Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 4
In tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., il riscontro richiesto dalla legge non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza dell'incolpato, che renderebbe superflua la verifica delle dichiarazioni accusatorie, ben potendo essere ravvisato in elementi fattuali o logici che ne dimostrino per taluni effetti la veridicità e, integrandosi con esse, ne garantiscano l'attendibilità anche "ab extrinseco". Ed invero tali dichiarazioni se risultano già riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, rafforzano l'attendibilità intrinseca del dichiarante e si proiettano sull'ulteriore controllo da effettuarsi in ordine al contenuto individualizzante delle dichiarazioni, per il quale i riscontri, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata. Ne consegue che le dichiarazioni accusatorie rese ex art. 210 cod. proc. pen. richiedono riscontri di qualsiasi natura, ma comunque attinenti alla individuale posizione dell'incolpato, la cui idoneità a confermare l'attendibilità del dichiarante va valutata con minor rigore quando la vicenda da questi narrata sia già nei suoi aspetti obiettivi riscontrata.
L'interesse all'impugnazione non può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Ed invero, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione al solo scopo di assicurare la congruità della motivazione e l'esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato favorevole.
In tema di correlazione fra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da configurarsi una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero e pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza.
L'assunzione della prova in appello assume carattere di eccezionalità nel senso che esiste una relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e l'esigenza di nuove indagini diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva. Ed invero alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può farsi ricorso, di regola, solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/1999, n. 9531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9531 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 22/03/99
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE Consigliere N. 344
3. " Giovanni SILVESTRI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO Consigliere N. 31484/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto 1) dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina nei confronti di RL AN nonché da:
2) IO AN, n. 10.3.1947 a Merì;
3) TI GI, n. 10.10.1960 a RC Pozzo di Gotto;
4) ER AN, n.
5.5.1968 a RC Pozzo di Gotto avverso la sentenza in data 6.2.1998 della Corte d'Assise di Appello di Messina visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni PALOMBARINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del IO ed il rigetto degli altri
Udito, per le parti civili BARBARO Mimma, in proprio e per il figlio minore FA LV, FA NI, AL e RA, l'Avv. Giustino BLANDI
Udito, per la parte civile S.p.a. "DO Sanfilippo Editore", editrice del quotidiano "La Sicilia", l'Avv. GI SMIROLDO Uditi i difensori di RL AN, Avv. Alfredo GAITO e Giuliano DOMINICI
Uditi i difensori di TI GI, Avv. UI AUTRU RYOLO e GI Antonio GIANZI
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sera dell'8.1.1993, nella via Marconi di RC Pozzo di Gotto, LF GI veniva rinvenuto cadavere, con il piede premuto sull'acceleratore, al posto di guida della propria autovettura, leggermente accostata al margine destro della carreggiata;
il cambio era in folle, il vetro anteriore destro quasi completamente abbassato e la sicura dello sportello inserita. Era stato colpito da tre proiettili cal. 22, dei quali uno in regione temporale destra, un altro (deviato dal dorso della mano) alla superficie interna dell'emilabbro superiore sinistro ed un terzo alla superficie laterale del deltoide destro. Nel corso delle indagini ET IO, tossicodipendente senza gravi precedenti, ma in contatto con la malavita del luogo anche per ragioni di parentela, dopo avere iniziato a collaborare con la giustizia nell'aprile 1993, riferiva di avere appreso da LO GI, esponente di spicco dell'organizzazione criminale barcellonese ucciso il 17.12.1992, che TI GI, personaggio di vertice della medesima organizzazione, stava predisponendo l'eliminazione dell'LF su richiesta di IO AN, presidente della sezione di Milazzo dell'A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici), irregolarità nella gestione. Inoltre, la sera dell'omicidio si era trovato a passare in auto nella via Marconi verso le 22.20, preceduto da una macchina bianca guidata da un conoscente, certo CO LE, e aveva notato l'LF sulla sua vettura, ferma con luci e motore accesi, in corrispondenza dell'impresa di onoranze funebri Cristelli;
a fianco sulla destra vi era un uomo chinato che, avendo in quel momento alzato la testa, aveva riconosciuto per RL AN, a lui noto, per notizie apprese dallo LO, come "killer" della malavita. A seguito di queste dichiarazioni il IO, il TI ed il RL venivano rinviati a giudizio per rispondere di concorso in omicidio aggravato ex art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 e connessi reati di porto e detenzione illegali di arma. Si
erano costituiti parti civili la moglie, i figli e i fratelli dell'LF, nonché il giornale "La Sicilia". Con sentenza del 15.5.1996 la Corte d'Assise di Messina dichiarava il RL responsabile dei reati ascrittigli, in continuazione, con attenuanti generiche, e lo condannava ad anni 21 e mesi 6 di reclusione, lire 1.000.000 di multa, oltre pene accessorie e risarcimento dei danni;
assolveva IO e TI per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, co. 2, C.P.P.. Su gravami del P.M. - tendente ad ottenere la condanna del TI e l'esclusione delle attenuanti, o comunque una revisione del trattamento sanzionatorio per il RL - di quest'ultimo e del IO e appello incidentale del TI, volto a conseguire l'assoluzione ai sensi del co. 1 dell'art. 530 C.P.P., la Corte d'Assise di Appello di Messina, con sentenza del 6.2.1998, confermata nel resto la decisione impugnata dichiarava il TI responsabile dei reati ascrittigli, in continuazione, e lo condannava ad anni 30 di reclusione, pene accessorie conseguenti e risarcimento alle parti civili.
