Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero, la mancata comparizione del soggetto quando sia conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. solo qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame, desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all'avvenuta citazione per il dibattimento. (Nella fattispecie, relativa a cittadino italiano dimorante all'estero, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni precedentemente rese, posto che la mancata comparizione del teste non era dovuta a negligenza o impossibilità bensì alla volontà, provata anche da quanto espressamente dichiarato in rogatoria, di sottrarsi al confronto dibattimentale).
Commentari • 2
- 1. Teste straniero non comparso, come acquisire dichiarazioni? (Cass. 35579/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 settembre 2021
Per poter acquisire le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all'estero vanno accertate, anche tramite rogatoria internazionale, la residenza della teste, la oggettiva impossibilità di esaminarla in giudizio, con verifica della prevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto, e se la irreperibilità sia funzionale a favorire l'imputato. Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 c.p.p.per le rogatorie internazionali o …
Leggi di più… - 2. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2008, n. 39985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39985 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
39 985 /0 8 M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/10/2008
SENTENZA
N.
1.1273 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AGRO' ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. LANZA LUIGI N. 007985/2006
3. Dott. PAOLONI GIACOMO 11
4. Dott.MATERA LINA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MU LB N. IL 10/09/1977
2) MU AM N. IL 27/12/1973
3) LA CI EO N. IL 18/09/1955
4) TO PE N. IL 24/07/1954
avverso SENTENZA del 12/04/2005
CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
Udito il P.G. in persona dil dott. Giovani A'Aergelo chehe conclure fur l'emmillamente per confronte di Le Fouci limitatamente I roto al copo c) e rigetto dei ricorsi
Sprember
FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sanremo in data 4/5/1999, ha assolto AM, La AU LE e IT ND TO, ND
PP dal reato di per delinquere finalizzata al associazione narcotraffico ex art.74 DPR 309/90, loro ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste, ha poi confermato, riducendo le rispettive pene, la condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110-81 cp-73 DPR 309/90 inflitta ai primi due, per avere in concorso tra loro e con altri,
acquistato dai fratelli Zito e da Iamundo Antonino quantitativi imprecisati di eroina e cocaina, che cedevano in piccole quantità a
Polizzi UR, а Ravenna AB, а IA EN, a TI
RT e ad TO TE (capo H), al terzo per avere acquistato da NA LO gr.7 di eroina, poi ceduti a terzi (capo C), nonché
per avere importato illecitamente in più occasioni dall'Olanda quantitativi non inferiori a un kg. di cocaina per volta (capo D), al
quarto per avere ceduto, portandola dalla Calabria quantitativi, fino ad un kg. per volta, almeno una volta all'anno, di eroina ai fratelli
ND (capo F), nonché per avere ceduto a ZZ UR un etto di eroina (Capo G).
La Corte di Cassazione nell'annullare la precedente sentenza di
condanna della medesima Corte di Appello, ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni di Polizzi UR, imputato in procedimento connesso, rese al P.M., perché non confermate al dibattimento nel corso di un contraddittorio tra le parti, così come non erano utilizzabili le dichiarazioni ritrattatrici, rese dal predetto in sede di rogatoria internazionale, perché lesive della lex fori, essendo state rese senza contraddittorio tra le parti. Ha poi osservato che le dichiarazioni accusatorie del NA non potevano essere riscontrate da quelle del teste RA, essendo intervenuta la ritrattazione da parte di quest'ultimo, e dovevano essere prova, né leriscontrat e da altra dichiarazioni del RA potevano essere a loro volta riscontrate da
Мишем 2 quelle del NA senza incorrere nel divieto di circolarità della prova.
In sede dibattimentale la Corte di merito ha disposto la rinnovazione del dibattimento per procedere a nuovo esame del ZZ, citando costui come imputato di reato connessO, ma, non essendo comparso,
nonostante la ritenuta ritualità della notifica, rilevando la impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo ha disposto ai
sensi degli artt. 512-512/bis lettura di tutte le cpp. darsi dichiarazioni rese dal predetto, poi ritenute utilizzabili.
