richiesta di autorizzazione dell'ing. alla chiamata in causa della di Controparte_1 CP_8
con la quale aveva stipulato la polizza per la Controparte_9
responsabilità professionale, per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, la condanna di controparte al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite e, in via subordinata, in caso di condanna dell'ing. al risarcimento, per la condanna CP_1 dell'Assicurazione a manlevarlo rispetto a quanto corrisposto in esecuzione della presente sentenza.
La Compagnia di Assicurazione terza chiamata, anch'essa regolarmente costituita, ha contestato a sua volta la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa risarcitoria dell'attore e, quanto al rapporto col chiamante ing. ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa per CP_1 violazione, da parte dell'assicurato, del disposto dell'art. 1892 c.c., o comunque del successivo art. 1893 c.c. ed altresì per essere il sinistro escluso dall'oggetto della copertura assicurativa.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto delle domande nei confronti del proprio assicurato e nei propri e, in subordine, il contenimento dell'indennizzo entro i termini e le condizioni della polizza.
All'esito della prima udienza, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e, a seguito del deposito delle relative memorie, il Giudice, in conformità alle richieste delle parti e potendo il procedimento essere deciso sulla scorta dei documenti agli atti, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con trattazione scritta, successivamente alla quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, di cui le parti si sono avvalse per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Sul thema decidendum e sui fatti incontestati e altrimenti provati.
Costituiscono circostanze pacifiche a norma dell'art. 115 cpc e, in ogni caso, ampiamente provate dalle Sentenze penali – liberamente valutabili nel presente giudizio ai sensi dell'art. 116 cpc quali prove atipiche - e dai documenti agli atti, che:
pagina 6 di 19 - all'esito della procedura di project financing indetta con deliberazione di giunta n. 1654/1350 del 28.12.2000, il raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la società diventava concessionario del Comune di Controparte_10
ZE per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una serie di opere e infrastrutture, che avrebbero dovuto assicurare il miglioramento della mobilità cittadina e dotare la città di un complesso organico di parcheggi (doc. 18-bis parte attrice);
- ai fini dell'esecuzione della concessione in questione, i partecipanti al raggruppamento costituivano una società di scopo (c.d. spv - special purpose vehicle), la Controparte_6
il cui presidente del consiglio di amministrazione nel periodo dal 23.02.2002 al
[...]
30.4.2008, era l'odierno attore, ing. ; Parte_1
- nell'anno 2007, la Procura regionale presso la Corte dei conti della Toscana, al fine di verificare la sussistenza di possibili danni erariali connessi alla realizzazione di alcune delle opere oggetto del project financing suddetto, incaricava la Guardia di Finanza di svolgere gli opportuni accertamenti, all'esito dei quali, la polizia giudiziaria trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZE la comunicazione di notizia di reato con riferimento all'odierno attore (le sentenze penali di merito concordano nel ricostruire in questo modo la genesi delle indagini: così la pronuncia di primo grado n. 4123/13, doc. 10 parte attrice - doc. 6 parti convenute, pagg. 2-3, come quella di appello, doc. 11 parte attrice
- doc. 7 parti convenute, pag. 1);
- l'Ing. veniva quindi iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 Pt_1
c.p.p., assieme ad altre otto persone e due società (una delle quali era appunto la
[...]
, al n. di R.G.N.R. 11291/07 e, al termine delle investigazioni, venivano Controparte_6
ipotizzati a suo carico vari delitti, tra i quali associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, falso ideologico e abuso d'ufficio;
- nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero nominava suoi consulenti tecnici gli odierni convenuti, ing. e arch. , Controparte_1 CP_2
sottoponendo loro una serie di quesiti, tra cui i seguenti (doc. 6 parte attrice - doc. 5 parti convenute, pag. 3): “1) se per il sottopasso di viale Strozzi sia stata tenuta la contabilità con le modalità di cui alla legge 109/94 e successive modifiche, 2) se detta procedura di tenuta della contabilità sia particolare per il sottopasso Strozzi o comunque comune alle opere del project […]”.
