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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3134/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 14505/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220007686734000 TASSA AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220007686734000 TASSA AUTO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2411/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio è stato tempestivamente riassunto innanzi a questa Corte dal ricorrente, Ricorrente_1, a seguito della sentenza n. 861/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina.
Il Giudice adito in prima istanza, accogliendo l'eccezione sollevata dallo stesso ricorrente, ha declinato la propria competenza in favore di quella di Napoli, in ragione della residenza del contribuente, pur qualificando erroneamente la pronuncia, per mero lapsus calami, come declaratoria di difetto di giurisdizione.
Oggetto della controversia è l'impugnazione della cartella di pagamento n. 05720220007686734000, dell'importo complessivo di euro 873,64, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della
Regione Lazio, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni d'imposta
2019 e 2020.
A sostegno del gravame in riassunzione, il ricorrente ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Latina ad emettere l'atto, sostenendo che, risiedendo il contribuente in provincia di Napoli, la potestà impositiva e di riscossione non poteva essere esercitata da un'articolazione periferica operante in un ambito territoriale diverso. Nel merito, la parte ha ribadito le doglianze già formulate nel ricorso originario, ovvero l'omessa notifica degli atti presupposti (segnatamente degli avvisi di accertamento) e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha contestato in fatto e in diritto l'avverso ricorso. In via preliminare, l'Agente della riscossione ha eccepito la tardività della contestazione relativa alla propria incompetenza territoriale, in quanto proposta per la prima volta in sede di riassunzione, rilevandone comunque l'infondatezza nel merito poiché il domicilio fiscale del contribuente, all'epoca di maturazione del tributo, era sito in provincia di Latina. La resistente ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa e alla mancata notifica degli atti impositivi prodromici, ritenendoli di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
Sebbene ritualmente convenuta nel giudizio di riassunzione, la Regione Lazio è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre rilevare che la competenza di questa Corte deve ritenersi validamente radicata a seguito della riassunzione del giudizio operata dal ricorrente in ottemperanza alla sentenza declinatoria emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina. Al riguardo, va chiarito che nel processo tributario non è possibile sollevare regolamento di competenza d'ufficio. L'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n.
546/1992 stabilisce espressamente che: "Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza". La competenza delle Corti di Giustizia Tributaria è inderogabile e rilevabile d'ufficio solo nel grado al quale il vizio si riferisce. Pertanto, poiché il giudice tributario precedentemente adito si è dichiarato incompetente indicando questa Corte come competente, e la causa è stata tempestivamente riassunta, la competenza dichiarata è divenuta incontestabile. Il giudice ad quem, anche qualora ritenesse errata la decisione del primo giudice, non potrebbe sollevare conflitto di competenza né rifiutarsi di giudicare.
Sempre in rito, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione di Latina, sollevata dal ricorrente. Dall'esame degli atti emerge che tale doglianza è stata proposta per la prima volta con il ricorso in riassunzione, senza che la parte se ne sia lamentata nel ricorso originario proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina. Il giudizio di riassunzione non costituisce un nuovo processo, bensì la prosecuzione di quello originario;
ne segue che non è ammissibile la proposizione di domande o eccezioni nuove rispetto a quelle formulate nell'atto introduttivo. Trattandosi, dunque, di motivo fatto valere oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla legge per l'impugnazione dell'atto, lo stesso è inammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, segnatamente degli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Lazio.
È pacifico che l'omessa o l'irrituale notifica di un atto prodromico produce di per sé la nullità degli atti successivi di riscossione. Nel caso di specie, sebbene ritualmente convenuta nel processo a seguito della riassunzione, la Regione Lazio non si è costituita e, pertanto, ciò che difetta è proprio la prova della notifica degli atti presupposti posti a fondamento della pretesa. Ebbene, è principio costante e inderogabile che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria esige una sequenza procedimentale rispettosa dell'onere di notificazione degli atti prodromici. L'omessa o l'invalidità della notifica dell'atto presupposto, in quanto indefettibile, integra un vizio procedurale che comporta la nullità consequenziale dell'atto di riscossione che su di esso si fondi. Né tale prova è stata offerta dall'Agente della riscossione, il quale si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti impositivi.
Conseguentemente, non essendo stata data prova della rituale notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la cartella di pagamento deve essere ritenuta illegittima, restando assorbita ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite, stante la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione sollevata dal ricorrente e la natura processuale della vicenda che ha visto il coinvolgimento di due diverse Corti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio di Latina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; - accoglie il ricorso per il resto e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella di pagamento;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 7 febbraio 2026 Il Giudice
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 14505/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220007686734000 TASSA AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220007686734000 TASSA AUTO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2411/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio è stato tempestivamente riassunto innanzi a questa Corte dal ricorrente, Ricorrente_1, a seguito della sentenza n. 861/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina.
