Sentenza 20 giugno 2000
Massime • 1
In tema di rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome. Ne consegue che il decesso della vittima del reato, pur affetta da pregresse patologie, se dovuto a complicazioni susseguenti ad operazione chirurgica resa necessaria dalla condotta lesiva dell'agente, non esclude il nesso eziologico tra la condotta stessa e l'evento.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità, omissione, concause, preponderanza, vittima, concorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2000, n. 8866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8866 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 20/06/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI " N. 707
3. Dott. PAOLO BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIUSEPPE DE NARDO " N. 11992/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO NG, nato a [...] S. Andrea il 21/5/1960; IMBRENDA Giuliano, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Torino, in data 19/10/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI;
Udito il pubblico Ministero in persona del Sost. P. G. Dott. Giuliano TURONE che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza nei confronti dell'LO, limitatamente ai capi A) e B); e per il rigetto del ricorso dell'MB;
Udito il difensore dell'LO, avv. Marina NOTARISTEFANO;
OSSERVA
Con sentenza del 27/10/1998, la Corte d'Assise di Torino dichiarava l'LO colpevole di omicidio in danno di NT RR e del connesso porto illegale di pistola - reati che unificava per la continuazione, infliggendo la pena di ventidue anni di reclusione. Lo dichiarava altresì colpevole di omicidio preterintenzionale ai danni di ER LC, di otto rapine e di altrettanti porti illegali di arma da fuoco - che unificava per la continuazione, determinando la pena corrispondente in quindici anni e cinque mesi di reclusione e, infine, determinando la complessiva sanzione di trent'anni di reclusione, a norma dell'art. 78 c.p. Adottava poi le disposizioni accessorie.
Colla stessa sentenza, dichiarava l'MB colpevole di sette reati di rapina e porto illegale di arma da sparo, unificati per la continuazione;
gli concedeva attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, nonché la diminuente ex art. 442 c.p.p., condannandolo quindi alla pena di tre anni, sei mesi di reclusione e L.
1.280.000 di multa oltre alle sanzioni accessorie.
La sentenza decideva altresì la posizione di RI ER, che più non rileva in questa sede.
Su gravame degli imputati, la Corte d'Assise d'Appello - colla sentenza oggi esaminata - assolveva l'LO e l'MB dalla rapina di cui al capo R) e dal porto illegale di cui al capo S) per non aver commesso il fatto;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del primo quanto al porto illegale sub B) e nei confronti del secondo quanto ai porti illegali sub E), G), I), M), O), U), in quanto estinti per prescrizione. Rideterminava, quanto all'LO, la pena relativa all'omicidio RR in ventuno anni di reclusione e, quanto ai residui delitti continuati in quattordici anni e nove mesi di reclusione - ferma restando la pena complessiva di trent'anni di reclusione, ai sensi dell'art. 78 c.p.; e quanto all'Imbrebda, in due anni, dieci mesi di reclusione e L.
1.000.000 di multa, con eliminazione della pena accessoria.
In relazione alla posizione di questo secondo imputato - che aveva ammesso le proprie responsabilità e tenuto un collaborativo contegno processuale - osservavano i secondi giudici che sia i numerosi e gravi precedenti penali, sia l'intrinseco rilievo deireati commessi, impedivano di ritenere prevalenti le già concesse attenuanti generiche e quindi la pena andava rideterminata nei termini sopra visti.
In rapporto alla posizione LO - una cui richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento era stata accolta al fine di sentire, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., tale CO CA che aveva rilasciato al P.M. dichiarazioni concernenti l'omicidio RR, mentre un secondo esame del medesimo era stato negato, sia per la palese inattendibilità del dichiarato, sia perché sarebbe stato possibile porgli contestazioni in sede di prima escussione - e per quanto ancora qui rileva, osservava la Corte territoriale che if atti per i quali si era proceduto, tutti avvenuti negli anni 1982/83, i cui autori erano rimasti ignoti, erano stati oggetto di dichiarazioni accusatorie (ed autoaccusatorie) rese nel 1995 dal collaboratore PP RD, della cui intrinseca attendibità non v'era motivo di dubitare.