- i convenuti rispondevano ai quesiti sopra riportati con un elaborato denominato “Nota pagina 7 di 19 tecnica n. 1”, depositato nella segreteria del pubblico ministero in data 27.5.2008 (doc. 6 parte attrice - doc. 5 parti convenute), nel quale, tra l'altro, premessa la ricostruzione in diritto dell'istituto del project financing, reputavano applicabile a quest'ultimo le disposizioni relative all'appalto contenute nella L. 11.02.1994, n. 109 e nel d.P.R.
21.12.1999, n. 554, concernenti la tenuta della contabilità e l'obbligo della nomina del direttore dei lavori (pag. 80);
- il procedimento penale veniva quindi suddiviso in tre tronconi esitati in altrettanti processi, due dei quali riguardanti tra gli altri l'odierno attore: nel primo processo a suo carico questi veniva condannato dal giudice per l'udienza preliminare a seguito di giudizio abbreviato
(doc. 23-quater parte attrice), nel secondo veniva invece assolto in sede dibattimentale per insussistenza dei fatti a lui contestati dal Tribunale in composizione collegiale (doc. 10 parte attrice - doc. 6 parti convenute);
- entrambe le sentenze venivano impugnate, sia da parte del Pubblico Ministero sia da parte dell'attore e i relativi procedimenti venivano riuniti in appello, e si concludevano con la riforma della sentenza di condanna e la conferma di quella di assoluzione (doc. 11 parte attrice - doc. 7 parti convenute);
- il ricorso per cassazione interposto dal PM avverso la sentenza d'appello veniva dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della pronuncia assolutoria (doc. 12 parte attrice).
Ricostruita la vicenda processuale, si osserva che la pretesa risarcitoria fatta valere nella presente sede dall'attore si basa sull'assunto di aver riportato danni patrimoniali e non patrimoniali per essere stato ingiustamente sottoposto ad indagini e imputato in due procedimenti penali, in conseguenza della manifesta infondatezza dell'impianto accusatorio derivante, a suo dire, in via esclusiva dalla consulenza macroscopicamente erronea fornita al PM dai propri consulenti, odierni convenuti, i quali avrebbero adempiuto all'incarico conferitogli con colpa grave e, segnatamente, con negligenza e imperizia.
Le affermazioni attoree sono state fermamente contestate dai convenuti, i quali hanno respinto ogni addebito di responsabilità, deducendo il proprio esatto adempimento all'incarico loro affidato dal Pubblico Ministero e non suscettibile di essere rifiutato, la particolare difficoltà dell'opera professionale in ragione dell'inesistenza di normativa apposita e di consolidata interpretazione, il difetto della prova di cui l'attore era onerato in ordine ai danni ed al nesso di causalità tra la condotta loro attribuita e l'evento dannoso e tra questo e i pregiudizi - patrimoniali pagina 8 di 19 e non – oggetto di domanda risarcitoria.
2. Sulla qualificazione della responsabilità ipotizzata a carico dei convenuti.
Delineate le posizioni delle parti, l'accertamento in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria in questa sede proposta rende necessario il previo inquadramento della responsabilità astrattamente ascrivibile ai convenuti, ricostruita dalla Difesa attorea in termini di responsabilità da contatto sociale qualificato, qualificazione questa che comporterebbe l'applicazione del regime di distribuzione dell'onere della prova alla stregua della regola di cui all'art. 1218 c.c., propria della responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (in questo caso il contatto sociale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-
01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Ora, con la locuzione “contatto sociale qualificato” si fa riferimento a rapporti che nascono tra i consociati senza essere formalizzati in alcun contratto, che si concretizzano in una ingerenza di una o di entrambe le parti nella sfera giuridica dell'altra, dalla quale origina un vincolo che va al di là del semplice obbligo di neminen laedere, essendo legato al dovere di non tradire le aspettative ingenerate dall'avvenuta ingerenza. Di qui l'inquadramento delle situazioni di questo tipo nel paradigma della responsabilità contrattuale, posto che le prestazioni cui sono tenute le parti entrate in relazione sono sovrapponibili a quelle scaturenti da un contratto, e che il fondamento normativo della responsabilità è da individuarsi nell'art. 1173 c.c., nella parte in cui enumera, tra le fonti delle obbligazioni, “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.
La giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione di questa categoria giuridica in ambiti assai variegati, quali, ad esempio, quello della responsabilità del medico dipendente del servizio sanitario nei confronti del paziente (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 589 del 22/01/1999 (Rv. 522538 -
01), orientamento peraltro oramai superato alla luce del disposto dell'art. 7 della L. 08.3.2017, n.