Avverso tale decisione ricorrono per cassazione a mezzo dei rispettivi difensore tutti i predetti imputati. Iamundo Gilberto e ND AM denunziano con il primo motivo la inosservanza della legge processuale e il difetto di motivazione in riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio del processo per impedimento del difensore per malattia, che le corte di appello aveva giustificato non per la inesistenza ° per la inidoneità della malattia, ma per la mancata nomina di un sostituto processuale del difensore;
con il secondo motivo la violazione della legge processuale in riferimento alla omessa notifica al difensore legittimamente impedito dell'udienza di rinvio;
con il terzo motivo la inosservanza della legge processuale in riferimento alla lettura e acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini da ZZ UR, avvenuta non in presenza di una accertata e oggettiva irripetibilità dell'atto, bensì di una libera scelta del deponente di sottrarsi alla dialettica processuale e perciò in violazione degli artt.512-514-
526/lbis cpp.; con il quarto motivo motivo la mancanza di motivazione in riferimento alla valutazione dell'impossibilità e imprevedibilità di ripetizione in contraddittorio delle dichiarazioni accusatorie del Polizzi; con il quinto motivo la violazione della legge processuale e il difetto di motivazione in riferimento all'acquisizione delle
dichiarazioni del ZZ, avvenuta in violazione dell'art. 512/1bis
cpp., atteso che, da un lato, pur essendo stata effettuata la citazione del ZZ all'estero, allo stato la notifica doveva essere considerata invalida, recando la cartolina di ritorno, priva di data
Мишля 3 firma del ZZ, certa, una sigla, immotivatamente attribuita alla mancavano del tutto gli ulteriori elementi di prova in dall'altro relazione alla fattispecie criminosa della cessione al Polizzi di gr. 100 di eroina e gr.100 di cocaina contestata al capo G;
con il sesto
motivo la violazione della legge processuale in riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni del ZZ, ritenuta in spregio all'art.526/lbis cpp., atteso che le dichiarazioni della persona irreperibile successivamente 0 di persona residente all'estero, anche se lette ed acquisite ex art.512 e 512bis non possono essere utilizzate ai fini della prova contro l'imputato, qualora, come nella fattispecie,
la non presenza in dibattimento sia il frutto di una libera scelta;
con il settimo motivo la inosservanza della legge processuale in riferimento alla utilizzazione ai fini probatori delle dichiarazioni rese da NN AB e LA EN in assenza di contraddittorio e di ulteriori elementi che potessero suffragare le accuse di cessione stupefacenti di cui al capo G;
infine con l'ottavo motivo la di mancanza о manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'apprezzamento dei dell'attendibilità predetti dichiaranti e all'assenza di riscontri in ordine alle presunte cessioni ad TO e a soggetti francesi.
Di analogo tenore si rivelano i ricorsi dei restanti imputati.
In particolare il La AU nei tre motivi denuncia la violazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla conferma del giudizio di colpevolezza per entrambi i reati a lui ascritti, sostenendo, quanto al capo C), che la corte di merito nel riutilizzare le dichiarazioni del RA, aveva omesso di attenersi alla direttiva dettata dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento sia in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, sia alla loro specificità, e nulla di più aveva dimostrato rispetto alla situazione precedente, cadendo nello stesso errore, che aveva саро D), per contestare determinato l'annullamento. Quanto al l'acquisizione e la utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie del
ZZ, unica fonte probatoria del reato, propone le stesse eccezioni e gli stessi argomenti, trattati dai coimputati ND, soffermandosi anche sull'assenza di motivazione nella valutazione della personalità
Мишам 4 del dichiarante, la cui patologia di natura psichica era nota agli
atti, nonché della sua attendibilità oggettiva e soggettiva.
Allo stesso modo IT PP nel contestare nei tre motivi a sostegno del ricorso la utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del Polizzi e nell'eccepire la violazione degli artt. 512-512/bis e 192/3 negli stessi termini posti dagli altri coimputati, si sofferma nel
secondo motivo sulla violazione dell'art.627/3 cpp, in cui sarebbe incorsa la corte di rinvio, nell'aver violato le regole che sorreggono il giudizio di rinvio e che impongono al giudice investito del rinvio di mantenersi nei binari tracciati dalla Corte di Cassazione e attenersi al principio affermato nella sentenza di annullamento,
procedendo ad una sorta di revisione integrale, non consentita, degli elementi probatori, che in parte addirittura prescindevano dal contenuto delle dichiarazioni del ZZ.