Anzitutto, le ragioni per le quali si sosteneva dall'LO che costui avesse maturato un intento calunnioso nei suoi confronti (ovvero, l'interruzione di un indubbio rapporto di amicizia, derivante dal "tradimento" attribuito dall'LO allo RD), erano palesemente inidonee, giustificando se mai l'astio del primo verso il secondo e non viceversa. Tanto che da ultimo l'LO aveva fatto riferimento ad un fatto di gelosia, evocando quindi circostanze del tutto diverse e indimostrate. D'altra parte, lo RD aveva coinvolto anche l'MB e il ER, verso i quali nessuna inimicizia si profilava;
anzi, dei gravi reati di cui era accusato, l'MB si era dichiarato colpevole, riconoscendo a sua volta esplicitamente la correità dell'LO, con dichiarazioni caratterizzate da autonomia e scevre da qualunque determinazione calunniosa. Tra le due fonti, poi, le discordanze erano assolutamente irrilevanti o derivavano da opacità dei ricordi. Ciò premesso, ed esaminando il contestato omicidio preterinzionale del LC - attribuito all'LO, che, nel corso di una delle rapine addebitategli, lo aveva colpito con un calcio all'addome - osservava la sentenza impugnata che l'esistenza di un nesso causale fra le lesioni in tal modo cagionate e il successivo decesso della vittima, era stato sicuramente dimostrato dall'esperita perizia medico-legale, attraverso l'esame della documentazione clinica, l'autopsia e l'applicazione di principi scientifici, tutti convergenti nel senso che la lunga degenza ospedaliera determinata dalla necessità di procedere ad intervento chirurgico e l'ipomobilità degli organi toracici avevano determinato le complicanze produttive dell'esito letale. Conclusione che aveva peraltro tenuto conto delle preesistenti cattive condizioni di salute del LC, la cui accertata neoplasia non gli aveva impedito di lavorare fino al giorno della rapina ne' aveva di per sè determinato le suddette conseguenze, direttamente collegabili alle lesioni provocate dall'LO. Mentre non interferiva nella qualificazione preterintenzionale del delitto (ma anzi, giustificava la mancata contestazione di omicidio volontario) l'asserita non previsione di un evento mortale, peraltro di per sè prevedibile, stante la violenza della condotta lesiva.
In ordine all'omicidio RR, la sentenza di secondo grado, conformemente a quella resa in prima istanza, individuava la scaturigine del delitto in una rapina commessa ai danni dell'oreficeria della quale costui era contitolare e che aveva avuto un carattere punitivo, per essere considerato il RR un "infame";
la contraria tesi difensiva - che attribuiva il fatto a non meglio identificati catanesi o ad altre persone in possibile contrasto con lui o a tale Alberga - si basava su interpretazioni del materiale probatorio che la Corte Territoriale dettagliatamente esaminava e svalutava. In proposito, era significativo che l'LO non avesse coll'atto di appello contestato la propria partecipazione alla rapina (del resto riscontrata "aliunde") e per di più le dichiarazioni accusatorie dello RD circa la perpetrazione dell'omicidio del RR - il quale proprio quel giorno doveva incontrarsi coll'LO, essendo stato informato del coinvolgimento di quest'ultimo nella detta rapina - erano ampiamente riscontrate da altre fonti probatorie. Le quali convergevano appunto nel dimostrare che l'incontro doveva avvenire proprio nell'ora dell'uccisione del RR, il quale del resto era stato visto in compagnia dell'LO da un testimone;
mentre non era provato l'alibi fornito dall'LO, stanti le incongruenze e le contraddizioni nelle quali erano incappati i testimoni che dovevano confermarlo.
Le dichiarazioni dello RD erano corroborate poi dalla sua certa partecipazione all'abbruciamento del cadavere del RR;
e i movimenti compiuti da costui dopo il fatto, implicitamente dimostravano la compatibilità cronologica col quadro accusatorio di quelli attribuiti all'LO. Inverosimile appariva l'attribuzione, da parte dell'imputato, dell'omicidio proprio allo RD, che fin dall'inizio non aveva prospettato un valido alibi e sul fatto aveva poi riferito quanto confidatogli dallo stesso LO, talora incorrendo in qualche vuoto mnemonico.