24), dell'insegnante per i danni cagionati dall'alunno a sé stesso (Sez. 3 -, Sentenza n. 10516
10516 del 28/04/2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016 (Rv. 638980 - 01)), dell'intermediario nei confronti del beneficiario di un pagamento effettuato mediante bonifico pagina 9 di 19 con inesatta indicazione del codice iban (Sez. 1 -, Ordinanza n. 17415 del 25/06/2024 (Rv.
671553 - 01)), della pubblica amministrazione per la lesione dell'affidamento riposto dal privato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo (Sez. U -, Ordinanza n. 1567 del
19/01/2023; Sez. U -, Ordinanza n. 8236 del 28/04/2020), del datore di lavoro nei confronti dell'ex dipendente per erronea comunicazione della posizione contributiva utile, che cagioni al lavoratore un pregiudizio alla propria posizione previdenziale (Sez. 3 -, Sentenza n. 15992 del
21/07/2011 (Rv. 619454 - 01)).
La responsabilità da contatto sociale qualificato è stata ravvisata anche in capo al notaio, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di cui non siano stati parti (in tal senso v. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024 (Rv. 671777 -
03); Sez. 3 -, Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020 (Rv. 657617 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 9320 del
09/05/2016).
Tutte le fattispecie nelle quali è stata riconosciuta la ricorrenza del “contatto sociale qualificato”, come sopra definito, si caratterizzano o per il compimento di un'azione o un'omissione, ad opera del danneggiante, che abbia un'incidenza diretta sulla persona (medico, insegnante) ovvero sul patrimonio del danneggiato (banca, pubblica amministrazione, datore di lavoro), o, in alternativa, per la violazione, da parte del danneggiante medesimo, di specifiche regole deontiche impostegli dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività da lui svolta (è il caso del notaio nei confronti dei terzi lesi da un atto rogitato inter alios).
È radicalmente escluso, viceversa, che una responsabilità da contatto sociale qualificato possa sorgere per il solo fatto che un soggetto, nell'eseguire un incarico affidatogli da altri, quantunque nello svolgimento della propria attività professionale, causi un pregiudizio ad un terzo estraneo al rapporto fonte dell'incarico: cfr. la citata Cass. n. 19849/24, che in motivazione afferma che “la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma […] quando il danno sia derivato dalla violazione di una o più precise regole di condotta (nella specie quelle del notaio violatrici degli obblighi di controllo
e di verifica tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale), imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel
pagina 10 di 19 riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 11642/2012 e Cass. n. 29711/2020).”; come pure l'arresto, di poco precedente, di cui a Sez. 1 -, Ordinanza n. 3350 del 06/02/2024, ove parimenti si precisa che “la categoria […] si rende riconoscibile, secondo quel che si legge abitualmente nella giurisprudenza di questa Corte, soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass., Sez. II,
29/12/2020, n. 29711; Cass., Sez. I, 11/07/2012, n. 11642; Cass. S.U. 1567/2023). In questa impostazione si rende dunque osservabile che, onde poter argomentare in capo al soggetto danneggiante, per l'inosservanza degli obblighi facenti capo al medesimo una responsabilità contrattuale da contatto sociale occorre accertare innanzitutto la violazione di una specifica regola di condotta gravante sul soggetto obbligato che si sostanzia nell'adempimento di un obbligo di protezione nei confronti dell'altra parte.”.
Date queste premesse ermeneutiche, non è condivisibile la tesi, propugnata dall'attore, secondo la quale la responsabilità del consulente del pubblico ministero dovrebbe anch'essa rifluire nello schema della responsabilità da contatto sociale qualificato.
Non sussiste, infatti, nessuno dei due presupposti alternativi sopra indicati cui la giurisprudenza ancora tale peculiare figura giuridica.
Non il primo, atteso che tra il consulente tecnico e l'indagato non si instaura quel rapporto immediato in cui si sostanzia il “contatto” che dà il nome alla fattispecie (Sez. 3 -, Sentenza n.