Osservava che il delitto doveva ritenersi posto in essere da persona situata sulla destra all'esterno della vettura, che la stessa vittima aveva momentaneamente arrestato a motore acceso per scambiare qualche parola. Non poteva accogliersi la diversa ricostruzione, prospettata dalla difesa del TI, secondo la quale l'omicida si sarebbe trovato sul sedile posteriore destro;
essa presupponeva infatti (dato che i colpi avevano direzione dal basso verso l'alto e non erano esplosi a bruciapelo) una posizione innaturale e inidonea a raggiungere un soggetto protetto dalla spalliera del sedile. Inoltre, come si desumeva dalle dichiarazioni della moglie, la vittima doveva avere bloccato tutte le portiere con la chiusura centralizzata, precludendo l'accesso all'abitacolo della vettura. L'orario esatto del delitto veniva collocato alle 20.19 - 20.20, dato che la segnalazione telefonica ricevuta dai Carabinieri era stata fatta intorno alle 20.30. Tale orario era approssimativamente coincidente con le dichiarazioni dei testi abitanti nella zona, la cui attenzione era stata attirata dal rumore del motore, accelerato per effetto della pressione inconsciamente esercitata sul pedale dalla vittima dopo l'attentato. D'altra parte, contrariamente alle sue abitudini, l'LF era uscito di casa, recandosi alla vicina stazione ferroviaria per prelevare la moglie, senza attendere un suo preavviso telefonico;
la donna doveva arrivare con il treno delle 21.45 ma, avendo questo accumulato un ritardo di 28 minuti, era giunta alle 22.13. Il marito l'aveva accompagnata all'abitazione, era sceso per osservare la strada oltre l'angolo ed era ripartito dicendole di salire e chiudere a chiave. Il luogo del delitto si trova (percorrendo le vie nel rispetto della segnaletica) a circa 400 metri dalla casa. Se ne desumeva che l'incontro tra l'omicida e la vittima era avvenuto all'orario prima indicato e aveva avuto una durata di non più di uno o due minuti;
il delitto non poteva perciò ritenersi maturato d'impeto, nel corso di una discussione, ma doveva essere stato preordinato e, non essendo quello il momento ed il percorso su cui poteva normalmente essere incontrato l'LF, ciò presupponeva un appuntamento già prefissato proprio intorno al normale orario di arrivo del treno, o subito dopo. La vittima stessa aveva preannunciato ai familiari, prima di uscire, che si sarebbe allontanata per prendere un medicinale per il mal di denti in farmacia, prima o dopo l'arrivo della moglie. Costei, giungendo in ritardo, l'aveva notato "accigliato"; giunti a casa, lo aveva visto ripartire, senza ulteriori spiegazioni, dopo avere osservato la strada. Se ne desumeva che avesse in tal modo accertato che la persona con cui aveva appuntamento era ancora in attesa. Doveva dunque trattarsi di soggetto da lui conosciuto, e ciò escludeva la percorribilità di piste investigative alternative nei confronti di persone, solo in parte identificate, che erano state viste aggirarsi nella zona per motivi diversi (passaggio o vendita ambulante abusiva) e che, se coinvolte nella preparazione del delitto, avrebbero ovviamente evitato di mettersi in mostra. Neppure alcun concreto elemento era emerso in ordine ad un prospettato movente passionale, nonostante alcune relazioni extraconiugali coltivate dall'LF, o al sospetto, manifestato nel corso di una conversazione intercettata dopo il delitto fra il fratello e la moglie, che nel fatto fosse coinvolta "gente del nostro sangue". Risultava invece d a varie testimonianze che la vittima, in quel periodo di tempo, aveva urgente bisogno di denaro per saldare un debito (complessivamente di lire 9.000.000), cui attribuiva "vitale importanza", essendo stato minacciato di morte;
nella tarda mattina del giorno di venerdì in cui era avvenuto il delitto aveva tentato ottenere un mutuo tramite l'Avv. UI Ragno e aveva manifestato vivo disappunto quando, per ragioni connesse al funzionamento del sistema bancario, la questione era stata rinviata al lunedì successivo. Ne veniva dedotto che la scadenza era f issata proprio l'8.1.1993 e che l'appuntamento in occasione del quale era avvenuto l'omicidio era collegato al debito. Questo verosimilmente derivava dal gioco presso bische clandestine che, come riferito da un teste, erano frequentate dall'LF, oppure da rapporti usurari, indipendenti o conseguenti. La natura delle illecite attività e la serietà della minaccia inducevano a ritenere che al credito fosse interessata l'organizzazione mafiosa. Tuttavia, una esposizione debitoria di non rilevante entità come quella in esame non era in sè motivo sufficiente per l'eliminazione dell'obbligato, con conseguente probabilità di definitiva perdita del credito, ben potendo essere utilizzati efficacemente metodi di semplice intimidazione. La scadenza del debito forniva però l'opportunità di convocare l'LF, nel caso si fosse voluto liquidarlo per altre e più serie ragioni. La matrice mafiosa dell'omicidio non poteva essere esclusa per le modalità ed il tipo di arma impiegato che, se non corrispondono alle caratteristiche rituali dei delitti "esemplari", ben rientrano nell'ordinaria capacità dell'organizzazione criminale di depistare le indagini ed evitare clamori superflui (tanto più in un momento in cui risulta la latitanza nella zona di uno dei suoi massimi esponenti, "Nitto" Santapaola).
Per tali motivi il delitto doveva essere inquadrato in ambito mafioso. Quanto alle specifiche responsabilità, le dichiarazioni rese dal ET durante le indagini e confermate al dibattimento di primo grado avevano fornito attendibili elementi. Il dichiarante era nella sostanza teste oculare quanto alla fase esecutiva, dovendo, in fase alla ricostruzione prima effettuata, identificarsi nella persona del RL, da lui visto intrattenersi con la vittima nell'imminenza del fatto, l'autore materiale dell'omicidio. Il ET, nel momento in cui intraprese la collaborazione con la giustizia, non era imputato o indagato o comunque sospettato di alcuna attività illecita;
egli appariva fortemente impaurito e alla ricerca di protezione. La sua iniziale versione dei fatti resisteva alle obiezioni difensive: egli aveva avuto la visibilità del luogo in cui era in sosta la vettura dell'LF a circa 85 metri e aveva potuto tenerla sotto osservazione per tutto il tempo necessario a percorrere tale distanza, il che gli consentiva di riconoscere agevolmente il RL su una strada illuminata per tutto l'arco delle ore notturne dall'insegna luminosa dell'impresa Cristelli, oltre che da una luce sospesa dell'impianto pubblico;
la visibilità non era ostacolata dalla densa nube di fumo nero proveniente dallo scappamento della vettura, che si era formata solo dopo che l'LF, colpito a morte, aveva posato il piede sull'acceleratore schiacciandolo a fondo. La presenza del ET sulla scena del delitto era confermata dalla sua indicazione del CO come altra persona pure transitata sul posto;
pur in presenza di qualche inesattezza marginale sul tipo della macchina e di un contegno scarsamente collaborativo del teste indicato, questi ha in effetti confermato di essere passato per la via Marconi in orario prossimo a quello dell'omicidio, circostanza che solo un altro teste oculare avrebbe potuto conoscere. Quanto ai moventi ed al mandante dell'omicidio, il ET sosteneva di avere appreso dallo LO, nell'imminenza della sua soppressione, che la malavita barcellonese aveva, su impulso del TI e nonostante l'opposizione dello stesso LO, deciso di uccidere l'LF; a questo era stata offerta una somma di lire 40.000.000 per cessare la campagna giornalistica relativa all'A.I.A.S., ma il giornalista aveva rifiutato. La circostanza era stata già rivelata dalla vittima ai familiari, e da costoro agli inquirenti. Inoltre, anche i collaboratori CI UI e AC LV avevano riferito di lamentele nei confronti del TI da parte dello LO, che riteneva inopportuna la decisione del primo di liquidare il giornalista per le negative ripercussioni che le conseguenti indagini potevano avere sulle attività del gruppo criminale. Il AC era altresì a conoscenza del tentativo, ispirato dallo LO, di "aggiustare" le cose con un versamento di denaro all'LF.