Un dato rilevante - ovverosia le modalità colle quali il RR era stato soppresso e che lo RD individuava in un colpo di pistola, le cui tracce egli stesso aveva constatato, prima di contribuire all'abbruciamento del corpo - non era confermato ne' smentito dall'indagini medico-legali, per le difficoltà incontrate nell'esame del cadavere combusto, cosicché quella di un traumatismo come causa della morte era una mera ipotesi, non chiarita neppure in sede di rinnovazione della perizia.
Ulteriore conferma delle dichiarazioni dello RD veniva poi dal teste HI, che, condetenuto, aveva a sua volta ricevuto compromettenti rivelazioni sul fatto da parte dell'LO. I secondi giudici escludevano, infine, la configurabilità della scriminante della legittima difesa, basata sulla circostanza che - secondo sempre lo RD - l'LO gli avrebbe confessato di avere reagito al contegno minaccioso del RR, che brandiva una chiave inglese;
appariva, invero, evidente la sproporzione della reazione dell'imputato, che sul posto si era recato armato proprio perché conscio di dover incontrare un soggetto pericoloso e a lui ostile;
e la cui condotta non aveva mirato a neutralizzare in qualche modo (come pure gli sarebbe stato possibile) l'altrui atteggiamento ma si era invece concretizzata in una voluta azione omicida, come dimostrava lo sparo di un secondo colpo, dopo il primo andato a vuoto. E la morte del RR era significativamente seguita alla richiesta, da lui rivolta all'LO, di restituirgli i preziosi rapinati nella sua oreficeria e di dargli spiegazioni circa l'accusa, evidentemente ritenuta infamante, di essere un confidente dei carabinieri.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione entrambi gli imputati.
L'MB denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. La Corte di secondo grado non aveva fatto buon governo dell'art. 133 c.p., ne' aveva congruamente motivato sui parametri utilizzati nell'irrogazione della pena, in particolare per quanto atteneva al bilanciamento delle attenuanti sulle aggravanti. Il contributo processuale da lui offerto, invero, avrebbe dovuto valergli un giudizio di prevalenza, con riduzione congrua della sanzione inflittagli.
Nell'interesse dell'LO, il difensore deduceva:
- col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge, in punto di valutazione della prova.
Valutando le dichiarazioni dello RD separatamente dagli altri elementi probatori, la sentenza aveva anzitutto - in punto di intrinseca attendibilità del dichiarante - trascurato l'interesse di accusare altri di un delitto per il quale ricorrevano validi elementi che lo avesse costui commesso. Inoltre, aveva screditato l'alibi del ricorrente, pur incongruamente riconoscendo che ben tre testimonianze avevano stabilito l'incompatibilità della presenza dell'LO sul luogo del delitto, e quindi motivando sul punto solo in chiave congetturale. Nè aveva tenuto conto, alla stregua del corrispondente compendio probatorio, che l'uccisione del RR non poteva essere avvenuta nel luogo e nei modi indicati dallo RD, pur ammettendone l'oggettiva non veridicità e illogicamente superando i negativi riscontri che provenivano dagli accertamenti medico-legali.
E ancor più evidente era il riscontro negativo derivante dall'accertata circostanza, per la quale nell'ora che secondo lo RD avrebbe visto l'incontro del RR coll'LO, il RR era invece insieme a tale Alberga;
- col secondo motivo, vizio della motivazione in riferimento alla mancata escussione del teste CO CA.
