Sentenza 9 febbraio 2000
Massime • 1
Sussiste la violazione del principio di corrispondenza tra accusa contestata e accusa ritenuta in sentenza quando tra i due fatti vi sia una radicale diversità o estraneità, sicché il fatto contestato risulta del tutto diverso dal fatto accertato dalla pronuncia. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di tale principio nella contestazione all'imputato di aver installato ed esercitato un impianto radioelettrico, ovvero un apparato nautico senza autorizzazione, mentre il caso esaminato atteneva ad un impianto radioelettrico di tipo nautico per il quale era prevista la concessione e non la semplice autorizzazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2000, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. ANTONIO ZUMBO PRESIDENTE del 9/2/2000
DR. GIUSEPPE SAVIGNANO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. GUIDO DE MAIO CONSIGLIERE N. 551
DR. ALDO GRASSI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE N. 46532/99
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
EL IA N. A MONFALCONE IL 1.4.58 res. in Fiumicello, via Blaserna 24
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 30.6.99 la quale, confermando la sentenza del Pretore di Trieste 29.11.96, lo condannava alla pena di gg. 40 di arresto convertiti in lit. 3 milioni di ammenda, dedotto un duplice terzo per le attenuanti generiche e per il rito;
rettificato il capo di imputazione di cui al decreto opposto come da corrispondente richiesta del PM. Imputato: della contravvenzione di cui all'art. 195 comma 1 e 2 del DPR 29.3.73 n. 156, sostituito dall'art. 30 comma 7 della Legge 6.8.90 n. 223, per avere installato e comunque esercitato un impianto radioelettrico apparato nautico serie 0270, senza avere prima ottenuto la relativa concessione di cui all'art. 183 del medesimo DPR. Accertato in Trieste il 14.8.95.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. GIOACCHINO IZZO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. EL AR veniva citato a giudizio dinanzi al Pretore di Trieste, siccome opponente a decreto penale di condanna, nel quale gli veniva contestata la mancanza di autorizzazione anziché di concessione.
2. In sede di giudizio di primo grado, l'imputazione veniva rettificata, mediante la sostituzione della parola "concessione" alla parola "autorizzazione". Il EL veniva condannato alla pena dell'arresto, sostituito dall'ammenda.
3. Proponeva appello l'imputato, criticando la correzione del presunto errore materiale, il quale gli aveva impedito il diritto di difesa: egli era stato chiamato a discolparsi in ordine ad una violazione depenalizzata ed era stato condannato perché l'impianto necessitava di concessione. Allegava l'errore scusabile in ordine alla normativa e la scriminante della sicurezza in mare.
4. La Corte di Appello riteneva che la modifica della contestazione fosse dipesa da mero errore materiale, ovvero errore di battitura del decreto penale rispetto al testo dell'imputazione formulata dal PM. Comunque la difesa nulla aveva eccepito in ordine a siffatta correzione. Nel merito, la Corte di Appello riteneva che il fatto non potesse essere scriminato a sensi dell'art. 334 del DPR n. 156.73 come modificato dalla Corte Costituzionale;
ne' che potesse essere accolta la tesi della buona fede dell'appellante.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale: la Corte di Appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado, perché la correzione effettuata dal Giudice per le indagini preliminari in sede di giudizio abbreviato non riguardava un mero errore materiale, bensì un punto fondamentale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
7. Contestare la mancanza dell'autorizzazione, invece che di concessione, ha indotto il prevenuto a compiere scelte processuali che non avrebbe compiuto. In tal modo, gli è stato impedito di conoscere correttamente i fatti ascrittigli e la qualificazione giuridica loro attribuita, in palese violazione del diritto di difesa.
8. Il motivo è infondato. Sussiste violazione del principio di corrispondenza tra accusa contestata e accusa ritenuta in sentenza, quando tra i due fatti sussiste un rapporto di radicale diversità e/o di estraneità, sicché il fatto contestato risulta del tutto diverso dal fatto accertato dalla pronuncia.
9. Tanto non si verifica nella fattispecie: è stato contestato al EL di avere installato ed esercitato un impianto radioelettrico, ovvero un apparato nautico, senza "autorizzazione". La norma incriminatrice è la stessa e parla di impianto sprovvisto di concessione o autorizzazione. La pena è diversa per gli impianti radioelettrici per il quali è prevista la concessione. Orbene, a prescindere dalla considerazione che nella battitura del testo del decreto penale alcuno si è indotto a scrivere "autorizzazione" in luogo di "concessione", sta di fatto che il reato contestato attiene ad un impianto radioelettrico di tipo nautico, per il quale è prevista la concessione e non la semplice autorizzazione. Il "lapsus" è stato corretto in sede di giudizio di primo grado e il giudicante ha applicato la pena prevista per il fatto come accertato e come ritenuto in sentenza, previa modifica della dicitura del capo di imputazione. Non si ravvisa quindi alcuna radicale diversità o estraneità tra fatto contestato e fatto ritenuto, conformemente alla giurisprudenza costante di questa Corte.
10. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, a sensi dell'art. 606 lett. (e) CPP in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Trattasi di apparato di debole potenza, consistente in un apparecchio ricetrasmittente destinato alla sicurezza della vita umana in mare, fattispecie depenalizzata. Comunque, la motivazione della Corte di Appello è carente sotto il profilo della ignoranza scusabile della legge penale, anche in relazione alla linea interpretativa non univoca seguita dalla giurisprudenza.
11. Il motivo è infondato. Esso attiene al merito del processo, vale a dire al fatto, il cui riesame è precluso a questa Corte di legittimità, la quale deve limitare la propria indagine al controllo della motivazione. La sentenza ha giustificato il proprio convincimento con motivazione esauriente, immune da lacune o vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. Per quanto attiene, in particolare, alla ignoranza scusabile della legge penale, la Corte di Appello ha motivato con riferimento alla cultura della persona, munita di patente nautica.
12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000