Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2008, n. 39985
CASS
Sentenza 9 ottobre 2008

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In tema di lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero, la mancata comparizione del soggetto quando sia conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. solo qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame, desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all'avvenuta citazione per il dibattimento. (Nella fattispecie, relativa a cittadino italiano dimorante all'estero, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni precedentemente rese, posto che la mancata comparizione del teste non era dovuta a negligenza o impossibilità bensì alla volontà, provata anche da quanto espressamente dichiarato in rogatoria, di sottrarsi al confronto dibattimentale).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2008, n. 39985
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39985
Data del deposito : 9 ottobre 2008

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