Costui aveva reso al P.M. - a procedimento di appello in corso - dichiarazioni concernenti l'omicidio del RR, a loro volta accusatorie verso l'LO e tuttavia difformi da quelli rilasciate in precedente occasione, nonché palesemente false. Ingiustamente la Corte di secondo grado, dopo avere sentito lo CA, aveva rigettato la richiesta difensiva di riascoltarlo, a seguito della acquisizione delle primitive dichiarazioni: tale richiesta non era tardiva, essendo stata avanzata subito dopo la conoscenza degli indicati atti processuali;
ne' poteva confondere la situazione probatoria del processo, secondo la illogica affermazione della sentenza impugnata. Invero, le prime dichiarazioni dello CA avrebbero confermato l'estraneità dell'LO al delitto ascrittogli, nonché chiarito l'esatta posizione processuale dei suoi accusatori, ivi compreso l'Alberga;
- col terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di denegata legittima difesa. Pur adagiandosi in tutto alle dichiarazioni dello RD, la decisione impugnata non aveva valorizzato la circostanza che l'LO avrebbe reagito ad una minaccia del RR, che brandiva una chiave inglese e voleva colpirlo. Illogica era la negazione di un rapporto di proporzionalità fra la descritta aggressione e la reazione dell'LO, anche tenendo conto della caratura criminale del RR;
- col quarto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di ritenuto omicidio preterintenzionale ai danni del LC.
La sentenza, a tal riguardo, trascurava le cause che avevano realmente condotto a morte costui, già gravemente malato;
la condotta violenta dell'LO, dunque, poteva porsi solo come concausa del decesso, restandogli sconosciuta la neoplasia della quale soffriva il LC e che lo avrebbe ucciso e quindi imprevedibile l'evento letale.
Era pertanto chiesto l'annullamento della decisione gravata di ricorso.
Il ricorso dell'MB deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure mosse - peraltro in maniera sostanzialmente generica - al provvedimento impugnato. Al contrario, difatti, di quanto afferma il ricorrente, i secondi giudici hanno correttamente argomentato, alla luce dei parametri valutativi indicati dall'art. 133 c.p., in relazione al trattamento sanzionatorio;
specificamente esaminando la rilevanza edl contributo processuale oferto dall'imputato, ma ineccepibilmente argomentando sul giudizio di valenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, proprio in rapporto alla personalità dell'MB. Non v'è quindi spazio per un sindacato di questa Corte. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
Il ricorso dell'LO è infondato.
È opportuno esaminare dapprima il secondo motivo di ricorso, che è apparso fondato allo stesso P.G. di udienza, stante il rilievo assorbente che esso avrebbe rispetto alla complessiva valutazione della posizione dell'LO, ove questa Corte condividesse il giudizio e la richiesta di annullamento avanzata dal P.G.; ma sul punto deve negativamente concludersi.
Le dichiarazioni rese, in corso di secondo giudizio, dallo CA al P.M., correttamente vennero qualificate come prova sopravvenuta dalla difesa dell'LO, che ne ottenne al riguardo la parziale rinnovazione del dibattimento e l'esame. Altrettanto corretto, però, deve essere valutato il rifiuto di ulteriore esame, alla luce del disposto dell'art. 603 c. 2 c.p.p. e seppure la motivazione dell'ordinanza dibattimentale di rigetto (poi trasfusa nella sentenza impugnata) non sia pienamente soddisfacente;
dovendosi, al riguardo, rilevare che il carattere processuale della questione consente a questa Corte di argomentare sul punto.
La norma ora richiamata non consente al giudice di appello, in presenza di prove scoperte o sopravvenute, di rifiutarne l'ammissione in base all'esclusivo convincimento del giudice circa la decidibilità allo stato degli atti, come invece dispone il c.l. per quelle già acquisite o nuove ma non sopravvenute o scoperte dopo il primo giudizio. Il c. 2, infatti, stabilisce che il giudice "dispone" la rinnovazione del dibattimento;
e tuttavia, non si tratta di una decisione automaticamente derivante dalla previa riconoscenza del fatto probatorio, giacché la norma limita il dovere del giudice al riguardo, richiamando l'art. 495 c.l. c.p.p., che a sua volta rinvia all'art. 190, demandando al giudice stesso la valutazione della utilità e rilevanza della prova. Nel caso di specie, al di là di un argomento metagiuridico quale poteva essere l'accrescimento della confusione processuale, determinato dalla seconda audizione dello CA, non può ritenersi ne' illogica ne' giuridicamente scorretta la decisione che, valutata la manifesta inattendibilità e falsità di quanto già dichiarato da costui in dibattimento;
ritenuto che
si trattasse di persona incline al mendacio e già condannata per calunnia;
abbia infine ritenuto di non dover ammettere ulteriormente l'esame del soggetto. Deve escludersi che, così operando, la Corte territoriale abbia inflitto alla difesa quella violazione dei suoi diritti, che ha indotto esplicitamente il P.G. a chiedere l'annullamento parziale della sentenza. Anche perché non è di secondaria importanza rilevare come la Corte territoriale, pur avendo negato di riascoltare lo CA (con riferimento a dichiarazioni rese ben prima del giudizio) ha poi, in concreto, affrontato le circostanze di fatto che, secondo le indicazioni dello stesso ricorrente, ne costituivano il contenuto rilevante, giungendo a disattenderle con ineccepibile motivazione, come si vedrà "infra".