Il ET aveva poi riferito di un invito rivoltogli da AM DO, altro esponente della malavita locale, di dimenticare quanto aveva visto la sera dell'omicidio; il giorno dopo questo primo incontro il AM lo aveva nuovamente avvicinato, abbracciandolo. Tale comportamento, secondo le consuetudini malavitose, era stato da lui interpretato come un preavviso di morte imminente, e verosimilmente gli aveva fornito la spinta decisiva ad intraprendere la collaborazione. L'episodio è ampiamente confermato, anzitutto perché nell'occasione un equipaggio dei Carabinieri stava seguendo il AM e aveva potuto direttamente assistere all'incontro, notando anche lo sgomento del ET che, richiesto subito dopo di informazioni, non era stato in grado di rispondere. Inoltre, i collaboratori PO SC IO e HI GI avevano riferito, sia pure "de relato", che il TI aveva manifestato intenzioni omicide nei confronti del AM, il quale non si era attenuto all'incarico di eliminare immediatamente un testimone oculare del delitto LF (agevolmente identificabile nel ET).
Questi, nell'imminenza del dibattimento di secondo grado, aveva inviato una lettera di ritrattazione e, pentito in sede di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, aveva affermato che i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini erano stati interamente redatti dagli inquirenti e che egli li aveva sottoscritti in assenza del difensore. La ritrattazione era in questi termini palesemente priva di credibilità e doveva ritenersi conseguente alla recente revoca del programma di protezione;
essa, del resto, non chiariva come gli inquirenti fossero giunti a conoscenza di particolari del tutto ignoti e non risultanti dalle prime indagini, come la presenza del CO sul posto. Fra l'altro, smentendo la ritrattazione sul punto il RL aveva ammesso di conoscere il ET;
il CO affermava di avere parlato con lui della presenza di entrambi sulla scena del delitto.
Tanto premesso, andava confermata la responsabilità del RL. Questi aveva indicato alcuni testi che sostenevano di essersi trovati con lui presso un "Club" sportivo nell'orario del delitto, ma le loro dichiarazioni, raccolte ad oltre tre anni di distanza dal fatto, non potevano ritenersi attendibili;
i testimoni avevano riferito di avere puntualizzato i loro ricordi al momento dell'arresto dell'imputato, ma anche tale riferimento temporale è assai distante dal delitto (circa 10 mesi) e non chiarisce come, in un locale frequentato da centinaia di persone, abbiano conservato precisa memoria dei numerosi particolari riferiti. È d'altra parte significativo che lo stesso RL, nell'interrogatorio di garanzia, abbia affermato di non ricordare dove si trovava la sera del delitto, dato il tempo trascorso;
ne' appariva credibile la asserita scelta di una strategia difensiva volta a rivelare l'alibi solo in sede dibattimentale, dato lo stato di custodia cautelare e la nota regola di valutazione che collega la credibilità dell'alibi alla tempestiva indicazione. Al RL andavano comunque riconosciute le attenuanti generiche (non incompatibili con la matrice mafiosa del delitto) in considerazione della sua incensuratezza e, dovendosi escludere il giudizio di comparazione a norma dell'art. 7 D.L. n. 152/1991, determinata, in ragione della gravità e del movente, la pena base di anni 23 per l'omicidio, con aumento ad anni 30, limite insuperabile, per l'aggravante e riduzione ad anni 20 per le attenuanti, l'incremento per i reati satelliti comportava la pena di anni 21 e mesi sei di reclusione e lire 1.000.000 di multa, come stabilito in primo grado.
Quanto al IO ed al TI, l'assoluzione del primo era stata motivata dalla Corte d'Assise in termini più appropriati ad un positivo riconoscimento di innocenza che non ad una mancanza o insufficienza di prove;
doveva tuttavia riconoscersi la prevalenza del dispositivo, pronunciato ai sensi dell'art. 530, co. 2, C.P.P., non essendo la motivazione contestuale. Nè esistevano ragioni che ne imponessero la riforma, dato che l'inchiesta giornalistica in atto all'epoca del delitto riguardava l'ente rappresentato dal IO e l'"aggiustamento" era stato prospettato, con minacce rafforzative, proprio a suo nome, secondo quanto riferito dall'LF; un intervento dell'imputato presso l'organizzazione criminale al fine di eliminare lo scomodo accusatore era dunque, se non pienamente provato, almeno ragionevolmente ipotizzabile. L'intervenuta assoluzione, d'altra parte, non dava luogo per gli altri imputati ad una immutazione del fatto rispetto alla contestazione formulata con il rinvio a giudizio;
in particolare, al TI era addebitato, quale capo della locale articolazione mafiosa, di avere prestato assenso e curato l'organizzazione del delitto, e tali comportamenti, in ordine ai quali aveva avuto modo di difendersi ampiamente e integralmente, non erano sostanzialmente innovati una volta eliminata, o rimasta ignota, la figura del primo proponente del delitto. Il giudice di primo grado, pur ravvisando un grave quadro indiziario, lo aveva però ritenuto insufficiente ad una pronuncia di colpevolezza sul rilievo che l'organizzazione del TI non sarebbe stata l'unica operante nel territorio (e, quindi, necessariamente interessata ad un crimine di alto livello);
conclusione in sede di appello disattesa perché i rivali dell'imputato erano in realtà all'epoca reclusi o fisicamente eliminati oppure, secondo le rivelazioni di più collaboratori, ne avevano accettato la supremazia, imposta dal superiore livello della mafia, talché egli era ormai l'indiscusso capo del "mandamento" di RC (posizione del resto risultante anche dalle note informative della polizia). Inoltre, a prescindere dal ruolo rivestito, la specifica responsabilità del TI nell'organizzazione dell'attentato era confermata anche dalle dichiarazioni dei collaboratori AT RD RL e Di TE IO NT (che riferiscono di un suo progetto di eliminazione di un giornalista scomodo) e VO IO (che narra di commenti sfavorevoli espressi dopo il fatto, atteso il rischio di accurati controlli di polizia che potevano mettere in pericolo il latitante Santapaola). Tali numerose convergenti e autonome fonti, risalenti a soggetti inseriti a diversi livelli organizzativi e territoriali nell'organizzazione mafiosa e senza rapporti con il ET, fornivano idonea conferma alle versione accusatoria di quest'ultimo;
riconosciuta pertanto la responsabilità del TI, appariva pena congrua per il più grave reato di omicidio, tenuto conto della qualità rivestita nell'organizzazione criminale e della preordinazione del delitto, quella di anni 24 di reclusione;
l'aggravante contestata comportava un aumento superiore ai 30 anni e da ridurre a tale limite invalicabile, con assorbimento degli incrementi per i reati satelliti.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale del distretto, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 62 bis C.P. nei confronti del RL. La gravità del delitto, non solo per il movente mafioso ma anche per la preordinazione e le insidiose modalità esecutive, e il comportamento processuale tenuto avrebbero dovuto portare ad un equilibrato bilanciamento, escludendo le attenuanti generiche applicate con ingiustificato automatismo in conseguenza dell'incensuratezza.