10348 del 20/04/2021), poiché l'attività del danneggiante non ha una incidenza immediata e diretta nella sfera giuridica personale o patrimoniale del danneggiato, essendo le eventuali conseguenze pregiudizievoli patite da quest'ultimo un effetto, al limite, soltanto “mediato” delle indagini e dell'elaborato peritale, nella misura in cui queste ultime vengono recepite e fatte proprie dall'organo dell'accusa negli atti con cui esercita l'azione penale e/o argomenta la fondatezza delle imputazioni in sede processuale.
Né il secondo, perché non è ragionevolmente predicabile, in capo al consulente del PM, un obbligo di protezione specifica nei confronti dell'indagato e, in seguito, dell'imputato.
È vero che il consulente ricopre la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nel momento in cui compie le attività affidategli dal pubblico ministero, ripetendo i pagina 11 di 19 “connotati” dell'organo che coadiuva, con la conseguenza che su di lui grava il dovere, connaturato a ogni parte pubblica, di obiettività e imparzialità; come pure è vero che il consulente del PM riveste un ruolo rilevantissimo nell'ambito di processi caratterizzati da elevato tecnicismo, che impongono ai magistrati di affidarsi al sapere di esperti per orientare le proprie valutazioni.
Resta però il fatto che la funzione del consulente medesimo è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale, in primis, l'accertamento della verità (in tal senso, nella giurisprudenza penale di legittimità, per tutte, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 18521 del 13/01/2020 Ud. (dep. 18/06/2020)).
E', invece, condivisibile l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità e di merito – di cui pure l'attore ha dato atto - secondo cui, non originando da un contratto né dal contatto sociale con i soggetti interessati dagli accertamenti peritali, la responsabilità del consulente tecnico del
Giudice e del Pubblico Ministero ha natura extracontrattuale e rinviene il proprio fondamento nell'art. 64 c.p.c., (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024; Sez. 3, Sentenza n.
13010 del 23/06/2016; Sez. 3 -, Sentenza n. 18313 del 18/09/2015; Sez. 1, Sentenza n. 11474 del
21/10/1992), potendosi al più discutere circa l'applicabilità della normativa in materia di prestazione d'opera professionale e, segnatamente, dall'art. 2236 cc, in ragione del quale in caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni solo se la sua condotta è stata retta da dolo o colpa grave (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024).
Ciò detto, la connotazione aquiliana dell'illecito comporta che al danneggiato compete la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente (cfr la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e quella di merito: ex multis Trib. Verona,
19/03/2013; Trib. Torino, 11/09/2020; CdA Milano n. 3565/2017; Trib. Milano n. 7730/2022;
Trib. Rimini n. 804/2021; Trib. Roma n. 14644/2019; Trib. Grosseto n. 387/2024).
3. Sull'insussistenza della responsabilità aquiliana per difetto del nesso di causalità.
Una volta ricondotti i fatti dedotti dall'attore alla fattispecie della responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., si deve escludere la responsabilità dei convenuti, per difetto del nesso di causalità tra la loro condotta e i pregiudizi di cui è in questa sede chiesto il risarcimento.
Invero, l'assunto da cui muove l'attore, come anticipato, è che il Pubblico Ministero si sia risolto ad esercitare l'azione penale, sostenere l'accusa e coltivarne le ragioni con le relative impugnazioni nei giudizi di appello e cassazione, esclusivamente in quanto tratto in errore dalla pagina 12 di 19 ricostruzione dogmatico-giuridica dell'istituto del project financing offerta dei propri consulenti, attuali convenuti.
Sostiene infatti l'attore che la l'accusa fosse incentrata solo sulla ricostruzione secondo cui gli imputati - privati e pubblici amministratori tra loro collusi - avrebbero “mascherato” un ordinario appalto dietro la comoda etichetta della (allora) neo-introdotta finanza di progetto, in questo mirando, tra l'altro, a:
- condizionare l'aggiudicazione della concessione senza una gara ad evidenza pubblica;
- eludere l'applicazione della normativa legislativa e regolamentare disciplinante l'attività degli appaltatori pubblici;
- infine, in fase esecutiva, alterare definitivamente i tratti fondamentali dello schema procedimentale e contrattuale apparentemente prescelto, facendo remunerare il privato concessionario direttamente tramite esborsi dell'ente pubblico concedente, così sollevandolo dal rischio imprenditoriale, che viceversa deve sempre connotare la fattispecie del project financing.