Passando, ora all'esame del primo motivo di ricorso, deve egualmente la Corte rilevarne la infondatezza.
L'addebito di violazione dell'art. 192 c.p.p., in punto di valutazione delle dichiarazioni accusatorie, mosso al provvedimento impugnato, non tiene anzitutto alcun conto delle argomentazioni sviluppate al riguardo dal medesimo: non può, anzitutto, sfuggire all'esame di questa Corte, la singolare circostanza che, di fronte ad un contributo accusatorio offerto dallo RD non solo in riferimento all'omicidio RR, ma anche ad una lunga serie di rapine e reati satellitari, l'LO si dolga in questa sede (a parte l'omicidio LC, che verrà separatamente trattato) solo dell'affermazione di responsabilità per il più grave delitto;
il che equivale, indubbiamente, a riconoscere la fondatezza delle accuse per gli altri addebiti, relativamente ai quali, dunque, l'apporto dello RD sarebbe esente da qualunque censura di inattendibilità. Con la conseguenza che - secondo un procedimento peraltro giuridicamente ineccepibile e più volte convalidato nella giurisprudenza - il complesso delle dichiarazioni accusatorie rese dal principale collaboratore di giustizia dovrebbe essere analizzato in rapporto ai singoli reati che ne formano oggetto;
e tuttavia, neppure tale procedimento viene validamente argomentato dal ricorrente.
Deve in proposito rilevarsi che sull'omicidio RR e sui reati connessi, era calato un provvedimento di archiviazione quasi quindici anni prima che lo RD facesse le sue rivelazioni;
neppure il ricorrente sostiene che la decisione collaborativa sia stata in qualche modo suggerita dagli inquirenti (che su quel delitto non inquisivano più), o concordata con altri o frutto di un intendimento calunnioso o ispirata da un desiderio vendicativo - sul che del resto la sentenza impugnata ha iscritto parole difficilmente contestabili.
L'LO afferma, invece, che lo RD attribuisce a lui la responsabilità di un omicidio che avrebbe personalmente commesso;
col che si vuole attribuire una logica alla decisione (invero incomprensibile) di determinare la riapertura delle indagini, da parte di soggetto che, non essendo mai stato sospettato per un delitto, avrebbe rischiato di essere incriminato senza alcuna ragione;
senza, in particolare, che vi potesse essere un motivo per accusare l'LO - ove questi fosse veramente rimasto estraneo al fatto. Appare quindi manifestamente infondato l'argomento difensivo, per il quale lo RD avrebbe formulato l'accusa solo per stornare da sè sospetti che in nessun modo lo raggiungevano. E, del resto, da parte del ricorrente si indica un solo dato che potrebbe coinvolgere nell'omicidio RR il collaboratore, ovvero la mancanza di un alibi. Sul punto, la sentenza di secondo grado evoca da un lato la sostanziale credibilità delle dichiarazione dello RD (che avrebbe passato buona parte di quel pomeriggio con una sua amica e il resto in un bar), dall'altro l'aspetto di profonda illogicità sopra esaminato, relativamente alla formulazione di un'accusa che potesse in qualche modo compromettere la sua persona, e, infine, ma con maggior rilievo, il dato probatorio che il RR non aveva niente contro lo RD, che il suo rancore era verso l'LO coautore della rapina (dal medesimo non disconosciuta) nella oreficeria della vittima, che coll'LO doveva incontrarsi e che in compagnia di costui venne visto da ultimo. Di fronte a tale argomentare, la asserita carenza di un alibi non infirma la conclusione tratta dai giudici di merito, e cioè che non ad altri che all'imputato possa essere attribuito il delitto in questione.