Hanno altresì proposto ricorso per cassazione i difensori del TI, con due atti (depositati il 10 e il 18.6.1998) distinti ma sostanzialmente sovrapponibili. Il primo denuncia:
1) violazione degli artt. 516, 521 e 522 C.P.P. per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per effetto della eliminazione del concorso, nella fase ideativa, del IO e la conseguente attribuzione di un diverso ruolo nella realizzazione del delitto al ricorrente (corrisponde al 2^ motivo del ricorso del 18.6, esteso anche all'illogicità della motivazione circa l'individuazione della causale);
2) carenza ed illogicità di motivazione, violazione degli artt. 192 e 546 C.P.P.; con tale motivo vengono sollevate numerose questioni relative alla pretesa matrice mafiosa del delitto e al movente concreto ed immediato, congetturalmente individuato in notizie in possesso della vittima che si temeva potessero essere rese pubbliche;
alla ricostruzione dell'immediato antefatto e alla tesi dell'appuntamento preordinato, contrastante con le risultanze processuali;
alla traiettoria dei colpi, ritenuta incompatibile con la posizione assegnata all'omicida; all'omesso approfondimento di alternative ipotesi connesse al sospetto atteggiamento, segnalato da diversi testi, di persone diverse dagli imputati e in gran parte non identificate nell'imminenza del delitto;
al mancato controllo dei frequentatori del locale poligono di tiro, sebbene le rigature impresse sui proiettili esplosi fossero tipiche delle armi usate per il tiro a segno;
all'omissione di accertamenti bancari sulla situazione economica dell'LF ed al mancato esame della sua documentazione informatica (lacune verosimilmente condizionate da prese di posizione politiche e da una campagna di stampa volta ad accreditare la matrice mafiosa); alla ritenuta attendibilità del ET, invece non in grado, per distanza e condizioni di visibilità, di riconoscere l'LF e il suo interlocutore;
alla illogica determinazione del preciso orario del delitto;
alle contraddizioni del ET circa la vettura guidata dal CO;
alla erronea valutazione del dichiarante alla stregua di un teste, essendo egli fin dall'inizio della sua collaborazione e per tutto il dibattimento di primo grado assistito da un difensore ex art. 210 C.P.P. perché indagato in altro procedimento;
alla valutazione delle dichiarazioni degli altri collaboratori, contraddittorie e tardivamente intervenute dopo le notizie di stampa sull'arresto degli imputati;
al ritardo con cui lo steso ET aveva parlato del delitto, circa un mese dopo l'inizio della collaborazione;
all'inverosimiglianza che un pericoloso testimonio, noto all'organizzazione criminale, fosse lasciato in vita nei quattro mesi trascorsi dal fatto;
all'illogicità del comportamento attribuito al RL che, pur sapendo di essere stato riconosciuto, avrebbe ugualmente portato a termine il proposito delittuoso (la complessa doglianza corrisponde al I motivo del ricorso del 18.6 ed è ulteriormente sviluppata con memorie del difensore Avv. UI Autru Ryolo in data 3.12.1998 e 10.3.1999);
3) con un terzo motivo, identico nelle due versioni del gravame, si impugna, sotto i profili dell'omessa assunzione di prove decisive e della mancanza di motivazione, l'ordinanza dibattimentale dell'11.12.1997 con cui, all'esito della parziale rinnovazione del dibattimento durante la quale il ET aveva ritrattato le sue accuse, erano state respinte le ulteriori istanze probatorie delle parti, senza peraltro menzionare o prendere anche implicitamente in considerazione le richieste della difesa relative all'esame di alcuni ufficiali di P.G., di uno psichiatra e di congiunti del ET, da questi indicati come persone al corrente delle sue vicende e quindi utili per la verifica delle dichiarazioni rese;
4) con un ultimo e subordinato motivo, presente solo nella prima versione del gravame e non riprodotto in quella del 18.6, si censura l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, posto che la causale individuata non riguardava comportamenti pregiudizievoli per l'organizzazione mafiosa già posti in essere dall'LF, ma semmai soltanto temuti per il futuro;
inoltre, il difetto di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate in virtù di una indimostrata preordinazione del delitto. Per il RL hanno proposto separatamente ricorso per cassazione i difensori Avv. RA Calabrò ed Enzo Gaito. Il primo denuncia:
1) carenza ed illogicità di motivazione, in buona parte sugli stessi temi oggetto dell'analogo motivo della difesa del TI. Il ricorrente si sofferma inoltre sulla valutazione dell'alibi e sull'impiego di un'arma di piccolo calibro del tutto inconsueta per un delitto di mafia, con esplosione di soli tre colpi, nonché sulla ritrattazione del ET;
2) violazione dell'art. 192, co. 3, C.P.P. in conseguenza della valutazione del predetto come teste, e non come indagato per reati connessi (in materia di armi e stupefacenti), veste che egli aveva già assunto quando iniziò le sue dichiarazioni sull'omicidio LF;
inattendibilità delle dichiarazioni stesse, carenti di spontaneità, e inconsistenza dei riscontri individuati;
3) mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, indicata con i motivi di appello e oggetto d i richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento (acquisizione delle notizie di stampa sull'omicidio, precedenti alle rivelazioni del ET e utili per saggiarne l'autonomia e l'attendibilità).
Il gravame dell'Avv. Gaito denuncia:
violazione dell'art. 192, co. 3, C.P.P., mancanza di motivazione sulle doglianze già sollevate in proposito con l'atto di appello, violazione dell'art. 497, co. 2 e 3, C.P.P.. Il ET doveva considerarsi indagato per reati collegati, in quanto coinvolto in traffici di droga che, per incidentale osservazione della sentenza impugnata, sono controllati dalla stessa organizzazione mafiosa per conto della quale avrebbero agito gli imputati;
le sue dichiarazioni erano prive di idonei elementi di conferma, e, in particolare mancava del tutto un qualsiasi riscontro individualmente riferibile al RL. I giudici di appello, qualificandolo invece come teste e pronunciando la condanna sulla sola base di una ritenuta intrinseca attendibilità, avevano comunque omesso di considerare che, se utilizzato in tal veste, egli avrebbe dovuto assumere, a pena di nullità, obblighi e responsabilità conseguenti nelle forme prescritte, e non essere sentito con l'assistenza del difensore e con facoltà di non rispondere.
Il gravame si sofferma quindi sulla ricostruzione del fatto e sull'inattendibilità del ET (argomento ripreso con memoria depositata il 6.3.1999 e "note d'udienza").
