Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2004, n. 38682
CASS
Sentenza 8 luglio 2004

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Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese alla poilizia giudiziaria, al P.M., ai difensori delle parti private e al giudice nella udienza preliminare, è consentita quando l'esame del dichiarante nel corso del dibattimento risulti impossibile per fatti o circostanze che da un lato, siano imprevedibili per la parte (privata o pubblica) che abbia richiesto l'esame, dall'altro, siano oggettivamente impossibili, nel senso che non devono essere imputabili nè alla stessa parte richiedente, nè ad una libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale, dovendosi ritenere per scelta libera, quella non coatta, ossia non condizionata da violenza fisica o psichica o da altre illecite interferenze esterne sulla fonte testimoniale (quali ad esempio pressioni di tipo economico), da parte o per conto del soggetto controinteressato alla deposizione testimoniale. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano affermato che l'impossibilità di assumere come teste la denunciante era imprevedibile, in quanto la stessa, cittadina straniera vittima del delitto di induzione e sfruttamento della prostituzione, affidata ad una struttura protetta nella quale teneva una condotta collaborativi, si era data alla fuga dopo aver ricevuto la citazione a comparire per l'incidente probatorio, non per libera scelta, ma per la paura di essere uccisa qualora avesse confermato le dichiarazioni accusatorie).

Ai fini di cui all'art.512 cod. proc. pen., l'onere di provare sia il carattere imprevedibile che quello oggettivo dell'impossibilità di assumere l'esame testimoniale incombe sulla parte che richiede la lettura delle dichiarazioni rese dal teste alla polizia giudiziaria, al P.M., ai difensori delle parti private e al giudice nella udienza preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2004, n. 38682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38682
    Data del deposito : 8 luglio 2004

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