Ma collo stesso motivo di ricorso sinora esaminato, l'LO censura anche il vizio della motivazione, che deriverebbe sia dall'avere i giudici "a quibus" isolato le dichiarazioni dello RD dal quadro processuale, contenente serie smentite delle sue accuse, sia da errori valutativi, incoerenze ed illogicità.
Sotto il primo aspetto, occorre dire che la sentenza impugnata ha - talora con sovrabbondanza di argomentazioni e citazioni - sviscerato l'intero compendio probatorio a sua disposizione, confrontandolo puntualmente coi motivi di appello - del cui mancato esame, invero, lo stesso ricorrente non esprime doglianza. L'attendibilità delle dichiarazioni dello RD è stata proprio confrontata sia con quanto ritenuto in primo grado, sia con le autonome argomentazioni che le successive censure proponeva l'appellante. E quindi la critica appare sul punto infondata;
anche perché essa - e qui si inserisce il secondo aspetto censorio - trae spunto da una concezione del vizio di motivazione che questa Corte ha più volte disatteso. È quindi opportuno ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle resultanze processuali (cfr. Sez. Un. 30/4/1997, Dessimone e altri).Alla luce di tali insuperabili principali ermeneutici, la infondatezza delle singole censure mosse dal ricorrente alla sentenza di appello, al fine di contrastarne le valutazioni argomentative probatorie, deve essere affermata. L'LO si duole, anzitutto, che il suo alibi sia stato svalutato, con una conclusione incoerente rispetto alla premessa relativa all'esistenza di tre testimoni che lo garantivano. Trascura, in tal modo, il ricorrente di considerare che, con argomentazioni non viziate da manifesta illogicità e comunque strettamente inerenti alla valutazione del materiale probatorio, cui questa Corte è sottratta, il giudice "a quo" ha individuato ed indicato le contraddizioni, gli aspetti di irrilevanza, le dubbiezze delle citate testimonianze;
onde, la conclusione che l'alibi sia (se non falso) carente di dimostrazione, non appare suscettibile di censura in sede di legittimità.
Un particolare rilievo - giustamente, dal suo punto di vista - il ricorrente attribuisce alla ammissione, contenuta nella sentenza impugnata, per la quale la descrizione delle modalità di tempo e di luogo colle quali il RR fu soppresso, appare oggettivamente "non veridica"; da tale ammissione, però, non può trarsi la conseguenza che ne trae l'LO, di una insanabile incredibilità dell'accusa. Costui, invero, non tiene conto del contesto motivazionale in cui la Corte territoriale ha formulato l'osservazione di non veridicità, alla quale cioè ha accompagnato il rilievo che lo RD (non presente al fatto) si è limitato a riferire - colle possibili incertezze e lacune determinate dal tempo intercorso - quanto lo stesso LO gli aveva confidato (e che, del resto aveva ulteriormente confidato al HI, che sul punto conferma sostanzialmente l'accusa portata dallo RD). Cosicché il riconoscere che, in concreto, la morte del RR (visto peraltro in compagnia dell'LO nell'ora del delitto) potè avvenire, per certi aspetti, in luogo diverso (ovvero non sulle rotaie di un tram) e in circostanze parzialmente diverse (non mentre l'auto era in movimento) da quelli riportate "de relato" dal collaboratore, non inficia la ricostruzione, logica e insindacabile pertanto, operata dai giudici di merito.