Ha proposto altresì ricorso per cassazione la difesa del IO, denunciando:
1) violazione degli artt. 530, 545, 568 C.P.P. e vizio di motivazione, in quanto il giudice di appello aveva ecceduto i limiti del devoluto, sostituendo alle argomentazioni della sentenza di primo grado - che concludevano per una comprovata estraneità del ricorrente al delitto - un diverso apprezzamento del fatto, senza attenersi all'unica questione sottopostagli, e cioè se, dato il contrasto tra la motivazione e la formula assolutoria adottata in dispositivo, questo dovesse essere rettificato;
2) travisamento dei fatti e d'illogicità della motivazione adottata in secondo grado.
Con memoria in data 22.12.1998 la difesa delle parti civili LF ha sostenuto l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati, in quanto volti a prospettare censure in fatto senza evidenziare vizi logici della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevata l'inammissibilità del ricorso del IO. Questi era originariamente carente di interesse ad impugnare la pronuncia emessa in primo grado nei suoi confronti ex art. 530, co. 2, C.P.P. perché, nel sistema adottato dal codice vigente, la conclusiva formula di assoluzione - per non aver commesso il fatto - in essa contenuta non poteva essere modificata quale che fosse il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità, e cioè, tanto se questa si fosse rivelata mancante o soltanto insufficiente, quanto se fosse stata invece acquisita la positiva dimostrazione dell'innocenza. Invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Infatti l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (Cass., Sez. Un., P.G., Fachini ed altri). Tanto meno poteva ravvisarsi un interesse ad impugnare sotto il prospettato profilo di una interna contraddittorietà del provvedimento che, pur motivando - si afferma - nel senso di una acquisita prova di innocenza aveva in dispositivo menzionato il co. 2 dell'art. 530 C.P.P.; infatti, per la ragione ora esposta, la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione al solo scopo di assicurare la congruità della motivazione e l'esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato favorevole (cfr. Cass., Sez. Un., 18.10.1995, Serafino). Ciò premesso, poiché il giudice di appello, non rilevando l'inammissibilità del gravame, ha invece confermato la pronuncia assolutoria con considerazioni atte ad avvalorare il dubbio sulla responsabilità, per la medesima ragione va affermato il difetto di interesse a proporre ricorso per cassazione, tanto sotto il profilo dell'eliminazione delle espressioni dubitative, quanto sotto quello della mera correttezza teorica della decisione.
Passando all'esame delle questioni sollevate con i gravami degli altri imputati - in parte suscettibili di unitaria trattazione - va anzitutto esaminata la doglianza prospettata nell'interesse del TI - anche in quanto eventualmente estensibile al RL - circa il difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, a seguito dell'eliminazione del concorso del IO in veste di ideatore e promotore del delitto. L'originaria contestazione faceva risalire a quest'ultimo il progetto criminoso;
al TI, da lui contattato, quale capo della locale articolazione mafiosa, il consenso e l'organizzazione dell'agguato;
al RL la materiale esecuzione. Ora, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione e decisione, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione -, del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 22.10.1996, Di RA). Alla stregua di tale criterio è evidente che gli specifici comportamenti oggetto di incriminazione sono stati tutti contestati e rimangono invariati pur eliminando l'apporto progettuale del IO: il RL non muta la sua veste di esecutore d'ordine del TI, questi mantiene il ruolo di organizzatore dell'agguato e, comunque, di prestatore del necessario consenso, secondo le regole del "clan" criminale. L'unica modifica indicata dal ricorrente riguarderebbe la causale (peraltro sempre ricondotta, sia nell'originaria ipotesi, sia secondo quella accolta in sentenza, ad un interesse, diretto o mediato, dell'organizzazione mafiosa); in ogni caso, non si tratta di un elemento costitutivo del reato e oggetto della contestazione, ma di un dato ad esso anteriore il cui accertamento non è neppure necessario ai fini del riconoscimento della responsabilità, pur potendo eventualmente orientare la valutazione degli indizi;
elemento, quindi, del tutto indifferente nell'indagine sulla correlazione tra imputazione e condanna, da porre. sullo stesso piano di una fonte di prova non coltivata o di un elemento accessorio escluso non incidendo, al pari di essi, sul diritto alla difesa. Quanto alle doglianze in tema di mancata assunzione di prove, va rammentato che l'ordinamento processuale vigente - in particolare dopo ripetuti, significativi interventi della Corte Costituzionale - è ispirato ad una concezione dinamica che integra il sistema accusatorio con il fine primario della ricerca della verità, sicché fra le attribuzioni del giudice rientrano non solo la risoluzione dei conflitti dei diritti contrapposti dell'accusa e della difesa, ma anche un potere integrativo officioso in materia di prova, in deroga al principio dispositivo. In particolare, in primo grado è riconosciuto il "diritto alla prova" (artt. 190 e 190 bis C.P.P.), con parallela facoltà di intervento del giudice all'esito (artt. 506, 507 e 508); quando questi, in casi di "assoluta necessità", abbia disposto "anche d'ufficio" l'assunzione di "nuovi mezzi di prova" - comprensivi di quelli che le parti avrebbero potuto richiedere non hanno tempestivamente richiesto - ne consegue altresì l'ammissione delle eventuali prove contrarie (Cass., Sez. Un., 21.11.1992, Martin). Il regime dell'assunzione della prova in sede di appello, pur ispirato ad analoghi criteri, assume carattere di eccezionalità, nel senso che esiste una relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e l'esigenza di nuove indagini diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva;
alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può quindi farsi ricorso, di regola, solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr. Cass., Sez. Un., 15.3.1996, Panigoni e altri). Entro tale limite, secondo il disposto dell'art. 603 C.P.P., la rinnovazione totale o parziale del dibattimento è prevista su richiesta di parte contenuta nei motivi (co. 1); può essere disposta d'ufficio se ritenuta "assolutamente necessaria" (co. 3); è ammissibile alle stesse condizioni previste in primo grado quando le prove siano "sopravvenute o scoperte" dopo la conclusione del relativo giudizio. Ove si tratti di "nuove" prove deve essere altresì riconosciuta alla parte interessata la facoltà di indicare prove contrarie. Ciò premesso, la difesa del RL (Avv. Calabrò) censura il mancato accoglimento della richiesta, formulata con i motivi di appello, di "acquisizione delle pagine dei quotidiani, od altri mezzi audiovisivi, pubblicati immediatamente dopo il fatto comunque prima della data in cui il ET riferì sull'omicidio, al fine di dimostrare che i riferiti particolari sulle modalità del delitto erano largamente divulgati, e non ricavati da una "conoscenza esclusiva" del dichiarante. Ora, tale richiesta è anzitutto viziata dalla solo generica indicazione della fonte di prova (peraltro riferita a documentazione accessibile al pubblico, che la parte ben avrebbe potuto esaminare e descrivere specificamente, o direttamente produrre,) in ogni caso, l'irrilevanza ai fini della decisione emerge, chiaramente e senza vizi logici, dalla sentenza impugnata là dove osserva che il ET aveva fornito agli inquirenti (oltre a particolari già divulgati) notizie fino allora ignote a tutti. La difesa del TI censura la immotivata esclusione delle istanze probatorie formulate all'esito del rinnovato esame del ET, al fine di verificare le circostanze che lo avevano indotto alla ritrattazione ed avvalorarne l'attendibilità. In questi termini la richiesta, non riconducibile ad altra delle tipologie previste dall'art. 603 C.P.P., poteva essere valutata come relativa a mezzi di prova "scoperti" nel corso del giudizio di appello, e perciò ammissibili nei limiti previsti dal co. 2 con riferimento ai precedenti artt. 495, co. 3, e 190, co.
