Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23282
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

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La lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da testimoni cittadini stranieri - per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'esame testimoniale ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.- è legittima nel caso in cui il teste risulti irreperibile e tale irreperibilità non risulti prevedibile al momento della precedente assunzione delle sue dichiarazioni: pertanto il giudice deve valutare tutti gli elementi che possono avere rilevanza ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del testimone, dando completa e logica motivazione del proprio giudizio. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto la motivazione del giudice di merito, per il quale la mera nazionalità extracomunitaria delle testimoni ed il fatto che le stesse fossero dedite alla prostituzione erano sufficienti a prevedere la loro irreperibilità, illogica ed anche carente, per la mancata considerazione della circostanza che le testimoni, dopo l'esame da parte degli organi di polizia giudiziaria, erano state ricoverate presso una struttura protetta della p.g.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23282
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23282
    Data del deposito : 22 aprile 2004

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