I ricorsi sono fondati solo in parte e vanno accolti per quanto di ragione.
Ed invero per quanto attiene la censura in ordine all'acquisizione e alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del ZZ, comune a
tutti e tre i ricorrenti, Osserva il collegio che la corte
territoriale, adeguandosi al dictum della Corte di Cassazione, che
aveva definito non acquisibili e non utilizzabili sia le dichiarazioni del ZZ rese in sede di rogatoria internazionale, sia le originarie dichiarazioni del predetto, stante per queste ultime la inapplicabilità della disciplina dettata dall'art.26/4 legge n.63/2001 e di quella dettata dall'art.500/4 cpp nel testo previgente, ha correttamente provveduto alla citazione del ZZ per sottoporlo a nuovo esame nel contraddittorio delle parti, ma non ha tratto le dovute conseguenze X dalla mancata comparizione del predetto.
Dando lettura e ritenendo utilizzabili le originarie dichiarazione accusatorie del ZZ, applicando il combinato disposto degli artt.512-512/bis cpp., la corte distrettuale ha fatto rientrare, per così dire, dalla finestra ciò che era uscito dalla porta.
Ricorda il collegio che l'art.512/bis consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari del cittadino
GU 5 • straniero, qualora ricorrano tre condizioni: a) la qualità di cittadino straniero residente all'estero, b) la mancata citazione dello stesso o mancata comparsa in caso di citazione, c) l'impossibilità avvenuta assoluta dell'esame dibattimentale. Nel caso in esame le ragioni poste dal giudice del gravame a fondamento della ritenuta impossibilità di formazione della prova non convincono, non solo perché il ZZ non è cittadino straniero, ma cittadino italiano, solo temporaneamente dimorante all'estero, ma anche perché non poteva sfuggire che la mancata presenza al dibattimento, senza dubbio non risolvibile con accompagnamento coattivo, non era dovuta a negligenza о ad impossibilità di raggiungere la sede giudiziaria, bensì alla volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale, volontà già manifestata dal deponente in sede di rogatoria internazionale.
E' stato autorevolmente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che il principio costituzionale del giusto processo, secondo cui è possibile derogare al principio del contraddittorio, qualora vi sia una oggettiva impossibilità di formazione della prova, impone di interpretare l'art.512 cpp. che prevede la possibilità di dare
-
lettura in dibattimento di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto per cause imprevedibili anche alla luce dell'art. 526/lbis, che in tema di dichiarazioni prevede che la responsabilità dell'imputato non possa essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame. Ne consegue che se è vero che la irreperibilità del teste, che pure è conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità
delle precedenti dichiarazioni, è anche vero che essa costituisce un dato neutro, che assume valenza ai fini dell'art.526/lbis cpp, qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame, desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all'avvenuta citazione per il dibattimento (Cass.Sez. I 20/6-6/7/2006 n.23571 Rv.234281; Sez. Un.
n.36747/2003 Rv.225470). Nel caso in esame la corte territoriale dall'assenza del deponente,
ritualmente citato, che già in sede di rogatoria internazionale aveva ritratto dichiarazioni accusatorie, avrebbe dovutole precedenti
шител 6 E
prendere atto della volontà del predetto di sottrarsi al contraddittorio delle parti, e di conseguenza dell'impossibilità di formazione della prova, per i reati per i quali le dichiarazioni del
ZZ risultavano determinanti.
Ed allora in riferimento a tali reati, non essendosi formata la prova della colpevolezza degli imputati, non resta a questa Corte che
annullare la sentenza impugnata. In particolare, per quanto attiene a ND AM e ND
TO, che rispondono dell'unica articolata imputazione al capo H), vanno innanzi tutto respinte le eccezioni di rito, formulate nei primi due motivi di ricorso, perché destituite di fondamento. Nel caso in esame si ravvisa corretta la valutazione della corte di merito nel disattendere l'istanza di rinvio per impedimento del difensore, che si adegua al principio che la prova del legittimo impedimento del difensore a comparire al dibattimento, deve essere sempre fornita dall'interessato, il quale deve anche indicare le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvedere alla propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo, ma anzi un suo preciso dovere, indicare le sue ragioni, per cui gli è impossibile farlo, specie quando il processo, come nel caso si trova nelle battute finali. Allo stesso modo non ha pregio in esame,
il rilievo in ordine alla mancata notifica dell'udienza di rinvio,
dovuta al difensore, per giurisprudenza costante, solo in caso di sua assenza per legittimo impedimento.
