Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa. La violazione del principio in parola si verifica quando tra il fatto descritto e quello ritenuto in sentenza non si rinviene un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza, ma di incompatibilità ed eterogeneità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1998, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 10.12.98
1. Dott. C.Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " N.CC " N. 2223
3. " A.Amato " REGISTRO GENERALE
4. " A.Di Popolo " N. 15740/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CO ON RL, n.MI 11.2.61 avverso la sentenza 26.2.98 corte app.Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata, ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. A.G.Abate che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore avv.G.Bana
Motivi della decisione
CO ON RL era condannato dal pretore di Milano per il delitto di cui all'art.483C.P., per aver reso false dichiarazioni ai funzionari comunali circa le opere abusivamente realizzate nel sottotetto dello stabile sito alla via Manzoni, n.43 in Milano, di cui chiedeva il condono ex lege n.729/94.
Sul gravame dell'imputato, la corte d'appello confermava la pronuncia, osservando:
- che la dichiarazione effettuata dal privato sensi dell'art.4 l.n.15/68, sostitutiva delle prescrizioni di cui all'art.35 l.n.47/85
deve ritenersi integrata, se non di per sè dettagliata, dalle tavole e dalle fotografie allegate;
- che l'imputato ha minimizzato le opere eseguite, esponendo l'ampliamento di "un piccolo ufficio di mq.55", anziché la realizzazione di un appartamento di circa mq.190;
- che non vi è stata immutazione del fatto, poiché lo imputato era consapevole di doversi difendere dalla accusa "di infedele dichiarazione in una richiesta di condono edilizio relativo a determinate superfici dell'immobile" in questione. - Ricorre il difensore, deducendo:
- la violazione del principio di cui all'art.521cpp, dal momento che il CO, accusato di avere attestato falsamente che le opere (consistenti nella coibentazione del tetto e nella posa in opera di n.15 lucernari) erano state eseguite nell'anno 1993, è stato poi condannato per il falso contenuto nella tavola grafica allegata alla domanda di sanatoria, ossia per un fatto radicalmente diverso dall'imputazione originaria;
- la violazione dell'art.483C.P., poiché alcuna funzione probatoria la legge assegna alla tavola grafica, funzione rimessa esclusivamente alla dichiarazione sottoscritta dall'interessato. Il ricorso è fondato e va accolto.
In tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa (Sez.Un.,22.10.96, n. 16, Di Francesco). La violazione del principio in parola si verifica quando tra il fatto descritto e quello ritenuto in sentenza non si rinviene un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza, ma di incompatibilità ed eterogeneità (cass.sez.IV, 22.10.97, n. 9523, Grillo). Tal'è il caso che si riscontra nella specie, ove si consideri che l'imputato, accusato di avere indicato come effettuate nel 1993, nella domanda di condono, le opere di cui al capo A) (consistenti nella coibentazione del tetto e nella installazione dei lucernari) è stato poi condannato-dopo che la prova escussa ha acclarato la reale esecuzione entro il termine suindicato-per il falso contenuto" nella tavola grafica allegata alla domanda di condono", afferente "l'ampliamento" di un piccolo ufficio di mq.55, in luogo della realizzazione di un vasto appartamento, di mq.190 circa. Appare evidente la sfasatura tra il fatto descritto nell'imputazione e quello ritenuto in sentenza, attesa la diversità strutturale che caratterizza l'uno l'altro, in riferimento alle modalità attuative ed all'oggetto stesso della falsità).
A fronte di tale situazione fattuale, accertata dai giudici di merito, appare un mero travestimento verbale quello adottato dalla corte milanese per escludere la violazione dell'art.521 cpp, quando essa afferma che in ogni caso l'imputato era consapevole "che doveva difendersi dall'accusa di infedele dichiarazione in una richiesta di condono edilizio relativo a determinate superfici dell'immobile di via Manzoni 43".
È pur vero, infatti, che il principio di correlazione va inteso non in senso meccanicistico e formale, ma in funzione del fine cui è ispirato, ossia della tutela del diritto di difesa (cass.15 aprile, 1993, Ceraso, e pluribus), onde è da escludere la violazione di esso, quando la sentenza si riferisce a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli atti, da cui emerga che l'imputato ebbe modo di difendersi anche da quelle circostanze e da quegli elementi posti a base della decisione.
Non è men vero, tuttavia, che esso non può essere totalmente disancorato dalla considerazione dell'accusa così come cristallizzata nella contestazione, se non a prezzo di recare un "vulnus" al diritto di difesa, che ne costituisce il coessenziale ambito definitorio.
Le integrazioni dell'imputazione, desunte da elementi esterni ad essa, devono pertanto essere tali da non implicare lo stravolgimento dell'originaria imputazione, intesa nei suoi connotati naturalistici (sez.VI, 22.10.96, n. 9213, Martina;
cass., 22 settembre 1992, Jacher).
Trovando accoglimento il primo motivo di ricorso, resta assorbita l'ulteriore censura concernente la dedotta violazione dell'art.483C.P. Va disposto, dunque, l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze dei giudici di merito, con la trasmissione degli atti al pubblico ministero precedente.
P T M
Annulla senza rinvio sia l'impugnata sentenza, sia quella del pretore di Milano in data 5 novembre 1996 ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Milano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 1999