Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2006, n. 23571
CASS
Sentenza 20 giugno 2006

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Il principio costituzionale del giusto processo, secondo cui è possibile derogare al principio del contraddittorio qualora vi sia una oggettiva impossibilità di formazione della prova, impone di interpretare l'art. 512 cod. proc. pen., che prevede la possibilità di dare lettura in dibattimento di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto per cause imprevedibili, anche alla luce dell'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. che in tema di dichiarazioni prevede che la responsabilità dell'imputato non possa essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame. Ne consegue che la irreperibilità del teste, che pure è conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. solo qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all'avvenuta citazione per il dibattimento.

La disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma quarto, L. 20 febbraio 2006 n. 46, secondo cui l'inammissibilità dell'appello del P.M. contro una sentenza di assoluzione opera anche nel caso in cui venga annullata una sentenza di condanna che abbia riformato una sentenza di assoluzione, non è affetta da illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non è applicabile ai processi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, in quanto la deroga al principio " tempus regit actum" contenuta in tale regime transitorio trova una sua giustificazione solo per quelle situazioni che regrediscono alla fase dell'impugnazione in conseguenza di un annullamento con rinvio, ma non è applicabile al caso in cui la fase dell'impugnazione del P.M. si è già consumata e la conseguente decisione di condanna pronunciata dal giudice di appello deve essere confermata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2006, n. 23571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23571
Data del deposito : 20 giugno 2006

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