1. Tale ultima disposizione, nel riconoscere il diritto della parte alla prova, attribuisce al giudice il potere di escludere quelle "manifestamente superflue o irrilevanti"; il giudizio di manifesta irrilevanza è agevolmente ricavabile dal testo della sentenza impugnata, là dove osserva che lo stesso intrinseco contenuto della ritrattazione ne escludeva di per sè la veridicità (rendendo perciò superflue ulteriori indagini in proposito).
Respinte pertanto le doglianze in rito, va esaminato il nodo centrale delle questioni sollevate con i ricorsi del TI e del MERLTNO, cioè la valutazione delle dichiarazioni accusatorie del ET. Va premesso che questi (al pari degli altri collaboratori) è stato incluso nella lista testimoniale del P.M. senza specifiche indicazioni;
negli esami sostenuti sia in primo che in secondo grado - senza osservazioni delle parti in proposito fu assistito da un difensore e previamente richiesto se intendesse, o meno, rispondere. Non vi è quindi dubbio che sia stato ad ogni effetto considerato, ex art. 210 C.P.P., come imputato di reato connesso o collegato probatoriamente;
l'osservazione della sentenza impugnata, secondo la quale, almeno riguardo alla fase esecutiva del delitto, egli sarebbe in sostanza un "teste oculare", pur riflettendosi sulla intrinseca credibilità delle circostanze narrate non vale ad attribuirgli una veste diversa da quella in cui è stato sentito ai fini all'applicazione delle regole di valutazione di cui all'art. 192 C.P.P.. In altre parole, e proprio in virtù del principio dispositivo vigente in materia, il P.M., avendo richiesto o comunque consentito l'esame nelle forme dell'art. 210 C.P.P., ha introdotto nel giudizio un elemento probatorio che deve essere necessariamente valutato insieme ad altri che ne confermino l'attendibilità (co. 3 - 4 dell'art. 192 citato); ciò anche se non risulta alcuna specifica indicazione del separato procedimento cui si riferisce il collegamento (procedimento che potrebbe del resto trovarsi tuttora in fase di indagine ed essere coperto dalla conseguente riservatezza, posto che le regole di cui all'art. 210 C.P.P., in forza del precedente art. 61, si estendono anche alla persona non ancora imputata e soltanto sottoposta in altra sede alle indagini: cfr. Cass., Sez. V, 21.3.1994, Betancor e altri;
Sez. VI 25.8.1995, Osmani). In ogni caso, a prescindere, dal rilievo della veste "sostanziale" di teste, il giudice di secondo grado ha espresso ampia valutazione sia della credibilità intrinseca del ET, sia degli elementi di conferma, così attenendosi di fatto ai dettami del co. 3 e 4 dell'art. 192 C.P.P.. Quanto all'ulteriore rilievo della sentenza impugnata - che, con riferimento alle iniziali dichiarazioni rese nella fase delle indagini, evidenzia come egli non si trovasse all'epoca "nella condizione di imputato o indagato dello stesso reato o di reato connesso o collegato" - trattasi di osservazione espressamente riferita alla attribuzione di serietà e attendibilità" e non volta a conferire una autonoma valenza alle dichiarazioni stesse, ovviamente valutabili soltanto in quanto utilizzate per le contestazioni ed acquisite agli atti. Tanto premesso, va riconosciuto che il giudice di appello ha fornito esauriente e logica giustificazione dell'attendibilità intrinseca riconosciuta alle dichiarazioni accusatorie del ET, anzitutto in base alla genesi della risoluzione collaborativa che, in soggetto estraneo all'organizzazione mafiosa ma non privo di relazioni e copertum, dedito a vita sregolata e piccoli traffici illeciti e con qualche debito, ma con normali relazioni familiari ed un modesto patrimonio immobiliare - non trova altra spiegazione all'infuori di quella di un improvviso terrore - apparso evidente agli agenti operanti - di essere eliminato perché divenuto scomodo "testimone". Quanto poi alle fonti delle sue conoscenze sul delitto, esse derivano o da conoscenza diretta, o da quanto riferitogli da persona (lo LO) con la quale aveva rapporti familiari e di lavoro e che rivestiva un ruolo di primo piano nell'organizzazione criminale. infine, nessun interesse è emerso, o è stato dedotto con i pur amplissimi e dettagliati motivi di gravarne, in ordine alle accuse mosse agli imputati. Correlativamente, la sentenza impugnata fornisce adeguata spiegazione della ritenuta inattendibilità della ritrattazione, ponendone in evidenza lo stretto collegamento, temporale e causale, alla revoca del programma di protezione per inosservanza delle relative prescrizioni (programma cui era vincolata la risoluzione collaborativa), l'inverosimiglianza della asserita preordinazione dell'accusa (con la necessaria copertura del difensore) e soprattutto l'incompatibilità logica delle circostanze riferite al proposito con la presenza, nelle iniziali dichiarazioni accusatorie, di notizie fino allora del tutto ignote agli inquirenti, come il transito del CO immediatamente prima del delitto. Quanto agli elementi obbiettivi indicati dalle difese, che smentirebbero la veridicità delle circostanze narrate dal ET, il giudice di appello ne ha fornito ampia e non illogica valutazione (cfr. in particolare le pag. 24 - 26 della sentenza impugnata), concludendo per l'inesistenza del denunciato contrasto e per la piena compatibilità con la versione del collaboratore. Non hanno quindi ragion d'essere le doglianze circa una mancata considerazione dei motivi di appello sul punto, prospettate in questa sede e da ultimo ribadite anche nelle "note udienza" presentate per il RL. Trattandosi di questioni che investono l'interpretazione del materiale probatorio non è necessaria, ne' consentita in questa sede, una disamina del contenuto dei singoli punti in discussione;