Anche perché deve escludersi che su un punto (invero assai importante) della detta ricostruzione, la sentenza possa essere smentita nei modi che caratterizzano il ricorso. Intende la Corte qui riferirsi alla specifica modalità colla quale il RR venne soppresso;
deve intanto dirsi che, sul punto, lo RD riferisce un dato personalmente e direttamente controllato, ovvero l'impiego di un'arma da fuoco e non di altro traumatismo. Sul punto, la sentenza argomenta - senza incorrere in manifeste mende logico-giuridiche - alla stregua degli accertamenti peritali, che al riguardo non hanno fatto luce;
il ricorrente sostiene il contrario, ma non confutando i passi delle perizie riportati in sentenza, ma evocandone altri che, non appartenendo al testo del provvedimento impugnato, questa Corte non è legittimita a sindacare. Va aggiunto che anche sul particolare concernente la circostanza che il RR fosse ancora in vita al momento in cui al suo corpo venne dato fuoco, possono farsi eguali considerazioni;
la sentenza argomentata alla stregua delle dichiarazioni peritali, il ricorrente contrasta il discorso con riferimenti estrinseci. Cosicché può qui rilevarsi come due dei punti a sostegno della difesa, che sarebbero stati indicati nelle primitive dichiarazioni dello CA, sono affrontati e argomentati correttamente e insindacabilmente dai giudici di merito.
Quanto, poi, all'asserita possibilità che il RR (visto, si ripete, da un testimone) fosse, poco prima della sua morte, insieme a persona diversa dall'LO, è conclusione che il ricorrente trae a seguito di una soggettiva ricostruzione dei movimenti di costui, che però trova il suo sostegno non in una evidente incompatibilità colle conclusioni della sentenza, ma in un riesame del materiale probatorio, ovviamente non ammesso nel giudizio di legittimità, alla stregua dei principii di cui in premessa.
Resta, dunque, inoppugnabile la ricostruzione del fatto operata in sentenza, tenendo conto dell'indagine giudiziale che ha consentito di chiarire la causale del fatto, l'incontro del RR coll'LO, la compatibilità della tempistica e dei movimenti dei vari soggetti, commisurata alla chiarita condotta dello RD;
per cui di nessuna critica per tale riguardo può soffrire la decisione gravata di ricorso.
Il terzo motivo, in punto di addotta legittima difesa, è manifestamente infondato alla stregua del quadro normativo (che esige proporzionalità fra offesa e reazione) e dell'indagine di fatto svolta dai giudici "a quibus": recandosi all'appuntamento col RR armato di pistola, l'LO si era non occasionalmente premunito;
e che, impugnando l'avversario una chiave inglese, egli non solo si sia astenuto dall'avvalersi di un "commodus discessus" ampiamente chiarito in sentenza, ma gli abbia sparato contro due colpi di pistola (il primo essendo andato a vuoto), esclude l'applicabilità della scriminante in parola, secondo il corretto argomentare della decisione impugnata. Altrettanto manifesta appare l'infondatezza del quarto motivo di ricorso, in tema di omicidio preterintenzionale.
La pretesa di escludere il determinismo eziologico della condotta lesiva (pacificamente tenuta dall'LO nei confronti del LC) in ordine alla morte del medesimo, appare "prima facie" inaccettabile, alla stregua dell'ammissione del ricorrente, circa il valore concausale della sua condotta. Il nostro ordinamento, invero, accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome (cfr. Sez. VI, 2/10/1996, n. 1282); principio, questo, che non si concilia colla suddetta ammissione del ricorrente.
Oltre a ciò, la sentenza impugnata ha validamente confutato il tentativo defensionale di attribuire ad una preesistente patologia del LC, il suo decesso;
corretta è invero - alla stregua di precise e condivisibili osservazioni peritali - l'argomentazione per la quale, essendo derivata la morte da complicazioni inerenti al decorso post operatorio, imposto dalla condotta lesiva dell'LO, in un soggetto che, per quanto già malato, non sarebbe andato incontro alla morte per quelle preesistenti patologie, l'attribuzione dell'"exitus" all'LO è giuridicamente inevitabile.
Varrà, anche, ricordare che il delitto di omicidio preterintenzionale richiede solo la volontarietà delle lesioni alle quali consegue la morte dell'aggredito, che, a differenza dell'ipotesi di omicidio volontario, non è voluta neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e della accettazione del rischio (cfr. Sez. I, 20/11/1995, n. 1499). È del tutto fuori luogo, quindi, sia l'affermazione di imprevedibilità dell'evento (oggi reiterata dal ricorrente) sia il tentativo di motivazione sul punto, da parte della sentenza impugnata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso dell'MB e rigetta quello dell'LO; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il solo MB anche al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000.