Il Giudice adito in prima istanza, accogliendo l'eccezione sollevata dallo stesso ricorrente, ha declinato la propria competenza in favore di quella di Napoli, in ragione della residenza del contribuente, pur qualificando erroneamente la pronuncia, per mero lapsus calami, come declaratoria di difetto di giurisdizione.
Oggetto della controversia è l'impugnazione della cartella di pagamento n. 05720220007686734000, dell'importo complessivo di euro 873,64, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della
Regione Lazio, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni d'imposta
2019 e 2020.
A sostegno del gravame in riassunzione, il ricorrente ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Latina ad emettere l'atto, sostenendo che, risiedendo il contribuente in provincia di Napoli, la potestà impositiva e di riscossione non poteva essere esercitata da un'articolazione periferica operante in un ambito territoriale diverso. Nel merito, la parte ha ribadito le doglianze già formulate nel ricorso originario, ovvero l'omessa notifica degli atti presupposti (segnatamente degli avvisi di accertamento) e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha contestato in fatto e in diritto l'avverso ricorso. In via preliminare, l'Agente della riscossione ha eccepito la tardività della contestazione relativa alla propria incompetenza territoriale, in quanto proposta per la prima volta in sede di riassunzione, rilevandone comunque l'infondatezza nel merito poiché il domicilio fiscale del contribuente, all'epoca di maturazione del tributo, era sito in provincia di Latina. La resistente ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa e alla mancata notifica degli atti impositivi prodromici, ritenendoli di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
Sebbene ritualmente convenuta nel giudizio di riassunzione, la Regione Lazio è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre rilevare che la competenza di questa Corte deve ritenersi validamente radicata a seguito della riassunzione del giudizio operata dal ricorrente in ottemperanza alla sentenza declinatoria emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina. Al riguardo, va chiarito che nel processo tributario non è possibile sollevare regolamento di competenza d'ufficio. L'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n.
546/1992 stabilisce espressamente che: "Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza". La competenza delle Corti di Giustizia Tributaria è inderogabile e rilevabile d'ufficio solo nel grado al quale il vizio si riferisce. Pertanto, poiché il giudice tributario precedentemente adito si è dichiarato incompetente indicando questa Corte come competente, e la causa è stata tempestivamente riassunta, la competenza dichiarata è divenuta incontestabile. Il giudice ad quem, anche qualora ritenesse errata la decisione del primo giudice, non potrebbe sollevare conflitto di competenza né rifiutarsi di giudicare.
Sempre in rito, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione di Latina, sollevata dal ricorrente. Dall'esame degli atti emerge che tale doglianza è stata proposta per la prima volta con il ricorso in riassunzione, senza che la parte se ne sia lamentata nel ricorso originario proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina. Il giudizio di riassunzione non costituisce un nuovo processo, bensì la prosecuzione di quello originario;
ne segue che non è ammissibile la proposizione di domande o eccezioni nuove rispetto a quelle formulate nell'atto introduttivo. Trattandosi, dunque, di motivo fatto valere oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla legge per l'impugnazione dell'atto, lo stesso è inammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, segnatamente degli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Lazio.
È pacifico che l'omessa o l'irrituale notifica di un atto prodromico produce di per sé la nullità degli atti successivi di riscossione. Nel caso di specie, sebbene ritualmente convenuta nel processo a seguito della riassunzione, la Regione Lazio non si è costituita e, pertanto, ciò che difetta è proprio la prova della notifica degli atti presupposti posti a fondamento della pretesa. Ebbene, è principio costante e inderogabile che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria esige una sequenza procedimentale rispettosa dell'onere di notificazione degli atti prodromici. L'omessa o l'invalidità della notifica dell'atto presupposto, in quanto indefettibile, integra un vizio procedurale che comporta la nullità consequenziale dell'atto di riscossione che su di esso si fondi. Né tale prova è stata offerta dall'Agente della riscossione, il quale si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti impositivi.
Conseguentemente, non essendo stata data prova della rituale notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la cartella di pagamento deve essere ritenuta illegittima, restando assorbita ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite, stante la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione sollevata dal ricorrente e la natura processuale della vicenda che ha visto il coinvolgimento di due diverse Corti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio di Latina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; - accoglie il ricorso per il resto e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella di pagamento;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 7 febbraio 2026 Il Giudice