Articolo 20 della Legge 18 febbraio 1963, n. 301
Articolo 19Articolo 21
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12 aprile 1963
Art. 20. Norme finanziarie

I proventi netti, finora non utilizzati, derivanti dalla passione di grano estero, affluiranno, fino all'importo di lire 2.400 milioni, ad apposito conto corrente di Tesoreria dal quale saranno prelevati per essere versati allo stato di previsione dell'entrata a copertura degli oneri recati dalla presente legge.
Entrata in vigore il 12 aprile 1963