In particolare, alcuni degli accorgimenti attraverso i quali, nella prospettazione delle Autorità
Inquirenti, si reggeva il meccanismo fraudolento cui partecipa anche l'attore, sono l'omessa tenuta della contabilità e la mancata nomina del direttore dei lavori, che avrebbero consentito alla società concessionaria di gonfiare a piacimento i costi, evitando, nel contempo, una possibile verifica della effettiva sussistenza dei maggiori oneri dei quali il Comune a mano a mano si sarebbe fatto carico.
Che sia proprio questa l'impostazione fatta propria dal Pubblico Ministero lo si desume, in effetti, da una pluralità di fonti documentali.
Anzitutto dalla richiamata sentenza di primo grado n. 4123/13 (doc. 10 parte attrice - doc. 6 parti convenute), che così compendia le accuse mosse agli imputati (pag. 20): “In senso ancora più ampio la pubblica accura censura la condotta degli imputati per la violazione del regime legale del project, anche se non è sempre chiaro quando contesta loro il mancato rispetto della normativa destinata al project e quando contesta loro la mancata applicazione della normativa propria dell'appalto, trattandosi, secondo l'impostazione del PM, di opere solo apparentemente riconducibili alla finanza di progetto. Agli imputati si rimprovera, dunque, non solo di aver ideato un meccanismo contrattualmente non previsto che ha permesso alle imprese costruttrici, facenti parte di , di conseguire dei pagamenti non dovuti per le opere realizzate Controparte_6
ma di aver, inoltre, conseguito quel risultato mediante una serie di specifiche violazioni: la
pagina 13 di 19 mancata nomina di un direttore dei lavori, la mancata previsione della contabilità e, infine,
l'effettuazione di collaudi limitati all'esame tecnico delle opere.”.
Ancor più significativamente, la pronuncia appena citata riporta (pag. 21) uno stralcio delle conclusioni scritte del pubblico ministero, nelle quali l'organo dell'accusa esplicitava i passaggi del proprio ragionamento e le incongruenze riscontrate nella nascita e nello svolgimento del rapporto tra il Comune di ZE e la affermando che “tutte le opere Controparte_6 oggetto del project financing denominato “ sono state eseguite in assenza della Controparte_6
istituzione e della corretta tenuta della contabilità dei lavori e ciò in violazione del DPR
544/1999, impedendo così una puntuale ricostruzione e verifica degli asseriti maggiori costi a cui la sarebbe andata in corso. Delle due l'una. O le opere sono “chiavi in Controparte_11 mano” a prezzo fissato ed inderogabile con rischio imprenditoriale a carico del proponente il project e concessionario ed allora diventa ininfluente la tenuta della contabilità ex DPR
544/1999 (e questa è la regola generale). Se invece si opta per possibili deroghe creative “italian style” allora come si fa a giustificare di non dover tenere la contabilità?”.
Il PM ripeteva i concetti sinora enucleati nel proprio atto di appello (doc. 17 parte attrice, pagg.
28-29).
La sentenza di appello, a sua volta, aveva cura di precisare che (doc. 11 parte attrice - doc. 7 parti convenute, pag. 23): “L'impostazione accusatoria comune ad entrambi i processi oggi riuniti è quella secondo la quale tra il Comune di ZE e la società concessionaria si sarebbe instaurato un rapporto contrattuale riferibile allo schema project financing, non reale ma fittizio, posto in essere allo scopo di mascherare dei singoli contratti di appalto relativi alle opere da eseguire, che sarebbero stati quindi gestiti al di fuori della normativa di legge di regolamentazione degli appalti;
al di fuori cioè di quelle garanzie che la legge appresta per la parte pubblica (che impegna denaro pubblico), al fine di favorire il profitto privato”.
Nel ricorso per cassazione, a cui si rinvia (doc. 18 parte attrice), il Pubblico Ministero, ancora una volta, ribadiva il convincimento sin qui esposto (pagg. 39-41).
Dato atto della tesi su cui si fondava l'imputazione nei procedimenti a carico dell'attore, tuttavia, la circostanza che in difetto dell'erronea ricostruzione in diritto dell'istituto del project financing contenuta nella consulenza dei propri periti, odierni convenuti, il PM non si sarebbe determinato ad esercitare l'azione penale ed a sostenere l'accusa non solo non è confermata dalla documentazione versata in atti, ma da quest'ultima esce addirittura smentita.
pagina 14 di 19 E ciò per una pluralità di ragioni.