va comunque ribadito che essi sono stati tutti esaurientemente trattati dal giudice di merito: ad esempio, circa l'affermazione del ET, secondo il quale l'auto del CO, che lo precedeva, sorpassò la vettura ferma dell'LF prima di svoltare a sinistra "imboccando una via stretta che poi sfocia in via Operai", sono letteralmente riportate a pag. 27 le dichiarazioni dell'altro conducente ("tra le ore 22.00 e le 22.15 - 22.20 sono passato per la via Marconi ... vi era una macchina ferma ... appena superata l'auto, girai sulla sinistra portandomi verso la via Operai che attraversai per portarmi in piazza del Duomo"). Tale versione è perfettamente coincidente e confermativa di quella del ET, e le obiezioni della difesa si riducono ad una questione di esatta denominazione della via percorsa dal CO nell'allontanarsi dal luogo, evidentemente priva di qualsiasi rilevanza per la ricostruzione dell'episodio. Del pari esauriente ed esente da manifesti vizi di illogicità è la negativa valutazione, espressa nei termini riportati nella parte narrativa, circa l'alibi tardivamente prospettato dal RL. I gravami si soffermano poi sulla ricostruzione del delitto e dei suoi immediati antefatti, formulando una serie di critiche alle conclusioni del giudice di merito che si risolvono in gran parte in prospettate, alternative, possibilità di l'interpretazione degli elementi di fatto acquisiti e valutati. Va in proposito ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore ed in osservanza di una "somma divisio" già delineata a livello costituzionale (art. III, co. 2) - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice "a quo" si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte Suprema quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso, e per il ricorrente più adeguato, apprezzamento delle risultanze processuali (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 2.7.1997, Dessimone e altri). Tanto premesso, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata opera una ricostruzione estremamente minuziosa del delitto e dei suoi immediati antecedenti, non priva di qualche marginale eccesso (ad esempio, quando ritiene di individuare addirittura il minuto esatto in cui si verificò il fatto, o quando utilizza la congettura secondo la quale, essendosi verificato un ritardo nell'Appuntamento predisposto, la persona che attendeva l'LF gli abbia fatto un cenno d'intesa mentre transitava); tali aspetti di minor coerenza logica non intaccano però la complessiva adeguatezza dell'apparato argomentativo e del coordinamento operato fra le varie acquisizioni probatorie, e la loro ritenuta, piena compatibilità con le dichiarazioni accusatorie del ET.
Quanto agli elementi di conferma richiesti dall'art. 192, co. 3 e 4, C.P.P., va rammentato che essi possono essere di qualsiasi natura, rappresentativi o logici (cfr. Cass., Sez. Un. 1.2.1992, Scala e altri), non esclusa la convergenza di altre dichiarazioni di soggetti sentiti ex art. 210 C.P.P.; peraltro, a differenza di quanto previsto in materia cautelare - ove non si applica l'art. 192 citato ed è sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza dell'incolpato (cfr. Cass., Sez. Un., 1.8.1995, Costantino e altro) - nel giudizio non può ritenersi consentito utilizzare, se non quale, dato rafforzativo dell'intrinseca attendibilità del dichiarante, riscontri che si esauriscano nella mera conferma di modalità obbiettive del fatto da questi descritto o, nel caso di più chiamate in reità provenienti dal medesimo soggetto, far valere gli elementi di riscontro accertati nei confronti di un imputato a conforto delle accuse rivolte ad altro imputato, salvo in casi particolari in cui esista uno stretto ed inscindibile nesso fra le loro posizioni. Conseguentemente, deve essere attribuita piena valenza probatoria soltanto a quelle parti della dichiarazione accusatoria che siano sorrette da idonei elementi di riscontro concernenti l'individuale posizione del singolo incolpato (cfr. Cass., Sez. I, 8.3.1990, Pesce, 7.7.1990, Lucchese;
20.9.1990, Tonello;
21.11.1990, Fronza;
14.12.1990, P.M. in proc. Andraous e altri;
11.6.1992, P.M. in proc. Tomaselli;
26.1.1993, Gesso;
22.6.1996, Sergi ed altro;
Sez. II 12.11.1996, Samperi ed altri;
15.1.1998, Greco ed altri;
Sez. VI 30.7.1996, P.M. in proc. Alleruzzo ed altri). In base a tali criteri va riconosciuto che i riscontri individuati in relazione alla posizione del TI integrano le condizioni richieste dall'art. 192, co. 3 e 4, C.P.P.. Infatti, plurime fonti collaborative ed elementi investigativi raccolti dalle forze di polizia lo indicano come capo della locale articolazione dell'organizzazione mafiosa;
superando il dubbio espresso in proposito dal giudice di primo grado, la sentenza impugnata rileva che i soggetti che avrebbero potuto contendergli il predominio erano, al momento dell'omicidio, o fisicamente eliminati, o dissociati, o, secondo le risultanze acquisite, erano stati indotti dalle superiori istanze del sodalizio a riconoscere la sua supremazia. Altre convergenti notizie collaborative confermano il suo proposito di eliminare l'LF (o "un giornalista che dava fastidio", per lui identificabile). Ulteriori dichiarazioni acquisite ex art. 210 C.P.P. forniscono riscontro al riferito dissidio fra TI e LO circa l'opportunità di realizzare il delitto ed al tentativo di scongiurarlo "in extremis" offrendo al giornalista una somma di denaro perché - evitasse di occuparsi di un tema sgradito (circostanza questa del resto riferita anche dai familiari e da due testi, cui la vittima l'aveva rivelata). infine, fonti collaborative confermano altresì il proposito manifestato dal TT di eliminare il consociato AM, che non aveva prontamente tolto di mezzo un testimone del delitto (circostanza avvalorata dalla improvvisa ricerca di protezione e dal palese spavento manifestato dal ET in occasione dell'incontro con il AM osservato dalle forze dell'ordine).
Quanto all'attendibilità ed allo specifico significato delle dichiarazioni dei collaboratori il giudice di merito ha motivato adeguatamente e senza incorrere in vizi logici.