Per tali imputati va annullata la condanna per la cessione al ZZ di un etto di eroina e di un etto di cocaina, mentre restano in piedi tutti gli altri episodi contestati, e precisamente: l'acquisto di quantitativi di eroina e cocaina dai fratelli IT e da ND
NT, in ordine ai quali la motivazione della sentenza impugnata, la stessa di quella a sostegno della condanna di IT PP per il reato al capo F) è immune da vizi logici o giuridici, e come tale incensurabile in questa sede, laddove richiama le dichiarazioni accusatorie di Iamundo Antonio (cl.1969), e i riscontri provenienti dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle ragioni del notevole debito maturato dagli imputati nei confronti dei fratelli
Минима 7 IT, dalle pressanti richieste di questi ultimi, attestate dalla deposizione del verbalizzante Fernandes;
la cessione di gr.100 di eroina a NN AB, in ordine alla quale, passata in giudicato la condanna di ND AM, la corte territoriale ha ottemperato alla direttiva della Corte di Cassazione, motivando adeguatamente sul concorso di ND TO;
la cessione di gr.20 di eroina a IA
EN e di piccoli quantitativi della medesima sostanza ad TO
TE, in ordine alla quale vi è adeguata e congrua motivazione, che valorizza le dichiarazioni accusatorie degli acquirenti e i riscontri provenienti dall'esito dei servizi di appostamento della polizia giudiziaria sui luoghi in cui era solitamente occultato lo stupefacente e sulle presenze degli imputati;
infine la cessione di piccoli quantitativi di stupefacente a persone di nazionalità francese, in ordine alla quale la corte di merito ha valorizzato la deposizione del verbalizzante Fernades, l'esito di una intercettazione telefonica e il rinvenimento in sede di perquisizione domiciliare di una cospicua somma in valuta francese.
Per quanto riguarda la posizione di IT PP, va annullata la condanna per la cessione di gr.100 di eroina a ZZ UR,
contestata al capo G), mentre per la cessione continuata di notevoli quantitativi di stupefacente del tipo eroina a ND NT, Girolamo e Gilberto, contestata al capo F) valgono le considerazioni svolte a proposito di ND AM e TO.
Infine per quanto riguarda il La AU va annullata la condanna per la importazione dall'Olanda in concorso con ND NT di notevoli quantitativi di cocaina, contestata al capo D), siccome fondata sulle determinanti dichiarazioni accusatorie del ZZ, mentre res ta in piedi l'acquisto a fine di spaccio di sette et ti di eroina da NA C), la cui conferma del giudizio di LO, contestato al capo colpevolezza la corte territoriale, ottemperando alla direttiva della
Corte di Cassazione, senza cadere nel censurato divieto di circolarità
della prova, ha adeguatamente motivato in maniera logica e coerente,
come tale incensurabile in questa sede, utilizzando le medesime e dichiarazioni accusatorie del NA e valorizzando l'attendibilità del deponente in riferimento al mendacio dell'imputato nel negare
NB 8 . addirittura di conoscere l'imputato, nonché il riscontro proveniente dalle affermazioni del teste di riferimento RA, non ritrattate in sede di contestazioni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IT PP limitatamente al reato contestato al capo G), nei confronti di La Fauci
LE limitatamente al reato contestato al capo D, e nei confronti di ND
TO e ND AM limitatamente all'episodio ZZ, di cui al reato contestato al capo H), e va di conseguenza disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, affinché proceda ad una nuova determinazione della pena per le condanne confermate;
per il resto i ricorsi vanno rigettati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IT PP limitatamente al capo G), di La AU LE limitatamente al capo D), di
ND TO e ND AM limitatamente all'episodio ZZ, di cui al capo H) e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per nuova determinazione pena;
rigetta nel resto i della ricorsi.
Così deciso in Roma il 9/10/2008
Il Consigliere
"Gewicht Il
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 27 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
LI LA
Seele