Anzitutto, come si può ricavare dalla lettura dei quesiti oggetto dell'incarico ai convenuti
(“Previa valutazione della documentazione in atti, di quella che eventualmente riterranno di acquisire presso gli enti pubblici ove la stessa è depositata, e compiendo ogni accertamento anche di natura irripetibile sul luogo ove l'opera è stata realizzata, comprensivo ove necessario di sondaggi, ispezioni e rilievi, campionature e analisi. Se per il sottopasso di Viale Strozzi sia stata tenuta la contabilità con le modalità di cui alla legge 109/1994 e successive modifiche;
Se detta procedura di tenuta alla contabilità sia particolare per il sottopasso Strozzi o comunque comune alle opere del project;
Quale sia stata la documentazione prodotta dal soggetto promotore alla commissione dei collaudatori ai fini del collaudo tecnico – amministrativo e se essa fosse adeguata e sufficiente a tale scopo…”), è lo stesso PM ad aver chiesto ai due tecnici non già quali fossero gli obblighi contabili e operativi della società concessionaria, quanto piuttosto di verificare se la contabilità fosse conforme alla disciplina legale, dando quindi per presupposto che la tenuta fosse obbligatoria.
In secondo luogo, gli addebiti mossi all'attore ed ai suoi coimputati non si limitavano alla violazione dell'obbligo di tenuta della contabilità e alla mancata nomina del direttore dei lavori – oggetto degli accertamenti in fatto e di tipo tecnico demandati ai consulenti odierni convenuti - ma erano ben più ampi, e relativi all'intera procedura di nascita e concreta gestione del project financing in essere con il Comune di ZE (si vedano i capi di imputazione, formulati sul presupposto del compimento di plurimi gravi delitti, tra i quali associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, falso ideologico e abuso d'ufficio, evidentemente non riconducibili alla mancanza di contabilità e della nomina di un Direttore dei Lavori).
Per di più, l'imputazione e l'accusa sono state formulate non alla luce dei soli risultati del primo dei quattro elaborati depositati dai convenuti, ma anche delle altre fonti di prova acquisite nel corso delle indagini preliminari, tra le quali, si desume dalle sentenze intervenute nel corso degli anni nei vari gradi di giudizio, figurano annotazioni della Guardia di Finanza e intercettazioni telefoniche.
Ancora, l'impostazione accusatoria non si fonda esclusivamente né principalmente sull'affermazione della sottoposizione del project financing alla medesima disciplina dell'appalto in materia di obbligo della tenuta della contabilità e di nomina del direttore dei lavori, bensì sull'utilizzo distorto dello schema della finanza di progetto per evitare l'assoggettamento alla disciplina in questione. pagina 15 di 19 E questo risulta affermato per tabulas dalla sentenza collegiale di primo grado (doc. 10 parte attrice - doc. 6 parti convenute, pag. 27), ove si legge chiaramente che “nell'impostazione del
PM – più che in quella dei suoi consulenti – è abbastanza chiaro che non si afferma tanto
l'obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e della tenuta della contabilità nello schema della finanza di progetto (obbligatorietà che i suoi consulenti desumono dai principi generali in materia di edilizia) ma si accusano gli imputati di aver, in realtà, sotto l'apparenza di un project financing, realizzato un ordinario contratto di opere pubbliche sottratto alla legislazione sui lavori pubblici e, dunque, in aperta violazione dei vincoli imposti dalla disciplina regolamentare del DPR 21 dicembre 1999, n. 554”.
In ogni caso, ad escludere l'esistenza del nesso causale è di per sé idonea la constatazione di ordine generale per cui l'eventuale imperizia o negligenza dei periti, ove anche dimostrata, non può ritenersi causalmente determinante rispetto alla sottoposizione dell'attore alle indagini ed all'esercizio dell'azione penale, poiché la relazione peritale si limita per sua natura a fornire elementi di valutazione, ma la decisione in ordine allo svolgimento delle attività processuali è rimessa al Pubblico Ministero e assunta unicamente da quest'ultimo, al quale spetta formare il proprio convincimento sulla base dei complessivi elementi acquisiti, analizzandoli e valutandoli in modo critico e sistematico e ben potendo assumere decisioni anche in contrasto con le nozioni scientifiche e con i criteri di giudizio forniti dai consulenti.
Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui le allegazioni attoree in ordine alla condotta dei convenuti produttiva dei pregiudizi a proprio carico si basano sull'aver reso una consulenza esorbitante rispetto all'incarico ricevuto e attinente a profili prettamente giuridici e non tecnico - scientifici, in difetto del supporto di ausiliari quali ad esempio un giurista, e sull'aver predisposto una relazione finale erronea sotto il profilo della ricostruzione in diritto dell'istituto del project financing.
Invero, spettando al solo Pubblico Ministero la riconduzione del fatto concreto alla rispondente fattispecie astratta e l'interpretazione delle norme di diritto applicabili, deve ritenersi che la sottoposizione dell'attore ad indagini, l'esercizio dell'azione penale e la proposizione delle impugnazioni non si prestino ad essere individuate quale conseguenza diretta della consulenza demandata dalla Procura ai propri tecnici, per il solo fatto che questi abbiano premesso ai propri accertamenti una ricostruzione in diritto fatta propria dal PM - che ben avrebbe potuto discostarsene - e non condivisa dal Giudice del dibattimento e dalla Corte d'Appello di ZE.
Per tutto quanto esposto, la condotta dei convenuti non è causalmente ricollegabile al danno che pagina 16 di 19 l'attore afferma di aver subito, secondo quanto richiesto dall'art. 2043 c.c. ai fini dell'integrazione della responsabilità extracontrattuale (Sez. 3 -, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
(Rv. 588863 - 01).
Le considerazioni svolte conducono al rigetto della domanda ed escludono la necessità di passare in rassegna ogni restante questione, in forza del principio della ragione più liquida, che consente di definire il giudizio sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 5 -, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01).
5. Sulla domanda di manleva.
Il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore comporta l'assorbimento di quella subordinata di manleva formulata dal convenuto a titolo di garanzia impropria nei Controparte_1
confronti della terza chiamata.
6. Sulle spese di lite e sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese, tanto quelle sostenute dai convenuti, quanto quelle della terza chiamata sono poste a carico dell'attore soccombente, in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità (art. 91
c.p.c.: in tal senso, cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016; Sez. 2 -, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011; Sez. 3 -, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008), e vengono liquidate sulla base degli importi di cui al D.m. 10.3.2014, n. 55, come aggiornati dal D.m. 13.8.2022, n. 147, tenuto conto, quanto al rapporto processuale tra attore e convenuti, del valore della causa, dei parametri per i procedimenti di primo grado dinanzi al Tribunale medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione e istruzione, avuto riguardo all'istruzione solo documentale della causa, e con applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, commi 2 e 4, del citato D.m. 55/2014, per l'attività prestata a favore di due convenuti dal medesimo Legale;
quanto al rapporto processuale tra attore e terza chiamata, dei parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e del fatto che la Difesa della
Compagnia di Assicurazione si è limitata ad aderire alle argomentazioni e domande del proprio assistito ed a sollevare eccezioni di inoperatività della polizza.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 17 di 19 Invero, con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma della disposizione invocata, è sufficiente constatare l'insussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, non ricorrenti in ipotesi – qual è quella in esame - di “mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" (Cassazione civile, sez. un., 27/11/2019, n. 31030).
Con riguardo alla restante fattispecie, dato atto dell'orientamento per cui “La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale
l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. Sentenza n. 3830 del 15/02/2021), si osserva che nel caso in esame non è riconducibile all'abuso del diritto l'introduzione della presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e ; Controparte_1 CP_2
B) DICHIARA assorbita la domanda di manleva proposta da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_3
C) CONDANNA a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
e , che liquida in € 14.648,40, a titolo di compensi di
[...] CP_1 CP_2
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
D) CONDANNA a rifondere le spese di lite sostenute Parte_1 Controparte_3
che liquida in € 7.052,00, a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del
[...]
15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
E) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da e Controparte_1
nei confronti di . CP_2 Parte_1
pagina 18 di 19 ZE, 18.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Andrea Sellitto.
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