Infine, per ciò che riguarda la matrice mafiosa del delitto, su cui il ricorso si è lungamente intrattenuto, la sentenza d'appello ne tratta in maniera succinta, essenzialmente in riferimento alle modalità del delitto ed alle circostanze in cui venne a maturazione. Sul punto vi è comunque concordanza con le conclusioni del giudice di primo grado (che, si è detto, prosciolse il TI esclusivamente in ragione del dubbio sulla posizione rivestita all'interno dell'organizzazione). È quindi lecita l'integrazione fra le due sentenze e, tenuto conto di quanto esposto - senza alcuna specifica obiezione - dai giudici di primo grado, emerge una imponente causale riconducibile al sodalizio criminale. infatti, l'LF risulta, oltre che corrispondente del giornale "La Sicilia" e, in particolare, cronista giudiziario, anche sindacalista della C.I.S.N.A.L.; a seguito di sue denunce erano stati aperti un procedimento contro gli amministratori comunali - con sequestro dei libri contabili - ed altro relativo all'A.I.A.S., che aveva dato luogo a numerosi arresti;
frequentava il Commissariato della P.S., i Carabinieri e la Procura della Repubblica e, pur non essendo un informatore delle forze dell'ordine, aveva fornito notizie risultate utili per azioni contro la criminalità locale, in particolare nella repressione dello spaccio di stupefacenti. In sostanza, aveva ripetutamente interferito in attività economicamente rilevanti cui la mafia, se non direttamente coinvolta, era comunque "istituzionalmente" interessata. Per ciò che riguarda in particolare l'A.I.A.S., la relativa causale - pur se ritenuta in primo grado "non sufficiente" a spiegare il delitto - non è in realtà esclusa - se considerata congiuntamente alle altre di interesse mafioso - dall'intervenuta assoluzione del IO, perché questa fu pronunciata sul rilievo che l'imputato all'epoca non era più presidente dell'ente, e comunque era sempre stato una figura rappresentativa senza effettivi poteri. In conclusione, le risultanze acquisite dai giudici di merito sul movente dell'omicidio orientano ulteriormente il significato degli elementi di prova in direzione del gruppo criminale facente capo al TI.
Le doglianze da questi sollevate in punto di responsabilità vanno perciò disattese. Nè miglior fondamento hanno le censure relative all'applicazione delle circostanze. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.152/1991, essa è stata ritenuta perché il delitto risultava commesso "per agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa mediante l'eliminazione di un soggetto la cui opera di giornalista aveva già creato fastidi e avrebbe potuto in futuro ancor più ostacolare lo svolgimento dei traffici di detta organizzazione". Come si è ampiamente chiarito, non esiste alcuna contraddizione con le considerazioni riguardanti la rilevanza dell'attività svolta per il passato dalla vittima, e d'altra parte l'agevolazione del sodalizio criminale ben potrebbe essere realizzata anche soltanto eliminando un soggetto che si teme possa recare danno in futuro. Quanto alle attenuanti generiche, la questione non risulta espressamente sottoposta al giudice di appello ne', quindi, questi era tenuto a motivare esplicitamente il diniego;
dalla operata definizione del trattamento sanzionatorio emergono comunque le ragioni per cui esso non potrebbe essere attenuato (ruolo rivestito all'interno del gruppo criminale e preordinazione del delitto, ritenuta in coerenza con la ricostruzione fattane). Il ricorso del TI va perciò respinto, con condanna alle spese processuali (in solido con il IO) ed alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.
A diversa conclusione deve giungersi per quanto riguarda il RL. La responsabilità di questi è stata affermata in forza della intrinseca attendibilità delle rivelazioni del ET e della acquisita conferma "non soltanto della possibilità di conoscenza, da parte sua, del retroscena del delitto, ma anche della sua qualità di testimone oculare dello stesso, tale da averlo esposto a concreto rischio di eliminazione fisica". Non è quindi indicato alcun riscontro concernente la individuale posizione dell'incolpato, che valga a confortare l'identificazione della persona vista a colloquio con la vittima nell'imminenza dell'omicidio per il RL. Ciò contrasta, come si è prima chiarito, con la retta applicazione della regola sancita dall'art. 192, co. 3 e 4, C.P.P.; ne', secondo le condivisibili osservazioni formulate nel gravame dell'Avv. Gaito, la conferma "ab extrinseco" della presenza del dichiarante sulla scena del delitto e la veste "sostanziale" di teste possono supplire alla mancanza di un riscontro "individualizzante", comunque necessario nei confronti di dichiarazioni acquisite nelle forme previste dall'art.210 C.P.P. e, quindi, senza il presidio dei vincoli (impegno solenne,
sanzione penale in caso di falsità) posti a presidio della veridicità delle deposizioni testimoniali. Certo, il riscontro richiesto dalla legge non deve necessariamente consistere - ne' normalmente si esprime - in una prova distinta della colpevolezza dell'incolpato, che renderebbe superflua la verifica delle dichiarazioni accusatorie, ben potendo essere ravvisato in elementi fattuali o logici che ne dimostrino per taluni aspetti la veridicità e, con esse integrandosi, ne garantiscano (anche) "ab extrinseco" l'attendibilità (cfr. Cass., Sez. I, 9.11.1990, Fidenzia;
5.3.1991, Liguori;
6.10.1993, Maggi;
29.5.1997, Pesce ed altri;
Sez. II 6.4.1991, Vannini;
23.3.1992, Lo Iacono;
Sez. IV 22.2.1993, Burato;
5.4.1996, Conti;
Sez. VI 26.6.1992, Sormani;
24.8.1993, Geido ed altro;
19.1.1996, Agresta ed altro); inoltre, quando le dichiarazioni rese ex art. 210 C.P.P. risultino già riscontrate con riguardo al fatto nella sua obbiettività, ciò, rafforzando la attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi sull'ulteriore controllo da effettuare in ordine, al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, in ordine al quale lo spessore dei riscontri, pur sempre necessari, non richiederà una forza dimostrativa particolarmente, accentuata (Cass., Sez. I, 16.6.1992, Altadonna ed altri;
cfr. anche, per l'analogo criterio di verifica nei confronti della persona offesa, sez. III 20.1.1998, Di Giorgio). Nel caso di specie, peraltro, non è stato indicato alcun elemento esteriore che valga a confermare l'accusa formulata nei confronti del RL, e ciò non solo in relazione allo specifico ruolo di esecutore attribuitogli, ma neppure al riferito collegamento con la malavita (trattasi anzi di incensurato), ad eventuali rapporti con i protagonisti della vicenda, ad interessi che possano comunque averlo coinvolto nel delitto.
La sentenza impugnata va perciò annullata nei suoi confronti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria, che si atterrà al principio di diritto per cui le dichiarazioni accusatorie rese nel giudizio da soggetto sentito ex art. 210 C.P.P. richiedono riscontri di qualsiasi natura, ma comunque attinenti alla individuale posizione dell'incolpato, la cui idoneità a confermare l'attendibilità del dichiarante va valutata con minor rigore quando la vicenda da questi narrata sia già nei suoi aspetti obbiettivi riscontrata. Resta conseguentemente assorbito il gravame del P.M..
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di RL AN e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Assise di Appello di Reggio di Calabria, dichiarato assorbito il ricorso del Procuratore Generale nei confronti dello stesso RL;
dichiara inammissibile il ricorso di IO AN;
rigetta il ricorso di TI GI, che condanna in solido con il IO al pagamento delle spese del procedimento e quest'ultimo anche della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende;
condanna altresì il TI alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in favore della S.p.a. DO Sanfilippo, editrice del giornale "La Sicilia", in complessive lire 2.240.000, di cui lire 2.000.000 per onorari, ed in favore delle altre parti civili, considerata l'unicità della difesa, in complessive lire 5.400.000, di cui lire 4.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999